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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRI BU NA LE DI TIV O LI
Sezione Lavoro
n. 5157/2022 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...]- RM- il 28-12-1985), elettivamente domiciliata in Tivoli Via del Parte_1
Trevio n. 25, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Livio Proietti e Anna Giacoma Pizzicaroli giusta procura in atti ricorrente
E
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli (RM) Via San Bernardino da Siena n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Pannunzi Patrizia giusta procura in atti convenuto
NONCHE' CONTRO
(nata a [...] - RM- il 24.07.1972), elettivamente domiciliata in Tivoli (RM) CP_3
Via San Bernardino da Siena n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Pannunzi Patrizia giusta procura in atti convenuto
NONCHE' CONTRO
(nata a [...] l'[...]), elettivamente domiciliata in Tivoli Via Due CP_4
Giugno 10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Amicucci e Mario Napoleoni giusta procura in atti convenuto
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 26.10.2022, ha esposto quanto segue: Parte_1 di aver essere stata assunta dalla (poi trasformata in in data Controparte_2 Controparte_1
5.10.2010 con contratto a termine per svolgere la mansione di cuoca con inquadramento al 3° Livello del CCNL Scuole Materne Private e orario di 20 ore settimanali;
di aver continuato a lavorare per la suddetta compagine anche dopo la scadenza contrattuale (31.7.2011), seppur senza alcuna regolarizzazione della prestazione lavorativa sino al 12.1.2012; di aver stipulato in data 13.1.2012 un contratto di apprendistato part time di 25 ore settimanali con la predetta società finalizzato ad acquisire il 3° livello del suddetto Ccnl;
di aver svolto, a partire dallì1.9.2015, le mansioni di educatrice;
che, a far data dall' 1.9.2017, si è vista ridurre formalmente l'orario di lavoro da 20 a 15 ore settimanali, anche se – di fatto – ha osservato il seguente orario lavorativo: 27,5 ore settimanali dal 1.9.2017 fino a settembre 2020, 40 ore settimanali nel periodo dall'1.10.2020 al 31.12.2020, 33,5 ore settimanali per il periodo dall'1.1.2021 al 30.6.2021 fino alla data delle dimissioni presentate il
25.8.2021; di aver “ricevuto un trattamento salariale non corrispondente all'inquadramento ed alle ore effettivamente lavorate, maturando differenze retributive anche per il TFR, ferie e permessi retribuiti, festività non godute”, come indicato nel conteggio del proprio consulente allegato “al ricorso, formandone parte integrante e sostanziale”.
Sulla base di tali deduzioni, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale accertare e dichiarare la natura subordinata ed a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società resistente con le mansioni di cuoca dal
5-10-2010 al 31-8-2015 e di educatrice dal 1-9-2015 alle dimissioni volontarie del 25-8-2021 con
l'orario di lavoro sopra evidenziato e meglio descritto nel conteggio redatto del Dr
[...] formante parte integrale e sostanziale del ricorso introduttivo;
per l'effetto voglia CP_5 condannare la resistente, in solido con i soci illimitatamente responsabili e CP_3 CP_4
per le competenze maturate sino al 22-3-2018, al pagamento in favore della ricorrente delle
[...] differenze retributive su salario minimo per € 26.061,61, per 13^ mensilità non erogata per €
1.1916,31 e per TFR per € 7.142,07 per un totale di € 35.119,99 oltre interessi e rivalutazione monetaria del 25-8-2021 all'effettivo soddisfo…”.
Con tre distinte memorie difensive, ma dal contenuto sostanzialmente identico, si sono costituite in giudizio nonché e quali socie della predetta s.n.c., Controparte_1 CP_4 CP_3 eccependo la nullità del ricorso e l'infondatezza della domanda, anche per intervenuta prescrizione dei crediti vantati per il periodo anteriore alla data del 13.1.2011.
2 Istruito il giudizio mediante l'escussione dei testi e l'acquisizione di documenti, con provvedimento del 24.10.2024 è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127– ter c.p.c.
I procuratori delle parti hanno depositato le suddette note e, pertanto, la causa viene decisa con la presente sentenza.
SULLA NULLITA' DEL RICORSO
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Al riguardo, deve rammentarsi il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio, con apprezzamento del giudice del merito. Inoltre, in ordine all'eccepita genericità dei “conteggi” allegati al ricorso, giova ricordare come la Suprema Corte abbia chiarito che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo debba essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, atteso che in tale ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Nel caso in esame, per quanto effettivamente il ricorso contenga scarne allegazioni fattuali e di diritto, esso non può comunque ritenersi affetto da nullità, in quanto dalla disamina complessiva dell'atto, effettuata con criteri non meramente formali, si evince che la domanda è volta ad ottenere l'accertamento del diritto al pagamento di differenze retributive connesse: a) alla mancata regolarizzazione del rapporto nel periodo dal 31.7.2011 al 12.1.2012 (vedi punti 3 e del 12 del ricorso); b) alla nullità dell'apprendistato intercorso nel periodo dal 13.1.2012 al 12.1.2015 (vedi punti 4 e 5 del ricorso nonché parte in diritto dell'atto laddove si deduce “dopo aver svolto per alcuni anni le mansioni di cuoca, è stata riassunta con un contratto di apprendistato come aiuto-cuoca in spregio alla esperienza già maturata nel ruolo, non solo ma al momento nella struttura non era presenta alcun altro cuoco e quindi non poteva essere assunta con contratto di apprendistato”); c) allo svolgimento di un maggiore orario di lavoro rispetto a quello formalmente indicato nei contratti di lavoro (punti 8, 9, 10 e 12 del ricorso) ed alla mancata parametrazione del trattamento economico ricevuto alle qualifiche concretamente possedute.
3 Ciò appare sufficiente a configurare chiaramente non solo il petitum ma anche il thema decidendum rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico dell'attore - alla parte resistente non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi.
Non sussiste, dunque, l'eccepita violazione degli art. 414 e 415 c.p.c.
Tuttavia, appare opportuno precisare sin da subito che, eccetto per quel che riguarda il dedotto periodo non regolarizzato, le allegazioni di parte ricorrente sulle mansioni effettivamente svolte non risultano sorrette da un concreto interesse, atteso che, al di là della qualifica concretamente rivestita,
è incontestato che la è sempre stata inquadrata nel 3° livello del ccnl citato, per cui le Pt_1 rivendicazioni attoree in ordine all'inquadramento contrattuale sono prive di rilevanza
SUL PERIODO NON REGOLARIZZATO E SULL'ORARIO EFFETTIVAMENTE
OSSERVATO DALLA RICORRENTE.
Giova premettere che, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè
l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata.
Nel caso concreto in esame, le risultanze probatorie acquisite all'esito dell'espletata istruttoria non sono idonee per ritenere adeguatamente dimostrate le circostanze di fatto allegate in ricorso circa lo svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di regolarizzazione nel periodo dal 31.7.2011 al 12.1.2012 nonché in ordine all'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello risultante dalla documentazione contrattuale.
In proposito, occorre subito rilevare l'inattendibilità della testimonianza rilasciata dal teste di parte ricorrente Parte_2
Invero, nel corso dell'escussione testimoniale, detto testimone è stata trovata in possesso di un foglio di carta sul quale erano appuntate le risposte ai capitoli di prova ammessi riguardanti gli orari lavorativi nonché di copia delle pagine 2 e 3 del ricorso in esame con i capitoli di prova ammessi cerchiati a penna. In proposito, la ha precisato quanto segue: “ho portato le foto perché le Parte_2 avevo già per le mie udienze e non pensavo fosse un problema, mentre il foglio con i capitoli mi è stato consegnato dall'Avv. Proietti presso il suo studio un giorno in cui sono andata con la ricorrente.
Siccome era la prima volta che mi capitava di andare in Tribunale ero ansiosa e l'Avv. Proietti mi ha dato il foglio dicendomi che queste erano le circostanze sulle quali avrei dovuto testimoniare, poi ho fatto il biglietto per ricordarmi meglio al solo scopo di dire la verità dei fatti, anche perché è passato tempo”.
4 Ad avviso di questo Giudice che ha proceduto all'assunzione della prova, la credibilità della
[...]
è minata da una serie di circostanze particolarmente rilevanti e precisamente: il fatto che la Pt_2 testimone abbia introdotto un analogo giudizio contro le odierne convenute sempre tendente ad ottenere il pagamento di differenze retributive;
che la stessa si sia incontrata prima dell'udienza di escussione presso lo studio del procuratore che rappresenta la ricorrente in questo giudizio proprio per discutere sulla deposizione che avrebbe dovuto rendere nel procedimento;
che la testimone, oltre a possedere una copia del ricorso recante l'evidenziazione dei capitoli sui quali doveva essere interrogata, abbia consultato durante l'escussione un appunto già preparato in vista dell'udienza.
Tutti tali elementi conducono ad un giudizio di inattendibilità della deposizione rilasciata dal teste in questione, per cui non è possibile assegnare rilevanza probatoria alle sue dichiarazioni ai fini della prova del dedotto periodo non regolarizzato e dell'asserito svolgimento di un orario superiore.
Né evidenze probatorie utili a tal fine possono trarsi dalle dichiarazioni rese dal testimone
[...] poiché, per quanto riguarda il dedotto periodo non regolarizzato dal 31.7.2011 al Testimone_1
12.1.2012, la testimone nulla ha potuto riferire avendo conosciuto la nel 2020, mentre, con Pt_1 riferimento all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice, la teste ha reso dichiarazioni molto vaghe e, peraltro, non del tutto coincidenti con le allegazioni svolte in ricorso, anche in ragione del fatto che ella non ha potuto constatare personalmente l'orario lavorativo effettivamente osservato dalla ricorrente. Infatti, la teste si è limitata a riferire quanto segue: “Io portavo mia figlia alle Tes_1
7.30 e poi andavo a riprenderla alle 16.00 […]. Lasciavo la mattina mia figlia alla ricorrente oppure
a Poi quando la riprendevo trovavo sempre loro, ciò sino a dicembre 2020, poi ho Parte_2 iniziato a vedere anche altre educatrici. Da febbraio 2020 a dicembre 2020 ho visto solo la ricorrente Per_ e la come educatrici, poi ho visto le maestre e . Io lasciavo in asilo mia figlia alle Parte_2 Per_1
7.30 e poi andavo a lavorare;
quindi, non so dire cosa accadesse in asilo dalle 7.30 alle 16.00, posso solo dire che vedevo entrambe sia la mattina sia il pomeriggio”.
Trattasi di dichiarazioni eccessivamente generiche, peraltro circoscritte ad un limitato periodo di tempo, per cui esse non consentono di ricostruire precisamente l'orario di lavoro, anche in considerazione del fatto che non risultano avvalorate da ulteriori elementi di prova che, nella specie, si palesavano necessari atteso che la testimone non era presente sul luogo di lavoro.
SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Occorre rammentare che lo scopo del contratto di apprendistato è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità. Il datore di lavoro, nel realizzare il programma di formazione, può alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa.
5 Tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali.
Dunque, il datore di lavoro, oltre alle normali obbligazioni connesse al rapporto di lavoro
(corresponsione della retribuzione, ecc.), deve adempiere a quelle inerenti alla formazione, ossia redigere il piano formativo individuale per iscritto, individuare un tutor o referente aziendale, registrare la formazione sul libretto dell'apprendista e – soprattutto - garantire lo svolgimento della formazione da parte dell'apprendista.
A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (Cass. n. 14754 del 2014). Più di recente la giurisprudenza ha ribadito che “l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato è finalizzato;
in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto” ( Cass. n.
10826/2023 cit.).
Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adempiuto le obbligazioni a suo carico, non soltanto di natura retributiva bensì anche di natura formativa;
insomma è il datore di lavoro che deve dimostrare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato (cfr. Cass. n. 16571 del 2018).
Nel caso di specie, è pacifico (poiché non contestato dalle parti convenute) che nel periodo dal
12.1.2012 al 13.1.2015 il rapporto sia stato regolarizzato con la veste giuridica dell'apprendistato
[.. professionalizzante. Ciò trova conferma anche nelle buste paga in atti emesse dal datore di lavoro le quali recano l'indicazione di apprendista per la qualifica di cuoca di 3° livello del Controparte_2
Ccnl Materne Private.
6 E' altresì pacifico, e comunque provato dalla produzione documentale di parte ricorrente (vedi contratto di assunzione e buste paga rispettivamente prodotte sub. doc.ti 2 e 9 fascicolo), che la lavoratrice avesse già espletato, in favore del medesimo datore di lavoro, le mansioni di cuoca con inquadramento al 3°livello del cit. Ccnl nel periodo che va dal 5.10.2010 al 31.7.2011, peraltro con contratto di lavoro ordinario.
Emerge chiaramente quindi che non vi fosse la reale necessità di sottoporre la ad un Pt_1 addestramento professionale per svolgere la medesima qualifica già ricoperta in precedenza per circa
9 mesi.
Tra l'altro, le parti convenute hanno completamente omesso di spiegare le ragioni per le quali hanno fatto ricorso a siffatta forma negoziale, a fronte della precedente assunzione della con Pt_1 un ordinario contratto di lavoro subordinato. Come detto, l'onere della prova della formazione ricade sul datore di lavoro e la resistente , in sede di interrogatorio libero, si è limitata ad CP_3 affermare che: “La ricorrente non ha lavorato da solo in cucina perché io e , quali CP_4 soci lavoratori, prestano attività lavorativa in cucin a turno. Quindi era affiancata da una di noi 2 a rotazione, anche se non per tutto il turno. Noi eravamo presenti nella fase di preparazione pasti dalle
10.00 alle 12.00. Eravamo noi che facevamo da tutor alla ricorrente, la quale faceva anche corsi di formazione. L'orario di lavoro è sempre stato quello indicato in contratto”.
Tuttavia, non è stata offerta alcuna prova significativa in ordine all'esistenza di un piano formativo e - soprattutto – in merito all'effettivo addestramento professionale della lavoratrice
Di conseguenza, va dichiarata la nullità del contratto di apprendistato in parola ed il rapporto va trasformato in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto della ricorrente a ricevere il trattamento economico di un lavoratore inquadrato nel 3° livello Ccnl applicato, parametrato all'orario di lavoro formalmente indicato nel contratto.
Sulla base di ciò, è stato ordinato alla parte ricorrente di rielaborare i propri conteggi, i quali possono essere utilizzati per la determinazione del dovuto, in quanto privi di evidenti errori di calcolo e non specificatamente contestati dalle convenute. Da tale dovuto va scomputato il percepito indicato nelle buste paga riferite a detto periodo (infatti, la ricorrente ha precisato alla prima udienza di aver percepito gli importi riportati nei cedolini paga), come correttamente effettuato dalla parte ricorrente nel conteggio da ultimo depositato. Inoltre, come eccepito dalle convenute nelle note scritte, vanno altresì scomputati gli importi che la parte ricorrente ha indicato di aver ricevuto negli originari conteggi con riferimento alle mensilità per quali non sono presenti agli atti le buste paga. Infatti, sebbene la ricorrente affermi che i nuovi conteggi siano stati predisposti in assenza di alcune buste paga per determinati periodi, vanno comunque detratti gli importi che la stessa ha dichiarato di aver ricevuto nell'atto introduttivo.
7 Procedendo a tale operazione di scomputo, si giunge all'importo complessivo di euro 2.585,28,
a titolo di differenze per paga base e mensilità aggiuntiva.
Alla ricorrente spetta anche il tfr, quantificato nel conteggio da ultimo acquisito in euro 2.158,64, somma da cui va defalcata l'anticipazione di euro 1.256,00 percepita a dicembre 2018 (come da busta paga prodotta in atti), così giungendo all'importo di euro 902,64.
Dunque, la “ (già ), va condannata al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 3.487,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo. Anche i soci della predetta s.n.c. sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di tale somma
Deve rammentarsi, infatti, che, ai sensi dell'art. 2498 c.c., vige il principio di continuità dei rapporti giuridici in caso di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali. In virtù di tale principio di continuità, i debiti e crediti della società trasformata continuano a gravare sulla società risultante dalla trasformazione. Infatti, la trasformazione di una società da uno ad un altro dei tipi previsti dalla legge, ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa.
Inoltre, al fine di evitare una indebita riduzione delle garanzie sulle quali possono contare i creditori della società di persone, l'art. 2500 quinquies c.c. dispone la sopravvivenza del regime di responsabilità illimitata del socio (secondo le regole di ciascun tipo personalistico) per le obbligazioni della società trasformata, salvo non risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione (nella specie, assente, anche perché non risulta mai comunicata alla la Pt_1 deliberazione di trasformazione).
Le considerazioni sinora svolte sono in grado di assorbire ogni altra questione dedotta in giudizio, compresa quella relativa all'eccepita prescrizione essendo questa riferita esclusivamente ai crediti anteriori al 12.1.2011.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del decisum e applicata la maggiorazione del 30% per la presenza di più parti contro la quale è stata proposta la domanda, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico delle parti convenute, seppur tenuto conto della non particolare complessità della controversia e del pregio dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
- condanna la (già ) nonché Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e , in qualità di soci della , al
[...] CP_3 Controparte_2 pagamento in solido, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva di euro 3.487,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
8 - condanna le parti convenute al pagamento in solido, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.965,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso il 4.1.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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