Art. 5. Assistenza spirituale ai ricoverati 1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 3.
2. L'accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazioni di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.
2. L'accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazioni di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.