Decreto cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza breve 14 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/04/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015 formulata dal ricorrente, richiedente protezione internazionale,
con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere e per la nomina di un commissario ad acta , in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione,
e per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all’accesso immediato alle misure di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LO De IA e udito il difensore di parte resistente come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – cittadino della -OMISSIS- entrato in Italia il 3 settembre 2025 – chiedeva l’applicazione delle misure di accoglienza, affermando di trovarsi in condizioni di indigenza. In assenza di risposta da parte dell’Amministrazione, il 2 dicembre 2025 il ricorrente presentava nuovamente domanda di applicazione delle misure di accoglienza.
2. Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente chiedeva – previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento – la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla domanda di applicazione in suo favore delle misure di accoglienza, nonché l’accertamento della fondatezza della predetta domanda.
3. Con decreto cautelare del 28 gennaio 2026, n. 89, veniva ordinato all’Amministrazione di pronunciarsi sulla domanda formulata dal ricorrente.
4. In data 20 febbraio 2026 il ricorrente: a) produceva la nota prot. n. 9322 del 29 gennaio 2026 con la quale la Prefettura di -OMISSIS- aveva disposto l’applicazione delle misure di accoglienza in suo favore; b) chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Invece la difesa erariale depositava memoria del 21 febbraio 2026 con la quale eccepiva: a) l’inammissibilità della domanda cautelare proposta nel rito del silenzio inadempimento; b) l’infondatezza del ricorso difettando i presupposti per la configurabilità del silenzio inadempimento, avendo l’Amministrazione riscontrato l’istanza del ricorrente sostenendo l’indisponibilità di strutture idonee all’accoglienza; c) l’avvenuta ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza, con conseguente carenza di interesse alla decisione ex art. 35 c.p.a..
Il ricorrente depositava a sua volta memoria con la quale confutava le argomentazioni dell’Amministrazione, ribadendo la domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
5. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa passava in decisione, previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. L’applicazione delle misure di accoglienza, disposta in favore del ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso, presenta carattere integralmente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
7. Poiché la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una decisione di merito, occorre esaminare le questioni sollevate dalla difesa erariale con la memoria prodotta in vista della camera di consiglio.
È infondata l’eccezione di inammissibilità dell’istanza cautelare proposta nel giudizio in materia di silenzio inadempimento in quanto il rito de quo non esime il giudice dall’esaminare la domanda cautelare dovendo, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e ribadito nell’art. 1 c.p.a..
Né può essere condivisa la tesi della carenza dei presupposti per la configurabilità del silenzio inadempimento fondata sull’asserito riscontro fornito dall’Amministrazione, in quanto di tale riscontro non vi è traccia nella documentazione versata in atti.
8. Nulla vi è da statuire in ordine alle spese di giudizio in quanto l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto della competente commissione del 10 febbraio 2026, n. 25, comporta che l’Amministrazione resistente, cui andrebbe addossato l’onere della rifusione secondo il principio della soccombenza virtuale, dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza nel caso in cui il soccombente sia un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
9. Considerato che il difensore del ricorrente ha richiesto – con atto del 23 febbraio 2026 – la liquidazione del proprio compenso, rimettendosi per la relativa quantificazione alle valutazioni di questo Tribunale, deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
9.1. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - di -OMISSIS-, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma di -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL ID, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
LO De IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO De IA | RL ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.