Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6367/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. GIGLIO ROBERTO, Parte_1 ricorrente
E
avv. DE CHIRICO PATRIZIA, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 31.08.2023, la parte ricorrente esponeva:
di aver presentato in data 01.05.2021 domanda per il riconoscimento della natura professionale della riscontrata ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
che in data 24.07.2021 la domanda veniva rigettata per assenza della malattia denunciata;
di aver presentato opposizione parimenti rigettata dall' con CP_1 provvedimento del 18.04.2023;
di avere diritto al riconoscimento della malattia professionale nella misura di almeno il 10%.
Tanto esposto chiedeva l'accertamento della malattia professionale e la condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo per danno biologico. CP_1
Si costituiva l' eccependo che mancava la prova dell'esposizione a rischio CP_1 con conseguente assenza di nesso causale oltre alla mancanza di prova della malattia dedotta in giudizio.
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2) In via preliminare e dirimente occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
Ed invero a fronte di una proposta conciliativa di abbandono del giudizio considerato che “non vi sia alcuna esposizione a rischio professionale successiva al periodo coperto dal giudicato” negativo già formatosi tra le parti per la medesima patologia, la parte ricorrente rinunciava al giudizio.
A tal proposito si consideri che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass.
19845/2019).
Considerata l'ampiezza della procura ad litem la rinuncia espressa anche dal solo procuratore integra una valida rinuncia al giudizio in adesione alla proposta conciliativa del giudice.
3) In merito alle spese non occorre provvedere alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Trani, 12/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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