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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AS LE, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10820259000198773000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Resistente/Appellato: RIGETTO DEL RICORSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla odierna udienza, la Corte ha tratto in decisione la causa sul ricorso presentato da Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, per l'annullamento dell'invito di pagamento n. 10820259000198773000 emesso in materia di IRPEF ed altro per l'anno d'imposta 2010 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di
Teramo - per l'importo di Euro 6.012,78 ed in relazione al quale è già intervenuta declaratoria di rigetto dell'istanza di sospensiva nella fase cautelare. L'Ufficio-Ente impositore si è regolarmente costituito con memoria di controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 10820259000198773000, notificato il 24.06.2025 contenente la richiesta di pagamento di somme oggetto delle cartelle di pagamento di seguito indicate: - cartella di pagamento n. 10820100005919265000, notificata il 20/08/2010, partita di ruolo
T070928102607065080000017/D, ruolo n. 150108 consegnato il 10/07/2010, dell'importo originario complessivo di € 6.769,21; - cartella di pagamento n. 10820130005880802000, notificata il 20/06/2014; - cartella di pagamento n. 10820170003166944000, notificata il 30/06/2017, chiedendo il solo pagamento scaturente dalla prima delle cartelle sopra indicate, ossia la cartella di pagamento n.
10820100005919265000, notificata il 20/08/2010, il cui importo, per effetto di interessi, oneri e diritti, è stato indicato nell'intimazione di pagamento in € 10.556,78.
In particolare, viene eccepita la prescrizione degli importi iscritti a ruolo oggetto della cartella di pagamento sopra indicata, il cui pagamento è stato richiesto con l'avviso di intimazione impugnato, senza alcuna contestazione del merito.
Il ricorso è infondato. L'avviso di intimazione impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella contestata sottesa n.
10820100005919265000, nella data del 20/08/2010 (v. allegata relata di notifica della cartella di pagamento, allegato n. 3 della memoria di parte resistente). Dopo la notifica dell'impugnata cartella, sono stati notificati ulteriori atti di riscossione, antecedenti all' intimazione di pagamento n. 10820259000198773000 opposta, non impugnati, che hanno determinato l'interruzione del termine di prescrizione, il quale, alla data del presente ricorso, non è ancora scaduto, neanche in relazione al termine breve di 5 anni applicabile a sanzioni e interessi. In particolare, la cartella di pagamento contestata n. 10820100005919265 000 è stata oggetto anche degli atti di riscossione di seguito indicati: - intimazione di pagamento n. 10820129020847038 000 notificata in data 14/12/2012 (v. intimazione allegata unitamente alla relata di notifica, allegato n. 4 della memoria di parte resistente;
- intimazione di pagamento n. 10820179003496377 000 notificata in data
12/03/2018 (v. intimazione allegata unitamente alla relata di notifica, allegato n. 5 della memoria di parte resistente); - intimazione di pagamento n. 10820239002217622 000 notificata in data 04/08/2023 (v. intimazione allegata unitamente alla relata di notifica, allegato n. 6 della memoria di parte resistente).
Per la riscossione degli importi dovuti oggetto della cartella di pagamento in contestazione, l'Agente della
Riscossione ha anche dato avvio alla procedura di pignoramento presso terzi del 27/05/2013 di cui al fascicolo n. 45079/2013 e ha proceduto all'esecuzione c/terzi con atto n. 15751/2013, notificato al debitore in data
31/05/2013 (v. documenti fascicolo procedura esecutiva n. 45079/2013, allegato n. 7 della memoria di parte resistente).
La cartella di pagamento contestata è stata altresì oggetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata in data 26/04/2019, con comunicazione di accoglimento trasmesso a mezzo PEC in data 23/10/2019, che ha visto anche il pagamento della prima rata in data 02/12/2019 (v. istanza di saldo e stralcio e relativa accettazione, allegati sub n. 8 della memoria di parte resistente).
Come noto, la richiesta di adesione alla definizione agevolata della contribuente dimostra la piena conoscibilità della cartella di pagamento n. 10820100005919265000, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione. In particolare, la presentazione della domanda di definizione, alla stessa stregua dell'istanza di rateazione degli importi a ruolo, equivale a riconoscimento del debito che, sebbene non implichi l'acquiescenza alla pretesa, determina comunque l'interruzione del termine di prescrizione e l'insorgenza di una situazione incompatibile con l'eccezione di mancata notifica delle cartelle propedeutiche ad essa.
Il presente ricorso, dunque, è palesemente infondato e va rigettato, previa conferma dell'atto impugnato e condanna della ricorrente, giusta la soccombenza totale, alle spese del presente grado di giudizio, comprensive della fase cautelare, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, in complessivi Euro
1672,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Teramo rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.672,00.
Teramo, 16.2.2026 Il Presidente
Dott.ssa NA AS
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AS LE, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10820259000198773000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Resistente/Appellato: RIGETTO DEL RICORSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla odierna udienza, la Corte ha tratto in decisione la causa sul ricorso presentato da Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, per l'annullamento dell'invito di pagamento n. 10820259000198773000 emesso in materia di IRPEF ed altro per l'anno d'imposta 2010 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di
Teramo - per l'importo di Euro 6.012,78 ed in relazione al quale è già intervenuta declaratoria di rigetto dell'istanza di sospensiva nella fase cautelare. L'Ufficio-Ente impositore si è regolarmente costituito con memoria di controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 10820259000198773000, notificato il 24.06.2025 contenente la richiesta di pagamento di somme oggetto delle cartelle di pagamento di seguito indicate: - cartella di pagamento n. 10820100005919265000, notificata il 20/08/2010, partita di ruolo
T070928102607065080000017/D, ruolo n. 150108 consegnato il 10/07/2010, dell'importo originario complessivo di € 6.769,21; - cartella di pagamento n. 10820130005880802000, notificata il 20/06/2014; - cartella di pagamento n. 10820170003166944000, notificata il 30/06/2017, chiedendo il solo pagamento scaturente dalla prima delle cartelle sopra indicate, ossia la cartella di pagamento n.
10820100005919265000, notificata il 20/08/2010, il cui importo, per effetto di interessi, oneri e diritti, è stato indicato nell'intimazione di pagamento in € 10.556,78.
In particolare, viene eccepita la prescrizione degli importi iscritti a ruolo oggetto della cartella di pagamento sopra indicata, il cui pagamento è stato richiesto con l'avviso di intimazione impugnato, senza alcuna contestazione del merito.
Il ricorso è infondato. L'avviso di intimazione impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella contestata sottesa n.
10820100005919265000, nella data del 20/08/2010 (v. allegata relata di notifica della cartella di pagamento, allegato n. 3 della memoria di parte resistente). Dopo la notifica dell'impugnata cartella, sono stati notificati ulteriori atti di riscossione, antecedenti all' intimazione di pagamento n. 10820259000198773000 opposta, non impugnati, che hanno determinato l'interruzione del termine di prescrizione, il quale, alla data del presente ricorso, non è ancora scaduto, neanche in relazione al termine breve di 5 anni applicabile a sanzioni e interessi. In particolare, la cartella di pagamento contestata n. 10820100005919265 000 è stata oggetto anche degli atti di riscossione di seguito indicati: - intimazione di pagamento n. 10820129020847038 000 notificata in data 14/12/2012 (v. intimazione allegata unitamente alla relata di notifica, allegato n. 4 della memoria di parte resistente;
- intimazione di pagamento n. 10820179003496377 000 notificata in data
12/03/2018 (v. intimazione allegata unitamente alla relata di notifica, allegato n. 5 della memoria di parte resistente); - intimazione di pagamento n. 10820239002217622 000 notificata in data 04/08/2023 (v. intimazione allegata unitamente alla relata di notifica, allegato n. 6 della memoria di parte resistente).
Per la riscossione degli importi dovuti oggetto della cartella di pagamento in contestazione, l'Agente della
Riscossione ha anche dato avvio alla procedura di pignoramento presso terzi del 27/05/2013 di cui al fascicolo n. 45079/2013 e ha proceduto all'esecuzione c/terzi con atto n. 15751/2013, notificato al debitore in data
31/05/2013 (v. documenti fascicolo procedura esecutiva n. 45079/2013, allegato n. 7 della memoria di parte resistente).
La cartella di pagamento contestata è stata altresì oggetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata in data 26/04/2019, con comunicazione di accoglimento trasmesso a mezzo PEC in data 23/10/2019, che ha visto anche il pagamento della prima rata in data 02/12/2019 (v. istanza di saldo e stralcio e relativa accettazione, allegati sub n. 8 della memoria di parte resistente).
Come noto, la richiesta di adesione alla definizione agevolata della contribuente dimostra la piena conoscibilità della cartella di pagamento n. 10820100005919265000, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione. In particolare, la presentazione della domanda di definizione, alla stessa stregua dell'istanza di rateazione degli importi a ruolo, equivale a riconoscimento del debito che, sebbene non implichi l'acquiescenza alla pretesa, determina comunque l'interruzione del termine di prescrizione e l'insorgenza di una situazione incompatibile con l'eccezione di mancata notifica delle cartelle propedeutiche ad essa.
Il presente ricorso, dunque, è palesemente infondato e va rigettato, previa conferma dell'atto impugnato e condanna della ricorrente, giusta la soccombenza totale, alle spese del presente grado di giudizio, comprensive della fase cautelare, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, in complessivi Euro
1672,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Teramo rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.672,00.
Teramo, 16.2.2026 Il Presidente
Dott.ssa NA AS
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo