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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4577/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione II civile - Esecuzioni Immobiliari
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria, decidendo sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Rosso presso la quale sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Savona, Corso XX Settembre n. 13 ricorrenti
contro
( CP_1 CodiceFiscale_3
resistente contumace
contro
(C.F. ), in persona del tutore Controparte_2 C.F._4 [...]
(di seguito abbreviato ), in persona del Presidente Controparte_3 CP_4 pro tempore con l'avv.J.Rinaldin; CP_5
resistente contro
(C.F. , quale erede ex art.586 c.p.c. di Controparte_6 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Persona_1 C.F._5 dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via dell'Arsenale n. 21
resistente contumace
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.
Oggetto: usucapione
Premesso. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio quali litisconsorti necessari , e CP_1 Persona_1 [...]
, per sentire accertare l'acquisto della proprietà esclusiva, per maturata usucapione, Controparte_2 della metà indivisa dell'immobile sito in Torino, via Eusebio Bava n. 36 piano T, e distinto al catasto fabbricati al f. 1277, mapp. 238, sub. 10, cat. A/4, e chiedendo di ordinarne la trascrizione di legge. I ricorrenti, per quanto d'interesse ai fini del decidere, allegavano in sintesi:
- che l'immobile era stato acquistato il 23.12.1988 da (nonno degli odierni ricorrenti) Persona_2 e in comunione pro-indiviso e in parti uguali tra loro, in forza di atto di compravendita CP_7 23.12.1988, rep. n.8746, racc. n.2391, a ministero del Notaio Persona_3
- che ha abitato l'immobile sino alla morte, avvenuta il 29.1.1998; CP_7
- che gli eredi legittimi di non hanno mai mostrato interesse per l'immobile; CP_7
- che ha abitato l'intero immobile sino alla morte, avvenuta il 11.10.2010; Persona_2
- di essere già proprietari dell'altra metà dell'immobile in qualità di eredi di;
Persona_2
- di essere subentrati nel possesso uti domini dell'intero immobile dalla morte di . Persona_2
In data 20.6.2023 si costituiva in giudizio la tutelata , in persona del , Controparte_2 CP_4 contestando l'avversaria domanda e assumendo che avesse abitato l'appartamento nel CP_1 corso dell'ultimo ventennio impedendo l'acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti.
non si costituiva in giudizio. CP_1
Espletato con esito negativo l'obbligatorio tentativo di mediazione, nelle more del giudizio, i ricorrenti, senza nulla riconoscere, transavano la posizione della resistente, con contestuale rinuncia agli atti da parte di a spese di lite compensate e con accollo da parte dei Controparte_2 ricorrenti del pagamento della tassa di registro del provvedimento di definizione del giudizio. All'udienza del 26.2.2024 il GOP nominato in temporanea sostituzione del togato per l'udienza, preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, dichiarava “l'estromissione” dalla causa di
[...]
(da intendersi quale pronuncia di estinzione parziale del giudizio, a spese Controparte_2 compensate, nei rapporti tra l'attore e , da prendersi con sentenza e, dunque, Controparte_2 meglio precisata nel dispositivo della presente sentenza).
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove orali, era fissata per discussione ma rimessa in istruttoria con ordinanza del 31.5.2025 per integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
veniva nuovamente assunta a decisione all'udienza del 25.7.2025, alla scadenza Persona_1 del termine concesso per il deposito di brevi note di discussione.
Ritenuto. Preliminarmente viene dichiarata la contumacia di e dell . CP_1 Controparte_6
Una breve premessa in punto contraddittorio. La domanda, originariamente promossa nei confronti degli intestatari catastali dell'immobile, veniva integrata nei confronti dell' (che non si costituiva) in ragione della assenza di Controparte_6 eredi di , deceduta in Chieri in data 13.11.2012, circostanza che comportava la Persona_1 devoluzione dell'eredità allo Stato in conformità con l'art. 586 c.c. e l'insorgere della legittimazione passiva in capo all'Agenzia convenuta (e rimasta contumace).
La domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i proprietari in danno dei quali l'usucapione di sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. 15619/2018). Nel caso di specie, la domanda di usucapione è stata correttamente svolta nei confronti dei comproprietari dell'immobile, tali in quanto eredi legittimi di , e CP_7 dunque litisconsorti necessari nel presente giudizio. Nel merito, è noto che i presupposti per l'acquisto a titolo originario – per usucapione – della proprietà di un bene immobile sono il possesso ad usucapionem e, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il trascorrere di un lasso di tempo individuato dalla legge in 20 anni. Come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, secondo la regola generale di cui all'art. 2932 c.c., dimostrare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. 22667/2017). Invero, il possesso utile ad usucapire richiede la prova congiunta del corpus, ossia di un potere di fatto sulla cosa che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, nonché dell'animus rem sibi habendi, costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa come propria, quest'ultimo desumibile anche in via presuntiva e implicita dal corpus (Cass. n. 4931/2022; Cass. 23849/2018; Cass. n. 4332/2013). Il possesso deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità (v. artt. 1163-1167 c.c.). A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, secondo il disposto dell'art. 1146, co. 1 c.c., l'erede può unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa con effetto dall'apertura della successione, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. Resta, però, a carico dell'erede che invoca il subentro nel possesso provare l'esistenza in capo al de cuius del possesso ad usucapionem. Nell'assolvimento dell'onere probatorio, pur sottolineandosi la necessità di rigore, “anche in materia di usucapione vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” propria del processo civile” (Cass. 20539/2017) e “la prova degli estremi integratori di un possesso ad usucapionem, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta e, pertanto, può essere fornita anche attraverso la (sola) prova testimoniale” (Cass. 20884/2023).
Alla luce della documentazione prodotta in atti ed esaminate le testimonianze assunte, la domanda dei ricorrenti appare fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Nell'atto introduttivo, e hanno affermato di possedere personalmente il Parte_1 CP_8 mappale per cui è causa dal decesso del nonno avvenuto il 11.10.2010 e, da quella data, di godervi uti domini, in modo pacifico ed incontestato, disponendovi pubblicamente quali cose notoriamente proprie, occupandosi della pulizia e della manutenzione, sobbarcandosi il pagamento delle spese di gestione condominiale e dell'IMU dell'intero immobile. Essi, hanno anche allegato di essere succeduti, in qualità di unici eredi, nel possesso del bene goduto in vita dal nonno , il quale deve sommarsi al loro. Persona_2 In tal senso, sostengono i ricorrenti di aver acquistato per usucapione la quota di ½ indivisa della piena proprietà dell'appartamento per cui è causa.
Dette allegazioni hanno trovato pieno riscontro nei documenti depositati e all'esito dell'istruttoria orale, e in particolare nelle dichiarazioni rese all'udienza del 6.5.2024 dai testi Tes_1 Tes_2
e
[...] Testimone_3 Testimone_4
E' indiscusso il possesso da parte del dante causa il quale era pacificamente Persona_2 comproprietario indiviso dell'immobile, ivi residente e ha abitato l'intero immobile dalla morte della comproprietaria (avvenuta il 29.1.1998). CP_7 Per quanto riguarda, invece, il possesso esercitato personalmente dai ricorrenti, essi hanno pagato le spese condominiali dal 2010 al 2021 come provato per tabulas dai rendiconti condominiali prodotti (doc. 6) e dalle quietanze di pagamento (doc. 7); come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 9530/2014), il pagamento degli oneri condominiali è tipica manifestazione dell'animus domini. Inoltre, hanno provveduto al pagamento dell'IMU relativo all'immobile per diverse annualità, come risulta per tabulas dalle quietanze di versamento (doc. 8); trattasi anche questa di spesa che di regola è di competenza del proprietario dell'immobile. I testi escussi hanno altresì confermato gli assunti attorei, riferendo in maniera univoca sulle modalità di esercizio del possesso da parte dei ricorrenti, i quali, pur non abitandovi, utilizzavano in via esclusiva l'immobile: “l'Alloggio è lasciato vuoto non ci sono inquilini né è abitato da familiari” (dichiarazione del teste ); partecipavano alle assemblee condominiali, alle quali Testimone_3 erano convocati: “mio marito ha partecipato a tutte le assemblee condominiali” (dichiarazione del teste , “i miei figli ogni volta che andavano all'assemblea di Condominio mi Testimone_4 riferivano delle decisioni che venivano prese in assemblea” (dichiarazione del teste;
e Tes_1 si recavano costantemente nell'appartamento per eseguire le pulizie dei luoghi e per controllare lo stato dell'immobile, al fine delle periodiche opere di manutenzione: “il mio amico mi riferiva Pt_1 che si doveva occupare della casa e che doveva andare periodicamente a fare le pulizie” (dichiarazione del teste , e “sia mio marito che suo fratello circa ogni 15 giorni vanno a Tes_2 fare un giro nell'appartamento per vedere che non ci siano problemi di acqua, luce” (dichiarazione del teste ). Testimone_4 Dalle medesime circostanze emerge un esercizio del possesso pubblico e pacifico.
In ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale, pacifico e ininterrotto, uti dominus, in capo agli attori, dell'immobile oggetto di causa.
L'obbligo di trascrizione della sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulla regolazione delle spese di lite. I ricorrenti hanno chiesto la rifusione delle spese di lite solo per il caso di resistenza e/o opposizione, evenienza non occorsa nella presente vertenza;
quindi, nulla deve essere posto a carico dei resistenti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di e di;
CP_1 Controparte_6
- dichiara l'intervenuta rinuncia parziale del giudizio a spese compensate, ex art.306 c.p.c., nei rapporti tra i ricorrenti e parte resistente in giudizio con il tutore Controparte_2
; CP_4
- accerta l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158, 1140 e 1146, co. 1, c.c. e dichiara (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1 Torino il 14.8.1989, e residente in [...] e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], e residente in [...], C.F._2 proprietari esclusivi pro-indiviso di metà dell'immobile sito nel comune di Torino, via Eusebio Bava n. 36, piano T, identificato al N.C.E.U. al fg. 1277 (169), mapp. 238, sub. 10 (num. 243, sub. 59);
- nulla in punto spese. Così deciso in Torino, il 4.8.2025 Il Giudice Dott.ssa Paola Demaria
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione II civile - Esecuzioni Immobiliari
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria, decidendo sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Rosso presso la quale sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Savona, Corso XX Settembre n. 13 ricorrenti
contro
( CP_1 CodiceFiscale_3
resistente contumace
contro
(C.F. ), in persona del tutore Controparte_2 C.F._4 [...]
(di seguito abbreviato ), in persona del Presidente Controparte_3 CP_4 pro tempore con l'avv.J.Rinaldin; CP_5
resistente contro
(C.F. , quale erede ex art.586 c.p.c. di Controparte_6 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Persona_1 C.F._5 dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via dell'Arsenale n. 21
resistente contumace
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.
Oggetto: usucapione
Premesso. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio quali litisconsorti necessari , e CP_1 Persona_1 [...]
, per sentire accertare l'acquisto della proprietà esclusiva, per maturata usucapione, Controparte_2 della metà indivisa dell'immobile sito in Torino, via Eusebio Bava n. 36 piano T, e distinto al catasto fabbricati al f. 1277, mapp. 238, sub. 10, cat. A/4, e chiedendo di ordinarne la trascrizione di legge. I ricorrenti, per quanto d'interesse ai fini del decidere, allegavano in sintesi:
- che l'immobile era stato acquistato il 23.12.1988 da (nonno degli odierni ricorrenti) Persona_2 e in comunione pro-indiviso e in parti uguali tra loro, in forza di atto di compravendita CP_7 23.12.1988, rep. n.8746, racc. n.2391, a ministero del Notaio Persona_3
- che ha abitato l'immobile sino alla morte, avvenuta il 29.1.1998; CP_7
- che gli eredi legittimi di non hanno mai mostrato interesse per l'immobile; CP_7
- che ha abitato l'intero immobile sino alla morte, avvenuta il 11.10.2010; Persona_2
- di essere già proprietari dell'altra metà dell'immobile in qualità di eredi di;
Persona_2
- di essere subentrati nel possesso uti domini dell'intero immobile dalla morte di . Persona_2
In data 20.6.2023 si costituiva in giudizio la tutelata , in persona del , Controparte_2 CP_4 contestando l'avversaria domanda e assumendo che avesse abitato l'appartamento nel CP_1 corso dell'ultimo ventennio impedendo l'acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti.
non si costituiva in giudizio. CP_1
Espletato con esito negativo l'obbligatorio tentativo di mediazione, nelle more del giudizio, i ricorrenti, senza nulla riconoscere, transavano la posizione della resistente, con contestuale rinuncia agli atti da parte di a spese di lite compensate e con accollo da parte dei Controparte_2 ricorrenti del pagamento della tassa di registro del provvedimento di definizione del giudizio. All'udienza del 26.2.2024 il GOP nominato in temporanea sostituzione del togato per l'udienza, preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, dichiarava “l'estromissione” dalla causa di
[...]
(da intendersi quale pronuncia di estinzione parziale del giudizio, a spese Controparte_2 compensate, nei rapporti tra l'attore e , da prendersi con sentenza e, dunque, Controparte_2 meglio precisata nel dispositivo della presente sentenza).
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove orali, era fissata per discussione ma rimessa in istruttoria con ordinanza del 31.5.2025 per integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
veniva nuovamente assunta a decisione all'udienza del 25.7.2025, alla scadenza Persona_1 del termine concesso per il deposito di brevi note di discussione.
Ritenuto. Preliminarmente viene dichiarata la contumacia di e dell . CP_1 Controparte_6
Una breve premessa in punto contraddittorio. La domanda, originariamente promossa nei confronti degli intestatari catastali dell'immobile, veniva integrata nei confronti dell' (che non si costituiva) in ragione della assenza di Controparte_6 eredi di , deceduta in Chieri in data 13.11.2012, circostanza che comportava la Persona_1 devoluzione dell'eredità allo Stato in conformità con l'art. 586 c.c. e l'insorgere della legittimazione passiva in capo all'Agenzia convenuta (e rimasta contumace).
La domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i proprietari in danno dei quali l'usucapione di sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. 15619/2018). Nel caso di specie, la domanda di usucapione è stata correttamente svolta nei confronti dei comproprietari dell'immobile, tali in quanto eredi legittimi di , e CP_7 dunque litisconsorti necessari nel presente giudizio. Nel merito, è noto che i presupposti per l'acquisto a titolo originario – per usucapione – della proprietà di un bene immobile sono il possesso ad usucapionem e, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il trascorrere di un lasso di tempo individuato dalla legge in 20 anni. Come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, secondo la regola generale di cui all'art. 2932 c.c., dimostrare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. 22667/2017). Invero, il possesso utile ad usucapire richiede la prova congiunta del corpus, ossia di un potere di fatto sulla cosa che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, nonché dell'animus rem sibi habendi, costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa come propria, quest'ultimo desumibile anche in via presuntiva e implicita dal corpus (Cass. n. 4931/2022; Cass. 23849/2018; Cass. n. 4332/2013). Il possesso deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità (v. artt. 1163-1167 c.c.). A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, secondo il disposto dell'art. 1146, co. 1 c.c., l'erede può unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa con effetto dall'apertura della successione, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. Resta, però, a carico dell'erede che invoca il subentro nel possesso provare l'esistenza in capo al de cuius del possesso ad usucapionem. Nell'assolvimento dell'onere probatorio, pur sottolineandosi la necessità di rigore, “anche in materia di usucapione vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” propria del processo civile” (Cass. 20539/2017) e “la prova degli estremi integratori di un possesso ad usucapionem, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta e, pertanto, può essere fornita anche attraverso la (sola) prova testimoniale” (Cass. 20884/2023).
Alla luce della documentazione prodotta in atti ed esaminate le testimonianze assunte, la domanda dei ricorrenti appare fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Nell'atto introduttivo, e hanno affermato di possedere personalmente il Parte_1 CP_8 mappale per cui è causa dal decesso del nonno avvenuto il 11.10.2010 e, da quella data, di godervi uti domini, in modo pacifico ed incontestato, disponendovi pubblicamente quali cose notoriamente proprie, occupandosi della pulizia e della manutenzione, sobbarcandosi il pagamento delle spese di gestione condominiale e dell'IMU dell'intero immobile. Essi, hanno anche allegato di essere succeduti, in qualità di unici eredi, nel possesso del bene goduto in vita dal nonno , il quale deve sommarsi al loro. Persona_2 In tal senso, sostengono i ricorrenti di aver acquistato per usucapione la quota di ½ indivisa della piena proprietà dell'appartamento per cui è causa.
Dette allegazioni hanno trovato pieno riscontro nei documenti depositati e all'esito dell'istruttoria orale, e in particolare nelle dichiarazioni rese all'udienza del 6.5.2024 dai testi Tes_1 Tes_2
e
[...] Testimone_3 Testimone_4
E' indiscusso il possesso da parte del dante causa il quale era pacificamente Persona_2 comproprietario indiviso dell'immobile, ivi residente e ha abitato l'intero immobile dalla morte della comproprietaria (avvenuta il 29.1.1998). CP_7 Per quanto riguarda, invece, il possesso esercitato personalmente dai ricorrenti, essi hanno pagato le spese condominiali dal 2010 al 2021 come provato per tabulas dai rendiconti condominiali prodotti (doc. 6) e dalle quietanze di pagamento (doc. 7); come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 9530/2014), il pagamento degli oneri condominiali è tipica manifestazione dell'animus domini. Inoltre, hanno provveduto al pagamento dell'IMU relativo all'immobile per diverse annualità, come risulta per tabulas dalle quietanze di versamento (doc. 8); trattasi anche questa di spesa che di regola è di competenza del proprietario dell'immobile. I testi escussi hanno altresì confermato gli assunti attorei, riferendo in maniera univoca sulle modalità di esercizio del possesso da parte dei ricorrenti, i quali, pur non abitandovi, utilizzavano in via esclusiva l'immobile: “l'Alloggio è lasciato vuoto non ci sono inquilini né è abitato da familiari” (dichiarazione del teste ); partecipavano alle assemblee condominiali, alle quali Testimone_3 erano convocati: “mio marito ha partecipato a tutte le assemblee condominiali” (dichiarazione del teste , “i miei figli ogni volta che andavano all'assemblea di Condominio mi Testimone_4 riferivano delle decisioni che venivano prese in assemblea” (dichiarazione del teste;
e Tes_1 si recavano costantemente nell'appartamento per eseguire le pulizie dei luoghi e per controllare lo stato dell'immobile, al fine delle periodiche opere di manutenzione: “il mio amico mi riferiva Pt_1 che si doveva occupare della casa e che doveva andare periodicamente a fare le pulizie” (dichiarazione del teste , e “sia mio marito che suo fratello circa ogni 15 giorni vanno a Tes_2 fare un giro nell'appartamento per vedere che non ci siano problemi di acqua, luce” (dichiarazione del teste ). Testimone_4 Dalle medesime circostanze emerge un esercizio del possesso pubblico e pacifico.
In ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale, pacifico e ininterrotto, uti dominus, in capo agli attori, dell'immobile oggetto di causa.
L'obbligo di trascrizione della sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulla regolazione delle spese di lite. I ricorrenti hanno chiesto la rifusione delle spese di lite solo per il caso di resistenza e/o opposizione, evenienza non occorsa nella presente vertenza;
quindi, nulla deve essere posto a carico dei resistenti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di e di;
CP_1 Controparte_6
- dichiara l'intervenuta rinuncia parziale del giudizio a spese compensate, ex art.306 c.p.c., nei rapporti tra i ricorrenti e parte resistente in giudizio con il tutore Controparte_2
; CP_4
- accerta l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158, 1140 e 1146, co. 1, c.c. e dichiara (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1 Torino il 14.8.1989, e residente in [...] e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], e residente in [...], C.F._2 proprietari esclusivi pro-indiviso di metà dell'immobile sito nel comune di Torino, via Eusebio Bava n. 36, piano T, identificato al N.C.E.U. al fg. 1277 (169), mapp. 238, sub. 10 (num. 243, sub. 59);
- nulla in punto spese. Così deciso in Torino, il 4.8.2025 Il Giudice Dott.ssa Paola Demaria