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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG N. 3102 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3102 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa in proprio dall'avv. FEDERICA ROSSI
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del difensore per soggetto ammesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv. Federica Rossi proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini – Ufficio GIP che liquidava la somma di € 66 senza indicare per quale fase, specificando che non vi erano ragioni per applicare né aumenti, né riduzioni ex art. 12 comma 1 DM 55/2014, già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02, - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge.
Esponeva la ricorrente di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio di -ammesso al CP_2 patrocinio a spese dello stato con provvedimento del 15.09.2023- nel procedimento che lo vedeva imputato, di aver preso visione ed estratto copia della richiesta di archiviazione e del successivo decreto di archiviazione, quindi di aver prestato la propria attività studiando il fascicolo.
1 Nel merito la ricorrente rilevando l'erroneità del provvedimento di liquidazione che indicava importi non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14 ed ometteva di motivare la riduzione operata e di specificare le fasi liquidate, chiedeva di annullare il decreto di liquidazione emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini e per l'effetto, di procedere alla liquidazione a spese dello Stato ed favore della ricorrente dei compensi determinati nella somma di € 567,33, comprensiva di onorari già decurtati di 1/3, oltre a spese generali ed accessori di legge, con vittoria di spese.
Il restava contumace. Controparte_1
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il decreto impugnato ha omesso di indicare la fase liquidata e di motivare la riduzione rispetto ai parametri medi assunti dal DM 55/2014, relativi alla natura del procedimento e al pregio dell'attività prestata.
Facendo corretta applicazione dei principi su richiamati, il compenso dovuto alla ricorrente deve essere determinato in relazione alla sola fase studio in cui si è articolata l'attività difensiva, con riferimento ai valori minimi, vista la tempestiva archiviazione del fascicolo, senza che la ricorrente abbia dimostrato che lo studio dello stesso abbia comportato l'approfondimento di questioni di fatto o di diritto;
si stima, pertanto, equo liquidare il compenso nella misura di euro 426, cui deve essere applicata la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02, così per un totale di euro 284, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% e accessori di Legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto,
- liquida a carico dell'Erario, in favore dell'avv. Federica Rossi euro 284,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 166, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3102 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa in proprio dall'avv. FEDERICA ROSSI
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del difensore per soggetto ammesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv. Federica Rossi proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini – Ufficio GIP che liquidava la somma di € 66 senza indicare per quale fase, specificando che non vi erano ragioni per applicare né aumenti, né riduzioni ex art. 12 comma 1 DM 55/2014, già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02, - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge.
Esponeva la ricorrente di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio di -ammesso al CP_2 patrocinio a spese dello stato con provvedimento del 15.09.2023- nel procedimento che lo vedeva imputato, di aver preso visione ed estratto copia della richiesta di archiviazione e del successivo decreto di archiviazione, quindi di aver prestato la propria attività studiando il fascicolo.
1 Nel merito la ricorrente rilevando l'erroneità del provvedimento di liquidazione che indicava importi non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14 ed ometteva di motivare la riduzione operata e di specificare le fasi liquidate, chiedeva di annullare il decreto di liquidazione emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini e per l'effetto, di procedere alla liquidazione a spese dello Stato ed favore della ricorrente dei compensi determinati nella somma di € 567,33, comprensiva di onorari già decurtati di 1/3, oltre a spese generali ed accessori di legge, con vittoria di spese.
Il restava contumace. Controparte_1
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il decreto impugnato ha omesso di indicare la fase liquidata e di motivare la riduzione rispetto ai parametri medi assunti dal DM 55/2014, relativi alla natura del procedimento e al pregio dell'attività prestata.
Facendo corretta applicazione dei principi su richiamati, il compenso dovuto alla ricorrente deve essere determinato in relazione alla sola fase studio in cui si è articolata l'attività difensiva, con riferimento ai valori minimi, vista la tempestiva archiviazione del fascicolo, senza che la ricorrente abbia dimostrato che lo studio dello stesso abbia comportato l'approfondimento di questioni di fatto o di diritto;
si stima, pertanto, equo liquidare il compenso nella misura di euro 426, cui deve essere applicata la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02, così per un totale di euro 284, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% e accessori di Legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto,
- liquida a carico dell'Erario, in favore dell'avv. Federica Rossi euro 284,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 166, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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