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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1301/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1301/2014, promossa da:
con sede in Napoli, Via Caracciolo nr. 14 (P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, e legale rappresentante pro tempore Ing. , nato a [...] il Parte_2
21/5/1968, rappresentata e difesa dL'Avv. Laura Virnicchi (C.F.: ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Diomedi, in Calangianus, Via Olbia nr.
15;
parte attrice
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, l'amministratore geom. rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2
Luigi Brigida (C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Brigida, in Via Garibaldi nr. 96; _1
pagina 1 di 13 parte convenuta
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dL'Avv. Marcello Fortunato (C.F.: , elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio del difensore, in Salerno, Via SS. Martiri Salernitani nr. 31;
terza chiamata
CONCLUSIONI
per parte attrice: “1) accertare e dichiarare il tenuto al pagamento della Controparte_1 somma di € 377.538,65, quale contributo per la gestione e l'utilizzo delle porzioni di arenile situate nell'isola di , località , per gli anni dal 2009 al 2013 e con riferimento ai _1 _1
costi relativi alla manutenzione di dette aree ed ai servizi connessi, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore da accertarsi anche a mezzo CTU, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
2) in via subordinata, accertato e dichiarato il vantaggio comunque conseguito dal per l'utilizzo delle dette porzioni di arenile e dei servizi Controparte_1
connessi, con conseguente diminuzione patrimoniale subita dalla società istante, condannare esso convenuto al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di € 377.538,65, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, da accertarsi sempre a mezzo di CTU ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, si reitera la richiesta di CTU come avanzata nelle suddette memorie ex art. 183 cpc in atti. Si impugnano le avverse conclusioni e si chiede assegnarsi la causa in decisione con i termini di legge”;
per la parte convenuta: “Allo stato si confermano, e si danno qui per integralmente richiamate domande, eccezioni e conclusioni già formulate nell'atto di costituzione e in corso di causa. Si richiama l'ordinanza del 03.10.2018 del Giudice Istruttore che ha rigettato tutte le istanze delle controparti. Si chiedono i termini previsti dL'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e eventuali memorie di replica. Espressamente riservato ogni mezzo istruttorio e difensivo”;
pagina 2 di 13 per la terza chiamata: “disporre il passaggio in decisione della causa, previa concessione dei termini di cui L'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica e, per l'effetto, contrariis reiectis: a – accertare e dichiarare l'estraneità della Società “ ai fatti di causa e, quindi, CP_3 tenere indenne la società “ da qualsivoglia eventuale condanna al pagamento in favore CP_3
della società attrice;
b – con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 13 giugno 2014, citava nel presente Parte_1
giudizio il chiedendone la condanna al pagamento Controparte_5 dell'importo di € 377.538,65, a titolo di contributo alle spese sostenute dalla parte attrice per la gestione e l'utilizzo delle porzioni di arenile in uso comune, site nell'isola di località _1
, per gli anni dal 2009 al 2013, in forza dell'accordo stipulato il 25 luglio 2006 tra la _1
concedente del ramo d'azienda in affitto alla parte attrice, ed il convenuto. Controparte_3 _1
In particolare, parte attrice richiamava l'art. 4 del predetto accordo, che prevedeva il contributo economico da parte del “(…) alla gestione delle porzioni di arenile da parte della _1 CP_3 con riferimento ai costi relativi alla manutenzione di dette aree ed ai servizi connessi”, dando atto di essere subentrata nella posizione contrattuale della e di avere sostenuto tutti gli esborsi CP_3
inerenti alla gestione e manutenzione delle porzioni di arenile indicate in atti, nonché per l'erogazione del servizio spiaggia anche ai condomini del , dal 2009 al 2013, sino alla Controparte_1
cessazione del contratto di affitto del ramo d'azienda, ed alla riconsegna alla del complesso CP_3 alberghiero “Hotel Cala Longa”.
In via subordinata, l'attrice formulava domanda ex art. 2041 c.c., rilevando l'indebito arricchimento del
DO, a fronte dell'impoverimento patito dalla per avere la medesima Parte_1
sostenuto, in via esclusiva, i predetti esborsi.
Da ultimo, parte attrice dava atto di avere avviato, prima della proposizione del presente giudizio, il procedimento di mediazione ex L. 98/13, conclusosi con esito negativo, per avere la stessa rigettato la proposta conciliativa del _1
Si costituiva nel presente giudizio il , contestando integralmente la Controparte_1
fondatezza delle pretese attoree.
pagina 3 di 13 In particolare, il convenuto rilevava che l'accordo citato da parte attrice, al medesimo _1
punto 4, prevedeva che l'entità del contributo condominiale alle spese per la gestione delle porzioni di arenile fosse determinata annualmente dL'assemblea del , di cui anche Controparte_1
faceva parte, e che il contratto di affitto d'azienda stipulato nel 2009 tra quest'ultima e la parte CP_3
attrice prevedeva la delega della alla a rappresentarla in assemblea, CP_3 Parte_1 anche alle riunioni inerenti alla ripartizione delle spese sostenute dL'affittuario per servizi resi al
DO.
Deduceva, dunque, che per le annualità di riferimento era stato determinato in sede assembleare, senza alcun dissenso da parte dell'attrice, un contributo a carico del non superiore ad € _1
12.500,00.
Ad ogni modo, il sosteneva l'infondatezza della pretesa di controparte, non avendo parte _1
attrice provato l'effettiva corresponsione degli esborsi indicati, né l'attinenza degli stessi alla gestione del servizio di uso e manutenzione spiagge.
Contestava, inoltre, i presupposti per la domanda svolta in subordine da parte attrice ex art. 2041 c.c., dando atto di avere sempre contribuito ai costi per cui è causa, secondo quanto previsto dagli accordi intercorsi con e concordato annualmente in sede di assemblea condominiale, alla quale CP_3
anche la aveva la facoltà di partecipare, nella medesima posizione della Parte_1
concedente.
Formulava altresì domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la richiesta di condannare parte attrice al risarcimento dei danni asseritamente subiti per le condotte perpetrate nel 2012 e nel 2013, determinanti una compromissione del godimento delle spiagge da parte del DO.
Da ultimo, il DO chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la visti gli CP_3 accordi con cui quest'ultima consentiva a di subentrare negli accordi in essere Parte_1
con la convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 marzo 2016 si costituiva deducendo CP_3
la carenza dei presupposti per la chiamata in causa del terzo, non avendo il convenuto svolto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata, oltreché la rispettiva estraneità ai rapporti dedotti in giudizio.
pagina 4 di 13 Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria per l'anno 2009, nel momento in cui, come si evinceva dal contratto di affitto d'azienda, rispetto ai rapporti con il DO, la società attrice accettava “il bilancio dell'esercizio 2009”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, e con l'escussione di testimoni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 19 marzo 2025, ex art. 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui L'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Per dirimere la presente controversia, appare necessario analizzare le posizioni contrattuali delle parti in causa, desumibili dai seguenti negozi: accordo per l'uso della spiaggia in località , _1 stipulato il 25 luglio 2006 tra ed il convenuto;
contratto d'affitto di ramo Controparte_3 _1
d'azienda, stipulato il 12 febbraio 2009 tra e parte attrice;
accordo integrativo di contratto Controparte_3 di affitto di ramo d'azienda, stipulato il 22 novembre 2010 sempre tra e parte attrice. Controparte_3
Con il primo dei contratti menzionati, la in qualità di concessionaria della licenza nr. Controparte_3
20/2005, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avente ad oggetto nr. quattro porzioni di arenile situati nell'Isola ha consentito l'uso delle spiagge al DO Controparte_5
che, a sua volta, si è impegnato a contribuire economicamente alla gestione CP_6 _1 delle porzioni di arenile da parte della per la somma che “sarà determinata annualmente CP_3 dL'assemblea del condominio di , di cui anche fa parte”. _1 CP_3
Con contratto di affitto di ramo d'azienda del 12 febbraio 2009, la ha concesso in affitto Controparte_3 alla il complesso alberghiero gestito sotto l'insegna di “Hotel Cala Lunga”, parte Parte_1
del attuale convenuto, oltre alla concessione demaniale Controparte_5
comprensiva delle quattro porzioni di arenile site nelle adiacenze dell'albergo.
pagina 5 di 13 Il sopraindicato accordo per l'uso della spiaggia risulta compreso, allegato e richiamato dal contratto di affitto di azienda, stipulato dalla terza chiamata e dL'attrice, nel momento in cui, alle lettere e) ed f) dispone rispettivamente che “e) il TE è anche titolare della concessione demaniale qui allegata sotto la lettera “A” (…) che consente l'utilizzazione stagionale delle spiagge poste nelle adiacenze dell'ER (…), come meglio ivi individuate nella predetta Concessione;
f) l'accesso dei titolari ed ospiti delle Unità Private alle Spiagge è regolato dL'accordo (…) qui allegato sotto la lettera “B” (…)”. Inoltre, l'art. 7 prevede che: “L'AF, provvederà inoltre a propria cura e spese ad attrezzare e rendere fruibili le Spiagge: (provvedendo anche al necessario "ripascimento" delle stesse) in conformità alla Concessione, garantendo quindi ai titolari ed ospiti delle Unità Private
l'accesso ed i servizi previsti dL'Accordo, allegato al contratto (…) Al riguardo le Parti espressamente convengono che qualunque pagamento effettuato dal condominio, comunque riguardante l'uso della spiaggia, in favore della società dovrà essere da quest'ultima girata in CP_3 favore dell'AF (…)”.
All'art. 5 del medesimo negozio, le parti hanno previsto che “(…) l'AF è tenuto a rimborsare al
TE (…) gli oneri connessi alla gestione ordinaria e straordinaria del condominio di cui è parte l'ER (…) Il TE darà delega L'AF per rappresentarlo alle riunioni ordinarie di DO afferenti ordini del giorno di ordinaria amministrazione, anche per quelle riguardanti la ripartizione delle spese sostenute dL'AF per servizi resi al DO (spese per servizi sulla spiaggia, etc.). Inoltre il concedente si impegna, prima di dare il suo assenso, a sottoporre e richiedere il consenso L'AF per tutte le nuove spese del condominio che dovessero proporsi in aggiunta a quelle degli ultimi esercizi, mentre si dà per accettato il bilancio dell'esercizio 2009”.
Successivamente, con l'accordo del 22 novembre 2010, integrativo del contratto di affitto di ramo di azienda tra la e la a modifica dell'art. 5 del precedente accordo, le Controparte_3 Parte_1 parti hanno stabilito che: “(…) in aggiunta al canone come determinato, l'AF è tenuto a rimborsare al TE (entro giorni 30 dalla ricezione della richiesta documentata) gli oneri connessi alla sola gestione ordinaria del condominio di cui è parte l'albergo ed i locali immobiliari oggetto del contratto di affitto del ramo d'azienda, come deliberati dal condominio stesso in sede preventiva e consuntiva. Sempre a modifica del predetto articolo, il TE rilascia sin d'ora L'AF (…) idonea delega, valida per tutta la durata del contratto, affinché lo stesso possa stabilmente rappresentare il TE nell'assemblea del dove è Controparte_5 ricompreso l'ER, nonché più in generale nei rapporti con il condominio , rappresentando il
pagina 6 di 13 TE in tutte le riunioni afferenti ordini del giorno di ordinaria amministrazione, nonché per quelle riguardanti la ripartizione delle spese sostenute dL'AF per servizi resi al condominio.
(…) Circa l'esercizio di detta delega le parti stabiliscono che, a parziale modifica dell'art. 5, 6° capoverso del contratto, l'AF potrà assumere tutte le decisioni inerenti sia alla gestione ordinaria che straordinaria del condominio per tutto il periodo di decorrenza del contratto e sino alla scadenza dello stesso. L'AF sempre con riferimento alla predetta delega, non potrà in ogni caso: (…); b) modificare i vigenti accordi per l'utilizzo delle spiagge o degli spazi o servizi comuni, se non in via puramente temporanea e limitata di volta in volta a singole stagioni estive, senza che mai ne possa derivare una qualche stabile limitazione e/o maggiore onere a carico del TE”.
DL'analisi di tali negozi si evincono, da un lato, il subentro della nella gestione Parte_1
delle porzioni demaniali oggetto di concessione, già comprese nel contratto di affitto d'azienda, dL'altro lato, la cessione, da parte della (cedente), della propria posizione contrattuale Controparte_3
alla società attrice (cessionario), rispetto agli accordi in essere con il (ceduto), inerenti _1 L'uso della spiaggia, ed alla contribuzione della convenuta L'attività di gestione dell'arenile, senza possibilità di modificarli, e con facoltà, per la di partecipare alle assemblee Parte_1
condominiali in rappresentanza della esercitando i diritti correlati alla rispettiva Controparte_3
posizione di condomino, anche in ordine alle determinazioni relative alla ripartizione delle spese sostenute dL'AF per i servizi resi al DO, ferma restando l'espressa accettazione del bilancio dell'esercizio 2009.
Tale facoltà, tuttavia, non è stata esercitata da parte attrice che, pur avendo piena conoscenza, in relazione agli accordi sottoscritti dalla stessa, e dalla medesima prodotti nel presente giudizio, dei propri diritti in seno L'assemblea condominiale, in rappresentanza della non ha Controparte_3 contestato le determinazioni inerenti L'ammontare del contributo per cui è causa, né ha specificamente allegato di avere fatto pervenire il proprio dissenso nei termini di legge, o di non essere stata informata dalla delle decisioni adottate sui punti oggetto di controversia, ovvero, ancora, di non essere CP_3
stata messa nelle condizioni di poter partecipare effettivamente alle assemblee del _1
convenuto.
Invero, dal verbale di assemblea del 18 ottobre 2009, si evince la presenza della e che, in CP_3
quella sede, è stata delegata al CDA la questione relativa ai costi spiagge, con approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio consuntivo e preventivo. Ebbene, come già premesso, rispetto a tale annualità, risulta l'espressa accettazione del bilancio di esercizio da parte dell'attrice, desumibile pagina 7 di 13 dL'art. 5 del contratto di affitto del ramo d'azienda, non oggetto di specifica contestazione da parte della Parte_1
Dal verbale di assemblea ordinaria del 30-31 ottobre 2010, presente risulta approvato il CP_3
bilancio consuntivo 2009-2010, senza alcun rilievo in ordine al contributo spiagge, mentre dal verbale di assemblea del 4 agosto 2011, alla quale la ha partecipato con delega conferita Parte_1 L'Avv. Enne, non si evincono discussioni sui costi per il servizio spiaggia.
Ancora, dal verbale di assemblea del 15 ottobre 2011, presente la con delega Parte_1 L'Avv. Enne, si è approvato il bilancio consuntivo 2010/2011 L'unanimità dei presenti, e l'Avv.
Enne ha contestato solo alcuni punti del bilancio di previsione 2011/2012 relativi ai diversi servizi di giardinaggio, pulizia e guardiania, e dal verbale di assemblea ordinaria del 13 ottobre 2012, presente l'assemblea, previa puntualizzazione del cattivo servizio spiaggia fornito dal gestore, ha CP_3
approvato il bilancio di previsione 2012/2013.
Da ultimo, dal verbale di assemblea straordinaria del 5 agosto 2013, presente la Parte_1
si è discusso circa la richiesta dell'attrice in ordine al pagamento, a titolo di contributo costi spiagge, di
€ 12.500,00 per l'anno 2012, a fronte degli € 9.375,00 proposti dal DO per il minore servizio fornito per il 2012. In quella sede, peraltro, è stato contestato alla che, dopo aver Parte_1 richiesto il pagamento di € 12.500,00 per il 2012, la stessa aveva attuato condotte di ostacolo alla libera fruizione delle spiagge da parte dei condomini, e si è rigettata la richiesta di pagamento immediato del predetto importo con riferimento L'anno 2013, in quanto tale richiesta si poneva in contrasto con quanto previsto dL'accordo del 2006 (non modificabile dL'AF), che prevedeva che fosse il
DO a determinare, in sede assembleare, l'entità del contributo da destinare ai servizi spiaggia.
Pertanto, la pretesa creditoria avanzata in questa sede dalla appare del tutto Parte_1
infondata, in quanto si pone in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni contrattuali sopra analizzate, con le quali i contraenti hanno demandato L'assemblea del DO (del quale ha fatto parte e, nella medesima posizione di condomina, la parte attrice) la determinazione Controparte_3 dell'entità del contributo da corrispondere al TE per la gestione delle porzioni di arenile descritte in atti, in uso al DO.
D'altra parte, appare illogico che parte attrice, pur avendone avuto la facoltà, dapprima non si sia opposta alle determinazioni del sul punto, per poi pretendere la predetta contribuzione in _1 misura superiore a quanto deliberato in sede assembleare, sulla base di una ripartizione “pro quota”,
pagina 8 di 13 determinata su parametri disposti in via unilaterale, mai approvati dL'assemblea, né oggetto di discussione e confronto tra le parti in causa.
Né, del resto, parte attrice ha specificamente contestato quanto dedotto dal nei propri atti _1
difensivi, nel momento in cui la convenuta ha allegato di avere regolarmente contribuito alle spese necessarie per la manutenzione dell'arenile, secondo quanto previsto dagli accordi già indicati in atti, e per gli importi determinati annualmente dL'assemblea, non superiori ad € 12.500,00 per le annualità di riferimento.
Per tale motivo, deve essere rigettata anche la domanda proposta dL'attrice in via subordinata, ex art. 2041 c.c.. Invero, il vantaggio che il DO trae dL'uso della spiaggia non può ritenersi “senza causa”, in quanto previsto dL'accordo del 25 luglio 2006 (espressamente menzionato ed allegato al contratto di affitto d'azienda sottoscritto dL'attrice), a fronte di un contributo da corrispondere per gli oneri di gestione del bene concesso in uso. Né può sostenersi che le somme versate a tale titolo fossero irrisorie o simboliche, in quanto la determinazione delle stesse appare frutto del dibattito assembleare, e dell'espressione dell'autonomia privata delle parti.
Pertanto, le domande svolte da parte attrice nel presente giudizio devono essere rigettate, in quanto infondate.
Deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. La _1
richiesta di risarcimento danni appare generica, e non è stata adeguatamente coltivata ed istruita nel presente procedimento da parte della richiedente. Di fatto, la documentazione fotografica prodotta dal appare riconducibile alla sola giornata del 27 luglio 2013, e dalle dichiarazioni dei testi _1
escussi nel procedimento non sono emersi elementi idonei ad acclarare alcuna condotta antigiuridica attuata dL'attrice, a danno della convenuta.
Anche la domanda svolta ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta deve essere rigettata, in quanto non vi è prova che parte attrice abbia agito nel presente giudizio con “mala fede” o “colpa grave”, intesa quale consapevolezza dell'infondatezza della propria azione, tale da integrare gli estremi di un abuso dello strumento processuale, né di danni patiti dalla parte convenuta per l'esercizio della presente azione.
Con riferimento alle spese di lite, occorre distinguere i singoli rapporti processuali tra le parti in causa.
Nel rapporto tra la parte attrice e la parte convenuta, occorre osservare che l'esito complessivo del giudizio ha visto la soccombenza di parte attrice rispetto ad entrambe le domande svolte, mentre parte convenuta è risultata soccombente rispetto alla domanda svolta in via riconvenzionale.
pagina 9 di 13 Pertanto, si ritiene equo compensare per ½ le spese di lite tra le parti, e condannare parte attrice a corrispondere alla convenuta il residuo, nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 11.229,00
Nei rapporti con la terza chiamata, si ritiene doversi richiamare l'orientamento giurisprudenziale che, in materia, si esprime come segue: “Quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato deve confermarsi come nella liquidazione delle spese di lite il principio della soccombenza deve essere temperato dal principio di causalità, avuto particolare riguardo alle espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Così, inforza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dL'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. Pertanto, deve negarsi in caso di soccombenza la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto L'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza,
pagina 10 di 13 preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza” (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082; in senso conforme, Cassazione civile, ordinanza n. 6144/2024; Corte di appello di Milano, sentenza del
18.1.2023).
Orbene, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., “Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa, o dal quale pretende essere garantita”.
Essendo pacifico che parte convenuta non ha inteso svolgere alcuna domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata, né propria, né impropria, occorre, a questo punto, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, valutare se la causa può essere ritenuta “comune” alla terza chiamata.
La causa si definisce comune al terzo quando il rapporto dedotto in giudizio, e quello facente capo al terzo, hanno in comune almeno uno degli elementi oggettivi, e cioè quando esiste tra di essi un vincolo di connessione oggettiva per il petitum, o per la causa petendi.
Più nello specifico, si tratterebbe di chiamare in causa quegli stessi terzi che avrebbero potuto dispiegare intervento principale, o adesivo autonomo (art. 105 c.p.c.). Si pensi, ad esempio al caso in cui il convenuto in un giudizio di rivendica contesti la titolarità attiva dell'attore, e chiami in causa il terzo pretendente, effettivo titolare del diritto di proprietà; oppure al caso del creditore che chiami in causa anche gli altri condebitori solidali, allo scopo di ottenere una sentenza che abbia piena efficacia anche contro di loro. L'opinione prevalente, in dottrina ed in giurisprudenza, ritiene che la chiamata in causa del terzo possa avvenire anche quando la comunanza è determinata da rapporti di pregiudizialità- dipendenza, che consentirebbero l'intervento adesivo dipendente, come nella causa di sfratto tra il locatore ed il conduttore, ciascuna di queste parti potrà avere interesse a chiamare il sub conduttore, affinché gli sia opponibile la sentenza.
Nella specie, non si ravvisa alcun presupposto di comunanza della causa, né tra la terza chiamata ed il convenuto, né tra la e la _1 Controparte_3 Parte_1
In particolare, non si ravvisa alcun interesse per la a sostenere le ragioni di alcuna delle Controparte_3
parti in causa, considerato che, dai contratti prodotti in atti, e dalle allegazioni stesse delle parti, sin dL'atto introduttivo del giudizio si evince che la pretesa creditoria vantata dL'attore, qualora fondata, avrebbe potuto essere soddisfatta solamente dalla nei confronti del DO, Parte_1
in quanto limitata al periodo di tempo in cui la stessa è subentrata nei diritti e negli obblighi della terza pagina 11 di 13 chiamata, e nei rapporti tra quest'ultima ed il convenuto, per cui, come già premesso, nel _1
contratto di affitto del ramo di azienda si è previsto che “qualunque pagamento effettuato dal condominio, comunque riguardante l'uso della spiaggia, in favore della società dovrà essere CP_3 da quest'ultima girata in favore dell'AF”, e che fosse la parte attrice a rappresentare la
TE in assemblea, sino alla conclusione del rapporto di affitto d'azienda.
Né alcuna delle parti ha dedotto che il contributo per cui è causa, per le annualità dal 2009 al 2013, è stato versato alla e non alla ovvero che, in realtà, per il medesimo Controparte_3 Parte_1
periodo, era la prima ad occuparsi della gestione della spiaggia e sostenere i relativi costi.
Pertanto, l'estraneità della rispetto al segmento temporale del rapporto contrattuale Controparte_3 durante il quale l'attrice è subentrata nella rispettiva posizione contrattuale anche nei rapporti con il
, porta a ritenere inconferente e superflua la chiamata in causa svolta nel presente giudizio, _1
con la conseguenza che dovrà essere il a pagare alla terza chiamata le spese di lite, _1 nell'importo che si liquida in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50%, vista l'esigua attività difensiva svolta, e la ripetitività delle argomentazioni illustrate negli atti difensivi. Tale importo dovrà distrarsi in favore del difensore della terza chiamata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA tutte le domande svolte da parte attrice;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
RIGETTA la domanda svolta da parte convenuta, ex art. 96 c.p.c.;
COMPENSA per ½ le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
pagina 12 di 13 Pa CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento di ½ delle spese di lite in favore del in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, che si liquida in € 5.649,5 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%;
CONDANNA il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite per la chiamata in causa di che (già applicata la Controparte_3 decurtazione del 50%) si liquidano in € 5.649,5 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA,
c.p.a., e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 25 luglio 2025
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1301/2014, promossa da:
con sede in Napoli, Via Caracciolo nr. 14 (P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, e legale rappresentante pro tempore Ing. , nato a [...] il Parte_2
21/5/1968, rappresentata e difesa dL'Avv. Laura Virnicchi (C.F.: ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Diomedi, in Calangianus, Via Olbia nr.
15;
parte attrice
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, l'amministratore geom. rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2
Luigi Brigida (C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Brigida, in Via Garibaldi nr. 96; _1
pagina 1 di 13 parte convenuta
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dL'Avv. Marcello Fortunato (C.F.: , elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio del difensore, in Salerno, Via SS. Martiri Salernitani nr. 31;
terza chiamata
CONCLUSIONI
per parte attrice: “1) accertare e dichiarare il tenuto al pagamento della Controparte_1 somma di € 377.538,65, quale contributo per la gestione e l'utilizzo delle porzioni di arenile situate nell'isola di , località , per gli anni dal 2009 al 2013 e con riferimento ai _1 _1
costi relativi alla manutenzione di dette aree ed ai servizi connessi, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore da accertarsi anche a mezzo CTU, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
2) in via subordinata, accertato e dichiarato il vantaggio comunque conseguito dal per l'utilizzo delle dette porzioni di arenile e dei servizi Controparte_1
connessi, con conseguente diminuzione patrimoniale subita dalla società istante, condannare esso convenuto al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di € 377.538,65, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, da accertarsi sempre a mezzo di CTU ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, si reitera la richiesta di CTU come avanzata nelle suddette memorie ex art. 183 cpc in atti. Si impugnano le avverse conclusioni e si chiede assegnarsi la causa in decisione con i termini di legge”;
per la parte convenuta: “Allo stato si confermano, e si danno qui per integralmente richiamate domande, eccezioni e conclusioni già formulate nell'atto di costituzione e in corso di causa. Si richiama l'ordinanza del 03.10.2018 del Giudice Istruttore che ha rigettato tutte le istanze delle controparti. Si chiedono i termini previsti dL'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e eventuali memorie di replica. Espressamente riservato ogni mezzo istruttorio e difensivo”;
pagina 2 di 13 per la terza chiamata: “disporre il passaggio in decisione della causa, previa concessione dei termini di cui L'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica e, per l'effetto, contrariis reiectis: a – accertare e dichiarare l'estraneità della Società “ ai fatti di causa e, quindi, CP_3 tenere indenne la società “ da qualsivoglia eventuale condanna al pagamento in favore CP_3
della società attrice;
b – con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 13 giugno 2014, citava nel presente Parte_1
giudizio il chiedendone la condanna al pagamento Controparte_5 dell'importo di € 377.538,65, a titolo di contributo alle spese sostenute dalla parte attrice per la gestione e l'utilizzo delle porzioni di arenile in uso comune, site nell'isola di località _1
, per gli anni dal 2009 al 2013, in forza dell'accordo stipulato il 25 luglio 2006 tra la _1
concedente del ramo d'azienda in affitto alla parte attrice, ed il convenuto. Controparte_3 _1
In particolare, parte attrice richiamava l'art. 4 del predetto accordo, che prevedeva il contributo economico da parte del “(…) alla gestione delle porzioni di arenile da parte della _1 CP_3 con riferimento ai costi relativi alla manutenzione di dette aree ed ai servizi connessi”, dando atto di essere subentrata nella posizione contrattuale della e di avere sostenuto tutti gli esborsi CP_3
inerenti alla gestione e manutenzione delle porzioni di arenile indicate in atti, nonché per l'erogazione del servizio spiaggia anche ai condomini del , dal 2009 al 2013, sino alla Controparte_1
cessazione del contratto di affitto del ramo d'azienda, ed alla riconsegna alla del complesso CP_3 alberghiero “Hotel Cala Longa”.
In via subordinata, l'attrice formulava domanda ex art. 2041 c.c., rilevando l'indebito arricchimento del
DO, a fronte dell'impoverimento patito dalla per avere la medesima Parte_1
sostenuto, in via esclusiva, i predetti esborsi.
Da ultimo, parte attrice dava atto di avere avviato, prima della proposizione del presente giudizio, il procedimento di mediazione ex L. 98/13, conclusosi con esito negativo, per avere la stessa rigettato la proposta conciliativa del _1
Si costituiva nel presente giudizio il , contestando integralmente la Controparte_1
fondatezza delle pretese attoree.
pagina 3 di 13 In particolare, il convenuto rilevava che l'accordo citato da parte attrice, al medesimo _1
punto 4, prevedeva che l'entità del contributo condominiale alle spese per la gestione delle porzioni di arenile fosse determinata annualmente dL'assemblea del , di cui anche Controparte_1
faceva parte, e che il contratto di affitto d'azienda stipulato nel 2009 tra quest'ultima e la parte CP_3
attrice prevedeva la delega della alla a rappresentarla in assemblea, CP_3 Parte_1 anche alle riunioni inerenti alla ripartizione delle spese sostenute dL'affittuario per servizi resi al
DO.
Deduceva, dunque, che per le annualità di riferimento era stato determinato in sede assembleare, senza alcun dissenso da parte dell'attrice, un contributo a carico del non superiore ad € _1
12.500,00.
Ad ogni modo, il sosteneva l'infondatezza della pretesa di controparte, non avendo parte _1
attrice provato l'effettiva corresponsione degli esborsi indicati, né l'attinenza degli stessi alla gestione del servizio di uso e manutenzione spiagge.
Contestava, inoltre, i presupposti per la domanda svolta in subordine da parte attrice ex art. 2041 c.c., dando atto di avere sempre contribuito ai costi per cui è causa, secondo quanto previsto dagli accordi intercorsi con e concordato annualmente in sede di assemblea condominiale, alla quale CP_3
anche la aveva la facoltà di partecipare, nella medesima posizione della Parte_1
concedente.
Formulava altresì domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la richiesta di condannare parte attrice al risarcimento dei danni asseritamente subiti per le condotte perpetrate nel 2012 e nel 2013, determinanti una compromissione del godimento delle spiagge da parte del DO.
Da ultimo, il DO chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la visti gli CP_3 accordi con cui quest'ultima consentiva a di subentrare negli accordi in essere Parte_1
con la convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 marzo 2016 si costituiva deducendo CP_3
la carenza dei presupposti per la chiamata in causa del terzo, non avendo il convenuto svolto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata, oltreché la rispettiva estraneità ai rapporti dedotti in giudizio.
pagina 4 di 13 Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria per l'anno 2009, nel momento in cui, come si evinceva dal contratto di affitto d'azienda, rispetto ai rapporti con il DO, la società attrice accettava “il bilancio dell'esercizio 2009”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, e con l'escussione di testimoni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 19 marzo 2025, ex art. 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui L'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Per dirimere la presente controversia, appare necessario analizzare le posizioni contrattuali delle parti in causa, desumibili dai seguenti negozi: accordo per l'uso della spiaggia in località , _1 stipulato il 25 luglio 2006 tra ed il convenuto;
contratto d'affitto di ramo Controparte_3 _1
d'azienda, stipulato il 12 febbraio 2009 tra e parte attrice;
accordo integrativo di contratto Controparte_3 di affitto di ramo d'azienda, stipulato il 22 novembre 2010 sempre tra e parte attrice. Controparte_3
Con il primo dei contratti menzionati, la in qualità di concessionaria della licenza nr. Controparte_3
20/2005, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avente ad oggetto nr. quattro porzioni di arenile situati nell'Isola ha consentito l'uso delle spiagge al DO Controparte_5
che, a sua volta, si è impegnato a contribuire economicamente alla gestione CP_6 _1 delle porzioni di arenile da parte della per la somma che “sarà determinata annualmente CP_3 dL'assemblea del condominio di , di cui anche fa parte”. _1 CP_3
Con contratto di affitto di ramo d'azienda del 12 febbraio 2009, la ha concesso in affitto Controparte_3 alla il complesso alberghiero gestito sotto l'insegna di “Hotel Cala Lunga”, parte Parte_1
del attuale convenuto, oltre alla concessione demaniale Controparte_5
comprensiva delle quattro porzioni di arenile site nelle adiacenze dell'albergo.
pagina 5 di 13 Il sopraindicato accordo per l'uso della spiaggia risulta compreso, allegato e richiamato dal contratto di affitto di azienda, stipulato dalla terza chiamata e dL'attrice, nel momento in cui, alle lettere e) ed f) dispone rispettivamente che “e) il TE è anche titolare della concessione demaniale qui allegata sotto la lettera “A” (…) che consente l'utilizzazione stagionale delle spiagge poste nelle adiacenze dell'ER (…), come meglio ivi individuate nella predetta Concessione;
f) l'accesso dei titolari ed ospiti delle Unità Private alle Spiagge è regolato dL'accordo (…) qui allegato sotto la lettera “B” (…)”. Inoltre, l'art. 7 prevede che: “L'AF, provvederà inoltre a propria cura e spese ad attrezzare e rendere fruibili le Spiagge: (provvedendo anche al necessario "ripascimento" delle stesse) in conformità alla Concessione, garantendo quindi ai titolari ed ospiti delle Unità Private
l'accesso ed i servizi previsti dL'Accordo, allegato al contratto (…) Al riguardo le Parti espressamente convengono che qualunque pagamento effettuato dal condominio, comunque riguardante l'uso della spiaggia, in favore della società dovrà essere da quest'ultima girata in CP_3 favore dell'AF (…)”.
All'art. 5 del medesimo negozio, le parti hanno previsto che “(…) l'AF è tenuto a rimborsare al
TE (…) gli oneri connessi alla gestione ordinaria e straordinaria del condominio di cui è parte l'ER (…) Il TE darà delega L'AF per rappresentarlo alle riunioni ordinarie di DO afferenti ordini del giorno di ordinaria amministrazione, anche per quelle riguardanti la ripartizione delle spese sostenute dL'AF per servizi resi al DO (spese per servizi sulla spiaggia, etc.). Inoltre il concedente si impegna, prima di dare il suo assenso, a sottoporre e richiedere il consenso L'AF per tutte le nuove spese del condominio che dovessero proporsi in aggiunta a quelle degli ultimi esercizi, mentre si dà per accettato il bilancio dell'esercizio 2009”.
Successivamente, con l'accordo del 22 novembre 2010, integrativo del contratto di affitto di ramo di azienda tra la e la a modifica dell'art. 5 del precedente accordo, le Controparte_3 Parte_1 parti hanno stabilito che: “(…) in aggiunta al canone come determinato, l'AF è tenuto a rimborsare al TE (entro giorni 30 dalla ricezione della richiesta documentata) gli oneri connessi alla sola gestione ordinaria del condominio di cui è parte l'albergo ed i locali immobiliari oggetto del contratto di affitto del ramo d'azienda, come deliberati dal condominio stesso in sede preventiva e consuntiva. Sempre a modifica del predetto articolo, il TE rilascia sin d'ora L'AF (…) idonea delega, valida per tutta la durata del contratto, affinché lo stesso possa stabilmente rappresentare il TE nell'assemblea del dove è Controparte_5 ricompreso l'ER, nonché più in generale nei rapporti con il condominio , rappresentando il
pagina 6 di 13 TE in tutte le riunioni afferenti ordini del giorno di ordinaria amministrazione, nonché per quelle riguardanti la ripartizione delle spese sostenute dL'AF per servizi resi al condominio.
(…) Circa l'esercizio di detta delega le parti stabiliscono che, a parziale modifica dell'art. 5, 6° capoverso del contratto, l'AF potrà assumere tutte le decisioni inerenti sia alla gestione ordinaria che straordinaria del condominio per tutto il periodo di decorrenza del contratto e sino alla scadenza dello stesso. L'AF sempre con riferimento alla predetta delega, non potrà in ogni caso: (…); b) modificare i vigenti accordi per l'utilizzo delle spiagge o degli spazi o servizi comuni, se non in via puramente temporanea e limitata di volta in volta a singole stagioni estive, senza che mai ne possa derivare una qualche stabile limitazione e/o maggiore onere a carico del TE”.
DL'analisi di tali negozi si evincono, da un lato, il subentro della nella gestione Parte_1
delle porzioni demaniali oggetto di concessione, già comprese nel contratto di affitto d'azienda, dL'altro lato, la cessione, da parte della (cedente), della propria posizione contrattuale Controparte_3
alla società attrice (cessionario), rispetto agli accordi in essere con il (ceduto), inerenti _1 L'uso della spiaggia, ed alla contribuzione della convenuta L'attività di gestione dell'arenile, senza possibilità di modificarli, e con facoltà, per la di partecipare alle assemblee Parte_1
condominiali in rappresentanza della esercitando i diritti correlati alla rispettiva Controparte_3
posizione di condomino, anche in ordine alle determinazioni relative alla ripartizione delle spese sostenute dL'AF per i servizi resi al DO, ferma restando l'espressa accettazione del bilancio dell'esercizio 2009.
Tale facoltà, tuttavia, non è stata esercitata da parte attrice che, pur avendo piena conoscenza, in relazione agli accordi sottoscritti dalla stessa, e dalla medesima prodotti nel presente giudizio, dei propri diritti in seno L'assemblea condominiale, in rappresentanza della non ha Controparte_3 contestato le determinazioni inerenti L'ammontare del contributo per cui è causa, né ha specificamente allegato di avere fatto pervenire il proprio dissenso nei termini di legge, o di non essere stata informata dalla delle decisioni adottate sui punti oggetto di controversia, ovvero, ancora, di non essere CP_3
stata messa nelle condizioni di poter partecipare effettivamente alle assemblee del _1
convenuto.
Invero, dal verbale di assemblea del 18 ottobre 2009, si evince la presenza della e che, in CP_3
quella sede, è stata delegata al CDA la questione relativa ai costi spiagge, con approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio consuntivo e preventivo. Ebbene, come già premesso, rispetto a tale annualità, risulta l'espressa accettazione del bilancio di esercizio da parte dell'attrice, desumibile pagina 7 di 13 dL'art. 5 del contratto di affitto del ramo d'azienda, non oggetto di specifica contestazione da parte della Parte_1
Dal verbale di assemblea ordinaria del 30-31 ottobre 2010, presente risulta approvato il CP_3
bilancio consuntivo 2009-2010, senza alcun rilievo in ordine al contributo spiagge, mentre dal verbale di assemblea del 4 agosto 2011, alla quale la ha partecipato con delega conferita Parte_1 L'Avv. Enne, non si evincono discussioni sui costi per il servizio spiaggia.
Ancora, dal verbale di assemblea del 15 ottobre 2011, presente la con delega Parte_1 L'Avv. Enne, si è approvato il bilancio consuntivo 2010/2011 L'unanimità dei presenti, e l'Avv.
Enne ha contestato solo alcuni punti del bilancio di previsione 2011/2012 relativi ai diversi servizi di giardinaggio, pulizia e guardiania, e dal verbale di assemblea ordinaria del 13 ottobre 2012, presente l'assemblea, previa puntualizzazione del cattivo servizio spiaggia fornito dal gestore, ha CP_3
approvato il bilancio di previsione 2012/2013.
Da ultimo, dal verbale di assemblea straordinaria del 5 agosto 2013, presente la Parte_1
si è discusso circa la richiesta dell'attrice in ordine al pagamento, a titolo di contributo costi spiagge, di
€ 12.500,00 per l'anno 2012, a fronte degli € 9.375,00 proposti dal DO per il minore servizio fornito per il 2012. In quella sede, peraltro, è stato contestato alla che, dopo aver Parte_1 richiesto il pagamento di € 12.500,00 per il 2012, la stessa aveva attuato condotte di ostacolo alla libera fruizione delle spiagge da parte dei condomini, e si è rigettata la richiesta di pagamento immediato del predetto importo con riferimento L'anno 2013, in quanto tale richiesta si poneva in contrasto con quanto previsto dL'accordo del 2006 (non modificabile dL'AF), che prevedeva che fosse il
DO a determinare, in sede assembleare, l'entità del contributo da destinare ai servizi spiaggia.
Pertanto, la pretesa creditoria avanzata in questa sede dalla appare del tutto Parte_1
infondata, in quanto si pone in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni contrattuali sopra analizzate, con le quali i contraenti hanno demandato L'assemblea del DO (del quale ha fatto parte e, nella medesima posizione di condomina, la parte attrice) la determinazione Controparte_3 dell'entità del contributo da corrispondere al TE per la gestione delle porzioni di arenile descritte in atti, in uso al DO.
D'altra parte, appare illogico che parte attrice, pur avendone avuto la facoltà, dapprima non si sia opposta alle determinazioni del sul punto, per poi pretendere la predetta contribuzione in _1 misura superiore a quanto deliberato in sede assembleare, sulla base di una ripartizione “pro quota”,
pagina 8 di 13 determinata su parametri disposti in via unilaterale, mai approvati dL'assemblea, né oggetto di discussione e confronto tra le parti in causa.
Né, del resto, parte attrice ha specificamente contestato quanto dedotto dal nei propri atti _1
difensivi, nel momento in cui la convenuta ha allegato di avere regolarmente contribuito alle spese necessarie per la manutenzione dell'arenile, secondo quanto previsto dagli accordi già indicati in atti, e per gli importi determinati annualmente dL'assemblea, non superiori ad € 12.500,00 per le annualità di riferimento.
Per tale motivo, deve essere rigettata anche la domanda proposta dL'attrice in via subordinata, ex art. 2041 c.c.. Invero, il vantaggio che il DO trae dL'uso della spiaggia non può ritenersi “senza causa”, in quanto previsto dL'accordo del 25 luglio 2006 (espressamente menzionato ed allegato al contratto di affitto d'azienda sottoscritto dL'attrice), a fronte di un contributo da corrispondere per gli oneri di gestione del bene concesso in uso. Né può sostenersi che le somme versate a tale titolo fossero irrisorie o simboliche, in quanto la determinazione delle stesse appare frutto del dibattito assembleare, e dell'espressione dell'autonomia privata delle parti.
Pertanto, le domande svolte da parte attrice nel presente giudizio devono essere rigettate, in quanto infondate.
Deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. La _1
richiesta di risarcimento danni appare generica, e non è stata adeguatamente coltivata ed istruita nel presente procedimento da parte della richiedente. Di fatto, la documentazione fotografica prodotta dal appare riconducibile alla sola giornata del 27 luglio 2013, e dalle dichiarazioni dei testi _1
escussi nel procedimento non sono emersi elementi idonei ad acclarare alcuna condotta antigiuridica attuata dL'attrice, a danno della convenuta.
Anche la domanda svolta ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta deve essere rigettata, in quanto non vi è prova che parte attrice abbia agito nel presente giudizio con “mala fede” o “colpa grave”, intesa quale consapevolezza dell'infondatezza della propria azione, tale da integrare gli estremi di un abuso dello strumento processuale, né di danni patiti dalla parte convenuta per l'esercizio della presente azione.
Con riferimento alle spese di lite, occorre distinguere i singoli rapporti processuali tra le parti in causa.
Nel rapporto tra la parte attrice e la parte convenuta, occorre osservare che l'esito complessivo del giudizio ha visto la soccombenza di parte attrice rispetto ad entrambe le domande svolte, mentre parte convenuta è risultata soccombente rispetto alla domanda svolta in via riconvenzionale.
pagina 9 di 13 Pertanto, si ritiene equo compensare per ½ le spese di lite tra le parti, e condannare parte attrice a corrispondere alla convenuta il residuo, nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 11.229,00
Nei rapporti con la terza chiamata, si ritiene doversi richiamare l'orientamento giurisprudenziale che, in materia, si esprime come segue: “Quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato deve confermarsi come nella liquidazione delle spese di lite il principio della soccombenza deve essere temperato dal principio di causalità, avuto particolare riguardo alle espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Così, inforza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dL'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. Pertanto, deve negarsi in caso di soccombenza la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto L'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza,
pagina 10 di 13 preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza” (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082; in senso conforme, Cassazione civile, ordinanza n. 6144/2024; Corte di appello di Milano, sentenza del
18.1.2023).
Orbene, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., “Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa, o dal quale pretende essere garantita”.
Essendo pacifico che parte convenuta non ha inteso svolgere alcuna domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata, né propria, né impropria, occorre, a questo punto, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, valutare se la causa può essere ritenuta “comune” alla terza chiamata.
La causa si definisce comune al terzo quando il rapporto dedotto in giudizio, e quello facente capo al terzo, hanno in comune almeno uno degli elementi oggettivi, e cioè quando esiste tra di essi un vincolo di connessione oggettiva per il petitum, o per la causa petendi.
Più nello specifico, si tratterebbe di chiamare in causa quegli stessi terzi che avrebbero potuto dispiegare intervento principale, o adesivo autonomo (art. 105 c.p.c.). Si pensi, ad esempio al caso in cui il convenuto in un giudizio di rivendica contesti la titolarità attiva dell'attore, e chiami in causa il terzo pretendente, effettivo titolare del diritto di proprietà; oppure al caso del creditore che chiami in causa anche gli altri condebitori solidali, allo scopo di ottenere una sentenza che abbia piena efficacia anche contro di loro. L'opinione prevalente, in dottrina ed in giurisprudenza, ritiene che la chiamata in causa del terzo possa avvenire anche quando la comunanza è determinata da rapporti di pregiudizialità- dipendenza, che consentirebbero l'intervento adesivo dipendente, come nella causa di sfratto tra il locatore ed il conduttore, ciascuna di queste parti potrà avere interesse a chiamare il sub conduttore, affinché gli sia opponibile la sentenza.
Nella specie, non si ravvisa alcun presupposto di comunanza della causa, né tra la terza chiamata ed il convenuto, né tra la e la _1 Controparte_3 Parte_1
In particolare, non si ravvisa alcun interesse per la a sostenere le ragioni di alcuna delle Controparte_3
parti in causa, considerato che, dai contratti prodotti in atti, e dalle allegazioni stesse delle parti, sin dL'atto introduttivo del giudizio si evince che la pretesa creditoria vantata dL'attore, qualora fondata, avrebbe potuto essere soddisfatta solamente dalla nei confronti del DO, Parte_1
in quanto limitata al periodo di tempo in cui la stessa è subentrata nei diritti e negli obblighi della terza pagina 11 di 13 chiamata, e nei rapporti tra quest'ultima ed il convenuto, per cui, come già premesso, nel _1
contratto di affitto del ramo di azienda si è previsto che “qualunque pagamento effettuato dal condominio, comunque riguardante l'uso della spiaggia, in favore della società dovrà essere CP_3 da quest'ultima girata in favore dell'AF”, e che fosse la parte attrice a rappresentare la
TE in assemblea, sino alla conclusione del rapporto di affitto d'azienda.
Né alcuna delle parti ha dedotto che il contributo per cui è causa, per le annualità dal 2009 al 2013, è stato versato alla e non alla ovvero che, in realtà, per il medesimo Controparte_3 Parte_1
periodo, era la prima ad occuparsi della gestione della spiaggia e sostenere i relativi costi.
Pertanto, l'estraneità della rispetto al segmento temporale del rapporto contrattuale Controparte_3 durante il quale l'attrice è subentrata nella rispettiva posizione contrattuale anche nei rapporti con il
, porta a ritenere inconferente e superflua la chiamata in causa svolta nel presente giudizio, _1
con la conseguenza che dovrà essere il a pagare alla terza chiamata le spese di lite, _1 nell'importo che si liquida in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50%, vista l'esigua attività difensiva svolta, e la ripetitività delle argomentazioni illustrate negli atti difensivi. Tale importo dovrà distrarsi in favore del difensore della terza chiamata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA tutte le domande svolte da parte attrice;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
RIGETTA la domanda svolta da parte convenuta, ex art. 96 c.p.c.;
COMPENSA per ½ le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
pagina 12 di 13 Pa CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento di ½ delle spese di lite in favore del in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, che si liquida in € 5.649,5 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%;
CONDANNA il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite per la chiamata in causa di che (già applicata la Controparte_3 decurtazione del 50%) si liquidano in € 5.649,5 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA,
c.p.a., e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 25 luglio 2025
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi
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