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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro RE H. LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5353.2023 R.A.C.L., promossa da:
IU AT
Avv. Martina
Contro
CP 1
Avv. Catalano
Parte ricorrente ha adito, in data 11.5.23, questo Tribunale chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento da agosto 2013 nel ruolo sanitario di Medicina e servizi con condanna di parte avversa al pagamento di quanto dovuto a titolo di premio di operosità dall'agosto 2013 sino alla decisione (previa liquidazione tramite ctu); in subordine dichiararsi il proprio diritto ex art.42 dlgs 81.2008 a percepire dall'agosto 2018 le indennità di uso auto, attività festiva, attività gg festivi dgr 1126.05 con condanna al relativo pagamento nella misura accertanda sino alla sentenza;
il tutto con vittoria di spese.
All'uopo espone come, medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale per
24 h settimanali presso il comune di Sannicola, sia stato dichiarato invalido al 75% e conseguentemente assegnato, dal 15.11.10 al distretto sociosanitario di Galatina, pur rimanendo inquadrato come medico di continuità ed operando nel settore della Medicina dei servizi;
come non abbia conseguito le indennità prescritte per il settore della Medicina dei servizi e cioè il rimborso spese di accesso, il premio annuale di retribuzione, il premio di collaborazione ed il premio di operosità senza neppure continuare a ricevere le indennità previste per i medici di continuità (indennità uso auto -invero erogata ma in misura inferiore a quella già riconosciuta-, indennità attività festiva, indennità attività gg festivi DG 1126.05); lamenta la violazione del dlgs 216.2003 in punto di parità di trattamento;
come il diverso inquadramento richiesto non possa essere pregiudicato dall'ACN del 28.4.22 che non ha efficacia retroattiva;
come comunque ex art.42 TU 9.4.08 n.81 avrebbe avuto diritto al mantenimento del trattamento già riconosciuto prima della accertata inidoneità alla mansione specifica.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenzia come a parte avversa, medico titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato e risultato inidoneo alla specifica mansione ex art.36 AIR 8.10.078, sia stato affidata nuova mansione e quindi assegnato al distretto sociosanitario di Galatina con incarico a 24 ore settimanali, incrementato a 38 ore settimanali nel 2012; con verbale n.5 del 2010 del comitato permanente aziendale siano state individuate 4 aree di attività cui poter assegnare i medici di continuità assistenziale inidonei alla mansione specifica e come tra dette aree non vi sia quella di Medicina dei servizi;
come del resto ex art.74 ACN del 2005 sia prevista l'assegnazione solo ad esaurimento presso la Medicina dei servizi dei medici incaricati a tempo indeterminato e ciò in linea con il Dpr 219.1992, l'art.8, co.1bis dlgs 30.12.1992 n.502 e l'Acn
28.4.22; come conseguentemente il dPR 14.2.92 n.218 si applichi ai rapporti convenzionali di lavoro instaurati tra il SSN ed i medici della medicina dei servizi già a quella data titolari di incarico a tempo indeterminato e per i quali è mantenuto il rapporto convenzionale ad esaurimento mentre l'art. 74 ACN preclude il conferimento di nuovi incarichi nella medicina dei servizi;
come del resto l'attività espletata dal ricorrente sia di natura prettamente distrettuale affatto assimilabile a quella tipica della medicina dei servizi;
come l'art.49 ACN 2022 sia disposizione mediamente confermativa delle disposizioni precedenti;
come sia inconferente il richiamo all'art. 15 dPR n.218\1992 e che si occupa dei trasferimenti nell'ambito della medicina dei servizi, ruolo cui il ricorrente non appartiene;
come peraltro il permesso annuale retribuito deve essere richiesto con preavviso di 45gg e fruito durante l'anno solare cui si riferisce ed al massimo nel semestre successivo;
come non spetti, in difetto di prova di svolgimento previa intervenuta autorizzazione, alcuna indennità per attività festiva anche ex DGR 1126.05, avendo il ricorrente lavorato solo in giorni feriali e negli orari diurni e pomeridiani.
Recita l'art.8, comma 1 bis lgs 30.12.1992 n.502: 1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre
1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale".
Da detta norma emerge come all'epoca dei fatti per cui è causa, non fosse possibile la instaurazione di nuovi rapporti convenzionali presso la Medicina dei servizi, ma solo l'utilizzazione ad esaurimento del personale ivi addetto, siccome del resto evidenziato dall'art.49 Acn 28.4.22 secondo cui "Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella attività di medicina dei servizi, già disciplinate dal capo II del D.P.R., n. 218/92 e dall'articolo 5, comma 4 dell'Allegato "N” al D.P.R. n. 484 del 1996. Per questi vale il presente Accordo” (in linea anche art.74 ACN 2005).
In giurisprudenza si è osservato ad esempio come “in tema di conferimento di incarichi di guardia medica, l'art. 8, comma 1 bis, d.lg. n. 502 del 1992 (nel testo modificato dall'art. 9 d.lg.
n. 517 del 1993), secondo il quale devono essere utilizzati "ad esaurimento" i medici addetti ad una certa epoca alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi, va inteso nel senso che a decorrere dal 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del d.lg. n. 517, non è consentito non solo il conferimento di nuovi incarichi, ma anche l'utilizzazione di personale diverso da quello già addetto alla stessa data all'espletamento dell'attività in questione, per il quale soltanto valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 legge n. 833 del 1978." [Cass. civ., Sez. lavoro, 12/10/2002, n. 14582].
L'assegnazione del ricorrente al distretto socio\sanitario di Galatina, pertanto, non integra assegnazione all'area di Medicina dei servizi, peraltro già esclusa con il verbale n.5 del 2010 dalle aree possibili destinatarie dell'assegnazione dei medici di continuità assistenziali inidonei alla mansione specifica. Divenuto inidoneo alla mansioni ed assegnato al distretto socio\sanitario di Galatina, il ricorrente risulta avere espletato attività inerenti le cure primarie, l'ufficio autorizzazioni, esenzioni ticket, le autorizzazioni OLT e alimenti proteici, l'ufficio protesi, l'ufficio validazioni piani terapeutici e di referente per le guardie mediche e con attività svolta esclusivamente negli orari di apertura feriale del distretto.
Che è quanto vale ad escludere, per un verso, la conservazione di quel trattamento economico accessorio proprio delle mansioni (non più espletate, avendo svolto attività di ufficio in orario feriale) di medico di continuità e per l'altro la pretesa a quello previsto solo in favore di quanti espletano mansioni in medicina dei servizi.
Né a dirsi che possa ritenersi violato un principio di parità di trattamento retributivo ex art.45 del d.lgs. n. 165 del 2001 che nel pubblico impiego privatizzato, vieta solo differenziazioni, migliorative o peggiorative, a titolo individuale, consentendo viceversa quelle effettuate dalla contrattazione collettiva, per le quali la disparità trova titolo in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, operanti a un livello istituzionalizzato e paritario sufficiente, salvo divieti di legge, a tutelare il lavoratore [Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13/09/2024, n.
24574]; nella specie ci si misura con un rapporto di parasubordinazione [Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 06/01/2025, n. 149] cui non è applicabile l'art. 36 Cost. (ed i suoi corollari), che si riferisce soltanto al rapporto di lavoro subordinato [Cass. Sez. L., 28/02/2006, n. 4434].
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 15/10/2025
RE LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro RE H. LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5353.2023 R.A.C.L., promossa da:
IU AT
Avv. Martina
Contro
CP 1
Avv. Catalano
Parte ricorrente ha adito, in data 11.5.23, questo Tribunale chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento da agosto 2013 nel ruolo sanitario di Medicina e servizi con condanna di parte avversa al pagamento di quanto dovuto a titolo di premio di operosità dall'agosto 2013 sino alla decisione (previa liquidazione tramite ctu); in subordine dichiararsi il proprio diritto ex art.42 dlgs 81.2008 a percepire dall'agosto 2018 le indennità di uso auto, attività festiva, attività gg festivi dgr 1126.05 con condanna al relativo pagamento nella misura accertanda sino alla sentenza;
il tutto con vittoria di spese.
All'uopo espone come, medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale per
24 h settimanali presso il comune di Sannicola, sia stato dichiarato invalido al 75% e conseguentemente assegnato, dal 15.11.10 al distretto sociosanitario di Galatina, pur rimanendo inquadrato come medico di continuità ed operando nel settore della Medicina dei servizi;
come non abbia conseguito le indennità prescritte per il settore della Medicina dei servizi e cioè il rimborso spese di accesso, il premio annuale di retribuzione, il premio di collaborazione ed il premio di operosità senza neppure continuare a ricevere le indennità previste per i medici di continuità (indennità uso auto -invero erogata ma in misura inferiore a quella già riconosciuta-, indennità attività festiva, indennità attività gg festivi DG 1126.05); lamenta la violazione del dlgs 216.2003 in punto di parità di trattamento;
come il diverso inquadramento richiesto non possa essere pregiudicato dall'ACN del 28.4.22 che non ha efficacia retroattiva;
come comunque ex art.42 TU 9.4.08 n.81 avrebbe avuto diritto al mantenimento del trattamento già riconosciuto prima della accertata inidoneità alla mansione specifica.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenzia come a parte avversa, medico titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato e risultato inidoneo alla specifica mansione ex art.36 AIR 8.10.078, sia stato affidata nuova mansione e quindi assegnato al distretto sociosanitario di Galatina con incarico a 24 ore settimanali, incrementato a 38 ore settimanali nel 2012; con verbale n.5 del 2010 del comitato permanente aziendale siano state individuate 4 aree di attività cui poter assegnare i medici di continuità assistenziale inidonei alla mansione specifica e come tra dette aree non vi sia quella di Medicina dei servizi;
come del resto ex art.74 ACN del 2005 sia prevista l'assegnazione solo ad esaurimento presso la Medicina dei servizi dei medici incaricati a tempo indeterminato e ciò in linea con il Dpr 219.1992, l'art.8, co.1bis dlgs 30.12.1992 n.502 e l'Acn
28.4.22; come conseguentemente il dPR 14.2.92 n.218 si applichi ai rapporti convenzionali di lavoro instaurati tra il SSN ed i medici della medicina dei servizi già a quella data titolari di incarico a tempo indeterminato e per i quali è mantenuto il rapporto convenzionale ad esaurimento mentre l'art. 74 ACN preclude il conferimento di nuovi incarichi nella medicina dei servizi;
come del resto l'attività espletata dal ricorrente sia di natura prettamente distrettuale affatto assimilabile a quella tipica della medicina dei servizi;
come l'art.49 ACN 2022 sia disposizione mediamente confermativa delle disposizioni precedenti;
come sia inconferente il richiamo all'art. 15 dPR n.218\1992 e che si occupa dei trasferimenti nell'ambito della medicina dei servizi, ruolo cui il ricorrente non appartiene;
come peraltro il permesso annuale retribuito deve essere richiesto con preavviso di 45gg e fruito durante l'anno solare cui si riferisce ed al massimo nel semestre successivo;
come non spetti, in difetto di prova di svolgimento previa intervenuta autorizzazione, alcuna indennità per attività festiva anche ex DGR 1126.05, avendo il ricorrente lavorato solo in giorni feriali e negli orari diurni e pomeridiani.
Recita l'art.8, comma 1 bis lgs 30.12.1992 n.502: 1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre
1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale".
Da detta norma emerge come all'epoca dei fatti per cui è causa, non fosse possibile la instaurazione di nuovi rapporti convenzionali presso la Medicina dei servizi, ma solo l'utilizzazione ad esaurimento del personale ivi addetto, siccome del resto evidenziato dall'art.49 Acn 28.4.22 secondo cui "Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella attività di medicina dei servizi, già disciplinate dal capo II del D.P.R., n. 218/92 e dall'articolo 5, comma 4 dell'Allegato "N” al D.P.R. n. 484 del 1996. Per questi vale il presente Accordo” (in linea anche art.74 ACN 2005).
In giurisprudenza si è osservato ad esempio come “in tema di conferimento di incarichi di guardia medica, l'art. 8, comma 1 bis, d.lg. n. 502 del 1992 (nel testo modificato dall'art. 9 d.lg.
n. 517 del 1993), secondo il quale devono essere utilizzati "ad esaurimento" i medici addetti ad una certa epoca alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi, va inteso nel senso che a decorrere dal 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del d.lg. n. 517, non è consentito non solo il conferimento di nuovi incarichi, ma anche l'utilizzazione di personale diverso da quello già addetto alla stessa data all'espletamento dell'attività in questione, per il quale soltanto valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 legge n. 833 del 1978." [Cass. civ., Sez. lavoro, 12/10/2002, n. 14582].
L'assegnazione del ricorrente al distretto socio\sanitario di Galatina, pertanto, non integra assegnazione all'area di Medicina dei servizi, peraltro già esclusa con il verbale n.5 del 2010 dalle aree possibili destinatarie dell'assegnazione dei medici di continuità assistenziali inidonei alla mansione specifica. Divenuto inidoneo alla mansioni ed assegnato al distretto socio\sanitario di Galatina, il ricorrente risulta avere espletato attività inerenti le cure primarie, l'ufficio autorizzazioni, esenzioni ticket, le autorizzazioni OLT e alimenti proteici, l'ufficio protesi, l'ufficio validazioni piani terapeutici e di referente per le guardie mediche e con attività svolta esclusivamente negli orari di apertura feriale del distretto.
Che è quanto vale ad escludere, per un verso, la conservazione di quel trattamento economico accessorio proprio delle mansioni (non più espletate, avendo svolto attività di ufficio in orario feriale) di medico di continuità e per l'altro la pretesa a quello previsto solo in favore di quanti espletano mansioni in medicina dei servizi.
Né a dirsi che possa ritenersi violato un principio di parità di trattamento retributivo ex art.45 del d.lgs. n. 165 del 2001 che nel pubblico impiego privatizzato, vieta solo differenziazioni, migliorative o peggiorative, a titolo individuale, consentendo viceversa quelle effettuate dalla contrattazione collettiva, per le quali la disparità trova titolo in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, operanti a un livello istituzionalizzato e paritario sufficiente, salvo divieti di legge, a tutelare il lavoratore [Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13/09/2024, n.
24574]; nella specie ci si misura con un rapporto di parasubordinazione [Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 06/01/2025, n. 149] cui non è applicabile l'art. 36 Cost. (ed i suoi corollari), che si riferisce soltanto al rapporto di lavoro subordinato [Cass. Sez. L., 28/02/2006, n. 4434].
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 15/10/2025
RE LA