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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente dott. Alfredo Matteo Sacco giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62282 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, alla quale è riunito R.G. n. 60889/2016, posta in decisione all'udienza del 19.11.2024, e vertente
TRA
( ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28/11/1949, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gabrielli, Andrea Orestano e Walter
Calabrò, attrice nel giudizio R.G. 62289/13
, nata a [...], il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Papanti Pelletier;
attrice nel giudizio R.G. 60889/16
E
, nato a [...] il [...], TE
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Floris e Gianfranco Saba;
(nato a [...] il [...]) e Controparte_2 _3
(nata a [...] il [...]),
[...]
1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Gabrielli e Andrea Orestano;
convenuti
Oggetto: Impugnativa di testamento;
azioni di nullità, simulazione e riduzione;
divisione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2024, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di Parte_1
essere erede della madre deceduta in data 13.5.2012, in virtù di PE
testamento pubblico del 25.6.1997 e di aver acquistato le quote ereditarie dei fratelli e , conveniva in giudizio il fratello _3 Controparte_4 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione, comprendente un fabbricato e
[...]
un terreno siti in Roma Via Vermicino n. 31.
Si costituiva lamentato l'occupazione dell'immobile da parte TE
dell'attrice e del marito, nonostante il provvedimento di reintegra nel possesso dell'abitazione emesso in proprio favore nel luglio 2013; chiedeva quindi lo scioglimento della comunione e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00, quale indennità di mancato godimento del bene.
Con autonomo giudizio introdotto nei confronti dei quattro fratelli, Parte_2
deduceva che: in data 13 maggio 2012, era deceduta in Roma la SI.ra
[...] [...]
cui succedevano i cinque figli essendo il marito premorto nel 1969; che la Per_1
de cuius era proprietaria di un terreno acquistato per successione ereditaria dei genitori, sul quale aveva edificato, unitamente al coniuge, la casa di abitazione con le relative pertinenze;
che nel 1970, su parte del terreno, aveva iniziato l'edificazione senza licenza di un fabbricato composto da locale seminterrato, quattro appartamenti e cinque negozi, accatastati nel 1981; che, con quattro atti di compravendita stipulati nel 1981, aveva venduto agli altri quattro figli la nuda proprietà di un appartamento ciascuno e con cinque atti stipulati nel 1984, aveva donato loro, in conto di legittima,
2 un locale con annessa corte ad ognuno e la nuda proprietà di un locale interrato;
che le compravendite dissimulavano donazioni da ritenersi nulle per difetto di forma;
che, inoltre, il testamento pubblico datato 25 giugno 1997, con cui la de cuius aveva disposto del proprio residuo patrimonio prevalentemente in favore dei quattro convenuti, doveva ritenersi invalido e da annullare per mancanza di sottoscrizione da parte di uno dei testimoni e comunque lesivo della propria quota di legittima;
che, quindi, la successione doveva ritenersi regolata da un precedente testamento olografo della de cuius redatto il 25 gennaio 1990, in virtù del quale andavano ripartiti tra gli eredi anche gli immobili oggetto di vendite dissimulanti donazioni nulle;
che, ove invece fosse stato ritenuto valido il testamento pubblico, doveva procedersi, previa riunione fittizia, alla riduzione delle disposizioni in esso contenute, nonché alla riduzione delle donazioni non dissimulate, fermo restando che, anche in tal caso, nell'asse ereditario da ripartire secondo le regole della successione legittima dovevano ricomprendersi i beni oggetto delle vendite dissimulanti donazioni;
che, invece, in caso di annullamento del testamento pubblico e ritenuta l'invalidità/inefficacia del testamento olografo, doveva farsi luogo a successione legittima con riduzione delle donazioni non dissimulate, tenendosi conto dei beni oggetto di vendite dissimulanti donazioni nulle. L'attrice chiedeva altresì lo scioglimento della comunione ereditaria, la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per mancato godimento degli immobili e l'assegnazione delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla de cuius.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
A) per le ragioni indicate in premessa, accertare e pronunciare, in via principale,
l'annullamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 603 e 606 cod. civ., del testamento pubblico relativo alla IG.ra , nata a [...] il PE
06/07/1918 e deceduta in Roma il 13/05/2012 redatto per atto Notaio Per_2
del 25/06/1997 annotato al Nr. 53 del repertorio degli atti di ultima volontà a
[...]
3 causa della mancata sottoscrizione dello stesso da parte della IG.ra Pt_3
, che nell'atto è indicata quale testimone;
[...]
B) pertanto, accertata e dichiarata la validità e l'efficacia del testamento olografo del 25/01/1990, pubblicato per atto Notaio il 20/11/2014 al nr. 5307, Persona_3
disporre che la successione della de cuius sia regolata in base al PE
suddetto testamento, con l'attribuzione all'istante del locale commerciale a piano terra sito in Roma, Via di Vermicino 27/A, in catasto al foglio 1033, part. 1445 sub
509, interpretando in tal senso la relativa disposizione testamentaria, per le motivazioni esposte nella parte in diritto, con annessa corte, in catasto allo stesso foglio, part. 1448, ed, inoltre, con l'attribuzione dei 2/6 della parte residua del relictum (cioè dei beni non oggetto di specifica attribuzione testamentaria alla IG.ra e di quelli che risulteranno non usciti dal suo Parte_2
patrimonio, perché oggetto di atti di disposizione nulli o del loro equivalente monetario);
C) - accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 29, int. 2 per atto Notaio del 10/09/1981 Repertorio Persona_4
2708, Raccolta 1041, da parte della IG.ra in favore della FI PE
, dissimula in realtà una donazione in favore della predetta Parte_1
; Parte_1
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31 (ora 29), int. 3 per atto Notaio del 16/06/1981 Persona_4
Repertorio 2561 - Raccolta 968, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del Controparte_2
predetto ; Controparte_2
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31, (ora 29) int. 1 per atto Notaio del 14/07/1981 Persona_4
Repertorio 2635, Raccolta 1008, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del predetto TE
; TE
4 - accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 29, int. 4 per atto Notaio del 10/09/1981 Repertorio Persona_4
2707, Raccolta 1040, da parte della IG.ra in favore della FI PE
, dissimula in realtà una donazione in favore della predetta _3 _3
;
[...]
- accertare e dichiarare la nullità delle suddette compravendite simulanti donazioni, per mancanza del requisito di forma costituito dalla mancata presenza dei testimoni, come previsto a pena di nullità dalla legge notarile (legge 16/02/1913, n. 89, art. 48);
- accertare e dichiarare conseguentemente che anche i beni costituenti oggetto di tali compravendite simulate o il loro equivalente monetario fanno parte del relictum e disporre che tutto il relictum, ad eccezione del locale commerciale attribuito per testamento olografo all'istante, debba essere assegnato, secondo lo stesso testamento, in ragione di 2/6 all'attrice ed i residui 4/6 ai convenuti;
D) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il citato testamento pubblico del
25/06/1997 venisse ritenuto valido, disporre in conformità dello stesso, salvo quanto previsto, a titolo di conguaglio, per le spese asseritamente sostenute a beneficio della FI in occasione del matrimonio, per quanto sopra Parte_2
esposto nella parte motiva;
- ed inoltre, accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma,
Via di Vermicino n. 29, int. 2 per atto Notaio del 10/09/1981 Persona_4
Repertorio 2708, Raccolta 1041, da parte della IG.ra in favore della PE
FI , dissimula in realtà una donazione in favore della Parte_1
predetta ; Parte_1
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31 (ora 29), int. 3 per atto Notaio del 16/06/1981 Persona_4
Repertorio 2561 - Raccolta 968, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del Controparte_2
predetto ; Controparte_2
5 - accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31, (ora 29) int. 1 per atto Notaio del 14/07/1981 Persona_4
Repertorio 2635, Raccolta 1008, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del predetto TE
; TE
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 29, int. 4 per atto Notaio del 10/09/1981 Repertorio Persona_4
2707, Raccolta 1040, da parte della IG.ra in favore della FI PE
, dissimula in realtà una donazione in favore della predetta _3 _3
;
[...]
- accertare e dichiarare la nullità delle suddette compravendite simulanti donazioni, per mancanza del requisito di forma costituito dalla mancata presenza dei testimoni, come previsto a pena di nullità dalla legge notarile (legge 16/02/1913, n. 89, art. 48);
- accertare e dichiarare conseguentemente che anche i beni costituenti oggetto di tali compravendite simulate o il loro equivalente monetario fanno parte del relictum e disporre che tale parte del relictum, in quanto non oggetto di precisa disposizione di tale testamento pubblico, debba essere assegnato ex lege in parti uguali 1/5 a ciascuno erede;
- ed inoltre, accertare e dichiarare che le seguenti donazioni effettuate dalla IG.ra in favore PE
a) della FI , con atto pubblico Notaio del Parte_1 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5594 - Raccolta 2391 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/A (ora 27 /B),
b) della FI, , con atto pubblico Notaio del _3 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5595 - Raccolta 2392 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/D (ora 27/E), c) del figlio , con atto TE
pubblico Notaio del 19/04/1984 Repertorio 5596 - Raccolta 2393 Persona_4
del locale con annessa corte sito in Roma, Via di Vermicino n. 27/B (ora 27/C),
6 d) del figlio , con atto pubblico Notaio del Controparte_2 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5597 - Raccolta 2394 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/C (ora 27 /D),
e) dei figli, , , e Parte_1 _3 TE [...]
per atto pubblico Notaio del 10/09/1984 Repertorio CP_2 Persona_4
5883 - Raccolta 2544 del locale interrato sito in Roma, Via di Vermicino n. 29 (ora
27), adibito a magazzino, hanno determinato una lesione della quota di legittima (2/15 della riunione fittizia) spettante all'attrice, ; Parte_2
- per l'effetto, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, incluso i beni oggetto delle compravendite dissimulanti donazioni nulle, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, nonché delle disposizioni del testamento pubblico, nella denegata ipotesi
(considerata nella presente domanda subordinata) in cui tale testamento fosse ritenuto valido, ed accertata la lesione della legittima riservata all'attrice,
[...]
, disporre susseguentemente la riduzione delle disposizioni di tale Parte_2
testamento pubblico del 25/6/1997 in favore dei fratelli dell'istante, e successivamente delle donazioni, secondo l'ordine prescritto dagli artt. 558 e 559
c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice (pari ad € 333.173,86), detratta la somma di € 125.000,00 per imputazione ex se del locale commerciale alla stessa attribuito nel citato testamento, per un importo complessivo di € 208.173,86 o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;
ovvero, nella denegata ipotesi in cui le compravendite venissero ritenute valide, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni che, allo stato, risultano relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, nonché delle disposizioni del testamento pubblico, ed accertata la lesione della legittima riservata all'attrice, , disporre susseguentemente la riduzione delle Parte_2
7 disposizioni di tale testamento pubblico del 25/6/1997 in favore dei fratelli dell'istante, e successivamente delle donazioni, secondo l'ordine prescritto dagli artt.
558 e 559 c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice (pari ad € 187.120,53), detratta la somma di € 125.000,00 per imputazione ex se del locale commerciale alla stessa attribuito nel citato testamento, per un importo complessivo di € 62.120,53 o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;
E) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga annullato il testamento pubblico del 25/6/1997 e venga altresì dichiarato invalido e/o inefficace anche il testamento olografo del 25/1/1990
- disporre che la successione della de cuius abbia luogo mediante le PE
regole della successione ex lege, di cui agli artt. 565 c.c. e segg.;
- disporre conseguentemente che vengano chiamati alla successione i cinque figli
, , , Parte_2 Parte_1 Controparte_2
, e per l'effetto dividere l'asse ereditario in ragione TE _3
di 1/5 per ciascun erede;
- ed inoltre, accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma,
Via di Vermicino n. 29, int. 2 per atto Notaio del 10/09/1981 Persona_4
Repertorio 2708, Raccolta 1041, da parte della IG.ra in favore della PE
FI , dissimula in realtà una donazione in favore della Parte_1
predetta ; Parte_1
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31 (ora 29), int. 3 per atto Notaio del 16/06/1981 Persona_4
Repertorio 2561 - Raccolta 968, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del Controparte_2
predetto ; Controparte_2
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31, (ora 29) int. 1 per atto Notaio del 14/07/1981 Persona_4
Repertorio 2635, Raccolta 1008, da parte della IG.ra in favore del PE
8 figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del predetto TE
; TE
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 29, int. 4 per atto Notaio del 10/09/1981 Repertorio Persona_4
2707, Raccolta 1040, da parte della IG.ra in favore della FI PE
, dissimula in realtà una donazione in favore della predetta _3 _3
;
[...]
- accertare e dichiarare la nullità delle suddette compravendite simulanti donazioni, per mancanza del requisito di forma costituito dalla mancata presenza dei testimoni, come previsto a pena di nullità dalla legge notarile (legge 16/02/1913, n. 89, art. 48);
- accertare e dichiarare conseguentemente che anche i beni costituenti oggetto di tali compravendite simulate o il loro equivalente monetario fanno parte del relictum e disporre che tutto il relictum, debba essere assegnato ex lege in parti uguali 1/5 a ciascuno erede;
- ed inoltre, accertare e dichiarare che le seguenti donazioni effettuate dalla IG.ra in favore PE
a) della FI , con atto pubblico Notaio del Parte_1 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5594 - Raccolta 2391 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/A (ora 27 /B),
b) della FI, , con atto pubblico Notaio del _3 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5595 - Raccolta 2392 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/D (ora 27/E),
c) del figlio , con atto pubblico Notaio del TE Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5596 - Raccolta 2393 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/B (ora 27/C),
d) del figlio , con atto pubblico Notaio del Controparte_2 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5597 - Raccolta 2394 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/C (ora 27 /D),
9 e) dei figli, , , e Parte_1 _3 TE [...]
per atto pubblico Notaio del 10/09/1984 Repertorio CP_2 Persona_4
5883 - Raccolta 2544 del locale interrato sito in Roma, Via di Vermicino n. 29 (ora
27), adibito a magazzino, hanno determinato una lesione della quota di legittima
(2/15 della riunione fittizia) spettante all'attrice, ; Parte_2
- per 1'effetto, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti incluso i beni oggetto delle compravendite dissimulanti donazioni nulle, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, nella denegata ipotesi (considerata nella presente domanda ulteriormente subordinata) in cui entrambi i testamenti fossero ritenuti invalidi, ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attrice, , Parte_2
disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni, secondo l'ordine prescritto dall'art. 559 c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima (€
333.173,86) spettante all'attrice, nella misura di € 197.993,06 (che va ad aggiungersi alla somma di € 135.180,80, che verrebbe attribuita all'istante a seguito della successione ex lege, dividendo per 1/5 il relictum) o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;
ovvero, nella denegata ipotesi in cui le compravendite venissero ritenute valide, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni che allo stato, risultano relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attrice,
[...]
, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni, secondo Parte_2
l'ordine prescritto dall'art. 559 c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima (€ 187.120,53) spettante all'attrice, nella misura di € 51.939,73 (che va ad aggiungersi alla somma di € 135.180,80, che verrebbe attribuita all'istante a seguito della successione ex lege, dividendo per 1/5 il relictum) o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;
F) condannare i convenuti, ciascuno in dipendenza dal proprio titolo, a corrispondere all'attrice un'indennità di occupazione per il mancato godimento dei
10 beni ereditari di sua spettanza – di cui attualmente godono gli stessi convenuti – dal giorno dell'apertura della successione della defunta (13/5/2012) al PE
giorno della effettiva immissione in possesso della quota ereditaria che verrà determinata dal Tribunale.
Tale indennità viene orientativamente determinata nella somma di € 16.800,00 all'anno per l'abitazione/villa, incluse pertinenze, per un totale complessivo ad oggi di € 63.000,00; nella somma di € 1.200,00 all'anno per il terreno, per un totale complessivo ad oggi di € 4.500,00; nella somma di € 18.000,00 all'anno per ciascun negozio, per un totale complessivo ad oggi di € 67.500,00 per ciascun negozio;
nella somma di € 30.000,00 all'anno per il locale seminterrato, per un totale complessivo ad oggi di € 112.500,00; nella somma € 23.400,00 all'anno complessivamente per gli appartamenti int. 1, 1A e 1B, per un totale complessivo ad oggi di € 87.750,00; nella somma di € 12.000,00 all'anno per l'appartamento int. 2, per un totale complessivo ad oggi di € 45.000,00; nella somma di € 23.400,00 all'anno complessivamente per gli appartamenti int. 3A, 3B e 3C, per un totale complessivo ad oggi di € 87.750,00; e nella somma di € 12.000,00 all'anno per l'appartamento int. 4, per un totale complessivo ad oggi di € 45.000,00; le somme complessive sopra indicate, o quelle maggiori o minori che il Tribunale riterrà di giustizia, dovranno essere aggiornate alla data dell'effettiva immissione in possesso degli immobili;
G) all'esito delle domande di cui ai capi precedenti, procedere in ogni caso allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle donazioni;
H) ordinare la correlativa divisione dei beni in natura o dell'equivalente monetario in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
I) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare i convenuti alle relative spese legali e di procedura;
11 L) accertare e dichiarare che le somme giacenti sul conto corrente bancario n.
400119924, presso Unicredit, Agenzia di Roma Vermicino, (attualmente pari ad €
22.284,42) sono di spettanza del coerede che risulterà assegnatario del locale commerciale sito in Roma, Via di Vermicino 27/A, decurtato il saldo
(apparentemente ammontante ad € 1.434,20) che risulterà giacente su tale conto al momento dell'apertura della successione della IG.ra , che è di PE
spettanza dei cinque coeredi in ragione della successione che verrà ritenuta applicabile. Per l'effetto disporre che la citata banca corrisponda tale ultimo saldo con i relativi interessi ai cinque fratelli coeredi secondo il suddetto criterio e che invece corrisponda le ulteriori somme giacenti con i relativi interessi, detratto tale saldo, al coerede che risulterà assegnatario del suddetto locale commerciale;
M) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale;
N) con vittoria di spese ed onorari della presente controversia”.
Si costituiva il convenuto aderendo alla dedotta annullabilità del TE
testamento pubblico per mancanza di sottoscrizione da parte di uno dei testimoni e conseguente validità ed efficacia del testamento olografo del 1990. Contestava invece la fondatezza della domanda di simulazione e conseguente nullità della compravendita in proprio favore, rilevando peraltro che l'immobile acquistato dalla madre nel 1981, alla cui edificazione aveva contribuito, era stato trasferito al figlio
Contestava altresì la fondatezza dell'azione di riduzione e rilevava Controparte_5
che la sola unitamente al coniuge, era nel possesso Parte_1
dell'immobile.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
A. - accogliere la domanda attorea volta alla pronuncia di annullamento del testamento pubblico della comune madre, IG.ra , redatto per atto PE
Notaio del 25.06.1997, annotato al nr. 53, a causa della mancata Persona_2
sottoscrizione di uno dei due testimoni citati nello stesso;
B. - accogliere la domanda attorea relativa alla dichiarazione la validità ed efficacia del testamento olografo del 25.01.1990, pubblicato per atto Notaio il Persona_3
12 20.11.2014 al nr.5307 e disporre che la successione sia regolata in base a tale testamento;
C. - rigettare in toto la domanda attorea volta a veder dichiarare che l'atto di compravendita relativo agli appartamenti in Roma, Via di Vermicino 29, stipulato tra la IG.ra ed il IG. dissimuli in realtà una donazione, PE TE
in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso rigettare la domanda attorea che intende attribuire, in base al testamento olografo, i 2/6 della proprietà – o il relativo equivalente monetario - di detto appartamento all'odierna attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto;
D. - accertare e dichiarare soddisfatta la quota di legittima dell'attrice dai lasciti di cui al testamento olografo e pertanto dichiarare che nulla sia dovuto, ad alcun titolo, dal IG. alla IG.ra TE Parte_2
E. - in via meramente subordinata, in caso di annullamento per simulazione dei contratti di compravendita stipulati tra la IG.ra e gli odierni PE
convenuti, dichiarare che la lesione della quota di legittima dell'attrice ammonta unicamente ad € 9.052,93.
F. - dichiarare che nessuna indennità di occupazione per il mancato godimento dei beni ereditari di sua spettanza, è dovuta all'attrice da parte del IG. CP_1
[...]
G. - procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;
H. - ordinare la divisione dei beni in natura secondo la volontà della testatrice o, in caso di materiale impossibilità, ordinare la liquidazione dell'equivalente monetario in relazione alle singole quote;
I. - porre ogni spesa a carico della massa e condannare parte attrice alla refusione delle spese legali proporzionalmente alla soccombenza;
L. - accertare e dichiarare l'estraneità del IG. al rapporto di conto TE
corrente bancario sul quale viene versato il canone del negozio lasciato all'attrice e pertanto liberarlo da qualsiasi obbligo di corresponsione relativo a tali somme;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
13 Si costituivano altresì i convenuti , e Parte_1 _3 [...]
, disconoscendo, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., la conformità CP_2
all'originale della copia fotostatica del testamento pubblico prodotta da controparte, nonché deducendo: la carenza di interesse dell'attrice a chiedere l'annullamento del testamento;
l'infondatezza della dedotta annullabilità del testamento pubblico per mancanza della sottoscrizione di un teste, avendo il Notaio dato atto della presenza di entrambi i testimoni;
l'efficacia della revoca del precedente testamento in esso contenuta;
l'infondatezza della proposta interpretazione del testamento olografo;
l'infondatezza delle ulteriori domande svolte di simulazione e nullità degli atti di compravendita, avendo i quattro figli sostenuto le spese di edificazione degli immobili ed acquistato gli stessi ancora incompleti e in pendenza di un provvedimento di sospensione lavori e ordine di demolizione;
l'intervenuto acquisto per usucapione dei detti immobili e l'avvenuta vendita dell'appartamento a terzi da parte di nel 1996; l'insussistenza di alcuna lesione della quota di CP_2
legittima sia in caso di successione testamentaria che legittima, anche tenendo conto degli immobili oggetto delle quattro compravendite, in ragione delle spese sostenute dai convenuti per il loro completamento.
Concludevano quindi chiedendo: “
“Voglia il Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria e altresì disattesa e/o rigettata l'avversa querela di falso:
a) rigettare le domande tutte proposte dalla SI.ra con Parte_2
atto di citazione notificato alle date 22 gennaio 2016 e (a mezzo posta) 1° febbraio
2016, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non prova- te;
ciò, se del caso, anche previa declaratoria di avvenuta revoca del testamento olografo della SI.ra del 25 gennaio 1990 e, in subordine, previa PE
declaratoria di nullità del prelegato a favore della SI.ra Parte_2
contenuto in tale testamento olografo della SI.ra del 25 gennaio 1990, PE
nella denegata ed inconcessa ipotesi – che si formula in via subordinata e salvo
14 gravame – in cui di tale testamento olografo dovesse affermarsi la validità ed efficacia;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare:
- che la SI.ra ha acquistato per usucapione il diritto di piena Parte_1
proprietà: sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, int. 2, distinto in
Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 502; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la SI.ra , sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. _3
29, piano terzo int. C, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 507, edificato sul terrazzo di copertura dell'immobile; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la SI.ra , sull'appartamento sito in Roma, via di _3
Vermicino n. 29, piano terzo int. D, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub
508, edificato sul terrazzo di copertura dell'immobile; sul locale box al piano seminterrato, realizzato nella corte pertinenziale del fabbricato ora menzionato, int.
B, di-stinto in Catasto al foglio 1033, part. 1446, sub 3; ovvero, in subordine, che la SI.ra ha acquistato per usucapione la nuda proprietà su tali Parte_1
unità immobiliari, con usufrutto a favore della SI.ra , e che a seguito PE
della morte di quest'ultima, avvenuta in data 13 maggio 2012, con la conseguente estinzione dell'usufrutto, ha acquistato la piena proprietà di tali porzioni immobiliari;
che quindi, in ogni caso, la SI.ra è titolare del Parte_1
diritto di piena proprietà su tali porzioni immobiliari, nei termini ora detti;
- che la SI.ra ha acquistato per usucapione il diritto di piena _3
proprietà: sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, int. 4, distinto in
Ca-tasto al foglio 1033, part. 1445, sub 504; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la SI.ra , sull'appartamento sito in Roma, via di Parte_1
Vermicino n. 29, piano terzo int. C, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub
507, edifica-to sul terrazzo di copertura dell'immobile; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la SI.ra , sull'appartamento sito in Roma, Parte_1
via di Vermicino n. 29, piano terzo int. D, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 508, edifica-to sul terrazzo di copertura dell'immobile; sul locale box al
15 piano seminterrato, rea-lizzato nella corte pertinenziale del fabbricato ora menzionato, int. D, distinto in Ca-tasto al foglio 1033, part. 1446, sub 5; ovvero, in subordine, che la SI.ra ha acquistato per usucapione la nuda _3
proprietà su tali unità immobiliari, con usufrutto a favore della SI.ra , PE
e che a seguito della morte di quest'ultima, avvenuta in data 13 maggio 2012, con la conseguente estinzione dell'usufrutto, ha acquistato la piena proprietà di tali porzioni immobiliari;
che quindi, in ogni caso, la SI.ra è titolare del _3
diritto di piena proprietà su tali porzioni immobiliari, nei termini ora detti;
- per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla SI.ra Parte_2
relative agli immobili oggetto della maturata usucapione;
c) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse ritenersi che i beni oggetto delle vendite fanno parte del patrimonio relitto della de cuius, SI.ra , accertare e dichiarare che essi sono stati lasciati PE
in via esclusiva ai convenuti, a titolo di eredità e in parti eguali, in forza del testa- mento pubblico della de cuius, per atti dott. notaio in Roma, in data Persona_2
25 giugno 1997, n. 53 del rep. degli atti di ultima volontà;
d) ancora in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse ritenersi che i beni oggetto delle vendite fanno parte del patrimonio relitto della de cuius, SI.ra , porre a carico dell'eredità e, per quanto PE
di ragione, dell'attrice, con condanna della medesima attrice al pagamento in favo- re dei convenuti, il credito di questi ultimi, dipendente dalle spese ed oneri dai mede- simi sostenuti, per la realizzazione, l'acquisto, il completamento e il miglioramento degli immobili stessi, in misura non inferiore, alla data dell'apertura della successione, ad € 213.363,00, oltre adeguamenti ed accessori successivi, quanto alla convenuta SI.ra ad € 215.316,00, oltre adeguamenti ed Parte_1
accessori successivi, quanto alla convenuta e ad € 152.200,00, oltre _3
adeguamenti ed accessori successivi, quanto al convenuto Controparte_2
con ogni ulteriore provvedimento e compensando altresì il credito di ciascuno di essi convenuti con i crediti dell'attrice che dovessero essere accertati a titolo di indennità
16 di occupa-zione o a qualsivoglia altro titolo, con condanna della medesima attrice al pagamento della differenza, oltre accessori di legge;
e) ancora in via subordinata e salvo gravame, ove il Tribunale dovesse ritenere di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle dona-zioni, e alla conseguente divisione, attribuire a ciascuno dei convenuti, SIg.ri e i beni in natura o Parte_1 Controparte_2 _3
l'equivalente monetario di sua spettanza, comprendendo nella quota attribuita a ciascuno dei predetti convenuti, salvo altro: e1) i beni a ciascuno di essi donati in vita dalla de cuius, SI.ra (con atto a rogito dott. PE Persona_4
notaio in Roma, in data 19 aprile 1984, rep. 5594, racc. 2391, quanto alla SI.ra con atto a rogito dott. notaio in Roma, in Parte_1 Persona_4
data 19 aprile 1984, rep. 5597, racc. 2394, quanto al SI. Controparte_2
con atto a rogito dott. notaio in Roma, in data 19 aprile 1984, rep. Persona_4
5595, racc. 2392, quanto alla SI.ra con atto a rogito dott. _3 Per_4
notaio in Roma, in data 10 settembre 1984, rep. 5883, racc. 2544, quanto ai
[...]
SIg.ri e;
e2) i beni Parte_1 Controparte_2 _3
a ciascuno di essi venduti in vita dalla de cuius, SI.ra (con atto a PE
rogito dott. notaio in Roma, in data 10 settembre 1981, rep. 2708, Persona_4
racc. 1041, quanto alla SI.ra con atto a rogito dott. Parte_1
notaio in Roma, in data 10 settembre 1981, rep. 2707, racc. 1040, Persona_4
quanto alla SI.ra con atto a rogito dott. notaio in _3 Persona_4
Roma, in data 16 giugno 1981, rep. 2561, racc. 968, quanto al SI. Controparte_2
: e ciò nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi, che si formula in via
[...]
subordinata e salvo gravame, in cui il Tribunale dovesse ritenere che nell'asse ereditario siano compresi tali beni, a ciascuno di essi convenuti venduti dalla de cuius, SI.ra ; PE
f) in ogni caso, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari
(Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma 1) la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali eseguita dalla SI.ra Parte_2
17 (con note del 4 marzo 2016: a) n. 16407 di Reg. Particolare e n. 23682 di CP_1
Reg. Generale, presentazione n. 45; b) n. 16408 di Reg. Particolare e n. 23683 di
Reg. Generale, presentazione n. 46; c) n. 16409 di Reg. Particolare e n. 23684 di
Reg. Generale, presentazione n. 47; d) n. 16410 di Reg. Particolare e n. 23685 di
Reg. Generale, presenta-zione n. 48), con esonero di qualsivoglia responsabilità a carico del predetto Conservatore, e con condanna della SI.ra Parte_2
al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c., danno da
[...]
liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
Con vittoria di spese di lite.”
Nel primo giudizio spiegava intervento volontario Parte_2
deducendo la pregiudizialità della decisione sulle domande svolte nel secondo giudizio rispetto al richiesto scioglimento della comunione e chiedendone la sospensione.
Rimessi gli atti al Presidente di Sezione e disposta la riunione dei due giudizi;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; sollecitate le parti a manifestare la volontà o meno di avvalersi della copia autentica del testamento pubblico da ciascuna prodotta;
proposta da parte dell'attrice querela di falso Parte_2
avverso la copia autentica del testamento pubblico depositata da controparte, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 3.3.2022.
Con sentenza non definitiva depositata in data 18.5.2022 e pubblicata in data
1.7.2022, il Tribunale così provvedeva:
• “Dichiara aperta la successione di deceduta in data 13.5.2012; PE
• Dichiara la falsità della copia autentica del testamento pubblico datato
25.6.1997, rilasciata dal Notaio rogante in data 30.6.1997 Persona_2
(all. n. 107 della memoria 183 n. 2 di , e Parte_1 _3
nel giudizio riunito RG n. 6089/16); Controparte_2
18 • Annulla il testamento pubblico di , nata a [...] il PE
06/07/1918 e deceduta in Roma il 13/05/2012, redatto per atto Notaio del 25/06/1997 rep. n. 53 atti di ultima volontà; Persona_2
• dichiara efficace il testamento olografo del 25/01/1990, pubblicato per atto
Notaio il 20/11/2014 e la successione di regolata Persona_3 PE
da detto testamento;
• Respinge la domanda di simulazione e nullità dei quattro atti di compravendita stipulati da nel 1981 rispettivamente a favore di PE Parte_1
, , ,
[...] TE _3 Controparte_2
• Dichiara assorbita la domanda di usucapione;
• Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza “
La causa era quindi rimessa sul ruolo per la ricostruzione e la stima dell'asse, compresi i beni oggetto di donazione, al fine di verificare la fondatezza della lamentata lesione di legittima da parte dell'attrice Parte_2
Disposta ed espletata CTU e dichiarata inammissibile la querela di falso proposta avverso la denuncia catastale risalente al 1996, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 10.2.2025.
<<<< >>>>
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, deve preliminarmente darsi atto che le domande già decise con la precedente sentenza (querela di falso, nullità del testamento pubblico, efficacia del testamento olografo, qualificazione delle disposizioni in esso contenute, rigetto dell'azione di simulazione e nullità degli atti di compravendita, domanda di usucapione) non possono essere riesaminate in questa sede, così come le richieste istruttorie ad esse attinenti, in quanto già coperte dalla precedente pronuncia. Ogni doglianza ulteriore non potrà che essere fatta valere in sede di impugnazione.
19 Alla luce della CTU, deve invece procedersi alla ricostruzione e stima dell'asse ereditario nonché alla determinazione della quota spettante all'attrice Parte_2
che ha proposto domanda di riduzione, per verificare se vi sia stata lesione di
[...]
legittima.
Al riguardo, deve respingersi in quanto infondata l'eccezione di tardività e conseguente inammissibilità della detta domanda di riduzione, sollevata dalla difesa dei convenuti e , in quanto la domanda di Parte_1 _3 CP_2
ricostruire il patrimonio tenendo conto delle donazioni ed accertare la eventuale lesione di legittima risulta articolata sin dall'inizio e precisata con le memorie 183 6° comma n. 1 con riguardo a tutte le ipotesi prospettate (successione testamentaria regolata dal testamento olografo e in subordine da quello pubblico o successione legittima).
Al riguardo, va evidenziata la natura personale dell'azione di riduzione, così da operare a beneficio esclusivamente del legittimario eventualmente leso che agisca per la relativa tutela;
l'esistenza di altri legittimari, ancorché non attori in riduzione, rileva però al fine di quantificare le quote di riserva spettanti a ciascun erede necessario.
“In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari”. (Sez. U, Sentenza n. 13429 del 09/06/2006;
Sentenza n. 27259 del 16/11/2017)
Ciò chiarito, appare utile riportare anche in questa sede il contenuto del testamento destinato a regolare l'odierna successione, con la precisazione che, già con la precedente sentenza, la disposizione in esso contenuta è stata qualificata quale attribuzione ex re certa determinata (ex art. 588 2° comma c.c.), avendo la de cuius istituito eredi tutti i propri figli, individuando la quota di patrimonio spettante a
20 ciascuno, con aggiunta per di un bene già individuato da conteggiare nella Parte_2
quota.
Il testamento così recita:
“Io sottoscritta nata a [...] il [...] lascio a mia FI PE [...]
il il locale terraneo, in Roma, con annessa corte, Via di Vermicino n. Parte_2
27, distinto al foglio 1033, numeri 1445/1 e 1448. La restante mia proprietà andrà divisa in sei parti;
due sesti andranno ad essa , i residuali quattro Parte_2
sesti agli altri miei figli in parti uguali. Voglio che chiunque dei miei figli decidesse di vendere quanto di propria spettanza su tutto ciò che forma oggetto delle presenti disposizioni, dia agli altri il diritto di prelazione. Roma 25.1.1990”
Nel caso in questione, trova applicazione la previsione di cui all'art. 537 c.c. secondo cui, se il genitore lascia più figli, è loro riservata la quota di 2/3 da dividersi in parti uguali tra essi. E dunque, eredi di sono i 5 figli, cui spetta una quota PE
pari ad 1/5 dei 2/3 del patrimonio, corrispondente alla misura di 2/15 ciascuno.
Accertata la misura delle quote, al fine di individuare se vi sia stata lesione della quota di riserva, occorre procedere alla c.d. riunione fittizia ex art. 556 c.c., che è operazione meramente contabile, attraverso la ricostruzione dell'attivo e del passivo, avuto altresì riguardo alle donazioni, al fine di determinare quale sia la quota del patrimonio ereditario di cui la de cuius poteva disporre e, al contrario, quale la quota spettante ai legittimari.
E' infatti principio consolidato che “al testatore non è consentito sottrarre al legittimario la quota di riserva, nemmeno attraverso l'enunciazione di averlo già soddisfatto con donazioni” (Cass. civ., sez. II, 9/11/2018, n. 28785; Cass. civ., sez. II,
15/5/2013, n. 11737), dovendosi, in ogni caso, avere riguardo al limite che la legge pone all'autonomia negoziale in ambito successorio.
Nel caso in questione, il relictum è costituito dai seguenti beni meglio identificati nella CTU:
1) Giardino pertinenziale;
2) Abitazione piano terra con portico e box;
21 3) Taverna piano seminterrato;
4) Legnaia;
5) Forno
6) Lotto di terreno
7) Negozio a livello strada con annessa area pertinenziale (individuato dal CTU come Immobile 1, catastalmente già intestato ad a seguito Parte_2
dell'apertura della successione)
Vanno poi considerati quale donatum:
5 negozi a livello strada (individuati dal CTU quali immobili 2, 3, 4, 5, 6), donati dalla madre quando era in vita ai quattro figli, con esclusione di . Parte_2
Il CTU, con adeguata e congrua motivazione, anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti, ha stimato il compendio con riguardo all'epoca di apertura della successione in complessivi € 1.382.944,68 di cui: € 391.448,68 il villino comprensivo delle pertinenze e del giardino, € 61.380,00 il lotto di terreno e in complessivi € 930.116,00 i negozi, di cui 5 oggetto degli atti di donazione e uno (distinto in catasto alla part. 1445 sub 509 graffato con part. 1448) di cui la de cuius ha disposto con testamento a favore di stimato in € Parte_2
150.810,00.
Così quantificato il patrimonio e tenuto conto della quota di legittima spettante a ciascuno figlio, pari a 2/15, occorre verificare se la disposizione testamentaria e le donazioni abbiano comportato una lesione della quota di legittima di Pt_1
.
[...]
In base ai suindicati valori, ha diritto ad una quota del valore di Parte_2
€ 184.392,624 (2/15 di 1.382.944,68).
Con il testamento le è stato attribuito un negozio del valore di € 150.810,00 e i 2/6 del residuo patrimonio del valore di € 452.828,68 (villa stimata in € 391.448,68 e terreno stimato in € 61.380,00), pari quindi ad € 150.942,893, per un totale di €
301.752,89.
22 E dunque, emerge che ha ricevuto per testamento una quota Controparte_6
superiore a quella riservata per legge, con conseguente infondatezza della domanda di riduzione.
Respinta dunque la domanda di riduzione, occorre procedere alla divisione, previa rimessione della causa sul ruolo per sentire le parti in merito alla richiesta di assegnazione avanzata negli scritti conclusionali da (attualmente _3
titolare della quota maggiore avendo acquistato la quota dei germani Persona_5
e o altrimenti per verificare la possibile formazione un piano di riparto dei _3
beni residui secondo quanto previsto in testamento.
Occorre in questa sede esaminare altresì la fondatezza della domanda di indennità di godimento svolta da e da verso , sul Parte_2 CP_1 Parte_1
presupposto che, dall'apertura della successione, quest'ultima abbia avuto l'esclusivo godimento dell'immobile.
In presenza di una comunione, l'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Se la natura del bene di proprietà comune non permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento.
Tuttavia, fino a quando non vi sia una richiesta di uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni di essi non è idoneo a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036 del 04/12/1991; n. 24647 del
03/12/2010; n. 7466 del 14/04/2015).
Ed allora, il proprietario che abbia avuto l'uso esclusivo del bene, non è tenuto a versare alcuna indennità al comproprietario inerte fino a quando questi non abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera
23 indiretta, fatto salvo il caso in cui abbia invece conseguito un vantaggio patrimoniale.
Tale indennizzo è dunque dovuto esclusivamente a far tempo dal giorno della relativa richiesta da parte degli altri comproprietari.
Nel caso di specie, è pacifico, non essendo oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. ed anzi circostanza riconosciuta, che abbia Parte_1
mantenuto la disponibilità esclusiva della casa con annesse pertinenze sin dalla morte della madre, senza alcun valido titolo che abbia giustificato l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione.
Deduce altresì di aver consegnato le chiavi dell'immobile ad Parte_1
a seguito dell'azione possessoria da questi proposta, ma la circostanza, CP_1
negata da controparte, non risulta provata, come non vi è prova che Parte_1
abbia messo l'immobile a disposizione all'altra comproprietaria, Parte_2
, consentendone l'uso comune o turnario.
[...]
In merito alla decorrenza della detta indennità, le relative domande risultano svolte da nella comparsa di costituzione del primo giudizio depositata in CP_1
data 23.12.2013 e da con la citazione notificata nel gennaio 2016. In Parte_2
difetto di precedente messa in mora, per ciascuno degli istanti l'indennità dovuta decorrerà dalla data delle rispettive domande. Al riguardo va evidenziato che non rivestono natura di messa in mora al pagamento della detta indennità le raccomandate menzionate dalla difesa di (doc. 16 e 17) in cui non si fa Parte_2
alcuna menzione alla detta indennità né vengono avanzate richieste di uso del bene o di pagamento.
In conformità al suesposto principio, dunque, deve riconoscersi ai condividenti il diritto ad una indennità di occupazione ad nella misura di 2/6 a Parte_2
decorrere da gennaio 2016 e ad nella misura di 1/6 a decorrere dal CP_1
23.12.2013.
Quanto infine alla misura dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve
24 corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (cfr. Cassazione n. 20394/2013 e Cassazione n. 17876/2019).
Per la quantificazione non può utilizzarsi la CTU espletata nel giudizio originario in quanto antecedente alla riunione e all'intervento di Parte_2
e dunque prima dell'instaurazione del contraddittorio con quest'ultima.
Occorre dunque rimettere la causa sul ruolo per la quantificazione dell'indennità di occupazione nonché per sentire le parti in merito alla richiesta di assegnazione o altrimenti per procedersi alla divisione mediante la redazione di un progetto di divisione dei beni ove possibile o, in alternativa, per la vendita, il tutto previa regolarizzazione degli immobili e nuova stima dei beni all'attualità ai fini della divisione, secondo quanto previsto dell'art. 726 c.c.
La regolazione delle spese è rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede:
• Respinge la domanda di riduzione svolta da Parte_2
• Accerta il diritto di e al Parte_2 TE
pagamento di una indennità di occupazione da parte di a Parte_1
decorrere dal 23.12.2023 in favore di e da gennaio 2016 in TE
favore di in misura che sarà determinata nel Parte_2
prosieguo del giudizio;
• Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
• Spese all'esito del giudizio
Così deciso in Roma il 13.2.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente dott. Alfredo Matteo Sacco giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62282 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, alla quale è riunito R.G. n. 60889/2016, posta in decisione all'udienza del 19.11.2024, e vertente
TRA
( ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28/11/1949, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gabrielli, Andrea Orestano e Walter
Calabrò, attrice nel giudizio R.G. 62289/13
, nata a [...], il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Papanti Pelletier;
attrice nel giudizio R.G. 60889/16
E
, nato a [...] il [...], TE
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Floris e Gianfranco Saba;
(nato a [...] il [...]) e Controparte_2 _3
(nata a [...] il [...]),
[...]
1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Gabrielli e Andrea Orestano;
convenuti
Oggetto: Impugnativa di testamento;
azioni di nullità, simulazione e riduzione;
divisione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2024, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di Parte_1
essere erede della madre deceduta in data 13.5.2012, in virtù di PE
testamento pubblico del 25.6.1997 e di aver acquistato le quote ereditarie dei fratelli e , conveniva in giudizio il fratello _3 Controparte_4 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione, comprendente un fabbricato e
[...]
un terreno siti in Roma Via Vermicino n. 31.
Si costituiva lamentato l'occupazione dell'immobile da parte TE
dell'attrice e del marito, nonostante il provvedimento di reintegra nel possesso dell'abitazione emesso in proprio favore nel luglio 2013; chiedeva quindi lo scioglimento della comunione e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00, quale indennità di mancato godimento del bene.
Con autonomo giudizio introdotto nei confronti dei quattro fratelli, Parte_2
deduceva che: in data 13 maggio 2012, era deceduta in Roma la SI.ra
[...] [...]
cui succedevano i cinque figli essendo il marito premorto nel 1969; che la Per_1
de cuius era proprietaria di un terreno acquistato per successione ereditaria dei genitori, sul quale aveva edificato, unitamente al coniuge, la casa di abitazione con le relative pertinenze;
che nel 1970, su parte del terreno, aveva iniziato l'edificazione senza licenza di un fabbricato composto da locale seminterrato, quattro appartamenti e cinque negozi, accatastati nel 1981; che, con quattro atti di compravendita stipulati nel 1981, aveva venduto agli altri quattro figli la nuda proprietà di un appartamento ciascuno e con cinque atti stipulati nel 1984, aveva donato loro, in conto di legittima,
2 un locale con annessa corte ad ognuno e la nuda proprietà di un locale interrato;
che le compravendite dissimulavano donazioni da ritenersi nulle per difetto di forma;
che, inoltre, il testamento pubblico datato 25 giugno 1997, con cui la de cuius aveva disposto del proprio residuo patrimonio prevalentemente in favore dei quattro convenuti, doveva ritenersi invalido e da annullare per mancanza di sottoscrizione da parte di uno dei testimoni e comunque lesivo della propria quota di legittima;
che, quindi, la successione doveva ritenersi regolata da un precedente testamento olografo della de cuius redatto il 25 gennaio 1990, in virtù del quale andavano ripartiti tra gli eredi anche gli immobili oggetto di vendite dissimulanti donazioni nulle;
che, ove invece fosse stato ritenuto valido il testamento pubblico, doveva procedersi, previa riunione fittizia, alla riduzione delle disposizioni in esso contenute, nonché alla riduzione delle donazioni non dissimulate, fermo restando che, anche in tal caso, nell'asse ereditario da ripartire secondo le regole della successione legittima dovevano ricomprendersi i beni oggetto delle vendite dissimulanti donazioni;
che, invece, in caso di annullamento del testamento pubblico e ritenuta l'invalidità/inefficacia del testamento olografo, doveva farsi luogo a successione legittima con riduzione delle donazioni non dissimulate, tenendosi conto dei beni oggetto di vendite dissimulanti donazioni nulle. L'attrice chiedeva altresì lo scioglimento della comunione ereditaria, la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per mancato godimento degli immobili e l'assegnazione delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla de cuius.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
A) per le ragioni indicate in premessa, accertare e pronunciare, in via principale,
l'annullamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 603 e 606 cod. civ., del testamento pubblico relativo alla IG.ra , nata a [...] il PE
06/07/1918 e deceduta in Roma il 13/05/2012 redatto per atto Notaio Per_2
del 25/06/1997 annotato al Nr. 53 del repertorio degli atti di ultima volontà a
[...]
3 causa della mancata sottoscrizione dello stesso da parte della IG.ra Pt_3
, che nell'atto è indicata quale testimone;
[...]
B) pertanto, accertata e dichiarata la validità e l'efficacia del testamento olografo del 25/01/1990, pubblicato per atto Notaio il 20/11/2014 al nr. 5307, Persona_3
disporre che la successione della de cuius sia regolata in base al PE
suddetto testamento, con l'attribuzione all'istante del locale commerciale a piano terra sito in Roma, Via di Vermicino 27/A, in catasto al foglio 1033, part. 1445 sub
509, interpretando in tal senso la relativa disposizione testamentaria, per le motivazioni esposte nella parte in diritto, con annessa corte, in catasto allo stesso foglio, part. 1448, ed, inoltre, con l'attribuzione dei 2/6 della parte residua del relictum (cioè dei beni non oggetto di specifica attribuzione testamentaria alla IG.ra e di quelli che risulteranno non usciti dal suo Parte_2
patrimonio, perché oggetto di atti di disposizione nulli o del loro equivalente monetario);
C) - accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 29, int. 2 per atto Notaio del 10/09/1981 Repertorio Persona_4
2708, Raccolta 1041, da parte della IG.ra in favore della FI PE
, dissimula in realtà una donazione in favore della predetta Parte_1
; Parte_1
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31 (ora 29), int. 3 per atto Notaio del 16/06/1981 Persona_4
Repertorio 2561 - Raccolta 968, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del Controparte_2
predetto ; Controparte_2
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31, (ora 29) int. 1 per atto Notaio del 14/07/1981 Persona_4
Repertorio 2635, Raccolta 1008, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del predetto TE
; TE
4 - accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 29, int. 4 per atto Notaio del 10/09/1981 Repertorio Persona_4
2707, Raccolta 1040, da parte della IG.ra in favore della FI PE
, dissimula in realtà una donazione in favore della predetta _3 _3
;
[...]
- accertare e dichiarare la nullità delle suddette compravendite simulanti donazioni, per mancanza del requisito di forma costituito dalla mancata presenza dei testimoni, come previsto a pena di nullità dalla legge notarile (legge 16/02/1913, n. 89, art. 48);
- accertare e dichiarare conseguentemente che anche i beni costituenti oggetto di tali compravendite simulate o il loro equivalente monetario fanno parte del relictum e disporre che tutto il relictum, ad eccezione del locale commerciale attribuito per testamento olografo all'istante, debba essere assegnato, secondo lo stesso testamento, in ragione di 2/6 all'attrice ed i residui 4/6 ai convenuti;
D) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il citato testamento pubblico del
25/06/1997 venisse ritenuto valido, disporre in conformità dello stesso, salvo quanto previsto, a titolo di conguaglio, per le spese asseritamente sostenute a beneficio della FI in occasione del matrimonio, per quanto sopra Parte_2
esposto nella parte motiva;
- ed inoltre, accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma,
Via di Vermicino n. 29, int. 2 per atto Notaio del 10/09/1981 Persona_4
Repertorio 2708, Raccolta 1041, da parte della IG.ra in favore della PE
FI , dissimula in realtà una donazione in favore della Parte_1
predetta ; Parte_1
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31 (ora 29), int. 3 per atto Notaio del 16/06/1981 Persona_4
Repertorio 2561 - Raccolta 968, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del Controparte_2
predetto ; Controparte_2
5 - accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31, (ora 29) int. 1 per atto Notaio del 14/07/1981 Persona_4
Repertorio 2635, Raccolta 1008, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del predetto TE
; TE
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 29, int. 4 per atto Notaio del 10/09/1981 Repertorio Persona_4
2707, Raccolta 1040, da parte della IG.ra in favore della FI PE
, dissimula in realtà una donazione in favore della predetta _3 _3
;
[...]
- accertare e dichiarare la nullità delle suddette compravendite simulanti donazioni, per mancanza del requisito di forma costituito dalla mancata presenza dei testimoni, come previsto a pena di nullità dalla legge notarile (legge 16/02/1913, n. 89, art. 48);
- accertare e dichiarare conseguentemente che anche i beni costituenti oggetto di tali compravendite simulate o il loro equivalente monetario fanno parte del relictum e disporre che tale parte del relictum, in quanto non oggetto di precisa disposizione di tale testamento pubblico, debba essere assegnato ex lege in parti uguali 1/5 a ciascuno erede;
- ed inoltre, accertare e dichiarare che le seguenti donazioni effettuate dalla IG.ra in favore PE
a) della FI , con atto pubblico Notaio del Parte_1 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5594 - Raccolta 2391 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/A (ora 27 /B),
b) della FI, , con atto pubblico Notaio del _3 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5595 - Raccolta 2392 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/D (ora 27/E), c) del figlio , con atto TE
pubblico Notaio del 19/04/1984 Repertorio 5596 - Raccolta 2393 Persona_4
del locale con annessa corte sito in Roma, Via di Vermicino n. 27/B (ora 27/C),
6 d) del figlio , con atto pubblico Notaio del Controparte_2 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5597 - Raccolta 2394 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/C (ora 27 /D),
e) dei figli, , , e Parte_1 _3 TE [...]
per atto pubblico Notaio del 10/09/1984 Repertorio CP_2 Persona_4
5883 - Raccolta 2544 del locale interrato sito in Roma, Via di Vermicino n. 29 (ora
27), adibito a magazzino, hanno determinato una lesione della quota di legittima (2/15 della riunione fittizia) spettante all'attrice, ; Parte_2
- per l'effetto, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, incluso i beni oggetto delle compravendite dissimulanti donazioni nulle, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, nonché delle disposizioni del testamento pubblico, nella denegata ipotesi
(considerata nella presente domanda subordinata) in cui tale testamento fosse ritenuto valido, ed accertata la lesione della legittima riservata all'attrice,
[...]
, disporre susseguentemente la riduzione delle disposizioni di tale Parte_2
testamento pubblico del 25/6/1997 in favore dei fratelli dell'istante, e successivamente delle donazioni, secondo l'ordine prescritto dagli artt. 558 e 559
c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice (pari ad € 333.173,86), detratta la somma di € 125.000,00 per imputazione ex se del locale commerciale alla stessa attribuito nel citato testamento, per un importo complessivo di € 208.173,86 o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;
ovvero, nella denegata ipotesi in cui le compravendite venissero ritenute valide, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni che, allo stato, risultano relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, nonché delle disposizioni del testamento pubblico, ed accertata la lesione della legittima riservata all'attrice, , disporre susseguentemente la riduzione delle Parte_2
7 disposizioni di tale testamento pubblico del 25/6/1997 in favore dei fratelli dell'istante, e successivamente delle donazioni, secondo l'ordine prescritto dagli artt.
558 e 559 c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice (pari ad € 187.120,53), detratta la somma di € 125.000,00 per imputazione ex se del locale commerciale alla stessa attribuito nel citato testamento, per un importo complessivo di € 62.120,53 o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;
E) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga annullato il testamento pubblico del 25/6/1997 e venga altresì dichiarato invalido e/o inefficace anche il testamento olografo del 25/1/1990
- disporre che la successione della de cuius abbia luogo mediante le PE
regole della successione ex lege, di cui agli artt. 565 c.c. e segg.;
- disporre conseguentemente che vengano chiamati alla successione i cinque figli
, , , Parte_2 Parte_1 Controparte_2
, e per l'effetto dividere l'asse ereditario in ragione TE _3
di 1/5 per ciascun erede;
- ed inoltre, accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma,
Via di Vermicino n. 29, int. 2 per atto Notaio del 10/09/1981 Persona_4
Repertorio 2708, Raccolta 1041, da parte della IG.ra in favore della PE
FI , dissimula in realtà una donazione in favore della Parte_1
predetta ; Parte_1
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31 (ora 29), int. 3 per atto Notaio del 16/06/1981 Persona_4
Repertorio 2561 - Raccolta 968, da parte della IG.ra in favore del PE
figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del Controparte_2
predetto ; Controparte_2
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 31, (ora 29) int. 1 per atto Notaio del 14/07/1981 Persona_4
Repertorio 2635, Raccolta 1008, da parte della IG.ra in favore del PE
8 figlio , dissimula in realtà una donazione in favore del predetto TE
; TE
- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di
Vermicino n. 29, int. 4 per atto Notaio del 10/09/1981 Repertorio Persona_4
2707, Raccolta 1040, da parte della IG.ra in favore della FI PE
, dissimula in realtà una donazione in favore della predetta _3 _3
;
[...]
- accertare e dichiarare la nullità delle suddette compravendite simulanti donazioni, per mancanza del requisito di forma costituito dalla mancata presenza dei testimoni, come previsto a pena di nullità dalla legge notarile (legge 16/02/1913, n. 89, art. 48);
- accertare e dichiarare conseguentemente che anche i beni costituenti oggetto di tali compravendite simulate o il loro equivalente monetario fanno parte del relictum e disporre che tutto il relictum, debba essere assegnato ex lege in parti uguali 1/5 a ciascuno erede;
- ed inoltre, accertare e dichiarare che le seguenti donazioni effettuate dalla IG.ra in favore PE
a) della FI , con atto pubblico Notaio del Parte_1 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5594 - Raccolta 2391 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/A (ora 27 /B),
b) della FI, , con atto pubblico Notaio del _3 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5595 - Raccolta 2392 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/D (ora 27/E),
c) del figlio , con atto pubblico Notaio del TE Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5596 - Raccolta 2393 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/B (ora 27/C),
d) del figlio , con atto pubblico Notaio del Controparte_2 Persona_4
19/04/1984 Repertorio 5597 - Raccolta 2394 del locale con annessa corte sito in
Roma, Via di Vermicino n. 27/C (ora 27 /D),
9 e) dei figli, , , e Parte_1 _3 TE [...]
per atto pubblico Notaio del 10/09/1984 Repertorio CP_2 Persona_4
5883 - Raccolta 2544 del locale interrato sito in Roma, Via di Vermicino n. 29 (ora
27), adibito a magazzino, hanno determinato una lesione della quota di legittima
(2/15 della riunione fittizia) spettante all'attrice, ; Parte_2
- per 1'effetto, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti incluso i beni oggetto delle compravendite dissimulanti donazioni nulle, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, nella denegata ipotesi (considerata nella presente domanda ulteriormente subordinata) in cui entrambi i testamenti fossero ritenuti invalidi, ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attrice, , Parte_2
disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni, secondo l'ordine prescritto dall'art. 559 c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima (€
333.173,86) spettante all'attrice, nella misura di € 197.993,06 (che va ad aggiungersi alla somma di € 135.180,80, che verrebbe attribuita all'istante a seguito della successione ex lege, dividendo per 1/5 il relictum) o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;
ovvero, nella denegata ipotesi in cui le compravendite venissero ritenute valide, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni che allo stato, risultano relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attrice,
[...]
, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni, secondo Parte_2
l'ordine prescritto dall'art. 559 c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima (€ 187.120,53) spettante all'attrice, nella misura di € 51.939,73 (che va ad aggiungersi alla somma di € 135.180,80, che verrebbe attribuita all'istante a seguito della successione ex lege, dividendo per 1/5 il relictum) o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;
F) condannare i convenuti, ciascuno in dipendenza dal proprio titolo, a corrispondere all'attrice un'indennità di occupazione per il mancato godimento dei
10 beni ereditari di sua spettanza – di cui attualmente godono gli stessi convenuti – dal giorno dell'apertura della successione della defunta (13/5/2012) al PE
giorno della effettiva immissione in possesso della quota ereditaria che verrà determinata dal Tribunale.
Tale indennità viene orientativamente determinata nella somma di € 16.800,00 all'anno per l'abitazione/villa, incluse pertinenze, per un totale complessivo ad oggi di € 63.000,00; nella somma di € 1.200,00 all'anno per il terreno, per un totale complessivo ad oggi di € 4.500,00; nella somma di € 18.000,00 all'anno per ciascun negozio, per un totale complessivo ad oggi di € 67.500,00 per ciascun negozio;
nella somma di € 30.000,00 all'anno per il locale seminterrato, per un totale complessivo ad oggi di € 112.500,00; nella somma € 23.400,00 all'anno complessivamente per gli appartamenti int. 1, 1A e 1B, per un totale complessivo ad oggi di € 87.750,00; nella somma di € 12.000,00 all'anno per l'appartamento int. 2, per un totale complessivo ad oggi di € 45.000,00; nella somma di € 23.400,00 all'anno complessivamente per gli appartamenti int. 3A, 3B e 3C, per un totale complessivo ad oggi di € 87.750,00; e nella somma di € 12.000,00 all'anno per l'appartamento int. 4, per un totale complessivo ad oggi di € 45.000,00; le somme complessive sopra indicate, o quelle maggiori o minori che il Tribunale riterrà di giustizia, dovranno essere aggiornate alla data dell'effettiva immissione in possesso degli immobili;
G) all'esito delle domande di cui ai capi precedenti, procedere in ogni caso allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle donazioni;
H) ordinare la correlativa divisione dei beni in natura o dell'equivalente monetario in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
I) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare i convenuti alle relative spese legali e di procedura;
11 L) accertare e dichiarare che le somme giacenti sul conto corrente bancario n.
400119924, presso Unicredit, Agenzia di Roma Vermicino, (attualmente pari ad €
22.284,42) sono di spettanza del coerede che risulterà assegnatario del locale commerciale sito in Roma, Via di Vermicino 27/A, decurtato il saldo
(apparentemente ammontante ad € 1.434,20) che risulterà giacente su tale conto al momento dell'apertura della successione della IG.ra , che è di PE
spettanza dei cinque coeredi in ragione della successione che verrà ritenuta applicabile. Per l'effetto disporre che la citata banca corrisponda tale ultimo saldo con i relativi interessi ai cinque fratelli coeredi secondo il suddetto criterio e che invece corrisponda le ulteriori somme giacenti con i relativi interessi, detratto tale saldo, al coerede che risulterà assegnatario del suddetto locale commerciale;
M) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale;
N) con vittoria di spese ed onorari della presente controversia”.
Si costituiva il convenuto aderendo alla dedotta annullabilità del TE
testamento pubblico per mancanza di sottoscrizione da parte di uno dei testimoni e conseguente validità ed efficacia del testamento olografo del 1990. Contestava invece la fondatezza della domanda di simulazione e conseguente nullità della compravendita in proprio favore, rilevando peraltro che l'immobile acquistato dalla madre nel 1981, alla cui edificazione aveva contribuito, era stato trasferito al figlio
Contestava altresì la fondatezza dell'azione di riduzione e rilevava Controparte_5
che la sola unitamente al coniuge, era nel possesso Parte_1
dell'immobile.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
A. - accogliere la domanda attorea volta alla pronuncia di annullamento del testamento pubblico della comune madre, IG.ra , redatto per atto PE
Notaio del 25.06.1997, annotato al nr. 53, a causa della mancata Persona_2
sottoscrizione di uno dei due testimoni citati nello stesso;
B. - accogliere la domanda attorea relativa alla dichiarazione la validità ed efficacia del testamento olografo del 25.01.1990, pubblicato per atto Notaio il Persona_3
12 20.11.2014 al nr.5307 e disporre che la successione sia regolata in base a tale testamento;
C. - rigettare in toto la domanda attorea volta a veder dichiarare che l'atto di compravendita relativo agli appartamenti in Roma, Via di Vermicino 29, stipulato tra la IG.ra ed il IG. dissimuli in realtà una donazione, PE TE
in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso rigettare la domanda attorea che intende attribuire, in base al testamento olografo, i 2/6 della proprietà – o il relativo equivalente monetario - di detto appartamento all'odierna attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto;
D. - accertare e dichiarare soddisfatta la quota di legittima dell'attrice dai lasciti di cui al testamento olografo e pertanto dichiarare che nulla sia dovuto, ad alcun titolo, dal IG. alla IG.ra TE Parte_2
E. - in via meramente subordinata, in caso di annullamento per simulazione dei contratti di compravendita stipulati tra la IG.ra e gli odierni PE
convenuti, dichiarare che la lesione della quota di legittima dell'attrice ammonta unicamente ad € 9.052,93.
F. - dichiarare che nessuna indennità di occupazione per il mancato godimento dei beni ereditari di sua spettanza, è dovuta all'attrice da parte del IG. CP_1
[...]
G. - procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;
H. - ordinare la divisione dei beni in natura secondo la volontà della testatrice o, in caso di materiale impossibilità, ordinare la liquidazione dell'equivalente monetario in relazione alle singole quote;
I. - porre ogni spesa a carico della massa e condannare parte attrice alla refusione delle spese legali proporzionalmente alla soccombenza;
L. - accertare e dichiarare l'estraneità del IG. al rapporto di conto TE
corrente bancario sul quale viene versato il canone del negozio lasciato all'attrice e pertanto liberarlo da qualsiasi obbligo di corresponsione relativo a tali somme;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
13 Si costituivano altresì i convenuti , e Parte_1 _3 [...]
, disconoscendo, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., la conformità CP_2
all'originale della copia fotostatica del testamento pubblico prodotta da controparte, nonché deducendo: la carenza di interesse dell'attrice a chiedere l'annullamento del testamento;
l'infondatezza della dedotta annullabilità del testamento pubblico per mancanza della sottoscrizione di un teste, avendo il Notaio dato atto della presenza di entrambi i testimoni;
l'efficacia della revoca del precedente testamento in esso contenuta;
l'infondatezza della proposta interpretazione del testamento olografo;
l'infondatezza delle ulteriori domande svolte di simulazione e nullità degli atti di compravendita, avendo i quattro figli sostenuto le spese di edificazione degli immobili ed acquistato gli stessi ancora incompleti e in pendenza di un provvedimento di sospensione lavori e ordine di demolizione;
l'intervenuto acquisto per usucapione dei detti immobili e l'avvenuta vendita dell'appartamento a terzi da parte di nel 1996; l'insussistenza di alcuna lesione della quota di CP_2
legittima sia in caso di successione testamentaria che legittima, anche tenendo conto degli immobili oggetto delle quattro compravendite, in ragione delle spese sostenute dai convenuti per il loro completamento.
Concludevano quindi chiedendo: “
“Voglia il Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria e altresì disattesa e/o rigettata l'avversa querela di falso:
a) rigettare le domande tutte proposte dalla SI.ra con Parte_2
atto di citazione notificato alle date 22 gennaio 2016 e (a mezzo posta) 1° febbraio
2016, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non prova- te;
ciò, se del caso, anche previa declaratoria di avvenuta revoca del testamento olografo della SI.ra del 25 gennaio 1990 e, in subordine, previa PE
declaratoria di nullità del prelegato a favore della SI.ra Parte_2
contenuto in tale testamento olografo della SI.ra del 25 gennaio 1990, PE
nella denegata ed inconcessa ipotesi – che si formula in via subordinata e salvo
14 gravame – in cui di tale testamento olografo dovesse affermarsi la validità ed efficacia;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare:
- che la SI.ra ha acquistato per usucapione il diritto di piena Parte_1
proprietà: sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, int. 2, distinto in
Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 502; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la SI.ra , sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. _3
29, piano terzo int. C, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 507, edificato sul terrazzo di copertura dell'immobile; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la SI.ra , sull'appartamento sito in Roma, via di _3
Vermicino n. 29, piano terzo int. D, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub
508, edificato sul terrazzo di copertura dell'immobile; sul locale box al piano seminterrato, realizzato nella corte pertinenziale del fabbricato ora menzionato, int.
B, di-stinto in Catasto al foglio 1033, part. 1446, sub 3; ovvero, in subordine, che la SI.ra ha acquistato per usucapione la nuda proprietà su tali Parte_1
unità immobiliari, con usufrutto a favore della SI.ra , e che a seguito PE
della morte di quest'ultima, avvenuta in data 13 maggio 2012, con la conseguente estinzione dell'usufrutto, ha acquistato la piena proprietà di tali porzioni immobiliari;
che quindi, in ogni caso, la SI.ra è titolare del Parte_1
diritto di piena proprietà su tali porzioni immobiliari, nei termini ora detti;
- che la SI.ra ha acquistato per usucapione il diritto di piena _3
proprietà: sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, int. 4, distinto in
Ca-tasto al foglio 1033, part. 1445, sub 504; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la SI.ra , sull'appartamento sito in Roma, via di Parte_1
Vermicino n. 29, piano terzo int. C, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub
507, edifica-to sul terrazzo di copertura dell'immobile; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la SI.ra , sull'appartamento sito in Roma, Parte_1
via di Vermicino n. 29, piano terzo int. D, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 508, edifica-to sul terrazzo di copertura dell'immobile; sul locale box al
15 piano seminterrato, rea-lizzato nella corte pertinenziale del fabbricato ora menzionato, int. D, distinto in Ca-tasto al foglio 1033, part. 1446, sub 5; ovvero, in subordine, che la SI.ra ha acquistato per usucapione la nuda _3
proprietà su tali unità immobiliari, con usufrutto a favore della SI.ra , PE
e che a seguito della morte di quest'ultima, avvenuta in data 13 maggio 2012, con la conseguente estinzione dell'usufrutto, ha acquistato la piena proprietà di tali porzioni immobiliari;
che quindi, in ogni caso, la SI.ra è titolare del _3
diritto di piena proprietà su tali porzioni immobiliari, nei termini ora detti;
- per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla SI.ra Parte_2
relative agli immobili oggetto della maturata usucapione;
c) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse ritenersi che i beni oggetto delle vendite fanno parte del patrimonio relitto della de cuius, SI.ra , accertare e dichiarare che essi sono stati lasciati PE
in via esclusiva ai convenuti, a titolo di eredità e in parti eguali, in forza del testa- mento pubblico della de cuius, per atti dott. notaio in Roma, in data Persona_2
25 giugno 1997, n. 53 del rep. degli atti di ultima volontà;
d) ancora in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse ritenersi che i beni oggetto delle vendite fanno parte del patrimonio relitto della de cuius, SI.ra , porre a carico dell'eredità e, per quanto PE
di ragione, dell'attrice, con condanna della medesima attrice al pagamento in favo- re dei convenuti, il credito di questi ultimi, dipendente dalle spese ed oneri dai mede- simi sostenuti, per la realizzazione, l'acquisto, il completamento e il miglioramento degli immobili stessi, in misura non inferiore, alla data dell'apertura della successione, ad € 213.363,00, oltre adeguamenti ed accessori successivi, quanto alla convenuta SI.ra ad € 215.316,00, oltre adeguamenti ed Parte_1
accessori successivi, quanto alla convenuta e ad € 152.200,00, oltre _3
adeguamenti ed accessori successivi, quanto al convenuto Controparte_2
con ogni ulteriore provvedimento e compensando altresì il credito di ciascuno di essi convenuti con i crediti dell'attrice che dovessero essere accertati a titolo di indennità
16 di occupa-zione o a qualsivoglia altro titolo, con condanna della medesima attrice al pagamento della differenza, oltre accessori di legge;
e) ancora in via subordinata e salvo gravame, ove il Tribunale dovesse ritenere di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle dona-zioni, e alla conseguente divisione, attribuire a ciascuno dei convenuti, SIg.ri e i beni in natura o Parte_1 Controparte_2 _3
l'equivalente monetario di sua spettanza, comprendendo nella quota attribuita a ciascuno dei predetti convenuti, salvo altro: e1) i beni a ciascuno di essi donati in vita dalla de cuius, SI.ra (con atto a rogito dott. PE Persona_4
notaio in Roma, in data 19 aprile 1984, rep. 5594, racc. 2391, quanto alla SI.ra con atto a rogito dott. notaio in Roma, in Parte_1 Persona_4
data 19 aprile 1984, rep. 5597, racc. 2394, quanto al SI. Controparte_2
con atto a rogito dott. notaio in Roma, in data 19 aprile 1984, rep. Persona_4
5595, racc. 2392, quanto alla SI.ra con atto a rogito dott. _3 Per_4
notaio in Roma, in data 10 settembre 1984, rep. 5883, racc. 2544, quanto ai
[...]
SIg.ri e;
e2) i beni Parte_1 Controparte_2 _3
a ciascuno di essi venduti in vita dalla de cuius, SI.ra (con atto a PE
rogito dott. notaio in Roma, in data 10 settembre 1981, rep. 2708, Persona_4
racc. 1041, quanto alla SI.ra con atto a rogito dott. Parte_1
notaio in Roma, in data 10 settembre 1981, rep. 2707, racc. 1040, Persona_4
quanto alla SI.ra con atto a rogito dott. notaio in _3 Persona_4
Roma, in data 16 giugno 1981, rep. 2561, racc. 968, quanto al SI. Controparte_2
: e ciò nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi, che si formula in via
[...]
subordinata e salvo gravame, in cui il Tribunale dovesse ritenere che nell'asse ereditario siano compresi tali beni, a ciascuno di essi convenuti venduti dalla de cuius, SI.ra ; PE
f) in ogni caso, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari
(Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma 1) la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali eseguita dalla SI.ra Parte_2
17 (con note del 4 marzo 2016: a) n. 16407 di Reg. Particolare e n. 23682 di CP_1
Reg. Generale, presentazione n. 45; b) n. 16408 di Reg. Particolare e n. 23683 di
Reg. Generale, presentazione n. 46; c) n. 16409 di Reg. Particolare e n. 23684 di
Reg. Generale, presentazione n. 47; d) n. 16410 di Reg. Particolare e n. 23685 di
Reg. Generale, presenta-zione n. 48), con esonero di qualsivoglia responsabilità a carico del predetto Conservatore, e con condanna della SI.ra Parte_2
al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c., danno da
[...]
liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
Con vittoria di spese di lite.”
Nel primo giudizio spiegava intervento volontario Parte_2
deducendo la pregiudizialità della decisione sulle domande svolte nel secondo giudizio rispetto al richiesto scioglimento della comunione e chiedendone la sospensione.
Rimessi gli atti al Presidente di Sezione e disposta la riunione dei due giudizi;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; sollecitate le parti a manifestare la volontà o meno di avvalersi della copia autentica del testamento pubblico da ciascuna prodotta;
proposta da parte dell'attrice querela di falso Parte_2
avverso la copia autentica del testamento pubblico depositata da controparte, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 3.3.2022.
Con sentenza non definitiva depositata in data 18.5.2022 e pubblicata in data
1.7.2022, il Tribunale così provvedeva:
• “Dichiara aperta la successione di deceduta in data 13.5.2012; PE
• Dichiara la falsità della copia autentica del testamento pubblico datato
25.6.1997, rilasciata dal Notaio rogante in data 30.6.1997 Persona_2
(all. n. 107 della memoria 183 n. 2 di , e Parte_1 _3
nel giudizio riunito RG n. 6089/16); Controparte_2
18 • Annulla il testamento pubblico di , nata a [...] il PE
06/07/1918 e deceduta in Roma il 13/05/2012, redatto per atto Notaio del 25/06/1997 rep. n. 53 atti di ultima volontà; Persona_2
• dichiara efficace il testamento olografo del 25/01/1990, pubblicato per atto
Notaio il 20/11/2014 e la successione di regolata Persona_3 PE
da detto testamento;
• Respinge la domanda di simulazione e nullità dei quattro atti di compravendita stipulati da nel 1981 rispettivamente a favore di PE Parte_1
, , ,
[...] TE _3 Controparte_2
• Dichiara assorbita la domanda di usucapione;
• Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza “
La causa era quindi rimessa sul ruolo per la ricostruzione e la stima dell'asse, compresi i beni oggetto di donazione, al fine di verificare la fondatezza della lamentata lesione di legittima da parte dell'attrice Parte_2
Disposta ed espletata CTU e dichiarata inammissibile la querela di falso proposta avverso la denuncia catastale risalente al 1996, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 10.2.2025.
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Tanto premesso sullo svolgimento del processo, deve preliminarmente darsi atto che le domande già decise con la precedente sentenza (querela di falso, nullità del testamento pubblico, efficacia del testamento olografo, qualificazione delle disposizioni in esso contenute, rigetto dell'azione di simulazione e nullità degli atti di compravendita, domanda di usucapione) non possono essere riesaminate in questa sede, così come le richieste istruttorie ad esse attinenti, in quanto già coperte dalla precedente pronuncia. Ogni doglianza ulteriore non potrà che essere fatta valere in sede di impugnazione.
19 Alla luce della CTU, deve invece procedersi alla ricostruzione e stima dell'asse ereditario nonché alla determinazione della quota spettante all'attrice Parte_2
che ha proposto domanda di riduzione, per verificare se vi sia stata lesione di
[...]
legittima.
Al riguardo, deve respingersi in quanto infondata l'eccezione di tardività e conseguente inammissibilità della detta domanda di riduzione, sollevata dalla difesa dei convenuti e , in quanto la domanda di Parte_1 _3 CP_2
ricostruire il patrimonio tenendo conto delle donazioni ed accertare la eventuale lesione di legittima risulta articolata sin dall'inizio e precisata con le memorie 183 6° comma n. 1 con riguardo a tutte le ipotesi prospettate (successione testamentaria regolata dal testamento olografo e in subordine da quello pubblico o successione legittima).
Al riguardo, va evidenziata la natura personale dell'azione di riduzione, così da operare a beneficio esclusivamente del legittimario eventualmente leso che agisca per la relativa tutela;
l'esistenza di altri legittimari, ancorché non attori in riduzione, rileva però al fine di quantificare le quote di riserva spettanti a ciascun erede necessario.
“In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari”. (Sez. U, Sentenza n. 13429 del 09/06/2006;
Sentenza n. 27259 del 16/11/2017)
Ciò chiarito, appare utile riportare anche in questa sede il contenuto del testamento destinato a regolare l'odierna successione, con la precisazione che, già con la precedente sentenza, la disposizione in esso contenuta è stata qualificata quale attribuzione ex re certa determinata (ex art. 588 2° comma c.c.), avendo la de cuius istituito eredi tutti i propri figli, individuando la quota di patrimonio spettante a
20 ciascuno, con aggiunta per di un bene già individuato da conteggiare nella Parte_2
quota.
Il testamento così recita:
“Io sottoscritta nata a [...] il [...] lascio a mia FI PE [...]
il il locale terraneo, in Roma, con annessa corte, Via di Vermicino n. Parte_2
27, distinto al foglio 1033, numeri 1445/1 e 1448. La restante mia proprietà andrà divisa in sei parti;
due sesti andranno ad essa , i residuali quattro Parte_2
sesti agli altri miei figli in parti uguali. Voglio che chiunque dei miei figli decidesse di vendere quanto di propria spettanza su tutto ciò che forma oggetto delle presenti disposizioni, dia agli altri il diritto di prelazione. Roma 25.1.1990”
Nel caso in questione, trova applicazione la previsione di cui all'art. 537 c.c. secondo cui, se il genitore lascia più figli, è loro riservata la quota di 2/3 da dividersi in parti uguali tra essi. E dunque, eredi di sono i 5 figli, cui spetta una quota PE
pari ad 1/5 dei 2/3 del patrimonio, corrispondente alla misura di 2/15 ciascuno.
Accertata la misura delle quote, al fine di individuare se vi sia stata lesione della quota di riserva, occorre procedere alla c.d. riunione fittizia ex art. 556 c.c., che è operazione meramente contabile, attraverso la ricostruzione dell'attivo e del passivo, avuto altresì riguardo alle donazioni, al fine di determinare quale sia la quota del patrimonio ereditario di cui la de cuius poteva disporre e, al contrario, quale la quota spettante ai legittimari.
E' infatti principio consolidato che “al testatore non è consentito sottrarre al legittimario la quota di riserva, nemmeno attraverso l'enunciazione di averlo già soddisfatto con donazioni” (Cass. civ., sez. II, 9/11/2018, n. 28785; Cass. civ., sez. II,
15/5/2013, n. 11737), dovendosi, in ogni caso, avere riguardo al limite che la legge pone all'autonomia negoziale in ambito successorio.
Nel caso in questione, il relictum è costituito dai seguenti beni meglio identificati nella CTU:
1) Giardino pertinenziale;
2) Abitazione piano terra con portico e box;
21 3) Taverna piano seminterrato;
4) Legnaia;
5) Forno
6) Lotto di terreno
7) Negozio a livello strada con annessa area pertinenziale (individuato dal CTU come Immobile 1, catastalmente già intestato ad a seguito Parte_2
dell'apertura della successione)
Vanno poi considerati quale donatum:
5 negozi a livello strada (individuati dal CTU quali immobili 2, 3, 4, 5, 6), donati dalla madre quando era in vita ai quattro figli, con esclusione di . Parte_2
Il CTU, con adeguata e congrua motivazione, anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti, ha stimato il compendio con riguardo all'epoca di apertura della successione in complessivi € 1.382.944,68 di cui: € 391.448,68 il villino comprensivo delle pertinenze e del giardino, € 61.380,00 il lotto di terreno e in complessivi € 930.116,00 i negozi, di cui 5 oggetto degli atti di donazione e uno (distinto in catasto alla part. 1445 sub 509 graffato con part. 1448) di cui la de cuius ha disposto con testamento a favore di stimato in € Parte_2
150.810,00.
Così quantificato il patrimonio e tenuto conto della quota di legittima spettante a ciascuno figlio, pari a 2/15, occorre verificare se la disposizione testamentaria e le donazioni abbiano comportato una lesione della quota di legittima di Pt_1
.
[...]
In base ai suindicati valori, ha diritto ad una quota del valore di Parte_2
€ 184.392,624 (2/15 di 1.382.944,68).
Con il testamento le è stato attribuito un negozio del valore di € 150.810,00 e i 2/6 del residuo patrimonio del valore di € 452.828,68 (villa stimata in € 391.448,68 e terreno stimato in € 61.380,00), pari quindi ad € 150.942,893, per un totale di €
301.752,89.
22 E dunque, emerge che ha ricevuto per testamento una quota Controparte_6
superiore a quella riservata per legge, con conseguente infondatezza della domanda di riduzione.
Respinta dunque la domanda di riduzione, occorre procedere alla divisione, previa rimessione della causa sul ruolo per sentire le parti in merito alla richiesta di assegnazione avanzata negli scritti conclusionali da (attualmente _3
titolare della quota maggiore avendo acquistato la quota dei germani Persona_5
e o altrimenti per verificare la possibile formazione un piano di riparto dei _3
beni residui secondo quanto previsto in testamento.
Occorre in questa sede esaminare altresì la fondatezza della domanda di indennità di godimento svolta da e da verso , sul Parte_2 CP_1 Parte_1
presupposto che, dall'apertura della successione, quest'ultima abbia avuto l'esclusivo godimento dell'immobile.
In presenza di una comunione, l'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Se la natura del bene di proprietà comune non permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento.
Tuttavia, fino a quando non vi sia una richiesta di uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni di essi non è idoneo a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036 del 04/12/1991; n. 24647 del
03/12/2010; n. 7466 del 14/04/2015).
Ed allora, il proprietario che abbia avuto l'uso esclusivo del bene, non è tenuto a versare alcuna indennità al comproprietario inerte fino a quando questi non abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera
23 indiretta, fatto salvo il caso in cui abbia invece conseguito un vantaggio patrimoniale.
Tale indennizzo è dunque dovuto esclusivamente a far tempo dal giorno della relativa richiesta da parte degli altri comproprietari.
Nel caso di specie, è pacifico, non essendo oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. ed anzi circostanza riconosciuta, che abbia Parte_1
mantenuto la disponibilità esclusiva della casa con annesse pertinenze sin dalla morte della madre, senza alcun valido titolo che abbia giustificato l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione.
Deduce altresì di aver consegnato le chiavi dell'immobile ad Parte_1
a seguito dell'azione possessoria da questi proposta, ma la circostanza, CP_1
negata da controparte, non risulta provata, come non vi è prova che Parte_1
abbia messo l'immobile a disposizione all'altra comproprietaria, Parte_2
, consentendone l'uso comune o turnario.
[...]
In merito alla decorrenza della detta indennità, le relative domande risultano svolte da nella comparsa di costituzione del primo giudizio depositata in CP_1
data 23.12.2013 e da con la citazione notificata nel gennaio 2016. In Parte_2
difetto di precedente messa in mora, per ciascuno degli istanti l'indennità dovuta decorrerà dalla data delle rispettive domande. Al riguardo va evidenziato che non rivestono natura di messa in mora al pagamento della detta indennità le raccomandate menzionate dalla difesa di (doc. 16 e 17) in cui non si fa Parte_2
alcuna menzione alla detta indennità né vengono avanzate richieste di uso del bene o di pagamento.
In conformità al suesposto principio, dunque, deve riconoscersi ai condividenti il diritto ad una indennità di occupazione ad nella misura di 2/6 a Parte_2
decorrere da gennaio 2016 e ad nella misura di 1/6 a decorrere dal CP_1
23.12.2013.
Quanto infine alla misura dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve
24 corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (cfr. Cassazione n. 20394/2013 e Cassazione n. 17876/2019).
Per la quantificazione non può utilizzarsi la CTU espletata nel giudizio originario in quanto antecedente alla riunione e all'intervento di Parte_2
e dunque prima dell'instaurazione del contraddittorio con quest'ultima.
Occorre dunque rimettere la causa sul ruolo per la quantificazione dell'indennità di occupazione nonché per sentire le parti in merito alla richiesta di assegnazione o altrimenti per procedersi alla divisione mediante la redazione di un progetto di divisione dei beni ove possibile o, in alternativa, per la vendita, il tutto previa regolarizzazione degli immobili e nuova stima dei beni all'attualità ai fini della divisione, secondo quanto previsto dell'art. 726 c.c.
La regolazione delle spese è rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede:
• Respinge la domanda di riduzione svolta da Parte_2
• Accerta il diritto di e al Parte_2 TE
pagamento di una indennità di occupazione da parte di a Parte_1
decorrere dal 23.12.2023 in favore di e da gennaio 2016 in TE
favore di in misura che sarà determinata nel Parte_2
prosieguo del giudizio;
• Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
• Spese all'esito del giudizio
Così deciso in Roma il 13.2.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
25