Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 365/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 365/2022 promossa da:
C.F./VAT B – ), con sede in Carretera Castellòn-Alcora, Controparte_1 P.IVA_1
hm 7,5, 12130 San Juan de Moro (Castellon) Spagna, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Controparte_2 C.F._1
Guardamagna (Pec: ; (Pec: Email_1 Parte_1
e Caterina Jacchia (Pec: Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima Email_3 in Bologna, alla via D'Azeglio n. 58 (BO – 40123)
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore sig. con sede in Fiorano Modenese, alla via Ghiarola Nuova n. 16 Controparte_4
(MO – 41042), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Caselli (Pec: Email_4
e Gregorio Descovich Marcato (Pec: ed elettivamente Email_5
domiciliata presso la persona e lo studio di quest'ultimo in Bologna, alla via Santo Stefano n. 25 (BO -
40125)
APPELLATA
pagina 1 di 13
d'Appello di Bologna in data 04/05/2021 e pubblicata in data 12/11/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1783/2017.
Assegnata a decisione con ordinanza del 28 gennaio 2025, depositata in data 31 gennaio 2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c..
CONCLUSIONI
Per ome da note di trattazione scritta recanti la precisazione delle Controparte_1
conclusioni, depositate in data 16 gennaio 2025:
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, non accettandosi il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, così giudicare: rigettata ogni domanda avversaria, revocare la sentenza della Corte d'Appello n. 2835/2021 con ogni conseguenza di legge nella parte in cui, respingendo il quinto motivo di appello, conferma la condanna di alla distruzione e Controparte_1 all'inibitoria alla fabbricazione, produzione, uso e commercializzazione di tutte le piastrelle della
Linea (ivi incluse le piastrelle prive di qualsiasi decoro) e non delle sole piastrelle Parte_2
Rendering “decor” (ossia quelle decorate) e, per l'effetto, limitare la condanna alle sole piastrelle
Rendering “decor” (ossia quelle decorate).
Col favore delle spese tutte di causa comprensive di IVA, CPA e della percentuale di rimborso delle spese generali”;
Per ome da note di trattazione scritta recanti la precisazione delle Controparte_3
conclusioni, depositate in data 15 gennaio 2025:
“– in via principale: dichiarare l'inammissibilità e, comunque, rigettare il procedimento di revocazione sia per l'insussistenza dei requisiti tutti richiesti dall'art. 395, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., sia per la tardività delle doglianze inerenti l'estensione o meno della tutela brevettuale alle piastrelle della linea Dechirer a faccia liscia, sia, comunque, per le ragioni tutte ampiamente esposte e documentate in comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio;
– in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, onorari e compensi di causa, oltre ad i.v.a., c.p.a. ed al rimborso delle spese generali, nella misura forfetaria del 15%, oltre al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, primo e/o terzo comma, cod. proc. civ.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 21/02/2022, a convenuto Controparte_1
in giudizio l fine di ottenere la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Controparte_3
della sentenza n. 2835/2021, pubblicata in data 12/11/2021, con la quale la Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Bologna si è pronunciata in merito all'impugnazione proposta dalla stessa CP_1
pagina 2 di 13 avverso la sentenza non definitiva n. 776/2017, resa dal Tribunale di Bologna nel procedimento R.G.
n. 13479/2013, in punto di validità di modelli e disegni comunitari registrati da di CP_3
contraffazione e di illeciti concorrenziali, fra l'altro rigettando l'appello principale di CP_1
La vicenda oggetto di causa, è ben ricostruita – in sintesi - nella decisione impugnata nei seguenti termini:
, società di diritto spagnolo, conveniva davanti al tribunale delle imprese di Controparte_1
Bologna la e – premesso che quest'ultima il 25 settembre 2009 aveva registrato Controparte_3
alcuni modelli comunitari aventi ad oggetto dei decori per piastrelle;
che tali registrazioni erano nulle, ex artt. 7 e 25 del Reg. Ce n° 6 del 2002, in quanto anticipati dalla produzione e divulgazione effettuate dalla nella fiera di Valencia del 21-26 settembre 2009, nonché dalla predivulgazione avvenuta CP_1
oltre un anno prima;
che ciononostante la nel corso della fiera bolognese Cersaie 2009 aveva CP_3
presentato un esposto, accusando IS di avere contraffatto, mediante la linea di prodotti ceramici denominata , i modelli da lei registrati (e, in particolare, le ceramiche della serie Déchirer); Parte_2
che a seguito di tale esposto, il 30 settembre 2009 lo stand di al Cersaie veniva perquisito e CP_1
parte delle merci sottoposte a sequestro;
che tale provvedimento era stato revocato dal tribunale del riesame in sede penale;
che, nondimeno, aveva presentato una querela prospettando la CP_3 sussistenza del reato di cui all'art. 517 ter cp ed insistendo per un nuovo sequestro;
che pertanto aveva consapevolmente agito ai danni di – tutto ciò premesso, chiedeva al tribunale CP_3 CP_1
adito di accertare gli illeciti commessi dalla convenuta e di condannarla al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi degli artt. 2043, 2059, 2600 cc e 185 cp.
2. replicava CP_3
che il suo modello era stato registrato entro il termine di un anno (ex art. 7, secondo comma, Reg. n°
6/2002) dalla divulgazione avvenuta al Cersaie 2008 (dunque al 30 settembre 2008); che il modello aveva i caratteri della novità ed individualità ed era pertanto del tutto valido, garantendole il diritto di esclusiva;
che la linea Rendering di IS era stata presentata in epoca di molto successiva. CP_3
concludeva quindi al tribunale di accertare la legittimità dell'esposto e l'insussistenza di qualunque illecito. Concludeva per il rigetto delle domande di nullità e di risarcimento del danno avanzate dall'attrice. In via riconvenzionale, chiedeva al giudice di accertare la contraffazione da parte della dei propri modelli registrati n° 001615774-001 e n° 001615790- 001/006; la commissione da CP_1 parte dell'attrice di atti di concorrenza sleale per imitazione servile (art. 2598 n° 1 e 3 cc) della linea
Déchirer e per denigrazione (art. 2598 n° 2 e 3 cc), con conseguente condanna della società spagnola al risarcimento dei danni patiti da , ai sensi degli artt. 2598, 2600, 2043, 2059 cc e 185 cp.
3. CP_3
La causa veniva istruita mediante documenti e ctu e il tribunale la decideva con sentenza non definitiva n° 776 del 2 maggio 2017, con la quale accertava che aveva contraffatto i modelli registrati CP_1
pagina 3 di 13 da n° 001615774-001 e n° 001615790-001/006; inibiva alla la fabbricazione, la CP_3 CP_1 produzione, l'uso e la commercializzazione, sia sul territorio italiano che su quello dell'UE, della linea di ceramiche cd Rendering e la condannava alla distruzione di tutto il materiale della serie predetta, ponendo a carico della società spagnola una penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di facere e di non facere stabiliti in sentenza. Nondimeno, accertava il carattere illecito dell'esposto presentato da in sede penale.
4. Il primo giudice esaminava CP_3
anzitutto la questione della validità dei modelli della convenuta e riteneva che il modello comunitario singolo n° 001615774-001, come pure quelli multipli n° 001615790-001/006, erano stati depositati in data 25 settembre 2009 dalla designer spagnola e registrati a suo nome lo stesso Parte_3
giorno. La era licenziataria dei modelli. Essi, inoltre, erano stati rinnovati per il successivo CP_3
quinquennio in data 11 giugno 2014. Tanto premesso, il tribunale escludeva che tali modelli fossero stati predivulgati, in quanto – all'esito delle indagini svolte dal ctu – doveva escludersi che la pubblicazione sul giornale “L'informazione” del 24 settembre 2008 fosse idonea a togliere il carattere della novità ai modelli, in quanto il periodico conteneva una descrizione letterale fornita dalla stessa designer spagnola, contenente solo alcune descrizioni sommarie dei motivi decorativi, che non consentivano nemmeno ad un utilizzatore informato di intuire i motivi poi divenuti oggetto di registrazione. Del pari, anche la fotografia pubblicata unitamente al testo non esibiva figure definite, predicabili come identiche ai modelli in licenza a . Ne derivava l'insussistenza della CP_3
predivulgazione, allegata da . Quanto alla novità dei modelli in licenza a , il primo CP_1 CP_3
giudice osservava che essi – in ragione della foggia (segnatamente nella versione decor, caratterizzata da zone in bassorilievo con varie zone ornamentali, ciascuna distinta da accostamento o parziale sovrapposizione di motivi geometrici, floreali o di fantasia) che richiamava alla mente dell'osservatore
(secondo le intenzioni dichiarate dalla stessa creatrice e designer, ) l'idea di Parte_3
ornamenti passati – erano provvisti di sufficiente novità. Essi, inoltre, si distaccavano significativamente dalle anteriorità allegate dall'attrice e, in particolare, dalla piastrella priva Per_1 dell'effetto di dissolvenza, presente invece nei modelli in licenza a . La linea Déchirer di TI CP_3
presentava dunque caratteri di originalità ed individualità. Anche il ctu aveva riconosciuto che tutti i modelli di avevano carattere individuale ed originale, derivante dalla combinazione dei decori: CP_3
il che escludeva che il singolo ornamento o il singolo dettaglio geometrico fosse idoneo, di per se, a suscitare la medesima impressione generale di ciascun modello. Quanto alla contraffazione dei modelli , osservava il primo giudice che il ctu aveva ritenuto che non fosse possibile rinvenire CP_3
nelle piastrelle della linea Rendering di i medesimi elementi dei modelli , ma solo il CP_1 CP_3 comune ripetersi di differenti motivi geometrici o floreali. L'Ausiliario aveva quindi concluso nel senso pagina 4 di 13 che gli specifici elementi decorativi della linea Rendering (elementi floreali e/o geometrici) non erano coincidenti con gli analoghi motivi riscontrabili nei modelli di , né singolarmente esaminati, né CP_3
nel loro complesso. Il tribunale, nondimeno, riteneva di dover disattendere tale conclusione. La tutela accordata dal Reg. n° 6 del 2002 aveva, infatti, lo scopo di incentivare una concorrenza qualitativa: pertanto non era più richiesto uno “speciale ornamento”, come nella legislazione pregressa, ma solo una qualunque particolarità della forma, purché idonea ad attrarre o a captare l'attenzione del consumatore. Occorreva dunque considerare l'effetto prodotto “a colpo d'occhio” e l'”impressione generale” del prodotto. Il consulente non aveva fornito alcun chiarimento dell'impatto che la diversità dei decori e dello schema della linea Rendering esplicava sull'impressione generale del consumatore informato, che, pur non notando differenze nei particolari, non traeva dalla comparazione tra modello e piastrella Rendering un'impressione generale diversa. Ne derivava la sussistenza della contraffazione, ma anche l'illegittimità dell'esposto presentato da , la quale aveva CP_3 colpevolmente adito l'autorità penale in mancanza dei presupposti per una denuncia di tale portata.
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per la liquidazione dei danni subiti dall'attrice per la concorrenza sleale, e dalla convenuta, per la commercializzazione della linea di prodotti ”. Parte_2
2 – Lamenta in questa sede che la Corte di Appello di Bologna, nel rigettare il Controparte_1
quinto motivo di gravame avanzato da quest'ultima, sarebbe incorsa nell'errore di fatto di considerare le piastrelle della Linea “Rendering” definite “lisce”, come piastrelle recanti pur sempre decori, seppure non in bassorilievo (nella specie disegni geometrici e floreali), mentre invece sarebbe documentalmente provato e pacifico che dette piastrelle siano neutre, prive di qualsiasi decoro, disegno od ornamento.
Più specificamente, nella prospettazione dell'odierna attrice, la decisione qui impugnata risulterebbe inficiata da detto errore nella parte in cui ha confermato la condanna alla inibitoria alla commercializzazione e distruzione di tutte le piastrelle della linea “Rendering”, comprese le dette piastrelle lisce, poiché erroneamente ritenute comunque decorate e pertanto implicitamente in contraffazione dei modelli registrati da i quali, invero, rivendicherebbero soltanto disegni CP_3
geometrici e floreali (in bianco e nero) e superfici (in diversi colori) decorate con detti disegni geometrici e floreali
Per quanto di rilevanza, il motivo in questione, nell'appello proposto dinanzi alla Terza Sezione, è stato così strutturato:
“V. SEGUE. QUINTO MOTIVO: erronea ricostruzione in fatto del contenuto dei Modelli Registrati
(per aver considerato come modello registrato anche la superficie liscia) con conseguente violazione dell'art. 19 Regolamento (CE) 6/2002 e contraddittorietà della sentenza ove accerta la contraffazione pagina 5 di 13 dei Modelli n. 001615774 -0001 e n. 001615790 -0001/0006, ma poi inibisce ad la CP_1 produzione, l'uso e la commercializzazione della intera serie ceramiche “Rendering” condannandola anche alla loro distruzione. Violazione del disposto del Regolamento (CE) n. 6/2002, art. 19 e art. 38
CPI. 74. Nel paragrafo “1) Validità o meno del Modello TI”, il Giudice di afferma Parte_4 dissertando sull'asserito carattere individuale dei Modelli registrati “che essi, più segnatamente nella versione 'decor' (esiste infatti per ogni colore, anche una versione 'neutral' con superficie liscia), presentano sulla loro superficie destinata a rimanere in vista, una composizione in bassorilievo”. 75. Il
Giudice di prime cure cade in un grave errore di fatto ancor prima che di diritto: i Modelli n.
001615774 -0001 e n. 001615790 -0001/0006 (doc. 15 primo grado) non contemplano la versione liscia ('neutral') della piastrella, (e ciò è evidente essendo impossibile rivendicare la titolarità di un'esclusiva su una piastrella liscia, a tacere della mancanza di novità). Quanto sopra risulta dal semplice esame dei titoli in questione. L'errore di fatto in cui è caduto il giudice genera gravi conseguenze in punto di condanna che meritano di essere rimediate. Posto che la contraffazione dei
Modelli non sussiste per quanto già illustrato nei capitoli precedenti, è evidente, in ogni caso, come dalla ipotetica contraffazione dei Modelli (che non comprendono le piastrelle lisce senza decoro) può discendere solo ed esclusivamente la condanna a non produrre e commercializzare (e alla distruzione nel caso) quelle piastrelle della Linea Rendering in contraffazione dei Modelli registrati. Pertanto, per non essere contraddittorio, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto limitare la condanna, al più, alle sole piastrelle decorate della linea . Non operando questa distinzione ha violato il disposto Parte_2 dell'art. 19 Regolamento CE 6/2002, nonché 38 CPI. Tale distorsione non merita di durare oltre il tempo necessario per permettere la sua sospensione, dapprima, e la sua totale riforma, poi. 76. Si chiede dunque a questa Ill.ma Corte d'Appello di riformare la sentenza sul punto, riportando i diritti esclusivi assegnati a nell'alveo del contenuto dei titoli comunitari registrato e, solo nella CP_3 denegata ipotesi in cui ritenesse sussistere la contraffazione di detti Modelli, ridurre l'inibitoria e l'ordine di distruzione in capo ad alle sole piastrelle della serie (con espressa CP_1 Parte_2
esclusione di quelle lisce), che risultino in contraffazione con i Modelli registrati n. 001615774 -0001 e n. 001615790 -0001/0006.”
La Corte di Appello di Bologna adita, in merito alla doglianza avanzata, ha affermato alle pagine 15 e
16 della sentenza n. 2835/2021 quanto segue:
“Col quinto motivo deduce che il tribunale, nell'inibirle la produzione e commercializzazione CP_1 dell'intera serie “Rendering”, avrebbe omesso di considerare che i modelli non CP_3
contemplavano una versione liscia della piastrella. Il primo giudice avrebbe quindi dovuto limitare la condanna, al più, alle sole piastrelle decorate della linea predetta.
pagina 6 di 13 eccepisce l'inammissibilità̀ del motivo, addotto per la prima volta solo con l'appello e, CP_3
comunque, contraddetto dalla stessa difesa attorea, che nel primo grado si era limitata a sostenere la nullità delle registrazioni proprio nella parte in cui contemplavano una versione liscia delle piastrelle.
Esso sarebbe comunque infondato, come si desumerebbe dalla lettura delle registrazioni. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Anche questi mezzi non possono trovare accoglimento. Anzitutto, come correttamente rileva l'appellata, la questione della portata dei modelli registrati, ossia se essi tutelassero solo una versione in bassorilievo dei disegni, oppure anche una versione liscia, è inammissibile in questa sede, giacché essa è stata posta da CP_1 solo con l'istanza 14 giugno 2017, presentata nel corso della prosecuzione del giudizio, dopo il deposito della sentenza non definitiva qui appellata.
In ogni modo, come già chiarito dal ctu, le registrazioni dei brevetti sono composte da una sola fotografia della piastrella TI con visione di fronte e senza alcuna rappresentazione obliqua o di profilo. Quello che viene tutelato dalle registrazioni predette non è, dunque, una particolare realizzazione (ad es. in bassorilievo) del motivo composto dalla giustapposizione di elementi geometrici e floreali, bensì il disegno stesso, composto da tali menzionati elementi (a medesima conclusione perviene anche il ctu: pagina 4 della relazione). La fabbricazione della mattonella con disegni in rialzo non costituisce, pertanto, realizzazione di una diversa idea o trovato, ma la riproduzione del disegno, oggetto dei modelli , con una diversa modalità tecnica, che non CP_3 elimina l'interferenza con i modelli registrati.”
Sulla base – anche - di tale determinazione, il Giudice di secondo grado ha rigettato l'appello principale proposto da così confermando sul punto la sentenza n. 776 del 2 maggio 2017 resa dal CP_1
Tribunale di Bologna in seno al procedimento R.G. n. 13479/20136 che, per la parte qui di rilievo, ha stabilito quanto segue:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la contraffazione da parte di dei modelli e disegni comunitari Controparte_1
registrati n. 001615774-001 e n. 001615790-0001/001615790-0006, mediante la produzione della serie " "; Parte_2
- inibisce ad la fabbricazione, la produzione, l'uso e la commercializzazione, Controparte_1
sia sul territorio nazionale sia in tutti gli Stati della Comunità Europea, della serie di ceramiche
"Rendering" e la condanna alla distruzione di tutto il materiale ceramico della linea "Rendering" di cui fosse in possesso, ovunque esso si trovi;
pagina 7 di 13 - condanna al pagamento di una penale di Euro 500,00 (Euro cinquecento), Controparte_1
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascuno degli obblighi di facere e non facere di cui ai precedenti punti, trascorsi 30 gg dalla pubblicazione della sentenza;
[…]”.
*
In altri termini, secondo la ricostruzione fornita dall'odierna attrice in revocazione, la Corte di Appello di Bologna sarebbe incorsa in un errore di fatto rilevante ex art. 395 n. 4 c.p.c., per aver considerato che nell'ambito dell'accertata (e successivamente confermata) contraffazione, rientrassero anche le piastrelle della linea Rendering c.d. “neutral”, vale a dire prive di qualsiasi decoro.
In particolare, la Terza Sezione della Corte, nel rigettare il quinto motivo di appello, avrebbe erroneamente ritenuto che tali piastrelle fossero in realtà piane (non in bassorilievo) ma pur sempre decorate.
Tale equivoco configurerebbe “un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa”, dal momento che:
- i Modelli n. 001615774 -0001 e n. 001615790 -0001/0006, registrati da avrebbero ad oggetto CP_3
soltanto decori (elementi geometrici e floreali) e non contemplerebbero una versione liscia ('neutral') della piastrella (essendo peraltro impossibile rivendicare la titolarità di un'esclusiva su una piastrella liscia, a tacere della mancanza di novità);
- in tutto l'arco del giudizio di primo grado si sarebbe dibattuto della portata contraffattiva delle sole piastrelle decorate;
- anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si sarebbe sempre disquisito soltanto di decori;
- le sole piastrelle prese in considerazione dal C.T.U. e dal Tribunale di Bologna, ai fini del giudizio di contraffazione, sarebbero state quelle decorate.
Viceversa, assumendo correttamente il dato fattuale di cui si controverte, la riconosciuta contraffazione da parte di dei modelli e disegni comunitari registrati da ai Controparte_1 Controparte_3
nn. 001615774-001 e 001615790-0001/001615790-0006, mediante la produzione della serie
“Rendering”, avrebbe dovuto riguardare le sole piastrelle decorate della predetta collezione.
Conseguentemente, la sentenza resa dal Giudice di secondo grado andrebbe revocata nella parte in cui è stato respinto il quinto motivo di appello avanzato da escludendo espressamente dalla CP_1
condanna alla distruzione e all'inibitoria alla fabbricazione, produzione, uso e commercializzazione le piastrelle della linea “Rendering” c.d. “neutral”, in quanto prive di decori e ornamenti, non contraffatte, come tali idonee alla produzione e commercializzazione.
pagina 8 di 13 2.1- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/05/2022, si è costituita nel presente giudizio deducendo l'inammissibilità del procedimento di Controparte_3 revocazione azionato, stante l'insussistenza di un “errore di fatto” secondo l'accezione prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c..
Secondo la difesa della convenuta in revocazione, in particolare, la doglianza avanzata sarebbe tutt'al più inerente all'interpretazione e valutazione delle istanze istruttorie da parte del Giudice dell'Appello, come tale censurabile soltanto con il rimedio del ricorso per Cassazione.
Sotto diverso profilo, l'impugnazione risulterebbe in ogni caso inammissibile, stante la tardività ed inammissibilità della relativa eccezione, sollevata unicamente nel precedente grado di giudizio e mai nel corso del procedimento di primo grado, come peraltro già rilevato dal Giudice dell'Appello nella sentenza in questa sede impugnata.
Con ordinanza depositata in data 13 luglio 2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 giugno 2022, la Corte ha rigettato la richiesta di di sospensione dell'efficacia esecutiva della CP_1
sentenza, non ritenendo che dall'esecuzione della stessa potessero derivare gravi e irreparabili danni, avendo l'appellante già provveduto a distruggere tutte le piastrelle prive di decoro della Linea
” e trattandosi per il resto di diritti patrimoniali in ipotesi risarcibili. Parte_2
Per l'udienza del 21 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, successivamente, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - L'azione di revocazione proposta deve essere dichiarata inammissibile sotto vari e concorrenti profili.
3.1- Una prima ragione di inammissibilità discende direttamente dalla circostanza, correttamente posta in evidenza dalla convenuta, che l'errore lamentato da è semmai ipoteticamente qualificabile CP_1
come errore di valutazione, come tale estraneo al paradigma della svista revocatoria.
Al riguardo, giova richiamare il recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che, nel suo massimo consesso, ha chiarito che l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:
“a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa
(sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);
b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
pagina 9 di 13 d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte” (così Cass. S. U. Sez. U., Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024).
L'errore revocatorio cui si riferisce la norma in analisi, dunque, ha natura meramente percettiva, configurandosi come una falsa rappresentazione della realtà, che in nessun modo involge l'attività valutativa del giudice per situazioni processuali che, invece, sono state percepite nella loro oggettività.
Esso deve rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità, sulla scorta del mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4883 del 2025; Cass.
n. 3544 del 2022; Cass., S.U., n. 10854 del 2021; Cass. Civ. S.U., n. 10249 del 2021).
Ed invero, muovendo da tali considerazioni, rispetto al caso di specie è agevole rilevare come, dal contesto complessivo dell'atto di citazione, dissimuli a ben vedere un errore di interpretazione CP_1
e di valutazione degli atti e delle risultanze processuali, non già di un vizio di percezione per come inteso ex n. 4 dell'art. 395 c.p.c..
Peraltro, è la stessa parte attrice, a pag. 27 del proprio atto introduttivo, a qualificare il paventato errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello di Bologna in termini di “vizio logico” della sentenza impugnata.
Né d'altra parte si può ritenere che l'errore lamentato abbia genesi meramente sensopercettiva o che sia rilevabile con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche: al contrario, per vagliarne la sussistenza, occorrerebbe proprio indagare se, in effetti, la riconosciuta contraffazione da parte di dei modelli e disegni comunitari registrati da CP_1 Controparte_3 mediante la produzione della serie “Rendering”, avrebbe dovuto riguardare le sole piastrelle decorate della predetta collezione e non anche quelle c.d. “neutral”, in quanto prive di decori e ornamenti.
Un'indagine di tal fatta transiterebbe necessariamente attraverso l'analisi della portata e finanche della validità delle registrazioni effettuate da al fine di comprendere se esse possano Controparte_3
essere ritenute limitate alle piastrelle della linea “Dechirer” decorate o se comprendano anche quelle lisce.
A tacere del fatto che, successivamente, occorrerebbe ricostruire il corretto intendimento della questione controversa sia da parte del Giudice di prime cure che del Giudice dell'Appello.
In altri termini, si tratterebbe di una valutazione che involgerebbe necessariamente un'attività interpretativa di tutti gli atti e documenti di causa, da effettuare proprio attraverso lo svolgimento di pagina 10 di 13 quelle indagini ermeneutiche ed argomentazioni induttive che non sono possibili attraverso il ricorso a questo mezzo di impugnazione.
Ed invero, riportando l'analisi entro i precisi limiti consentiti dalla disciplina invocata dall'odierna attrice in revocazione, da un mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti e documenti del giudizio non può affermarsi, con il rigore richiesto dalla norma e dalla Giurisprudenza richiamata, che la Corte di Appello di Bologna abbia fondato la sua decisione su di un fatto la cui verità risulta incontrastabilmente esclusa, né che abbia supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente stabilita.
È, dunque, da accogliere la ricostruzione fornita da laddove riscontra, nell'atto di Controparte_3
citazione, la doglianza di un errore di diritto più che di fatto, tutt'al più censurabile mediante il rimedio del ricorso per Cassazione.
Per le ragioni esposte, il motivo di revocazione, come chiaramente emerge dall'illustrazione del presunto errore ascrivibile alla sentenza qui impugnata, è inidoneo a integrare l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., e tanto determina l'inammissibilità dell'impugnazione avanzata.
3.2 – Tanto premesso, è comunque utile sottolineare come, rispetto al caso di specie, ricorra un ulteriore profilo di inammissibilità dell'impugnazione avanzata da in quanto la questione CP_1
relativa alla portata e al contenuto delle registrazioni effettuate da e cioè se esse Controparte_3 fossero limitate alle piastrelle della linea “Dechirer” decorate o se invece comprendessero anche quelle lisce, ha costituito oggetto di discussione tra le parti già a partire dal procedimento di primo grado.
Risulta, infatti, che già in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. siano state svolte difese su questo specifico aspetto controverso: da un lato ha sostenuto la nullità dei modelli registrati da CP_1 CP_3
lamentando la carenza del carattere della distintività rispetto alle piastrelle nella versione
[...]
“neutral” (“quanto al colore, si ricorda che la registrazione di un modello con determinati decori e con determinati colori non fornisce una privativa generale sul colore (circostanza che creerebbe un vero e proprio monopolio sull'uso del semplice colore)”; dall'altro, si è difesa sul punto CP_1
sostenendone la validità, riferendosi espressamente alle mattonelle “sia nella versione con superficie
“liscia” (“neutral”), nei toni del bianco, grigio, piombo, nero ed ecrù, sia nella versione con la superficie in vista recante la composizione a bassorilievo (“decor”)”.
La questione controversa, poi, è confluita nel quinto motivo di appello avanzato da che il CP_1
Giudice del gravame ha espressamente preso in considerazione, dichiarando la relativa eccezione inammissibile poiché tardivamente avanzata.
pagina 11 di 13 Anche tale aspetto merita di essere tenuto in considerazione, siccome frutto non di una errata supposizione, ma di un vero e proprio apprezzamento, come tale inidoneo a integrare l'errore di fatto preso in considerazione al n. 4 dell'art. 395 c.p.c..
Sul punto, giova sottolineare che la giurisprudenza è granitica (e peraltro la norma espressamente richiamata tale circostanza), nel ritenere che “il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;
ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio” (Cass.
26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 n. 26890; Cass.
4/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 8/06/2018, n. 14929).
Rispetto a tale ultimo argomento, si rileva che nella nozione di “punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare” rientra “non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo;
invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte
(come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti” (Cass. 15/03/2023, n. 7435; richiamata da Cass. Civ. Ord. Sez. 3 Num. 13128
Anno 2025).
Per quanto sopra detto, quand'anche si potesse per un momento condividere la lettura degli atti processuali prospettata da ciò non rileverebbe comunque ai fini dell'accoglimento CP_1 dell'odierna impugnazione, risultando con piena evidenza che quello che si addebiterebbe alla Corte di
Appello di Bologna sarebbe, anche sotto tale ulteriore e concorrente profilo, un error in iure in ordine all'apprezzamento delle risultanze processuali.
3.3- A maggior ragione non potrebbe essere oggetto della presente impugnazione – ma semmai di un ricorso per cassazione – della prospettata contraddittorietà fra la il dispositivo e la motivazione della sentenza.
pagina 12 di 13 3.4- Da ultimo non può omettersi di rilevare, per completezza, che quand'anche si dovesse ritenere sussistente l'errore revocatorio “nel merito”, quanto al significato attribuito alla piastrella “liscia”, poichè la sentenza impugnata considera comunque sul punto l'appello inammissibile, perché tardivamente proposta in primo grado (“Anzitutto, come correttamente rileva l'appellata, la questione della portata dei modelli registrati, ossia se essi tutelassero solo una versione in bassorilievo dei disegni, oppure anche una versione liscia, è inammissibile in questa sede, giacché essa è stata posta da solo con l'istanza 14 giugno 2017, presentata nel corso della prosecuzione del giudizio, dopo CP_1
il deposito della sentenza non definitiva qui appellata), per cui l'accoglimento della prospettazione di non consentirebbe di sovvertire la decisione di rigetto dell'appello sul punto che ci occupa. CP_1
4- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022 oggi in vigore, con riguardo allo scaglione di riferimento (valore indeterminato).
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'azione per revocazione della sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 2835/2021 del 04/05/2021, pubblicata in data 12/11/2021, proposta da ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n. 2835/2021 del 04/05/2021 della Corte d'Appello di Bologna, pubblicata in data 12/11/2021 Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Controparte_3 liquida in complessivi € 14.500,00;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. citato
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 6 maggio 2025
Il consigliere relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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