TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa SA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 12354/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Bersagliere n.7, C.F. , sia in proprio che quale liquidatore CodiceFiscale_1
e legale rappresentante pro tempore della “ Controparte_1
”, partita IVA , con sede in Palermo, via Luigi
[...] P.IVA_1
Pirandello n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Battaglia con indirizzo digitale Email_1
Ricorrente
CONTRO
, ( ), in persona del suo rappresentante legale pro tempore con CP_2 P.IVA_2
sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via
Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DEL 26.09.2025 - EX ART. 127 TER CPC -
DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI -
002271375, prot.n. .5500.11/07/2024.0598948, notificata il 22.07.2024 con CP_2
conseguente estinzione della pretesa in essa contenuta.
Compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.08.2024 in proprio e n.q. di legale Parte_1
rappresentante pro-tempore di “ ”, Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. OI 002271375 notificata il
22.07.2024 con la quale l' aveva ingiunto il pagamento della complessiva CP_2
somma di € 3.123,00 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983, anno 2018.
Assumeva di avere versato le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori appena ricevuto l'atto di accertamento prot.
.5500.04/10/2021.0811324 del 04.10.2021, riferito all'anno 2019. CP_2
Produceva a tal fine copia delle ricevute di versamento datate 16.02.2022.
Chiedeva pertanto dichiararsi non dovute le somme richieste con l'ingiunzione di pagamento opposta con la revoca di quest'ultimo provvedimento e, nelle note conclusive, in via subordinata – tenuto conto della buona fede del ricorrente che aveva eseguito i versamenti con un lieve ritardo, annullare le sanzioni o ridurle nella misura minima prevista per legge.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepiva che il versamento CP_2
delle ritenute era intervenuto oltre il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento.
La causa, ritenuta matura per la decisione, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate CP_ da parte ricorrente nelle note scritte depositate e dall' nella memoria di costituzione, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Preliminarmente deve darsi atto che parte ricorrente ha eseguito il versamento delle ritenute previdenziali oltre il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento.
CP_ Quest'ultimo infatti, giusta cartoline di ricevimento prodotte dall' (cfr: documenti depositati, è stato notificato) è stato notificato al legale rappresentante in data 30.01.2021 per compiuta giacenza e alla società in data 20.10.2021.
Ne deriva che il versamento delle ritenute eseguito in data 16.02.2022 è tardivo poiché la norma stabilisce che il datore di lavoro non è punibile, né sanzionabile amministrativamente, se versa le ritenute previdenziali entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione (art. 2 comma 1- bis del DL 463/1983).
Deve tuttavia ritenersi - ex officio – la decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' (Cassazione Civile Sez. L Num. 8786 Anno 2025). CP_2
L'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
CP_ Nel caso de quo, l' ha provato che l'atto di accertamento è stato notificato nel mese di gennaio 2021 ed è relativo ad omesso versamento di ritenute previdenziali
12/2018 – 10/2019, ovvero oltre il termine di gg. novanta dalla violazione. Va infatti sottolineato che il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è
CP_ un termine perentorio ed in merito l' ha emanato la circolare n. 32 del
25.02.2022, avente ad oggetto la “Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del
D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale al periodo
12/2018 – 10/2019 di talchè, essendo stato l'atto di accertamento notificato in
CP_ data 20/30 gennaio 2021, l' è decaduto dalla potestà sanzionatoria.
Ne deriva che l'ordinanza ingiunzione n. OI 002271375 notificata il 22.07.2024 deve essere annullata.
I compensi di lite vanno compensati tra le parti atteso che l'annullamento dell'ingiunzione è intervenuto per decadenza dall'azione rilevata ex officio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 26.09.2025
Il Giudice onorario
SA LA
Firmato digitalmente