Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01941/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2025, proposto da
GE IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato relativo alla sentenza n. 2664/2023, emessa nel giudizio n. 8565/2022 R.G. dal Tribunale civile di AT - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2664/2023, emessa nel giudizio n. 8565/2022 R.G. in data 15.06.2023, il Tribunale civile di AT - Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della sig.ra GE IO, in relazione al servizio svolto negli anni scolatici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, della “... somma di € 972,71 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ” a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
La pronuncia è stata notificata in forma esecutiva via pec al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 16.05.2024 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione rilasciata dal Tribunale di AT in data 10.04.2025, versata in atti.
2. In assenza di pagamento della suddetta somma di “...€ 972,71 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ”, disposta dal Tribunale di AT in proprio favore, con ricorso notificato in data 4.04.2025 e depositato il 16.04.2025 la sig.ra IO ha chiesto al Tribunale di nominare un commissario ad acta al fine di compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza, nonché di adottare tutti gli altri provvedimenti che si ritenessero opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 22.04.2025, versando in atti, nella successiva data del 14.05.2025, la relazione prot. 3663 dell’11.04.2025 del II Istituto Comprensivo Statale “Canonico CE CE di RA, indirizzata all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ufficio VI e all’Avvocatura dello Stato, ove la dirigente scolastica Mirella Mancuso rileva di aver emesso in data 18.06.2024 il decreto n. 774 in esecuzione della presente sentenza ottemperanda, con autorizzazione del pagamento delle spettanze in favore dell’odierna ricorrente, previo accredito dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La dirigente evidenzia, nella propria relazione, di non aver ricevuto l’accredito della predetta somma e di voler procedere a una reiterazione della relativa richiesta.
4. Alla camera di consiglio del 18.06.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la parte ricorrente ha rappresentato di non avere ancora ricevuto il pagamento della somma prevista dalla sentenza ottemperanda; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a..
È, altresì, provata l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’Amministrazione in data 16.05.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 4.04.2025.
6. Il ricorso è fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
6.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione resistente, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, AT, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dimostrato, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Invero, alla produzione in giudizio da parte dell’Amministrazione ministeriale della relazione prot. 3663 dell’11.04.2025 della dirigente scolastica del II Istituto Comprensivo Statale “Canonico CE CE di RA (peraltro successiva alla data di notificazione del presente ricorso) – ove quest’ultima rileva di aver emesso in data 18.06.2024 il decreto n. 774 in esecuzione della presente sentenza ottemperanda, con autorizzazione del pagamento delle spettanze in favore dell’odierna ricorrente, e di non aver ricevuto l’accredito della predetta somma da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito – non ha fatto seguito alcuna attività difensiva dalla quale potesse emergere l’eventuale presenza di fatti impeditivi alla corresponsione della somma dovuta.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme a lei dovute alla luce di quanto espressamente specificato nel titolo ottemperando, ossia di “...€ 972,71 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ”, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di AT, con facoltà di delega ad altro dipendente dell’Ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei termini di cui in motivazione. Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare piena ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO