Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3137/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 LAMURAGLIA ENZO GASPARE;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto la condanna dell' CP_1 alla corresponsione dell'assegno unico e universale per i figli a carico nell'importo di Euro 175 mensili (oltre alla maggiorazione per figlio disabile) in relazione al periodo dall'1.03.2022 al 31.12.2022 in ragione della presentazione della dichiarazione ISEE anziché nell'importo di Euro 50 mensili (oltre alla maggiorazione per figlio disabile) effettivamente corrisposta.
L' nel costituirsi ha dedotto che la corresponsione CP_1 dell'importo di Euro 50,00 mensili nel frangente di causa è stata operata in ragione della mancata regolare presentazione di dichiarazione ISEE invece avvenuta nel dicembre 2022.
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente in data 3.11.2023 in quanto tardiva e concernente fatti posti a fondamento della richiesta di cui al ricorso.
Nel merito va osservato che con il d. lgs. 29 dicembre 2021 n. 230 si è provveduto ad introdurre a decorrere dal 1° marzo 2022 una nuova prestazione, denominata assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), con lo scopo di
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L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio considerato a carico ai fini ISEE, che sia o minorenne (per i nuovi nati l'assegno decorre anzi in corso di gestazione dal settimo mese di gravidanza), ovvero disabile senza limiti di età (art. 2, co. 1). La prestazione spetta anche per ciascun figlio maggiorenne sino a 21 anni di età che frequenti un corso di laurea o corsi di formazione scolastica o professionale, ovvero nei casi in cui svolga un tirocinio o un'attività lavorativa che generi un reddito inferiore a € 8.000 annui, ovvero (ancora) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego, o (infine) svolga il servizio civile universale.
L'importo varia sulla base della tabella allegata al decreto, in ragione della situazione economica familiare misurata in base al valore dell'ISEE, in conformità alle previsioni del DPCM n. 159 del 2013, e alle disposizioni dello stesso decreto n. 230. In caso di disabilità si applicano maggiorazioni, che variano, a seconda della gravità della condizione e dell'età del figlio, tra € 105 e
€ 85. Alle madri di età inferiore a 21 anni, e ai nuclei familiari nei quali entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, nonché a quelli con quattro o più figli sono riconosciute maggiorazioni, percentuali o in cifra fissa, rispetto ai valori altrimenti previsti.
L'art. 4, comma 9, del d.lgs. 230/2021 stabilisce poi che nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
Nella fattispecie oggetto di causa è documentato che (come prospettato dall' ) la prima dichiarazione ISEE CP_1 presentata in data 18.02.2022 presentava indicazione “ISEE non calcolabile” (e quindi era incompleta) in relazione al figlio minore in quanto, nonostante la Persona_1 ricorrente avesse dichiarato che l'altro genitore del minore non apparteneva ad una delle categorie di cui all'art. 7 DPCM 159/2013, non aveva dichiarato il reddito dell'altro genitore.
Al contrario, una dichiarazione ISEE completa in relazione a tutti i componenti del nucleo familiare è stata presentata dalla ricorrente in data 14.12.2022 e quindi, a far data dal gennaio 2022, alla ricorrente è stato corrisposto l'importo mensile maggiorato di Euro 175,00.
2 La difformità tra la prima e la seconda dichiarazione ISEE come innanzi citate (appunto la prima incompleta e la seconda completa in relazione a tutti i componenti) rende implausibile la giustificazione addotta dalla ricorrente in merito all'impossibilità di dichiarare nella DSU la situazione dell'altro genitore se irreperibile.
La domanda è quindi infondata.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite in ragione della presentazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 20/03/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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