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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 700/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Formia - V 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017676510 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017676510 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1118/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugna l'avviso di intimazione in premessa indicato relativo alla pretesa fiscale di cui alla cartella di pagamento notificata il 8 febbrao 2013 avente ad oggetto i tributi SA 2010 e diritto camerale 2010. Eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte e dei relativi accessori;
la omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata;
la intervenuta decadenza dall'azione di recupero;
il difetto di motivazione degli atti impugnati.
Si costituiscono in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Camera di Commercio Frosinone-
Latina che chiedono la inammissibilità del ricorso poiché le cartelle sottostanti la intimazione risultano notificate e, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta assorbente rispetto a tutti i vizi denunciati la circostanza inerente l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. Invero, l'oggetto del presente giudizio è una intimazione di pagamento relativa ad una cartella esattoriale per omesso pagamento della SA 2010 diritti camerali anno 2010. Ebbene dopo la avvenuta notifica della cartella in data 28 febbraio 2013, non risulta alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione decennale o/e quinquennale fino alla notifica della intimazione impugnata, avvenuta in data
20 marzo 2025.
Come noto la giurisprudenza è consolidata (anche di recente cfr. Cass. 18152 del 02 luglio 2024) nel ritenere che anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione maturata poichè l'estinzione del credito può essere fatta valere in ogni momento, anche impugnando atti successivi alla cartella. Né depone in senso contrario il richiamo alla sospensione dell'attività di riscossione di cui alla normativa emergenziale. Infatti si tratta con tutta evidenza di notifica intervenuta ben oltre il decorso del termine prescrizionale previsto per la fattispecie in oggetto, anche a voler tenere in considerazione la sospensione dovuta alla c.
d. disciplina emergenziale Covid.
Detta normativa trova applicazione solo qualora, ai sensi del 1° comma dell'art. 68 Dl 18 del 2020, si versi nella ipotesi in cui risultano sospesi, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, […] i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione». Parimenti, può farsi riferimento alla previsione contenuta nel comma 4-bis dello stesso art. 68 Dl 18/2020, nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), che ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021. Nessuna di dette ipotesi ricorre nel caso di specie.
Il ricorso deve dunque essere accolto e per l'effetto annullato l'atto impugnato.
Le spese possono dichiararsi compensate tra le parti costituite alla luce della debenza nel merito della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso e si compensano le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 700/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Formia - V 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017676510 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017676510 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1118/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugna l'avviso di intimazione in premessa indicato relativo alla pretesa fiscale di cui alla cartella di pagamento notificata il 8 febbrao 2013 avente ad oggetto i tributi SA 2010 e diritto camerale 2010. Eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte e dei relativi accessori;
la omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata;
la intervenuta decadenza dall'azione di recupero;
il difetto di motivazione degli atti impugnati.
Si costituiscono in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Camera di Commercio Frosinone-
Latina che chiedono la inammissibilità del ricorso poiché le cartelle sottostanti la intimazione risultano notificate e, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta assorbente rispetto a tutti i vizi denunciati la circostanza inerente l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. Invero, l'oggetto del presente giudizio è una intimazione di pagamento relativa ad una cartella esattoriale per omesso pagamento della SA 2010 diritti camerali anno 2010. Ebbene dopo la avvenuta notifica della cartella in data 28 febbraio 2013, non risulta alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione decennale o/e quinquennale fino alla notifica della intimazione impugnata, avvenuta in data
20 marzo 2025.
Come noto la giurisprudenza è consolidata (anche di recente cfr. Cass. 18152 del 02 luglio 2024) nel ritenere che anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione maturata poichè l'estinzione del credito può essere fatta valere in ogni momento, anche impugnando atti successivi alla cartella. Né depone in senso contrario il richiamo alla sospensione dell'attività di riscossione di cui alla normativa emergenziale. Infatti si tratta con tutta evidenza di notifica intervenuta ben oltre il decorso del termine prescrizionale previsto per la fattispecie in oggetto, anche a voler tenere in considerazione la sospensione dovuta alla c.
d. disciplina emergenziale Covid.
Detta normativa trova applicazione solo qualora, ai sensi del 1° comma dell'art. 68 Dl 18 del 2020, si versi nella ipotesi in cui risultano sospesi, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, […] i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione». Parimenti, può farsi riferimento alla previsione contenuta nel comma 4-bis dello stesso art. 68 Dl 18/2020, nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), che ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021. Nessuna di dette ipotesi ricorre nel caso di specie.
Il ricorso deve dunque essere accolto e per l'effetto annullato l'atto impugnato.
Le spese possono dichiararsi compensate tra le parti costituite alla luce della debenza nel merito della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso e si compensano le spese.