Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 146
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto assorbente la questione della prescrizione, dato che tra la notifica della cartella esattoriale (28 febbraio 2013) e la notifica dell'intimazione di pagamento (20 marzo 2025) non risultano atti interruttivi della prescrizione decennale o quinquennale. Ha altresì escluso l'applicabilità delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale Covid-19.

  • Altro
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto assorbente la questione della prescrizione, non pronunciandosi su questo motivo.

  • Altro
    Decadenza dall'azione di recupero

    La Corte ha ritenuto assorbente la questione della prescrizione, non pronunciandosi su questo motivo.

  • Altro
    Difetto di motivazione degli atti impugnati

    La Corte ha ritenuto assorbente la questione della prescrizione, non pronunciandosi su questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 146
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo