Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6344/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6344/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di accertamento negativo del credito e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 109 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Angelino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Procuratore Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, Avv. Anna Sannino, giusta Decreto Sindacale n. 59216 del 19.07.2022, ed elett.te dom.to in Portici, al Corso Garibaldi n. 254, presso lo studio dell'avv. Antonia Romano, che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe conveniva in giudizio il al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Disporre la sospensione dell'intimazione di pagamento;
- Accogliere la presente opposizione all'esecuzione da valere a tutti gli effetti come atto di citazione per accertamento negativo del credito e disporre nelle more del giudizio la sospensione dell'esecutività della pretesa creditoria dell'Ente; Nel merito - Accertare e Dichiarare la sopravvenuta prescrizione
- Ritenere e Dichiarare prescritto il diritto a riscuotere la somma portata dall'intimazione/diffida di pagamento etichettata come titolo esecutivo e per l'effetto annullare e/o dichiarare nulla, con qualsiasi statuizione, la diffida di pagamento n. 11259 del 12/03/2020 e l'intimazione successiva notificata;
- Ritenere e dichiarare ormai inefficace per l'esecuzione del titolo in esso rappresentato la richiesta di pagamento per cui è causa in quanto è decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2048 n.4 c.c. e per l'effetto inibire qualsiasi azione esecutiva del per prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere;
- Accertare e CP_1
Dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento dei consumi acqua relativi agli anni dal 1998 al 2012; - Dichiarare l'inefficacia esecutiva del titolo esecutivo ossia dell'intimazione/diffida di pagamento e nello specifico della Diffida n. 11259 del 12/30/2020 e della consequenziale INTIMAZIONE
n. 2022/00060502 del 14/10/2022; - Dichiarare la illegittimità e la infondatezza della pretesa creditoria e editoria dell' - CP_2 dichiarare l'omessa e/o il difetto di notifica degli avvisi di pagamento antecedenti all'anno 2020; - dichiarare prescritte le somme dovute dall'Ente e comunque decaduto lo stesso dal richiederle;
- dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo richiamato dall'Ente; Accertare e dichiarare che la Sig.ra
non deve nulla al Parte_1 Controparte_3
Ufficio;
- Dichiarare la “responsabilità
[...] CP_4 processuale aggravata“ ex art. 96 c.p.c. co. I) della convenuta anche in ragione al comportamento avuto;
- Condannare la convenuta ì al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) ex art. 1226 c.c.; - Condannare, ancora la stessa, ì alla liquidazione delle competenze legali secondo il criterio dettato dal D.M. 55/14, oltre magg. 15%, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”. A fondamento della spiegata pretesa, l'attrice esponeva: che le fatture di pagamento richieste nell'atto impugnato non risultavano alla stessa notificate e/o comunque comunicate;
che il diritto al pagamento in seno alle fatturazioni richieste atteneva ad una fornitura idrica compresa nell'arco temporale tra il 01/07/1998 ed il 01/01/2012, crediti pertanto prescritti;
che proprio nell'anno 2012 il misuratore idrico relativamente alla utenza n. 25750 fu distaccato e ritirato dagli operatori dell'Acquedotto Comunale;
che, in data 08/05/2020, ella inoltrava istanza di Annullamento della richiesta di pagamento di morosità per canoni idrici con richiesta di sgravio in autotutela e sospensione dell'esecuzione; che, tuttavia, nel mese di Ottobre 2022 il CP_1
senza alcun riscontro all'istanza protocollata in data 08/05/2020,
[...] notificava un nuovo avviso di intimazione di pagamento– Pt_2
n.2022/00060502 del 14/10/2022; che, pertanto, ella inoltrava una nuova istanza di annullamento in autotutela a mezzo pec in data 21/12/2022, senza riscontro. Si costituiva il contestando l'avverso dedotto in giudizio Controparte_1 dall'attrice, chiedendo il rigetto della domanda e rappresentando, altresì, che,
- 2 - con nota prot. n. 12861 del 01.02.2023, recapitata a quest'ultima, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento in data 24.02.2023, il comparente le comunicava l'avvenuto annullamento del CP_1 provvedimento n. 202200060502, con conseguente sgravio, quindi, di tutti i debiti in esso portati. In considerazione di ciò, il convenuto chiedeva, oltre alla declaratoria di cessata materia del contendere, la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., stante la temerarietà della lite intrapresa.
Rilevata la natura documentale della controversia, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove preso atto delle note rassegnate dalle parti, riservava la causa in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art 190 c.p.c. Così riassunti i termini della controversia, occorre, innanzitutto, affermare che risulta documentalmente provato (v. all. 3 produzione di parte convenuta) l'intervenuto sgravio del debito attribuito dal convenuto all'attrice, CP_1 sicché tale circostanza potrebbe dar adito ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Va considerato, tuttavia, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez.
U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Ancora più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
- 3 - 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151). Tale è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di cessata materia del contendere sino ad ora non smentito.
Mette conto evidenziare, però, che, nel caso di cui ci si occupa, sembra posto in discussione tra le parti proprio la prima condizione richiesta ai fini della cessata materia del contendere, ovvero, quella per cui “l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale”. A ben vedere, infatti, il convenuto ha eccepito che, essendo lo sgravio CP_1 intervenuto prima dell'incardinato giudizio, l'attrice era sprovvista a monte di un interesse ad agire ex art 100 c.p.c. Nello specifico, il ha dedotto CP_1 che il provvedimento di sgravio è stato notificato all'attrice, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, in data 24.02.2023, mentre l'atto di citazione gli è stato notificato tre giorni dopo, ovvero, in data 27.02.2023. La difesa dell'attrice, dal canto suo, ha replicato che la notifica del provvedimento di sgravio sarebbe stata invalida in quanto operata presso l'indirizzo di residenza di quest'ultima, quando, invece, già nella corrispondenza che ha preceduto il presente giudizio, ella aveva comunicato al convenuto l'elezione di domicilio presso lo studio del suo CP_1 difensore, motivo per cui, anche il predetto provvedimento di sgravio doveva essere comunicato all'indirizzo di quest'ultimo. Risulta, pertanto, necessario, ai fini della possibilità di pronunciare la cessata materia del contendere, dirimere il su riportato punto controverso. In punto di diritto, giova rammentare che l'art 47 c.c. stabilisce che: “Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi per espressamente iscritto”. L'atto di elezione di domicilio speciale ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato (cfr. Cass. civ. sent.
11037/97). Tale indirizzo interpretativo è stato confermato, ancora, dalla giurisprudenza di legittimità in tempi relativamente più recenti, ove si è detto che il domicilio speciale o eletto è un domicilio non esclusivo, ma si aggiunge a quello generale (cfr. Cass. 26597/2011) e la nuova elezione di domicilio non può logicamente avere altro significato se non quello di escludere la persistenza della precedente. Occorre aggiungere che, essendo l'elezione di domicilio un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario, fino a quando non intervenga la nuova elezione con revoca della precedente, la facoltà della controparte, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al loro rapporto interno (cfr. Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 4320 del 18/02/2021; Cass. 13243 del 2014). Ed infine, ai sensi del menzionato articolo, il domicilio eletto non può in nessun caso essere
- 4 - dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità a un determinato affare o atto (cfr. Cass. civ. sent. 13561/2005). Quanto alla forma, l'elezione di domicilio deve esser fatta per iscritto (cfr. art 47 co 2 c.c.) e dall'atto in questione deve risultare in modo chiaro ed incontrovertibile la volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile degli atti cui si riferisce l'elezione di domicilio (v. in tema di atti processuali Cass. civ. sent. 11037/97). Ebbene, alla luce dei principi richiamati, indubbiamente, l'attrice, nella corrispondenza che ha preceduto la presente controversia, ha, in modo chiaro ed univoco, eletto domicilio presso lo studio del suo difensore con particolare riguardo all'atto in questa sede impugnato. Tanto è possibile già desumere, ad esempio, dall'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di cui si discute, notificata dal difensore dell'attrice al convenuto in data CP_1 21.12.2022, ove si scrive “La presente in nome per conto e nell'interesse della Sig.ra – nata a [...] il [...] – C.F: Parte_1
ed ivi residente a[...] – 80078 - C.F._1
elettivamente domiciliata per questo atto presso il mio studio sito in CP_1
Napoli (NA) al Corso Umberto I n. 109, la quale mi ha conferito procura per rappresentarla e difenderla sia in sede stragiudiziale che eventualmente in quella giudiziale per ComunicarVi, mio tramite, quanto segue (…)”. Non pare inutile aggiungere che tale atto, come la sua notifica, non sono stati contestati dal ne consegue che appare corretto concludere, tenuto, CP_1 altresì, conto della giurisprudenza di legittimità su riportata, che anche il provvedimento di sgravio, in assenza di una dichiarazione di segno contrario da parte dell'attrice, doveva essere notificato al domicilio del suo difensore. Se così è, allora, è possibile concludere che la legale conoscenza del provvedimento di sgravio è avvenuta solo dopo l'incardinato giudizio, risultando improduttiva di effetti la notifica precedente, avvenuta in data
24.02.2023; ed ancora, per quel che qui rileva, è possibile concludere che risulta integrata anche la prima condizione necessaria per la declaratoria di cessata materia del contendere, essendo l'evento dello sgravio sopravvenuto,
o per lo meno, pervenuto nella sfera giuridica della destinataria, solo successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
Tale ragionamento, peraltro, consente di disattendere anche la domanda avanzata dal di condanna dell'attrice per lite temeraria ex art 96 CP_1
c.p.c. non ricorrendone i presupposti, giacché, in limine litis, appariva inizialmente legittima l'intrapresa azione di accertamento negativo del credito. Resta, ora, da esaminare l'ultimo profilo della controversia in esame, ossia, quello relativo alla regolazione delle spese di lite, profilo questo controverso, ma che, per quanto sopra esposto, non osta alla declaratoria di cessata materia del contendere, dovendo, semmai, in presenza di disaccordo tra le parti sul punto, il Giudice provvedervi secondo il principio della soccombenza virtuale,
- 5 - salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale
(cfr. Cass. civ. sent. n 3148/2016).
Invero, valutati gli scritti difensivi delle parti e gli atti prodotti, pare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite in quanto: se è vero che il provvedimento di sgravio adottato dal per buona misura, CP_1 consente di ritenere, in astratto, fondate le doglianze esposte dall'attrice; è anche altrettanto vero che una maggior diligenza di quest'ultima, nei rapporti con il suo difensore, soprattutto, per quanto attiene al dovere da parte sua di comunicare a quest'ultimo l'intervenuto sgravio ricevuto, avrebbe certamente evitato l'insorgere della presente lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 13.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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