Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00750/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2024, proposto da
Apollo Solar 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, Via Melo, n. 97;
- Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, Via Melo, n. 97;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza acquisita in data 4.7.2023 per il rilascio del provvedimento di V.I.A. ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico connesso alla RTN, della potenza di picco pari a 29,57 MW, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BT), in Località “Masseria D’Errico”;
per l’accertamento della natura soprassessoria ovvero in subordine per l’annullamento della nota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 171253 del 20.09.2024, comunicata alla Società via PEC in pari data, con cui è stato rilevato che “allo stato non risulta possibile procedere all’emissione del decreto di V.I.A.”;
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori l'avv. Rachele Santoro, su delega orale dell'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Apollo Solar 2 s.r.l. (di seguito anche Società) ha agito per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a fronte dell’istanza avanzata in data 4 luglio 2023, concernente il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale – di seguito anche TUA), per la realizzazione e l’esercizio di un di un impianto agrivoltaico connesso alla RTN, della potenza di picco pari a 29,57 MW, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BT), in Località “Masseria D’Errico”. Ha dedotto che l’impianto in questione attiene ad un progetto strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed eurounitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ai fini dell’implementazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).
1.1. I passaggi procedimentali all’esito dei quali si sarebbe determinata l’inerzia per cui è causa possono essere così scanditi:
i) in data 4 luglio 2023, la Società ha trasmesso l’istanza di avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del TUA;
ii) in data 20 luglio 2023, è stata avviata la fase di consultazione pubblica ex art. 24 del TUA, la quale è terminata, dunque, il 19 agosto 2023;
iii) in data 13 dicembre 2023, a seguito della trasmissione di documentazione integrativa, il MASE ha pubblicato un secondo avviso al pubblico e la documentazione pervenuta, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni e per il rilascio dei pareri, dunque, il 28 dicembre 2023 è terminata la seconda fase di consultazione;
iv) in data 11 settembre 2024, avendo constatato un ingiustificato stallo procedurale, la ricorrente ha trasmesso una formale nota di diffida – al MASE e, per conoscenza, al MIC – al fine di compulsare la conclusione del procedimento;
v) In data 20 settembre 2024, la Società ha ricevuto la nota con la quale il MASE ha rappresentato l’aggravio di incarichi e funzioni che hanno comportato fisiologici ritardi nella gestione delle procedure, evidenziando che il progetto non presenterebbe alcun criterio di preferenza definito della legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall’amministrazione, nonché la necessità – per il medesimo progetto in esame – di acquisire il parere della Commissione tecnica e del parere del MIC.
1.2. Atteso quanto sopra, con il ricorso in epigrafe, la Apollo Solar 2 s.r.l. ha agito in giudizio per reagire all’ingiustificata inerzia dell’Amministrazione.
1.3. Per quanto dedotto in fatto, la Società ricorrente ha chiesto, in via principale, la declaratoria di illegittimità del silenzio lamentando: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6, della l. n. 241/1990, degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 (TUA), degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, degli artt. 3 e 97 Cost., del Reg. UE 2022/2577; violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità dell’azione amministrativa del giusto procedimento, di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile anche alla luce delle norme europee. In via subordinata, ove occorrer possa, previa conversione del rito, ha chiesto l’annullamento della nota del MASE prot. n. 171253del20.9.2024, con la quale è stato comunicato che “allo stato non risulta possibile procedere all’emissione del decreto di VIA”. Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Ministero della cultura (MIC), per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, deducendo – in estrema sintesi – l’infondatezza del gravame sulla base dei seguenti argomenti: i termini procedimentali non sarebbero perentori, vi sarebbero dei criteri di priorità nella trattazione delle istanze e, comunque, ai fini del provvedimento finale del MASE, non si potrebbe prescindere dal parere del MIC, nel caso non ancora reso.
3. All’udienza dell’8 aprile 2025, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Innanzitutto, va subito chiarito che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ( cfr. art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) e che le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali” (art. 3- bis del citato d.lgs. n. 152/2006). Ciò non può essere scalfito neppure dalla sussistenza di “criteri di priorità” nella gestione e trattazione dei diversi progetti presentati, tenuto anche conto che, lo stesso legislatore, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei cd. “progetti prioritari” (d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024), ha precisato come tale nuova disciplina non pregiudichi “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1- ter , d.lgs. n. 152/2006). Si osserva, peraltro, che l’esistenza di un cospicuo numero di istanze sottoposte all’esame dei competenti uffici non può assumere rilievo posto che ‹‹ così come “non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente›› (Cons. Stato n. 9791/2024) .
5. Inoltre, devono ritenersi applicabili anche al procedimento di VIA gli istituti di semplificazione o di superamento implicito dell’inerzia di altre amministrazioni coinvolte. Sul punto, peraltro, la Sezione ha già avuto modo di esprimersi con due recenti pronunciamenti (n. 1264/2024 e n. 500/2024) dai quali non vi è ragione di discostarsi. Innanzitutto, occorre richiamare il dettato normativo di cui all’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, concernente, per l’appunto, la valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA. A mente di tale norma, “L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”. La disposizione va coordinata con le previsioni di cui all’art.17- bis della l. n. 241/1990, il quale prevede e disciplina un meccanismo di silenzio assenso nei casi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di Amministrazioni pubbliche, sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati nell'ambito del relativo procedimento. Come chiarito dal Consiglio di Stato, peraltro, l'applicabilità di siffatto meccanismo, in quanto paradigma generale dell'azione amministrativa nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche, non può essere revocata in dubbio ogniqualvolta il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione “pluristrutturata” (nel senso che la decisione finale da parte dell'Amministrazione procedente richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione): “il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell'art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l'amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato ” (Cons. Stato, Adunanza della Commissione speciale, 23 giugno 2016, parere n. 1640).
6. Aggiungasi che in relazione al rilascio del provvedimento VIA, l’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 (applicabile nel procedimento per cui è causa) prevede la seguente scansione temporale: espressione della Commissione PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro 130 dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23; nei successivi 30 giorni il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi MASE, cioè Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (MIC) entro il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma, 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021. Ciò posto, deve evidenziarsi che il “concerto” con il MIC – che la difesa erariale considera atto paritetico a quello (conclusivo) del MASE – si inserisce in una fase successiva rispetto all’attuale stasi procedurale, posto che nell’odierno contenzioso si lamenta innanzitutto la mancata determinazione da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (quale atto presupposto del provvedimento finale di VIA, il quale, a sua volta “intercetta” anche l’intervento del MIC). Inoltre, proprio il citato comma 2- bis dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 (nel secondo periodo) statuisce che, in relazione al predetto “concerto” del MIC, è comunque “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”. Tale ultima disposizione prevede che “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”. Così ricostruito il quadro normativo in rilievo nel procedimento in esame, non può quindi residuare alcun dubbio sul fatto che l’Amministrazione sia incorsa certamente in una ipotesi di inerzia censurabile.
7. In conclusione, i termini procedimentali di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 non sono stati rispettati, pertanto, il ricorso va accolto rispetto alla domanda principale, dovendosi ritenere assorbita quella proposta in via subordinata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio;
- ordina al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di determinarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO