Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1609/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. GIRAUDO MICHELA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 presso l'Avv. GIORDANA CARLO EMANUELE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI
Conclusioni ricorrente voglia pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti CONDIZIONI
SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI
A.1) pronunciare, ricorrendone i presupposti, la separazione personale tra i coniugi, man- dando all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni di legge.
CASA CP_2
B.1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo di reciproco rispetto;
B.2) il signor rimarrà a vivere nell'ex casa coniugale, situata in Cuneo, Via Monsignor CP_1
Riberi n. 35, mentre la signora si è già trasferita a vivere presso l'abitazione dei Pt_1 propri genitori in Cervasca (CN), Via Cotoni n. 13;
C) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
C.1) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, nulla si devono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento, nonché dare atto che i medesmi
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere alla prova per interpello del convenuto ed interrogatorio dei testi sui capitoli di prova dedotti in narrativa da 1 a 21; ammettere ogni altro mezzo istruttorio che, nel corso del giudizio, si rendesse necessario.
Vinte le spese
Conclusioni convenuto
Il Sig. condivide con la moglie l'opportunità di procedere con la separazione. Parte_2
Conseguentemente, senza nulla riconoscere e/o ammettere e con riserva di ogni difesa in sede penale, aderisce alle richieste avanzate dalla controparte all'interno del ricorso introduttivo chiedendo che l'Ill.mo Tribunale Voglia pronunciare la separazione personale tra
i coniugi alle condizioni ivi indicate
Per il Pubblico Ministero
Si accolgano le conclusioni congiunte
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 depositato in data 12.07.2024 , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con in Cuneo il 5.08.2023 optando per il Parte_2 regime patrimoniale della separazione dei beni (registrato all'anno 2023, al n. 63 P. I) e che dall'unione coniugale non era nata prole, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in epigrafe. Rilevava che, pur essendo stata vittima di condotte aggressive e violente sia fisiche sia verbali subito dopo la celebrazione del matrimonio (che avevano condotto all'applicazione -nei confronti del CP_1 di misure cautelari del divieto di avvicinamento, degli arresti domiciliari e fin anche della custodia in carcere) non intendeva ottenere la pronuncia di addebito. Precisava di essere tornata ad abitare con i propri genitori e quindi di non avere interesse alla casa coniugale e di essere economicamente autosufficiente.
Designato il giudice delegato, fissata l'udienza di comparizione per il giorno 19.11.2024 alle ore 10.00 per la comparizione personale della ricorrente e del suo difensore e alle ore 11.00 per la comparizione personale del convenuto e del suo difensore, il convenuto in data
9.09.2024 si costituiva aderendo alle conclusioni di parte ricorrente.
All'udienza del 19.11.2024 la ricorrente si riportava al ricorso, confermando che controparte aveva ancora in atto la misura del divieto di avvicinamento alla sua residenza e ai luoghi da lei frequentati e che non aveva più violato dette disposizioni;
il convenuto confermava quanto riferito dalla ricorrente e si riportava alla comparsa di costituzione.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, autorizzava i coniugi a vivere separati e assumeva la causa in decisione collegiale, con termine al P.M. per le sue conclusioni che venivano rassegnate il 12.12.2024.
***
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati da subito dopo la celebrazione del matrimonio e la condotta del convenuto che ha dato luogo all'applicazione di misure cautelari personali evidenzia che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le altre questioni
Non vi sono altre questioni sulle quali il collegio debba provvedere, posto che dal matrimonio non sono nati figli, che i coniugi sono in regime di separazione dei beni e che sono entrambi economicamente autosufficienti.
Le spese di lite
Le spese sono integralmente compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
28.12.1999 e nato a [...] I GE (Albania) il 23/09/1998 Parte_2 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2024
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi