TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2023, promossa da:
(C.F. ) con la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del consigliere delegato, elettivamente domiciliata in Viareggio Controparte_2
(LU), Via Felice Cavallotti n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Speronello che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via della CP_3 CodiceFiscale_1
Prefettura n. 3, presso lo studio degli avv.ti Marco Festelli e Francesco Lepri che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e
C.F. con la mandataria in persona del Controparte_4 P.IVA_2 Parte_1
procuratore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 15, presso lo studio dell'avv.
Francesco Fera che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
nonché
; CP_5
; Controparte_6
Controparte_7 CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: giudizio di divisione endo-esecutiva (procedura esecutiva n. 46/2014 R.G.EI. + 81/2016,
82/2016 e 62/2020).
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato, creditore nella procedura Controparte_1
esecutiva RG. EI. n. 46/2014 proponeva domanda di divisione endo-esecutiva in riferimento al bene immobile sito in Scansano, Via Orbetellana, identificato al NCEU di detto Comune al foglio 191,
part. 434 sub 19, pignorato nelle predette procedure riunite per la quota di ¼ ciascuno del diritto di proprietà di e . Controparte_6 CP_5
Parte attrice ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione del compendio staggito e la vendita dell'intero con assegnazione al creditore del ricavato della quota di proprietà dei comproprietari non esecutati.
Si costituiva , comproprietario non esecutato, chiedendo preliminarmente disporsi CP_3
perizia per determinare l'eventuale comoda divisibilità in natura del bene, nonché si dichiarava disponibile all'assegnazione della quota dietro versamento della somma di € 30.000,00.
Si costituiva con la mandataria rimettendosi Controparte_4 Controparte_8
alle determinazioni da adottarsi in ordine alla divisione del bene e chiedendo l'assegnazione dell'eventuale ricavato della vendita.
Nessuno si costituiva per i comproprietari esecutati e . CP_5 Controparte_6
All'udienza del 17.5.2023 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e veniva disposta CTU al fine di verificare la comoda divisibilità del compendio in oggetto, nonché il valore del bene all'attualità.
All'udienza del 6.3.2024 la causa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.10.2024 parte attrice e mezzo della mandataria chiedevano Controparte_4
disporsi la vendita del compendio e il comproprietario non esecutato si associava alla CP_3
richiesta e sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
****** Occorre preliminarmente rilevare che il presente provvedimento ha la forma di sentenza, alla luce di quanto disposto dall'articolo 785 c.p.c., stante la contumacia dei comproprietari esecutati che sebbene ritualmente citati non si sono costituite nel presente giudizio.
Nel merito la domanda di divisione giudiziale può essere accolta nei termini che seguono.
Giova premettere che la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili pignorati in capo ai comproprietari esecutata e e al comproprietario non esecutato CP_5 Controparte_6 CP_3
risulta dalla documentazione depositata dal creditore nella
[...] Controparte_1
procedura esecutiva n. 46/2014 R.G.EI., odierno attore nonché dalla documentazione integrativa depositata nel presente giudizio.
In particolare, i comproprietari sono divenuti titolari del bene in oggetto nel modo che segue:
- A e per la quota di 1/6 ciascuno per essere stati chiamati Controparte_6 CP_5
all'eredità nella successione legittima in morte di e per la quota di 1/12 Persona_1
ciascuno per successione in morte di come risulta dalle relative Persona_2
accettazioni tacite trascritte rispettivamente in data 15.3.2021 e in data 17.5.2021 (in morte di
) e in data 15.3.2021 (in morte ); Persona_1 Persona_2
- A la quota di ½ di proprietà del bene è pervenuta in forza di atto di permuta Persona_1
trascritto in data 28.1.1982 da potere di;
CP_3
- La piena proprietà del bene era pervenuta a per atto di compravendita trascritto CP_3
in data 19.1.1972.
Ciò detto, occorre, dunque, procedere alla valutazione in ordine all'opportunità di provvedere alla separabilità in natura dei beni in comproprietà ex art. 600 c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., norma applicabile anche in sede di divisione endo-esecutiva,
occorre procedere alla vendita dell'intero solo qualora il compendio risulti non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, ovvero qualora i comproprietari non provvedendo a fare precipua istanza di assegnazione della quota di proprietà del comproprietario non esecutato.
Invero, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare, l'ordinamento impone al giudice una preliminare verifica sulla “comoda” separabilità in natura del compendio staggito,
intendendosi, al riguardo, le ipotesi in cui i beni non sia divisibili in natura ovvero gli stessi, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano comodamente divisibili e, pertanto, non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-
funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (cfr. da ultimo Cass. n. 21612/2021).
In particolare, solo all'esito della verifica della non divisibilità del compendio potrà valutarsi preliminarmente l'eventuale istanza di assegnazione del comproprietario e solo successivamente la vendita dell'intero, ipotesi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce l'extrema ratio
cfr. Cass. Sent. n. 1423/2000 e n. 11641/2010).
Nel caso di specie, il CTU, officiato nella presente sede, ha evidenziato nella propria relazione integrativa, depositata nel presente giudizio, che l'immobile pignorato non risulta separabile. In
particolare, il CTU ha dichiarato “L'immobile in oggetto, come precedentemente descritto, presenta
un'amplia metratura e i locali potrebbero essere utilizzati per molteplici destinazioni d'uso. Per le
caratteristiche dell'immobile, pur risultando tecnicamente possibile una divisione del bene in lotti separati, si
ritiene che tale suddivisione non rientri nei casi della “divisione in natura” per le seguenti motivazioni: - La
suddivisione porterebbe ad un notevole deprezzamento del bene che vede nell'ampia metratura un punto di
forza del proprio collocamento sul mercato. - La suddivisione sarebbe possibile solo dopo aver sezionato e reso
autonomi tutti gli impianti tecnici (idrico, elettrico e idrico-sanitario) che ad oggi appaiono gestiti da contatori
singoli a servizio dell'intero immobile. - La suddivisione comporterebbe una spesa per le opere edilizie e tecniche
che inciderebbe significativamente sul valore dei singoli lotti. - La suddivisione potrebbe presentare delle
difficoltà per individuare lotti di autonomo e libero godimento per la distribuzione interna, la disposizione delle
finestrature e le caratteristiche planimetriche dello stesso.
Per questi motivi
il sottoscritto CTU ritiene che il
bene oggetto della presente memoria non abbia le caratteristiche per una divisione in natura” (cfr. CTU
depositata in data 6.2.2024).
Esclusa, dunque, la divisibilità in natura del compendio staggito deve rilevarsi che, sebbene in sede di comparsa di costituzione e riposta il comproprietario non esecutato avesse chiesto CP_3
l'assegnazione della quota dei comproprietari esecutati, all'udienza del 30.10.2024 lo stesso dichiarava di aderire allo scioglimento della comunione mediante vendita dell'intero.
In conclusione, esclusa la comoda separabilità in natura e in assenza di attuale istanza di attribuzione da parte del comproprietario non esecutato, previo scioglimento della comunione, deve accogliersi la domanda avanzata dal creditore attore di divisione tramite vendita dell'intero compendio oggetto di domanda, come da separata ordinanza.
Quanto al profilo delle spese processuali da sostenere per le operazioni di vendita le stesse verranno liquidate "a carico della massa".
Quanto alle spese di lite del presente giudizio deve rilevarsi che secondo recentissimo arresto della
Suprema Corte, il creditore procedente non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto. In particolare, nei rapporti tra creditore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo in forza del principio di causalità - a tenore del quale la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi - con la conseguenza pratica che il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione (cfr. Cass. n. 2787/2023).
Le spese di lite e le spese di CTU, dunque, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti contumaci e , come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, CP_5 Controparte_6
considerando le complessive difese, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e la natura della questione di diritto trattata.
Diversamente quanto alla posizione del comproprietario non esecutato, in ragione della posizione di terzietà rispetto all'esecuzione forzata avviata nei confronti dell'altro comproprietario, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione monocratica non definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara sciolta la comunione del compendio immobiliare oggetto di causa esistente tra
, e del bene immobile sito in Scansano, Via CP_5 Controparte_6 CP_3
Orbetellana, identificato al NCEU di detto Comune al foglio 191, part. 434 sub 19, pignorato nella procedura esecutiva n. 46/2014 R.G.EI. per la quota di 1/4 del diritto di proprietà
ciascuno di e CP_5 Controparte_6
2. dichiara l'immobile non comodamente divisibile;
3. dispone procedersi alla vendita del bene come da separata ordinanza, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di divisione;
4. dichiara che la presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c. e art. 6
comma 2 d.lgs. 347/1990;
5. condanna e alla refusione delle spese di lite in favore CP_5 Controparte_6 [...]
e di con la mandataria Controparte_1 Controparte_4 [...]
che liquida in euro 4.000,00 ciascuno per compensi oltre spese generali, Iva e Parte_1
cpa come per legge;
6. compensa integralmente le spese di lite con;
CP_3
7. pone definitivamente a carico di e le spese di CTU liquidate CP_5 Controparte_6
con separato decreto.
Così deciso in Grosseto lì 17/3/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò R.G. n. 378/2023
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Cristina Nicolo',
vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna con la quale, previo scioglimento della comunione tra i comproprietari relativamente al bene immobile sito in Scansano, Via Orbetellana,
identificato al NCEU di detto Comune al foglio 191, part. 434 sub 19, è stata disposta la vendita dell'intero compendio;
rilevato che occorre rimettere la causa sul ruolo al fine di procedere con le operazioni di vendita all'esito del passaggio in giudicato della sentenza emessa;
ritenuto, quindi, doversi disporre in merito alla prosecuzione della causa con fissazione di udienza ai fini dei provvedimenti sulla vendita del compendio oggetto della presente divisione;
P.Q.M.
rinvia la causa all'udienza del 26.11.2025 ore 10.00, disponendo che il custode e l'esperto stimatore già officiati nella procedura esecutiva n. 46/2014 R.G.EI. compaiano all'udienza, come sopra fissata,
per le verifiche finalizzate all'emissione dell'ordinanza di vendita;
invita parte attrice a depositare nell'imminenza dell'udienza l'attestazione circa l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza.
Si comunichi.
Grosseto, 17.3.2025
Il giudice dott.ssa Cristina Nicolo'
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2023, promossa da:
(C.F. ) con la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del consigliere delegato, elettivamente domiciliata in Viareggio Controparte_2
(LU), Via Felice Cavallotti n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Speronello che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via della CP_3 CodiceFiscale_1
Prefettura n. 3, presso lo studio degli avv.ti Marco Festelli e Francesco Lepri che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e
C.F. con la mandataria in persona del Controparte_4 P.IVA_2 Parte_1
procuratore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 15, presso lo studio dell'avv.
Francesco Fera che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
nonché
; CP_5
; Controparte_6
Controparte_7 CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: giudizio di divisione endo-esecutiva (procedura esecutiva n. 46/2014 R.G.EI. + 81/2016,
82/2016 e 62/2020).
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato, creditore nella procedura Controparte_1
esecutiva RG. EI. n. 46/2014 proponeva domanda di divisione endo-esecutiva in riferimento al bene immobile sito in Scansano, Via Orbetellana, identificato al NCEU di detto Comune al foglio 191,
part. 434 sub 19, pignorato nelle predette procedure riunite per la quota di ¼ ciascuno del diritto di proprietà di e . Controparte_6 CP_5
Parte attrice ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione del compendio staggito e la vendita dell'intero con assegnazione al creditore del ricavato della quota di proprietà dei comproprietari non esecutati.
Si costituiva , comproprietario non esecutato, chiedendo preliminarmente disporsi CP_3
perizia per determinare l'eventuale comoda divisibilità in natura del bene, nonché si dichiarava disponibile all'assegnazione della quota dietro versamento della somma di € 30.000,00.
Si costituiva con la mandataria rimettendosi Controparte_4 Controparte_8
alle determinazioni da adottarsi in ordine alla divisione del bene e chiedendo l'assegnazione dell'eventuale ricavato della vendita.
Nessuno si costituiva per i comproprietari esecutati e . CP_5 Controparte_6
All'udienza del 17.5.2023 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e veniva disposta CTU al fine di verificare la comoda divisibilità del compendio in oggetto, nonché il valore del bene all'attualità.
All'udienza del 6.3.2024 la causa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.10.2024 parte attrice e mezzo della mandataria chiedevano Controparte_4
disporsi la vendita del compendio e il comproprietario non esecutato si associava alla CP_3
richiesta e sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
****** Occorre preliminarmente rilevare che il presente provvedimento ha la forma di sentenza, alla luce di quanto disposto dall'articolo 785 c.p.c., stante la contumacia dei comproprietari esecutati che sebbene ritualmente citati non si sono costituite nel presente giudizio.
Nel merito la domanda di divisione giudiziale può essere accolta nei termini che seguono.
Giova premettere che la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili pignorati in capo ai comproprietari esecutata e e al comproprietario non esecutato CP_5 Controparte_6 CP_3
risulta dalla documentazione depositata dal creditore nella
[...] Controparte_1
procedura esecutiva n. 46/2014 R.G.EI., odierno attore nonché dalla documentazione integrativa depositata nel presente giudizio.
In particolare, i comproprietari sono divenuti titolari del bene in oggetto nel modo che segue:
- A e per la quota di 1/6 ciascuno per essere stati chiamati Controparte_6 CP_5
all'eredità nella successione legittima in morte di e per la quota di 1/12 Persona_1
ciascuno per successione in morte di come risulta dalle relative Persona_2
accettazioni tacite trascritte rispettivamente in data 15.3.2021 e in data 17.5.2021 (in morte di
) e in data 15.3.2021 (in morte ); Persona_1 Persona_2
- A la quota di ½ di proprietà del bene è pervenuta in forza di atto di permuta Persona_1
trascritto in data 28.1.1982 da potere di;
CP_3
- La piena proprietà del bene era pervenuta a per atto di compravendita trascritto CP_3
in data 19.1.1972.
Ciò detto, occorre, dunque, procedere alla valutazione in ordine all'opportunità di provvedere alla separabilità in natura dei beni in comproprietà ex art. 600 c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., norma applicabile anche in sede di divisione endo-esecutiva,
occorre procedere alla vendita dell'intero solo qualora il compendio risulti non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, ovvero qualora i comproprietari non provvedendo a fare precipua istanza di assegnazione della quota di proprietà del comproprietario non esecutato.
Invero, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare, l'ordinamento impone al giudice una preliminare verifica sulla “comoda” separabilità in natura del compendio staggito,
intendendosi, al riguardo, le ipotesi in cui i beni non sia divisibili in natura ovvero gli stessi, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano comodamente divisibili e, pertanto, non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-
funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (cfr. da ultimo Cass. n. 21612/2021).
In particolare, solo all'esito della verifica della non divisibilità del compendio potrà valutarsi preliminarmente l'eventuale istanza di assegnazione del comproprietario e solo successivamente la vendita dell'intero, ipotesi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce l'extrema ratio
cfr. Cass. Sent. n. 1423/2000 e n. 11641/2010).
Nel caso di specie, il CTU, officiato nella presente sede, ha evidenziato nella propria relazione integrativa, depositata nel presente giudizio, che l'immobile pignorato non risulta separabile. In
particolare, il CTU ha dichiarato “L'immobile in oggetto, come precedentemente descritto, presenta
un'amplia metratura e i locali potrebbero essere utilizzati per molteplici destinazioni d'uso. Per le
caratteristiche dell'immobile, pur risultando tecnicamente possibile una divisione del bene in lotti separati, si
ritiene che tale suddivisione non rientri nei casi della “divisione in natura” per le seguenti motivazioni: - La
suddivisione porterebbe ad un notevole deprezzamento del bene che vede nell'ampia metratura un punto di
forza del proprio collocamento sul mercato. - La suddivisione sarebbe possibile solo dopo aver sezionato e reso
autonomi tutti gli impianti tecnici (idrico, elettrico e idrico-sanitario) che ad oggi appaiono gestiti da contatori
singoli a servizio dell'intero immobile. - La suddivisione comporterebbe una spesa per le opere edilizie e tecniche
che inciderebbe significativamente sul valore dei singoli lotti. - La suddivisione potrebbe presentare delle
difficoltà per individuare lotti di autonomo e libero godimento per la distribuzione interna, la disposizione delle
finestrature e le caratteristiche planimetriche dello stesso.
Per questi motivi
il sottoscritto CTU ritiene che il
bene oggetto della presente memoria non abbia le caratteristiche per una divisione in natura” (cfr. CTU
depositata in data 6.2.2024).
Esclusa, dunque, la divisibilità in natura del compendio staggito deve rilevarsi che, sebbene in sede di comparsa di costituzione e riposta il comproprietario non esecutato avesse chiesto CP_3
l'assegnazione della quota dei comproprietari esecutati, all'udienza del 30.10.2024 lo stesso dichiarava di aderire allo scioglimento della comunione mediante vendita dell'intero.
In conclusione, esclusa la comoda separabilità in natura e in assenza di attuale istanza di attribuzione da parte del comproprietario non esecutato, previo scioglimento della comunione, deve accogliersi la domanda avanzata dal creditore attore di divisione tramite vendita dell'intero compendio oggetto di domanda, come da separata ordinanza.
Quanto al profilo delle spese processuali da sostenere per le operazioni di vendita le stesse verranno liquidate "a carico della massa".
Quanto alle spese di lite del presente giudizio deve rilevarsi che secondo recentissimo arresto della
Suprema Corte, il creditore procedente non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto. In particolare, nei rapporti tra creditore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo in forza del principio di causalità - a tenore del quale la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi - con la conseguenza pratica che il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione (cfr. Cass. n. 2787/2023).
Le spese di lite e le spese di CTU, dunque, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti contumaci e , come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, CP_5 Controparte_6
considerando le complessive difese, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e la natura della questione di diritto trattata.
Diversamente quanto alla posizione del comproprietario non esecutato, in ragione della posizione di terzietà rispetto all'esecuzione forzata avviata nei confronti dell'altro comproprietario, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione monocratica non definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara sciolta la comunione del compendio immobiliare oggetto di causa esistente tra
, e del bene immobile sito in Scansano, Via CP_5 Controparte_6 CP_3
Orbetellana, identificato al NCEU di detto Comune al foglio 191, part. 434 sub 19, pignorato nella procedura esecutiva n. 46/2014 R.G.EI. per la quota di 1/4 del diritto di proprietà
ciascuno di e CP_5 Controparte_6
2. dichiara l'immobile non comodamente divisibile;
3. dispone procedersi alla vendita del bene come da separata ordinanza, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di divisione;
4. dichiara che la presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c. e art. 6
comma 2 d.lgs. 347/1990;
5. condanna e alla refusione delle spese di lite in favore CP_5 Controparte_6 [...]
e di con la mandataria Controparte_1 Controparte_4 [...]
che liquida in euro 4.000,00 ciascuno per compensi oltre spese generali, Iva e Parte_1
cpa come per legge;
6. compensa integralmente le spese di lite con;
CP_3
7. pone definitivamente a carico di e le spese di CTU liquidate CP_5 Controparte_6
con separato decreto.
Così deciso in Grosseto lì 17/3/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò R.G. n. 378/2023
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Cristina Nicolo',
vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna con la quale, previo scioglimento della comunione tra i comproprietari relativamente al bene immobile sito in Scansano, Via Orbetellana,
identificato al NCEU di detto Comune al foglio 191, part. 434 sub 19, è stata disposta la vendita dell'intero compendio;
rilevato che occorre rimettere la causa sul ruolo al fine di procedere con le operazioni di vendita all'esito del passaggio in giudicato della sentenza emessa;
ritenuto, quindi, doversi disporre in merito alla prosecuzione della causa con fissazione di udienza ai fini dei provvedimenti sulla vendita del compendio oggetto della presente divisione;
P.Q.M.
rinvia la causa all'udienza del 26.11.2025 ore 10.00, disponendo che il custode e l'esperto stimatore già officiati nella procedura esecutiva n. 46/2014 R.G.EI. compaiano all'udienza, come sopra fissata,
per le verifiche finalizzate all'emissione dell'ordinanza di vendita;
invita parte attrice a depositare nell'imminenza dell'udienza l'attestazione circa l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza.
Si comunichi.
Grosseto, 17.3.2025
Il giudice dott.ssa Cristina Nicolo'