Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2311
TAR
Sentenza 13 marzo 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Modifica sostanziale del piano di lottizzazione originario

    La prima censura è inammissibile poiché le affermazioni impugnate costituiscono un mero obiter dictum privo di autonoma portata decisoria e lesiva.

  • Rigettato
    Efficacia del piano di lottizzazione scaduto

    La seconda censura è infondata. Il piano attuativo non più efficace non può costituire fondamento per il rilascio di titoli edilizi. Il piano approvato nel 2022 è considerato un nuovo piano, non una variante, e non beneficia della clausola di salvaguardia.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione degli atti impugnati

    La terza censura è infondata. I provvedimenti di determinazione e liquidazione del contributo urbanistico non richiedono una puntuale motivazione in quanto atti meramente ricognitivi e contabili, conformi a parametri prestabiliti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2311
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2311
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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