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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/08/2025, n. 6082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6082 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, dopo il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 8002/2023 R.G.L. vertente tra rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Parte_1 Emilio Iacobelli, con studio in Napoli Via P. Giannone, 30 presso cui elegge domicilio digitale, giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11, RESISTENTI OGGETTO: diritto attribuzione incarico nelle graduatorie incrociate
FATTO E DIRITTO
, dopo la fase cautelare conclusasi con una pronuncia dichiarativa Parte_1 del difetto di giurisdizione, conviene in giudizio il indicato in epigrafe, per CP_1 il merito chiedendo : a. Previa disapplicazione, per quanto di ragione dell'O.M. 112/2022 anche per la parte in cui vengono violate le previsioni di cui all'art. 97 Cost. anche in relazione alla violazione del principio meritocratico, b. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del convenuto consistita CP_1 nell'aver attribuito, con riferimento alle graduatorie incrociate per la scuola primaria/sostegno un incarico annuale (o fino al termine delle attività didattiche o altra data che sarà ritenuta di giustizia) in favore:
- di docenti appartenenti alla medesima 1^ fascia ( in cui risulta collocata la ricorrente) ( EEEE/EEE) aventi minor punteggio e/o senza precedenza alcuna, (indicati al punto 12A della premessa)
- e comunque senza titoli/abilitazione all'insegnamento e collocati nella seconda fascia EEEE/EE, (indicati al punto 12B della premessa) e,
c. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico a tempo determinato alle dipendenze del convenuto come insegnante per CP_1 la classe di concorso EE (primaria sostegno) con decorrenza dal 27 settembre 2022 (o decorrenza successiva tenuto conto dei turni successivi) presso una delle scuole, (Distretti e/o Comuni) per le quali la ricorrente ha espresso preferenza con precedenza rispetto:
- ai docenti appartenenti alla medesima 1^ fascia in cui risulta collocata la ricorrente ( EEEE/EEE) aventi minor punteggio e/o senza precedenza alcuna
- e comunque senza titoli/abilitazione all'insegnamento e collocati nella seconda fascia EEEE
d. condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l'a.s.2022/2023 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 27.09.2022 al 30.6.2023, decurtata
1 dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa;
e. Ove ritenuto , revocare l'ordinanza resa in data 20.02.2023 nel giudizio RG 21954/2022 allegato;
f. Con vittoria di spese e con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.
Deduce :
-di essere docente abilitata per la scuola dell'infanzia (AAAA) e la scuola primaria/inglese (EEEE-EEIL);
- di aver presentato domanda di inserimento nelle GPS, Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli di 1^ fascia infanzia, (per le classi di concorso AAAA, EEEE, EEIL) nonché per le relative graduatorie incrociate (sul sostegno) di prima fascia Infanzia (ADAA) e primaria EE), valevoli per gli AA.SS. 2022/24 inserendo, ai fini del punteggio, i propri titoli ed il servizio precedente prestato;
- con decreto dell' prot. n. 12523, del 02.08.2022 erano Controparte_2 state pubblicate le relative graduatorie in cui si era collocata A. con riferimento alla classe di concorso AAAA, prima fascia (anche ai fini delle supplenze sul sostegno da c.d. graduatoria “incrociata”) in posizione n. 8744 con 17,50 punti totali;
- B. con riferimento alla classe di concorso EEEE, prima fascia, (anche ai fini delle supplenze sul sostegno da c.d. graduatoria “incrociata”) in posizione N. 8384 con 17,50 punti totali, di cui, punti;
- di aver inoltrato istanza, indicando le classi di concorso e le sedi scolastiche prescelte, senza conoscere le effettive disponibilità, rendendosi disponibile alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, (anche spezzoni) indicando, per tutte le graduatorie, le scuole site e/o più prossime ai Comuni specificati in ricorso (anche spezzoni d'orario);
- anche per il biennio 2022-2024, era stata prevista la possibilità di conferimento di incarichi (sul sostegno) dalle c.d. “graduatorie incrociate”;
- quanto alle supplenze annuali sul sostegno, il aveva previsto la possibilità CP_1 di formalizzare incarichi a tempo determinato attingendo dalle graduatorie di posto comune (c.d. graduatorie incrociate) e, in particolare:
- per le convocazioni sul sostegno, (su richiesta dell'interessato) gli Uffici scolastici, tramite la procedura informatizzata avrebbero dovuto scorrere le graduatorie di posto comune nel seguente ordine:
• le GaE infanzia/primaria (secondo l'ordine di graduatoria e di fascia); in subordine;
• (e, per quel che interessa) le GPS infanzia/primaria di prima fascia (escluse quelle di sostegno, in quanto già non è stato possibile attribuire le supplenze da tali graduatorie); in subordine
2 • e, solo successivamente, le GPS infanzia/primaria di seconda fascia (escluse quelle di sostegno, in quanto già non è stato possibile attribuire le supplenze da tali graduatorie).
- di non aver ricevuto incarichi nel primo turno di nomina né con la pubblicazione del secondo turno di nomina del 27.9.22 allorquando, (con riferimento alla nomina per supplenze da graduatoria incrociata EE) era stata scavalcata da docenti appartenenti: - alla (sua) medesima fascia” (EEEE) (invece riportata come AAAA punto 11 nel ricorso ex art. 700cpc) o appartenenti alla SECONDA AS, (EEEE) addirittura con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla stessa (invece riportata come AAAA al punto 11 nel ricorso ex art. 700cpc)
- con riferimento alle nomine del 27.9.2022 erano stati incaricati, fino al termine delle attività didattiche, su scuole indicate da essa istante, candidati specificamene individuati, con punteggi inferiori , appartenenti a fasce inferiori;
-di non aver ricevuto incarico neanche nei successivi tre turni di nomina del 14 ottobre, 7 e 21 novembre 2022 nonostante numerose disponibilità espresse, venendo così preferita a candidati collocati in posizione deteriore per un'inopinata cancellazione dal sistema e considerata ingiustamente rinunciataria;
- in esito alla fase d'urgenza, il Tribunale del Lavoro aveva denegato la giurisdizione escludendo che la ricorrente avesse criticato l'operatività dell'algoritmo e quindi la violazione del principio meritocratico, bensì interpretando il petitum, sulla base di quanto dedotto solo al fine di meglio esplicitare incidentalmente l'illogicità della procedura, ai punti 13, 17 e 18 del ricorso ex art. 700 cpc.
Richiama la granitica giurisprudenza in materia di formazione graduatorie scolastiche non formate all'esito di un concorso e al diritto vantato, del collocamento in graduatoria, appartenente alla giurisdizione del G.O. Lamenta l'illegittimità della condotta della PA e rivendica il diritto a vedersi assegnata una sede scolastica, con precedenza rispetto ai docenti con minor punteggio e/o non specializzati, e comunque appartenenti alla seconda fascia delle graduatorie incrociate secondo le preferenze espresse su classe di concorso EE – Lamenta la violazione del principio dello scorrimento in graduatoria, dei principi di imparzialità correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione e dell' O.M.112/2022 art. 5 punti 5,6,7.
Rassegna le conclusioni sopra riportate.
Nel costituirsi tempestivamente all'udienza rinviata d'ufficio al 17.1.2024 la convenuta P.A., riportandosi alla decisione resa in sede cautelare, ha esibito relazione informativa sui fatti di causa di cui alla nota dell' dell' prot. Parte_2 CP_3 n. 791 del 10.01.2022 concludendo per la declaratoria del difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale per appartenere la giurisdizione al Giudice amministrativo e per la reiezione della domanda in quanto inammissibile, improcedibile e infondata spese vinte. Disposta la trattazione scritta , dopo il deposito di note la causa viene decisa mediante sentenza.
3 Reputa il Tribunale, di rimeditare la questione della giurisdizione postochè il giudizio di merito susseguente a un procedimento cautelare ante causam è, rispetto a questo, del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme. Una cosa, infatti, è il processo dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece, è il procedimento cautelare, che dà luogo a un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente "non giudica", ma si limita a emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo (Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 11/1/2024, n. 1120. Pres. Manna, Estensore Amato) L'istante ha domandato accertarsi il proprio diritto ad ottenere l'incarico a termine che le sarebbe spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti nella convocazione del 27.9.2022, in forza della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse e così, in particolare, ad ottenere la supplenza nella classe di concorso secondo la CP_4 Cont graduatoria incrociata con conseguente condanna del a riconoscerle il punteggio pari a 12 punti per l'a.s.2022/2023 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 27.09.2022 al 30.6.2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa. Dall'esame complessivo dell'atto introduttivo si ricava in primis che la parte contesta il meccanismo del c.d. algoritmo, ossia la procedura di assegnazione informatizzata contemplata dall'art. 12 OM 112 del 2022( Art. 12 - Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
Dolendosi del fatto che il sistema l'ha ritenuta rinunciataria rispetto all'assegnazione di incarichi per sedi per cui aveva espresso preferenza, in relazione ad altri soggetti presenti in graduatoria ma con punteggi inferiori o addirittura di fascia inferiore, ha chiesto disapplicarsi l'OM 112/2022 Essendo questo il nucleo fondante della domanda, soprattutto come esplicata nella successiva fase di merito, va affermata la giurisdizione del G.O. anche sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali allegati dalla ricorrente. Il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo segue il criterio del cd petitum sostanziale, dovendosi guardare non tanto alla domanda come formulata quanto alla posizione soggettiva fatta valere in giudizio:
“la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (Cass. SSUU 23 settembre 2013, n. 21677 e citate ivi, ex multis ,Cass. SU 2007, n. 24625; Cass. SU 2010, n. 15323). Nella materia in esame la Suprema Corte ha affermato che “nelle controversie relative alla legittimità della regolamentazione delle graduatorie ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice
4 amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione alla domanda con la quale docenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, avevano chiesto l'annullamento del d.m. n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non ne consentiva l'inserimento nelle graduatorie GA.)” (Cass. SSUU 30 marzo 2021, n., 8774). Ed ancora, la medesima Corte “ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, – e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.)” (Cass. SSUU, ord. 16 settembre 2021, n. 25044). Nella fattispecie dedotta, parte ricorrente non chiede una modifica del proprio punteggio o della propria collocazione in graduatoria ma si limita a contestare la gestione da parte dell'Amministrazione delle graduatorie, svolgendo una domanda che, non implica annullamento o disapplicazione dell'O.M. 120/2020, ma la corretta interpretazione dell'ordinanza stessa: la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio va, pertanto, qualificata come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Ai commi 5,6 e 7 dell'art. 2 dell'OM 112/2022 e non art. 5 come indicato in ricorso, si legge :5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
E' pacifico, oltrechè documentato che l'istante docente abilitata per la scuola dell'infanzia (AAAA) e la scuola primaria/inglese (EEEE-EEIL), ha presentato domanda di inserimento nelle:
5 a. GPS, Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli di 1^ fascia infanzia, (per le classi di concorso AAAA, EEEE, EEIL)
b. nonché per le relative graduatorie incrociate (sul sostegno) di prima fascia Infanzia (ADAA) e primaria EE), valevoli per gli AA.SS. 2022/24 inserendo, ai fini del punteggio, i propri titoli ed il servizio precedente prestato;
Del pari è pacifico e documentato che con decreto dell' Controparte_2 prot. n. 12523, del 02.08.2022 la ricorrente era così collocata:
A. con riferimento alla classe di concorso AAAA, prima fascia (anche ai fini delle supplenze sul sostegno da c.d. graduatoria “incrociata”) in posizione n. 8744 con 17,50 punti totali di cui punti
B. con riferimento alla classe di concorso EEEE, prima fascia, (anche ai fini delle supplenze sul sostegno da c.d. graduatoria “incrociata”) in posizione N. 8384 con 17,50 punti totali
Ella ha presentato domanda per conferimento incarico sia per le supplenze annuali che fino al termine delle attività didattiche, (anche spezzoni) indicando preferenze sulle seguenti sedi: San Giorgio A Cremano, Portici , Cercola, Volla, Torre Del Greco Ercolano, Napoli incluse le graduatorie incrociate, ossia quelle di cui all'art. 12 comma 9 OM 112/2022.
Queste ultime, per le supplenze su posto di sostegno, implicano che, qualora si esauriscano le graduatorie/elenchi degli specializzati e la seconda fascia delle GPS sostegno, sono attribuite dalle graduatorie di posto comune, incrociate nel caso della secondaria.
Risultano nominate da GPS incrociate EE NO AS 1, le docenti :a)
collocata in posizione successiva a quella della ricorrente , GPS Persona_1 incrociata 1^ fascia (pos. 10608) assegnata presso l'Istituto scolastico - G. Leopardi , NAEE03901A NA 39, fino al termine delle attivita' didattiche;
b) collocata in posizione successiva a quella della ricorrente, Controparte_6
GPS incrociata 1^ fascia (pos. 10649 ) assegnata presso l'Istituto scolastico - di Volla IC Filichito, fino al termine delle attivita' didattiche;
c) e, ancora, ( , , (Napoli), CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
( , tutti con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente e, pertanto CP_8 posizionati successivamente alla stessa nella relativa graduatoria (EE);
Risultano ancora nominate da GPS incrociate NO AS 2 EE , a prescindere dal punteggio trovandosi detti docenti in fascia successiva a quella della ricorrente perché non abilitati:
a) incrociate NO 2 AS Pos.83 con punti 17.5 Controparte_11
NAEE8CU016 fino al termine delle attività didattiche (presso la scuola US di Napoli
6 b) 2 5 con punti 17.5 NAEE8BV01B Controparte_12 CP_13 fino alternino delle attività didattiche;
(presso la scuola VA di Napoli ,città prescelta dalla ricorrente) .
La ricorrente non ha ricevuto alcuna supplenza, lamentando che l'operato della PA contraddice sia il tenore dell'OM 112/2022 alla luce anche di un'interpretazione sistematica ispirata al principio meritocratico che costituisce espressione del principio di legittimità dell'attività amministrativa oltrechè del criterio della buona fede e correttezza.
Al riguardo paiono condivisibili le argomentazioni propugnate dai giudici di merito sullo specifico tema ) ( Trib. Genova 9.1.2024 n. 5; Tribunale Milano sez. lav., 30/01/2024, n.458; Tribunale Roma sez. lav., 20/09/2023, , n.8095).
Secondo l'art. 12, comma 5, della ridetta O.M. 112/2022, l'assegnazione delle supplenze deve essere fatta seguendo l'ordine della graduatoria (“Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria…”), in ossequio al principio generale regolante la materia del pubblico impiego che impone il rispetto dell'ordine di graduatoria, “in armonia con la previsione di cui all'art. 97 Cost., che individua la selezione concorsuale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento a garanzia dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A.” (Cass., 16 novembre 2020 n. 25986).
Nella precedente fase , quella d'urgenza, il aveva dedotto che la ragione CP_1 per cui la ricorrente è stata pretermessa nell'assegnazione delle supplenze a favore di docenti in posizione deteriore è che è stata considerata rinunciataria.
L'interpretazione dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 accolta dal
, non è condivisibile donde si rimedita anche il ragionamento sotteso alla CP_1 declinatoria in fase d'urgenza.
Come anticipato , l'art. 12 dispone: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata… 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto… 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia
7 espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Se ne può ricavare che: la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia soltanto “limitatamente alle preferenze non espresse” e il richiedente che non ottenga l'assegnazione di una supplenza in relazione alle preferenze espresse va considerato rinunciatario soltanto
“con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Pertanto, in base ad una lettura dell'ordinanza ministeriale ispirata ai richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., eventualmente previa disapplicazione delle contrarie disposizioni dell'ordinanza, la successiva previsione della mancata assegnazione della supplenza dalle graduatorie per le quali il docente sia risultato in turno di nomina deve intendersi limitata a ciascun turno di nomina e non anche agli eventuali successivi turni di nomina, anche per disponibilità sopraggiunte.
Infatti, il comma 10 dell'art. 12, su cui si fonda la tesi ministeriale, stabilisce che
“l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Quest'ultima locuzione consente dunque all'Amministrazione di assegnare le supplenze per le disponibilità successive scorrendo la graduatoria sino agli aspiranti in posizione deteriore.
E' stato affermato dalla giurisprudenza sopra citata che “tale disposizione, in ragione della sua collocazione all'interno dello stesso capoverso e dell'uso di locuzioni (“ulteriori fasi di attribuzione”) riferibili a statuizioni immediatamente precedenti, deve leggersi in connessione con quelle contenute nei due periodi precedenti dello stesso comma 10, i quali enunciano le ipotesi d'impossibilità del rifacimento delle operazioni di conferimento: l'assegnazione dell'incarico; la rinuncia all'incarico. Fuori da queste ipotesi le ulteriori fasi di attribuzione, relative alle “disponibilità successive” devono avvenire mediante “rifacimento” delle “operazioni di conferimento” e non scorrendo la graduatoria oltre “l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Pertanto, fuori da quelle ipotesi, all'aspirante collocato in posizione anteriore non può essere preferito chi si trovi in una posizione successiva. Questa interpretazione è rispettosa del criterio enunciato nel quinto comma, che prescrive un'assegnazione degli aspiranti “nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”.
8 La tesi suggerita invece dal Ministero se ne discosta, poiché ammette la possibilità – anzi la rende fisiologica nella dinamica delle operazioni di conferimento – che venga accolta la domanda di un candidato collocato in posizione deteriore, subordinandola a condizioni imponderabili ed estranee ai titoli posseduti dagli aspiranti, come il momento in cui quella posizione si sia resa disponibile. Una tale lettura della norma, inoltre, male si concilia coi principi generali che collegano la formazione della graduatoria alle esigenze di buon andamento e di efficienza della p.a. e pure con la complessità del meccanismo di assegnazione delle supplenze delineato dall'art. 12 stesso;
si tratta infatti di un meccanismo che, per essere ricondotto a razionalità, richiede un'applicazione sistematica delle diverse disposizioni regolatrici”.
Peraltro, l'interpretazione qui prescelta appare anche confortata dalla nota del Direttore Generale del , prot. 28597 del 29.7.2022, in cui si legge : “La CP_1 mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022”.
Una diversa applicazione dell'ordinanza ministeriale comporterebbe una violazione del principio meritocratico, nonché dei richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A. Pertanto la domanda di accertamento del diritto all'assegnazione della supplenza va accolta con decorrenza dal 27.9.2022 come insegnante per la classe di concorso EE (primaria sostegno) presso una delle scuole, (Distretti e/o Comuni) per le quali la ricorrente ha espresso preferenza.
L' amministrazione convenuta va condannata al riconoscimento del punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l'a.s.2022/2023 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 27.09.2022 al 30.6.2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa.
Non si può far luogo a revoca/modifica dell'ordinanza resa in sede cautelare, trattandosi di compito riservato espressamente al Collegio in sede di reclamo ,che nella specie non è stato proposto..
Le spese del merito si compensano integralmente , vuoi per la natura interpretativa della questione, vuoi per il mancato reclamo dell'ordinanza resa nella prima fase, vuoi perché nel corso del processo parte ricorrente non ha mai allegato, se medio tempore sia stata destinataria di incarico, al fine di delimitare in modo più concreto il thema decidendum.
P.Q.M.
9 all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando sede di merito, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico a tempo determinato alle dipendenze del convenuto come insegnante per la classe CP_1 di concorso EE (primaria sostegno) con decorrenza dal 27 settembre 2022 (o decorrenza successiva tenuto conto dei turni successivi) presso una delle scuole, (Distretti e/o Comuni) per le quali la ricorrente ha espresso preferenza con precedenza rispetto:
- ai docenti appartenenti alla medesima 1^ fascia in cui risulta collocata la ricorrente ( EEEE/EEE) aventi minor punteggio e/o senza precedenza alcuna
- e comunque senza titoli/abilitazione all'insegnamento e collocati nella seconda fascia EEEE
- condanna l'amministrazione convenuta al riconoscimento del punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l'a.s.2022/2023 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 27.09.2022 al 30.6.2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa;
spese compensate. Si comunichi Napoli lì 10 agosto 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Alessandra Santulli
10
RICORRENTE C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11, RESISTENTI OGGETTO: diritto attribuzione incarico nelle graduatorie incrociate
FATTO E DIRITTO
, dopo la fase cautelare conclusasi con una pronuncia dichiarativa Parte_1 del difetto di giurisdizione, conviene in giudizio il indicato in epigrafe, per CP_1 il merito chiedendo : a. Previa disapplicazione, per quanto di ragione dell'O.M. 112/2022 anche per la parte in cui vengono violate le previsioni di cui all'art. 97 Cost. anche in relazione alla violazione del principio meritocratico, b. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del convenuto consistita CP_1 nell'aver attribuito, con riferimento alle graduatorie incrociate per la scuola primaria/sostegno un incarico annuale (o fino al termine delle attività didattiche o altra data che sarà ritenuta di giustizia) in favore:
- di docenti appartenenti alla medesima 1^ fascia ( in cui risulta collocata la ricorrente) ( EEEE/EEE) aventi minor punteggio e/o senza precedenza alcuna, (indicati al punto 12A della premessa)
- e comunque senza titoli/abilitazione all'insegnamento e collocati nella seconda fascia EEEE/EE, (indicati al punto 12B della premessa) e,
c. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico a tempo determinato alle dipendenze del convenuto come insegnante per CP_1 la classe di concorso EE (primaria sostegno) con decorrenza dal 27 settembre 2022 (o decorrenza successiva tenuto conto dei turni successivi) presso una delle scuole, (Distretti e/o Comuni) per le quali la ricorrente ha espresso preferenza con precedenza rispetto:
- ai docenti appartenenti alla medesima 1^ fascia in cui risulta collocata la ricorrente ( EEEE/EEE) aventi minor punteggio e/o senza precedenza alcuna
- e comunque senza titoli/abilitazione all'insegnamento e collocati nella seconda fascia EEEE
d. condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l'a.s.2022/2023 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 27.09.2022 al 30.6.2023, decurtata
1 dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa;
e. Ove ritenuto , revocare l'ordinanza resa in data 20.02.2023 nel giudizio RG 21954/2022 allegato;
f. Con vittoria di spese e con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.
Deduce :
-di essere docente abilitata per la scuola dell'infanzia (AAAA) e la scuola primaria/inglese (EEEE-EEIL);
- di aver presentato domanda di inserimento nelle GPS, Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli di 1^ fascia infanzia, (per le classi di concorso AAAA, EEEE, EEIL) nonché per le relative graduatorie incrociate (sul sostegno) di prima fascia Infanzia (ADAA) e primaria EE), valevoli per gli AA.SS. 2022/24 inserendo, ai fini del punteggio, i propri titoli ed il servizio precedente prestato;
- con decreto dell' prot. n. 12523, del 02.08.2022 erano Controparte_2 state pubblicate le relative graduatorie in cui si era collocata A. con riferimento alla classe di concorso AAAA, prima fascia (anche ai fini delle supplenze sul sostegno da c.d. graduatoria “incrociata”) in posizione n. 8744 con 17,50 punti totali;
- B. con riferimento alla classe di concorso EEEE, prima fascia, (anche ai fini delle supplenze sul sostegno da c.d. graduatoria “incrociata”) in posizione N. 8384 con 17,50 punti totali, di cui, punti;
- di aver inoltrato istanza, indicando le classi di concorso e le sedi scolastiche prescelte, senza conoscere le effettive disponibilità, rendendosi disponibile alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, (anche spezzoni) indicando, per tutte le graduatorie, le scuole site e/o più prossime ai Comuni specificati in ricorso (anche spezzoni d'orario);
- anche per il biennio 2022-2024, era stata prevista la possibilità di conferimento di incarichi (sul sostegno) dalle c.d. “graduatorie incrociate”;
- quanto alle supplenze annuali sul sostegno, il aveva previsto la possibilità CP_1 di formalizzare incarichi a tempo determinato attingendo dalle graduatorie di posto comune (c.d. graduatorie incrociate) e, in particolare:
- per le convocazioni sul sostegno, (su richiesta dell'interessato) gli Uffici scolastici, tramite la procedura informatizzata avrebbero dovuto scorrere le graduatorie di posto comune nel seguente ordine:
• le GaE infanzia/primaria (secondo l'ordine di graduatoria e di fascia); in subordine;
• (e, per quel che interessa) le GPS infanzia/primaria di prima fascia (escluse quelle di sostegno, in quanto già non è stato possibile attribuire le supplenze da tali graduatorie); in subordine
2 • e, solo successivamente, le GPS infanzia/primaria di seconda fascia (escluse quelle di sostegno, in quanto già non è stato possibile attribuire le supplenze da tali graduatorie).
- di non aver ricevuto incarichi nel primo turno di nomina né con la pubblicazione del secondo turno di nomina del 27.9.22 allorquando, (con riferimento alla nomina per supplenze da graduatoria incrociata EE) era stata scavalcata da docenti appartenenti: - alla (sua) medesima fascia” (EEEE) (invece riportata come AAAA punto 11 nel ricorso ex art. 700cpc) o appartenenti alla SECONDA AS, (EEEE) addirittura con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla stessa (invece riportata come AAAA al punto 11 nel ricorso ex art. 700cpc)
- con riferimento alle nomine del 27.9.2022 erano stati incaricati, fino al termine delle attività didattiche, su scuole indicate da essa istante, candidati specificamene individuati, con punteggi inferiori , appartenenti a fasce inferiori;
-di non aver ricevuto incarico neanche nei successivi tre turni di nomina del 14 ottobre, 7 e 21 novembre 2022 nonostante numerose disponibilità espresse, venendo così preferita a candidati collocati in posizione deteriore per un'inopinata cancellazione dal sistema e considerata ingiustamente rinunciataria;
- in esito alla fase d'urgenza, il Tribunale del Lavoro aveva denegato la giurisdizione escludendo che la ricorrente avesse criticato l'operatività dell'algoritmo e quindi la violazione del principio meritocratico, bensì interpretando il petitum, sulla base di quanto dedotto solo al fine di meglio esplicitare incidentalmente l'illogicità della procedura, ai punti 13, 17 e 18 del ricorso ex art. 700 cpc.
Richiama la granitica giurisprudenza in materia di formazione graduatorie scolastiche non formate all'esito di un concorso e al diritto vantato, del collocamento in graduatoria, appartenente alla giurisdizione del G.O. Lamenta l'illegittimità della condotta della PA e rivendica il diritto a vedersi assegnata una sede scolastica, con precedenza rispetto ai docenti con minor punteggio e/o non specializzati, e comunque appartenenti alla seconda fascia delle graduatorie incrociate secondo le preferenze espresse su classe di concorso EE – Lamenta la violazione del principio dello scorrimento in graduatoria, dei principi di imparzialità correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione e dell' O.M.112/2022 art. 5 punti 5,6,7.
Rassegna le conclusioni sopra riportate.
Nel costituirsi tempestivamente all'udienza rinviata d'ufficio al 17.1.2024 la convenuta P.A., riportandosi alla decisione resa in sede cautelare, ha esibito relazione informativa sui fatti di causa di cui alla nota dell' dell' prot. Parte_2 CP_3 n. 791 del 10.01.2022 concludendo per la declaratoria del difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale per appartenere la giurisdizione al Giudice amministrativo e per la reiezione della domanda in quanto inammissibile, improcedibile e infondata spese vinte. Disposta la trattazione scritta , dopo il deposito di note la causa viene decisa mediante sentenza.
3 Reputa il Tribunale, di rimeditare la questione della giurisdizione postochè il giudizio di merito susseguente a un procedimento cautelare ante causam è, rispetto a questo, del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme. Una cosa, infatti, è il processo dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece, è il procedimento cautelare, che dà luogo a un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente "non giudica", ma si limita a emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo (Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 11/1/2024, n. 1120. Pres. Manna, Estensore Amato) L'istante ha domandato accertarsi il proprio diritto ad ottenere l'incarico a termine che le sarebbe spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti nella convocazione del 27.9.2022, in forza della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse e così, in particolare, ad ottenere la supplenza nella classe di concorso secondo la CP_4 Cont graduatoria incrociata con conseguente condanna del a riconoscerle il punteggio pari a 12 punti per l'a.s.2022/2023 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 27.09.2022 al 30.6.2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa. Dall'esame complessivo dell'atto introduttivo si ricava in primis che la parte contesta il meccanismo del c.d. algoritmo, ossia la procedura di assegnazione informatizzata contemplata dall'art. 12 OM 112 del 2022( Art. 12 - Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
Dolendosi del fatto che il sistema l'ha ritenuta rinunciataria rispetto all'assegnazione di incarichi per sedi per cui aveva espresso preferenza, in relazione ad altri soggetti presenti in graduatoria ma con punteggi inferiori o addirittura di fascia inferiore, ha chiesto disapplicarsi l'OM 112/2022 Essendo questo il nucleo fondante della domanda, soprattutto come esplicata nella successiva fase di merito, va affermata la giurisdizione del G.O. anche sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali allegati dalla ricorrente. Il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo segue il criterio del cd petitum sostanziale, dovendosi guardare non tanto alla domanda come formulata quanto alla posizione soggettiva fatta valere in giudizio:
“la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (Cass. SSUU 23 settembre 2013, n. 21677 e citate ivi, ex multis ,Cass. SU 2007, n. 24625; Cass. SU 2010, n. 15323). Nella materia in esame la Suprema Corte ha affermato che “nelle controversie relative alla legittimità della regolamentazione delle graduatorie ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice
4 amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione alla domanda con la quale docenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, avevano chiesto l'annullamento del d.m. n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non ne consentiva l'inserimento nelle graduatorie GA.)” (Cass. SSUU 30 marzo 2021, n., 8774). Ed ancora, la medesima Corte “ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, – e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.)” (Cass. SSUU, ord. 16 settembre 2021, n. 25044). Nella fattispecie dedotta, parte ricorrente non chiede una modifica del proprio punteggio o della propria collocazione in graduatoria ma si limita a contestare la gestione da parte dell'Amministrazione delle graduatorie, svolgendo una domanda che, non implica annullamento o disapplicazione dell'O.M. 120/2020, ma la corretta interpretazione dell'ordinanza stessa: la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio va, pertanto, qualificata come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Ai commi 5,6 e 7 dell'art. 2 dell'OM 112/2022 e non art. 5 come indicato in ricorso, si legge :5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
E' pacifico, oltrechè documentato che l'istante docente abilitata per la scuola dell'infanzia (AAAA) e la scuola primaria/inglese (EEEE-EEIL), ha presentato domanda di inserimento nelle:
5 a. GPS, Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli di 1^ fascia infanzia, (per le classi di concorso AAAA, EEEE, EEIL)
b. nonché per le relative graduatorie incrociate (sul sostegno) di prima fascia Infanzia (ADAA) e primaria EE), valevoli per gli AA.SS. 2022/24 inserendo, ai fini del punteggio, i propri titoli ed il servizio precedente prestato;
Del pari è pacifico e documentato che con decreto dell' Controparte_2 prot. n. 12523, del 02.08.2022 la ricorrente era così collocata:
A. con riferimento alla classe di concorso AAAA, prima fascia (anche ai fini delle supplenze sul sostegno da c.d. graduatoria “incrociata”) in posizione n. 8744 con 17,50 punti totali di cui punti
B. con riferimento alla classe di concorso EEEE, prima fascia, (anche ai fini delle supplenze sul sostegno da c.d. graduatoria “incrociata”) in posizione N. 8384 con 17,50 punti totali
Ella ha presentato domanda per conferimento incarico sia per le supplenze annuali che fino al termine delle attività didattiche, (anche spezzoni) indicando preferenze sulle seguenti sedi: San Giorgio A Cremano, Portici , Cercola, Volla, Torre Del Greco Ercolano, Napoli incluse le graduatorie incrociate, ossia quelle di cui all'art. 12 comma 9 OM 112/2022.
Queste ultime, per le supplenze su posto di sostegno, implicano che, qualora si esauriscano le graduatorie/elenchi degli specializzati e la seconda fascia delle GPS sostegno, sono attribuite dalle graduatorie di posto comune, incrociate nel caso della secondaria.
Risultano nominate da GPS incrociate EE NO AS 1, le docenti :a)
collocata in posizione successiva a quella della ricorrente , GPS Persona_1 incrociata 1^ fascia (pos. 10608) assegnata presso l'Istituto scolastico - G. Leopardi , NAEE03901A NA 39, fino al termine delle attivita' didattiche;
b) collocata in posizione successiva a quella della ricorrente, Controparte_6
GPS incrociata 1^ fascia (pos. 10649 ) assegnata presso l'Istituto scolastico - di Volla IC Filichito, fino al termine delle attivita' didattiche;
c) e, ancora, ( , , (Napoli), CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
( , tutti con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente e, pertanto CP_8 posizionati successivamente alla stessa nella relativa graduatoria (EE);
Risultano ancora nominate da GPS incrociate NO AS 2 EE , a prescindere dal punteggio trovandosi detti docenti in fascia successiva a quella della ricorrente perché non abilitati:
a) incrociate NO 2 AS Pos.83 con punti 17.5 Controparte_11
NAEE8CU016 fino al termine delle attività didattiche (presso la scuola US di Napoli
6 b) 2 5 con punti 17.5 NAEE8BV01B Controparte_12 CP_13 fino alternino delle attività didattiche;
(presso la scuola VA di Napoli ,città prescelta dalla ricorrente) .
La ricorrente non ha ricevuto alcuna supplenza, lamentando che l'operato della PA contraddice sia il tenore dell'OM 112/2022 alla luce anche di un'interpretazione sistematica ispirata al principio meritocratico che costituisce espressione del principio di legittimità dell'attività amministrativa oltrechè del criterio della buona fede e correttezza.
Al riguardo paiono condivisibili le argomentazioni propugnate dai giudici di merito sullo specifico tema ) ( Trib. Genova 9.1.2024 n. 5; Tribunale Milano sez. lav., 30/01/2024, n.458; Tribunale Roma sez. lav., 20/09/2023, , n.8095).
Secondo l'art. 12, comma 5, della ridetta O.M. 112/2022, l'assegnazione delle supplenze deve essere fatta seguendo l'ordine della graduatoria (“Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria…”), in ossequio al principio generale regolante la materia del pubblico impiego che impone il rispetto dell'ordine di graduatoria, “in armonia con la previsione di cui all'art. 97 Cost., che individua la selezione concorsuale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento a garanzia dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A.” (Cass., 16 novembre 2020 n. 25986).
Nella precedente fase , quella d'urgenza, il aveva dedotto che la ragione CP_1 per cui la ricorrente è stata pretermessa nell'assegnazione delle supplenze a favore di docenti in posizione deteriore è che è stata considerata rinunciataria.
L'interpretazione dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 accolta dal
, non è condivisibile donde si rimedita anche il ragionamento sotteso alla CP_1 declinatoria in fase d'urgenza.
Come anticipato , l'art. 12 dispone: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata… 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto… 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia
7 espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Se ne può ricavare che: la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia soltanto “limitatamente alle preferenze non espresse” e il richiedente che non ottenga l'assegnazione di una supplenza in relazione alle preferenze espresse va considerato rinunciatario soltanto
“con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Pertanto, in base ad una lettura dell'ordinanza ministeriale ispirata ai richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., eventualmente previa disapplicazione delle contrarie disposizioni dell'ordinanza, la successiva previsione della mancata assegnazione della supplenza dalle graduatorie per le quali il docente sia risultato in turno di nomina deve intendersi limitata a ciascun turno di nomina e non anche agli eventuali successivi turni di nomina, anche per disponibilità sopraggiunte.
Infatti, il comma 10 dell'art. 12, su cui si fonda la tesi ministeriale, stabilisce che
“l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Quest'ultima locuzione consente dunque all'Amministrazione di assegnare le supplenze per le disponibilità successive scorrendo la graduatoria sino agli aspiranti in posizione deteriore.
E' stato affermato dalla giurisprudenza sopra citata che “tale disposizione, in ragione della sua collocazione all'interno dello stesso capoverso e dell'uso di locuzioni (“ulteriori fasi di attribuzione”) riferibili a statuizioni immediatamente precedenti, deve leggersi in connessione con quelle contenute nei due periodi precedenti dello stesso comma 10, i quali enunciano le ipotesi d'impossibilità del rifacimento delle operazioni di conferimento: l'assegnazione dell'incarico; la rinuncia all'incarico. Fuori da queste ipotesi le ulteriori fasi di attribuzione, relative alle “disponibilità successive” devono avvenire mediante “rifacimento” delle “operazioni di conferimento” e non scorrendo la graduatoria oltre “l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Pertanto, fuori da quelle ipotesi, all'aspirante collocato in posizione anteriore non può essere preferito chi si trovi in una posizione successiva. Questa interpretazione è rispettosa del criterio enunciato nel quinto comma, che prescrive un'assegnazione degli aspiranti “nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”.
8 La tesi suggerita invece dal Ministero se ne discosta, poiché ammette la possibilità – anzi la rende fisiologica nella dinamica delle operazioni di conferimento – che venga accolta la domanda di un candidato collocato in posizione deteriore, subordinandola a condizioni imponderabili ed estranee ai titoli posseduti dagli aspiranti, come il momento in cui quella posizione si sia resa disponibile. Una tale lettura della norma, inoltre, male si concilia coi principi generali che collegano la formazione della graduatoria alle esigenze di buon andamento e di efficienza della p.a. e pure con la complessità del meccanismo di assegnazione delle supplenze delineato dall'art. 12 stesso;
si tratta infatti di un meccanismo che, per essere ricondotto a razionalità, richiede un'applicazione sistematica delle diverse disposizioni regolatrici”.
Peraltro, l'interpretazione qui prescelta appare anche confortata dalla nota del Direttore Generale del , prot. 28597 del 29.7.2022, in cui si legge : “La CP_1 mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022”.
Una diversa applicazione dell'ordinanza ministeriale comporterebbe una violazione del principio meritocratico, nonché dei richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A. Pertanto la domanda di accertamento del diritto all'assegnazione della supplenza va accolta con decorrenza dal 27.9.2022 come insegnante per la classe di concorso EE (primaria sostegno) presso una delle scuole, (Distretti e/o Comuni) per le quali la ricorrente ha espresso preferenza.
L' amministrazione convenuta va condannata al riconoscimento del punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l'a.s.2022/2023 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 27.09.2022 al 30.6.2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa.
Non si può far luogo a revoca/modifica dell'ordinanza resa in sede cautelare, trattandosi di compito riservato espressamente al Collegio in sede di reclamo ,che nella specie non è stato proposto..
Le spese del merito si compensano integralmente , vuoi per la natura interpretativa della questione, vuoi per il mancato reclamo dell'ordinanza resa nella prima fase, vuoi perché nel corso del processo parte ricorrente non ha mai allegato, se medio tempore sia stata destinataria di incarico, al fine di delimitare in modo più concreto il thema decidendum.
P.Q.M.
9 all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando sede di merito, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico a tempo determinato alle dipendenze del convenuto come insegnante per la classe CP_1 di concorso EE (primaria sostegno) con decorrenza dal 27 settembre 2022 (o decorrenza successiva tenuto conto dei turni successivi) presso una delle scuole, (Distretti e/o Comuni) per le quali la ricorrente ha espresso preferenza con precedenza rispetto:
- ai docenti appartenenti alla medesima 1^ fascia in cui risulta collocata la ricorrente ( EEEE/EEE) aventi minor punteggio e/o senza precedenza alcuna
- e comunque senza titoli/abilitazione all'insegnamento e collocati nella seconda fascia EEEE
- condanna l'amministrazione convenuta al riconoscimento del punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l'a.s.2022/2023 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 27.09.2022 al 30.6.2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa;
spese compensate. Si comunichi Napoli lì 10 agosto 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Alessandra Santulli
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