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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1250/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 13.09.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
TT DE TR (AP) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Fioretti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a SA TT DE TR (AP) ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Cardarelli
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04.10.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento DE matrimonio)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente e parte resistente si sono accordate nei seguenti termini: “Voglia
l'Onorevole Tribunale adito, dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1
e , (matrimonio contratto in SA TT DE
[...] Controparte_1
TR, il 12 DE mese di Aprile 2014, trascritto nei registri DElo Stato Civile DE detto
Comune con atto n.
2 -parte 1 - Serie DEega 1 anno 2014) alle seguenti condizioni: 1.
lascerà l'abitazione di Via Moretti n. 49 SA TT DE Controparte_1
TR, e trasferirà la propria residenza in adeguata sistemazione, entro settembre
2025, ovvero entro ulteriore termine che verrà richiesto dalla madre, residenza che verrà comunicata a;
in occasione DE trasferimento Parte_1 CP_1
preleverà tutti i propri beni ed effetti personale le parti regoleranno tutti i
[...]
loro rapporti di dare/avere con separato verbale sottoscritto da entrambe le parti;
2.
I figli minori e , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione paritaria sia presso la madre che il padre e abiteranno con loro nelle rispettive abitazioni secondo il calendario allegato, specificando sin d'ora che per Genitore A si intende la sig.ra Il calendario verrà alternato di CP_1
mese in mese in maniera tale da garantire la collocazione paritaria. Il padre dichiara di fissare la propria residenza in Via Moretti n. 49 SA TT DE TR. La madre comunicherà la propria residenza non appena verrà dalla stessa reperita;
4. Le parti, in relazione al calendario accettato, si impegnano al rispetto DEla figura genitoriale reciproca ed a mostrarsi collaborativi e disponibili a raggiungere compromessi onde ottenere il perseguimento di un rapporto bi-genitoriale nei confronti dei figli;
5. Nel caso di impegni lavorativi, i giorni di permanenza potranno essere spostati o modificati nel rispetto DEl'alternanza dei genitori e compatibilmente con gli impegni degli stessi e previo accordo telefonico. Allo stesso modo, qualora i bambini fossero ammalati nei giorni di permanenza di un genitore, l'altro potrà recuperare i giorni compatibilmente con le esigenze complessive dei minori e dei genitori;
6. Nei giorni di permanenza con il padre, i minori saranno prelevati presso l'abitazione materna o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori
- nel luogo in cui si trovano con la madre o con i nonni o gli zii o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, nei giorni di permanenza con il padre, i minori potranno essere prelevati dalla madre nel luogo in cui si trovano con il padre o i nonni
o gli zii, ovvero terzi di fiducia di entrambi i genitori, previa comunicazione;
7. Quanto alle ferie estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane anche non consecutive tra giugno e settembre, periodo che verrà definito entro il 15 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e con le rispettive esigenze;
8. durante le vacanze natalizie ad anni alterni i bambini trascorreranno la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il/la padre/madre avrà con sé i bambini per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12. al 01.01)
e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il
Lunedì DEl'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza DEla presenza dei figli presso l'uno e
l'altro dei genitori;
9. I minori trascorreranno inoltre la festa DEla mamma e DE papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; 10. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni e con gli zii/zie; 11. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località extra-provinciali quando hanno con sé i minori;
12. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori e qualora vi fosse disaccordo i genitori si impegnano sin
d'ora a seguire un percorso di mediazione per prendere la scelta più adeguata;
13. I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente uno dall'altro; 14. Tenuto conto dei redditi di ciascun genitore come risultanti dalle rispettive dichiarazioni, i genitori decidono di regolamentare il mantenimento dei figli minori come segue: il verserà alla la Parte_1 CP_1
somma mensile di € 1.000,00, oltre alla corresponsione diretta alla madre DEl'assegno unico erogato dall'INPS nella misura di € 200,00 circa. La somma così determinata, tiene conto DE contributo per il pagamento DEl'affitto DEl'abitazione presso cui la trasferirà la propria residenza che il padre versa in favore DEla madre CP_1
nella misura di € 500,00 e DE contributo al mantenimento dei minori che viene parimenti determinato nella misura di 700,00 (€ 500,00 oltre all'assegno unico per €
200,00), tenuto conto DE fatto che anche la percepisce l'assegno Unico CP_1
INPS nella misura di € 200,00. L'assegno di mantenimento dei minori di € 500,00 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT considerato che anche
l'assegno unico viene rivalutato. La rivalutazione sul contributo all'affitto di € 500,00 verrà proporzionalmente riconosciuta nella stessa misura e decorrenza previste nel canone di locazione sottoscritto dalla 15. Poiché le parti hanno CP_1
convenuto che il trasferimento dalla abitazione di Via Moretti 49 avverrà entro settembre 2025 o altra data all'occorrenza comunicata dalla l'assegno CP_1
per il contributo al mantenimento dei minori, verrà versato dal alla Parte_1
opo il trasferimento dalla casa di Via Moretti n. 49 di SA TT DE CP_1
TR, con decorrenza dal 15 di ogni mese o proporzionalmente ai giorni residui laddove il trasferimento avvenisse successivamente a tale data. Quanto al contributo all'affitto esso verrà versato con le medesime cadenze DE contributo al mantenimento, successivamente all'effettiva stipula di un contratto di locazione da parte DEla
o dichiarazione DEla stessa di trasferimento in autonomo domicilio. Il CP_1
pagamento DEl'assegno mensile in favore di verrà effettuato Controparte_1
con bonifico sul seguente IBAN: [...] ( ). CP_2
Quanto alle spese straordinarie le parti intendono recepire il protocollo sottoscritto dai Tribunali appartenenti alla circoscrizione DEla Corte di Appello di ON il
10/07/2024 che deve intendersi qui richiamato e ratificato. I figli verranno iscritti alla scuola pubblica, salvo diverso accordo dei genitori;
17. I genitori, in relazione alle attività extra per le quali sussiste impegno al pagamento in ragione DE 50% ciascuno, concordano che i minori effettueranno le seguenti attività sportive ed extra scolastiche: quanto a un corso di calcio da seguirsi durante tutto l'anno scolastico. Per_1
inoltre continuerà a frequentare la maestra per una volta ogni Per_1 _3
due settimane per tutto l'anno. Quanto a , continuerà a frequentare i costi di Per_2
ginnastica ritmica ed equitazione. CENTRI ESTIVI: frequenterà un campo Per_1
estivo di calcio per 4/5 settimane, e un centro estivo di tennis per una settimana a
Castel Di SAgro. Per tali ultime spese relative ai soli corsi estivi, la madre verserà al padre entro il 30/06/2025 un contributo fisso di € 400,00 tenuto conto degli acconti già versati dal padre fino a tale data. Per i genitori si accorderanno, Per_2
allorquando la minore sceglierà il centro estivo di preferenza. 18. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. 19. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze. Inoltre, le parti concordano che: Le spese di lite DE presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali. Le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla emananda sentenza di separazione e quindi di non proporre impugnazione avverso la stessa. Chiedono, altresì, che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione DEle parti dinanzi al Giudice relatore, venga rimessa la causa sul ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo DEla loro comparizione personale, preso atto DEla volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito DEla separazione, e che il Tribunale adito pronunci sentenza di scioglimento DE matrimonio tra loro contratto in data 12 Aprile 2014, nel Comune di SA TT DE TR, trascritto nei registri DElo Stato Civile DE detto Comune con atto n.
2 -parte 1 - Serie DEega 1 anno 2014, precisando sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Accerti e dichiari l'adito Tribunale che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia DElo scioglimento DE loro matrimonio ai sensi DEl'art. 3, comma terzo, Legge 1 dicembre 1970 n.898, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione;
Le parti chiedono infine che, una volta passata in giudicato la sentenza relativa allo scioglimento DE matrimonio, contratto tra e in data 12/04/2014 e nel Parte_1 Controparte_1
Comune di SA TT DE TR, trascritto nei registri DElo Stato Civile DE detto
Comune con atto n.
2 -parte 1 - Serie DEega 1 anno 2014, l'adito Tribunale ordini al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2024, il Sig. sulla premessa Parte_1
che:
- in data 12.04.2014 contraeva matrimonio civile con la Sig.ra Controparte_1
nel Comune di SA TT DE TR (AP), optando per il regime patrimoniale DEla separazione dei beni;
- dalla loro unione nascevano due figli: , nato il [...] in Persona_4
ON e , nata il [...] in [...]; Persona_5
- la famiglia fissava la residenza anagrafica in SA TT DE TR (AP), in via
G. Moretti n. 49, nell'immobile di proprietà di , madre DE Persona_6
ricorrente; - il ricorrente svolge la professione di impiegato di liv 2 - CCNL Metalmeccanico
Industria alle dipendenze DEla ditta con entrate mensili Controparte_3
medie pari ad € 1.400,00 e non è proprietario di beni immobili;
- parte resistente svolge la professione di commessa per il negozio Tezenis di SA
TT DE TR con entrate mensili pari ad € 1.300,00 circa e non è proprietaria di beni immobili;
- le parti esperivano la procedura di negoziazione assistita per tentare un esito conciliativo DEla separazione personale, ma non era possibile raggiungere un accordo, tanto che veniva redatto un verbale negativo;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico DEla alle CP_1
condizioni indicate nel ricorso e, all'esito, lo scioglimento DE matrimonio alle medesime condizioni.
In data 19.09.2024 il Presidente DE Tribunale designava il giudice relatore, cui DEegava la trattazione DE procedimento, e fissava l'udienza DE 27.03.2025 per la comparizione DEle parti dinanzi al magistrato DEegato;
l'udienza veniva rinviata per motivi d'ufficio all'08.04.2025.
In tale data, il Giudice, preso atto DEla volontà DEle parti di non volersi riconciliare e DEl'intervenuto accordo tra le stesse, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo DE reciproco rispetto, disponeva la discussione orale e all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.
28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione personale dei coniugi va accolta in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra gli stessi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale dai medesimi tenuto;
osserva, altresì, che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi DEle medesime nonché dei figli minori. Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione ai fini DEla pronuncia DElo scioglimento DE matrimonio. La regolamentazione DEle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento DEla pronuncia DEla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, provvede nei seguenti termini concordati tra le parti:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in SA TT DE TR (AP) il
[...]
12.04.2014;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di SA TT DE
TR, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri DElo Stato Civile DE detto Comune con atto n.
2 -parte 1 - Serie DEega 1 anno 2014;
- lascerà l'abitazione di Via Moretti n. 49 SA TT DE Controparte_1
TR, e trasferirà la propria residenza in adeguata sistemazione, entro settembre
2025, ovvero entro ulteriore termine che verrà richiesto dalla madre, residenza che verrà comunicata a;
in occasione DE trasferimento Parte_1 CP_1
preleverà tutti i propri beni ed effetti personali e le parti regoleranno tutti
[...]
i loro rapporti di dare/avere con separato verbale sottoscritto da entrambe le parti;
- i figli minori, e , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione paritaria sia presso la madre che il padre e abiteranno con loro nelle rispettive abitazioni secondo il calendario che risulta allegato agli atti, specificando sin d'ora che per Genitore A si intende la sig.ra Il CP_1
calendario verrà alternato di mese in mese in maniera tale da garantire la collocazione paritaria;
- il padre dichiara di fissare la propria residenza in Via Moretti n. 49 SA TT DE TR. La madre comunicherà la propria residenza non appena verrà dalla stessa reperita;
- le parti, in relazione al calendario accettato, si impegnano al rispetto DEla figura genitoriale reciproca ed a mostrarsi collaborativi e disponibili a raggiungere compromessi onde ottenere il perseguimento di un rapporto bi-genitoriale nei confronti dei figli;
- nel caso di impegni lavorativi, i giorni di permanenza potranno essere spostati o modificati nel rispetto DEl'alternanza dei genitori e compatibilmente con gli impegni degli stessi e previo accordo telefonico. Allo stesso modo, qualora i bambini fossero ammalati nei giorni di permanenza di un genitore, l'altro potrà recuperare i giorni compatibilmente con le esigenze complessive dei minori e dei genitori;
- nei giorni di permanenza con il padre, i minori saranno prelevati presso l'abitazione materna o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori - nel luogo in cui si trovano con la madre o con i nonni o gli zii o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, nei giorni di permanenza con il padre, i minori potranno essere prelevati dalla madre nel luogo in cui si trovano con il padre o i nonni o gli zii, ovvero terzi di fiducia di entrambi i genitori, previa comunicazione;
- quanto alle ferie estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane anche non consecutive tra giugno e settembre, periodo che verrà definito entro il 15 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e con le rispettive esigenze;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni i bambini trascorreranno la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il/la padre/madre avrà con sé i bambini per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1° gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12. al
01.01) e dal 1° gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il
24/25 dicembre sia 31 dicembre/1° gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì DEl'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza DEla presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- i minori trascorreranno inoltre la “festa DEla mamma” e la “festa DE papà” con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
- i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni e con gli zii/zie;
- i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località extra-provinciali quando hanno con sé i minori;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori e qualora vi fosse disaccordo i genitori si impegnano sin d'ora a seguire un percorso di mediazione per prendere la scelta più adeguata;
- i coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente uno dall'altro;
- il verserà alla la somma mensile di € 1.000,00, oltre alla Parte_1 CP_1
corresponsione diretta alla madre DEl'assegno unico erogato dall'INPS nella misura di € 200,00 circa. La somma così determinata tiene conto DE contributo per il pagamento DEl'affitto DEl'abitazione presso cui la rasferirà la propria CP_1
residenza che il padre versa in favore DEla madre nella misura di € 500,00 e DE contributo al mantenimento dei minori che viene parimenti determinato nella misura di 700,00 (€ 500,00 oltre all'assegno unico per € 200,00), tenuto conto DE fatto che anche la percepisce l'assegno Unico INPS nella misura di € CP_1 200,00. L'assegno di mantenimento dei minori di € 500,00 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT considerato che anche l'assegno unico viene rivalutato. La rivalutazione sul contributo all'affitto di € 500,00 verrà proporzionalmente riconosciuta nella stessa misura e decorrenza previste nel canone di locazione sottoscritto dalla CP_1
- poiché le parti hanno convenuto che il trasferimento dalla abitazione di Via Moretti
49 avverrà entro settembre 2025 o altra data all'occorrenza comunicata dalla l'assegno per il contributo al mantenimento dei minori, verrà versato CP_1
dal alla dopo il trasferimento dalla casa di Via Moretti n. 49 Parte_1 CP_1
di SA TT DE TR, con decorrenza dal 15 di ogni mese o proporzionalmente ai giorni residui laddove il trasferimento avvenisse successivamente a tale data. Quanto al contributo all'affitto esso verrà versato con le medesime cadenze DE contributo al mantenimento, successivamente all'effettiva stipula di un contratto di locazione da parte DEla o dichiarazione DEla CP_1
stessa di trasferimento in autonomo domicilio. Il pagamento DEl'assegno mensile in favore di verrà effettuato con bonifico sul seguente Controparte_1
IBAN: [...] ); CP_2
- quanto alle spese straordinarie le parti intendono recepire il protocollo sottoscritto dai Tribunali appartenenti alla circoscrizione DEla Corte di Appello di ON il
10/07/2024 che deve intendersi qui richiamato e ratificato. I figli verranno iscritti alla scuola pubblica, salvo diverso accordo dei genitori;
- i genitori, in relazione alle attività extra per le quali sussiste impegno al pagamento in ragione DE 50% ciascuno, concordano che i minori effettueranno le seguenti attività sportive ed extra scolastiche: quanto a un corso di calcio da Per_1
seguirsi durante tutto l'anno scolastico. inoltre continuerà a frequentare Per_1
la maestra per una volta ogni due settimane per tutto l'anno. Quanto a _3
, continuerà a frequentare i costi di ginnastica ritmica ed equitazione. Per_2
CENTRI ESTIVI: frequenterà un campo estivo di calcio per 4/5 Per_1
settimane, e un centro estivo di tennis per una settimana a Castel Di SAgro. Per tali ultime spese relative ai soli corsi estivi, la madre verserà al padre entro il 30/06/2025 un contributo fisso di € 400,00 tenuto conto degli acconti già versati dal padre fino a tale data. Per i genitori si accorderanno, allorquando la minore sceglierà il Per_2
centro estivo di preferenza;
- le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo;
- i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 15.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1250/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 13.09.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
TT DE TR (AP) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Fioretti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a SA TT DE TR (AP) ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Cardarelli
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04.10.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento DE matrimonio)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente e parte resistente si sono accordate nei seguenti termini: “Voglia
l'Onorevole Tribunale adito, dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1
e , (matrimonio contratto in SA TT DE
[...] Controparte_1
TR, il 12 DE mese di Aprile 2014, trascritto nei registri DElo Stato Civile DE detto
Comune con atto n.
2 -parte 1 - Serie DEega 1 anno 2014) alle seguenti condizioni: 1.
lascerà l'abitazione di Via Moretti n. 49 SA TT DE Controparte_1
TR, e trasferirà la propria residenza in adeguata sistemazione, entro settembre
2025, ovvero entro ulteriore termine che verrà richiesto dalla madre, residenza che verrà comunicata a;
in occasione DE trasferimento Parte_1 CP_1
preleverà tutti i propri beni ed effetti personale le parti regoleranno tutti i
[...]
loro rapporti di dare/avere con separato verbale sottoscritto da entrambe le parti;
2.
I figli minori e , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione paritaria sia presso la madre che il padre e abiteranno con loro nelle rispettive abitazioni secondo il calendario allegato, specificando sin d'ora che per Genitore A si intende la sig.ra Il calendario verrà alternato di CP_1
mese in mese in maniera tale da garantire la collocazione paritaria. Il padre dichiara di fissare la propria residenza in Via Moretti n. 49 SA TT DE TR. La madre comunicherà la propria residenza non appena verrà dalla stessa reperita;
4. Le parti, in relazione al calendario accettato, si impegnano al rispetto DEla figura genitoriale reciproca ed a mostrarsi collaborativi e disponibili a raggiungere compromessi onde ottenere il perseguimento di un rapporto bi-genitoriale nei confronti dei figli;
5. Nel caso di impegni lavorativi, i giorni di permanenza potranno essere spostati o modificati nel rispetto DEl'alternanza dei genitori e compatibilmente con gli impegni degli stessi e previo accordo telefonico. Allo stesso modo, qualora i bambini fossero ammalati nei giorni di permanenza di un genitore, l'altro potrà recuperare i giorni compatibilmente con le esigenze complessive dei minori e dei genitori;
6. Nei giorni di permanenza con il padre, i minori saranno prelevati presso l'abitazione materna o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori
- nel luogo in cui si trovano con la madre o con i nonni o gli zii o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, nei giorni di permanenza con il padre, i minori potranno essere prelevati dalla madre nel luogo in cui si trovano con il padre o i nonni
o gli zii, ovvero terzi di fiducia di entrambi i genitori, previa comunicazione;
7. Quanto alle ferie estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane anche non consecutive tra giugno e settembre, periodo che verrà definito entro il 15 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e con le rispettive esigenze;
8. durante le vacanze natalizie ad anni alterni i bambini trascorreranno la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il/la padre/madre avrà con sé i bambini per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12. al 01.01)
e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il
Lunedì DEl'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza DEla presenza dei figli presso l'uno e
l'altro dei genitori;
9. I minori trascorreranno inoltre la festa DEla mamma e DE papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; 10. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni e con gli zii/zie; 11. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località extra-provinciali quando hanno con sé i minori;
12. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori e qualora vi fosse disaccordo i genitori si impegnano sin
d'ora a seguire un percorso di mediazione per prendere la scelta più adeguata;
13. I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente uno dall'altro; 14. Tenuto conto dei redditi di ciascun genitore come risultanti dalle rispettive dichiarazioni, i genitori decidono di regolamentare il mantenimento dei figli minori come segue: il verserà alla la Parte_1 CP_1
somma mensile di € 1.000,00, oltre alla corresponsione diretta alla madre DEl'assegno unico erogato dall'INPS nella misura di € 200,00 circa. La somma così determinata, tiene conto DE contributo per il pagamento DEl'affitto DEl'abitazione presso cui la trasferirà la propria residenza che il padre versa in favore DEla madre CP_1
nella misura di € 500,00 e DE contributo al mantenimento dei minori che viene parimenti determinato nella misura di 700,00 (€ 500,00 oltre all'assegno unico per €
200,00), tenuto conto DE fatto che anche la percepisce l'assegno Unico CP_1
INPS nella misura di € 200,00. L'assegno di mantenimento dei minori di € 500,00 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT considerato che anche
l'assegno unico viene rivalutato. La rivalutazione sul contributo all'affitto di € 500,00 verrà proporzionalmente riconosciuta nella stessa misura e decorrenza previste nel canone di locazione sottoscritto dalla 15. Poiché le parti hanno CP_1
convenuto che il trasferimento dalla abitazione di Via Moretti 49 avverrà entro settembre 2025 o altra data all'occorrenza comunicata dalla l'assegno CP_1
per il contributo al mantenimento dei minori, verrà versato dal alla Parte_1
opo il trasferimento dalla casa di Via Moretti n. 49 di SA TT DE CP_1
TR, con decorrenza dal 15 di ogni mese o proporzionalmente ai giorni residui laddove il trasferimento avvenisse successivamente a tale data. Quanto al contributo all'affitto esso verrà versato con le medesime cadenze DE contributo al mantenimento, successivamente all'effettiva stipula di un contratto di locazione da parte DEla
o dichiarazione DEla stessa di trasferimento in autonomo domicilio. Il CP_1
pagamento DEl'assegno mensile in favore di verrà effettuato Controparte_1
con bonifico sul seguente IBAN: [...] ( ). CP_2
Quanto alle spese straordinarie le parti intendono recepire il protocollo sottoscritto dai Tribunali appartenenti alla circoscrizione DEla Corte di Appello di ON il
10/07/2024 che deve intendersi qui richiamato e ratificato. I figli verranno iscritti alla scuola pubblica, salvo diverso accordo dei genitori;
17. I genitori, in relazione alle attività extra per le quali sussiste impegno al pagamento in ragione DE 50% ciascuno, concordano che i minori effettueranno le seguenti attività sportive ed extra scolastiche: quanto a un corso di calcio da seguirsi durante tutto l'anno scolastico. Per_1
inoltre continuerà a frequentare la maestra per una volta ogni Per_1 _3
due settimane per tutto l'anno. Quanto a , continuerà a frequentare i costi di Per_2
ginnastica ritmica ed equitazione. CENTRI ESTIVI: frequenterà un campo Per_1
estivo di calcio per 4/5 settimane, e un centro estivo di tennis per una settimana a
Castel Di SAgro. Per tali ultime spese relative ai soli corsi estivi, la madre verserà al padre entro il 30/06/2025 un contributo fisso di € 400,00 tenuto conto degli acconti già versati dal padre fino a tale data. Per i genitori si accorderanno, Per_2
allorquando la minore sceglierà il centro estivo di preferenza. 18. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. 19. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze. Inoltre, le parti concordano che: Le spese di lite DE presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali. Le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla emananda sentenza di separazione e quindi di non proporre impugnazione avverso la stessa. Chiedono, altresì, che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione DEle parti dinanzi al Giudice relatore, venga rimessa la causa sul ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo DEla loro comparizione personale, preso atto DEla volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito DEla separazione, e che il Tribunale adito pronunci sentenza di scioglimento DE matrimonio tra loro contratto in data 12 Aprile 2014, nel Comune di SA TT DE TR, trascritto nei registri DElo Stato Civile DE detto Comune con atto n.
2 -parte 1 - Serie DEega 1 anno 2014, precisando sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Accerti e dichiari l'adito Tribunale che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia DElo scioglimento DE loro matrimonio ai sensi DEl'art. 3, comma terzo, Legge 1 dicembre 1970 n.898, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione;
Le parti chiedono infine che, una volta passata in giudicato la sentenza relativa allo scioglimento DE matrimonio, contratto tra e in data 12/04/2014 e nel Parte_1 Controparte_1
Comune di SA TT DE TR, trascritto nei registri DElo Stato Civile DE detto
Comune con atto n.
2 -parte 1 - Serie DEega 1 anno 2014, l'adito Tribunale ordini al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2024, il Sig. sulla premessa Parte_1
che:
- in data 12.04.2014 contraeva matrimonio civile con la Sig.ra Controparte_1
nel Comune di SA TT DE TR (AP), optando per il regime patrimoniale DEla separazione dei beni;
- dalla loro unione nascevano due figli: , nato il [...] in Persona_4
ON e , nata il [...] in [...]; Persona_5
- la famiglia fissava la residenza anagrafica in SA TT DE TR (AP), in via
G. Moretti n. 49, nell'immobile di proprietà di , madre DE Persona_6
ricorrente; - il ricorrente svolge la professione di impiegato di liv 2 - CCNL Metalmeccanico
Industria alle dipendenze DEla ditta con entrate mensili Controparte_3
medie pari ad € 1.400,00 e non è proprietario di beni immobili;
- parte resistente svolge la professione di commessa per il negozio Tezenis di SA
TT DE TR con entrate mensili pari ad € 1.300,00 circa e non è proprietaria di beni immobili;
- le parti esperivano la procedura di negoziazione assistita per tentare un esito conciliativo DEla separazione personale, ma non era possibile raggiungere un accordo, tanto che veniva redatto un verbale negativo;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico DEla alle CP_1
condizioni indicate nel ricorso e, all'esito, lo scioglimento DE matrimonio alle medesime condizioni.
In data 19.09.2024 il Presidente DE Tribunale designava il giudice relatore, cui DEegava la trattazione DE procedimento, e fissava l'udienza DE 27.03.2025 per la comparizione DEle parti dinanzi al magistrato DEegato;
l'udienza veniva rinviata per motivi d'ufficio all'08.04.2025.
In tale data, il Giudice, preso atto DEla volontà DEle parti di non volersi riconciliare e DEl'intervenuto accordo tra le stesse, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo DE reciproco rispetto, disponeva la discussione orale e all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.
28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione personale dei coniugi va accolta in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra gli stessi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale dai medesimi tenuto;
osserva, altresì, che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi DEle medesime nonché dei figli minori. Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione ai fini DEla pronuncia DElo scioglimento DE matrimonio. La regolamentazione DEle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento DEla pronuncia DEla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, provvede nei seguenti termini concordati tra le parti:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in SA TT DE TR (AP) il
[...]
12.04.2014;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di SA TT DE
TR, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri DElo Stato Civile DE detto Comune con atto n.
2 -parte 1 - Serie DEega 1 anno 2014;
- lascerà l'abitazione di Via Moretti n. 49 SA TT DE Controparte_1
TR, e trasferirà la propria residenza in adeguata sistemazione, entro settembre
2025, ovvero entro ulteriore termine che verrà richiesto dalla madre, residenza che verrà comunicata a;
in occasione DE trasferimento Parte_1 CP_1
preleverà tutti i propri beni ed effetti personali e le parti regoleranno tutti
[...]
i loro rapporti di dare/avere con separato verbale sottoscritto da entrambe le parti;
- i figli minori, e , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione paritaria sia presso la madre che il padre e abiteranno con loro nelle rispettive abitazioni secondo il calendario che risulta allegato agli atti, specificando sin d'ora che per Genitore A si intende la sig.ra Il CP_1
calendario verrà alternato di mese in mese in maniera tale da garantire la collocazione paritaria;
- il padre dichiara di fissare la propria residenza in Via Moretti n. 49 SA TT DE TR. La madre comunicherà la propria residenza non appena verrà dalla stessa reperita;
- le parti, in relazione al calendario accettato, si impegnano al rispetto DEla figura genitoriale reciproca ed a mostrarsi collaborativi e disponibili a raggiungere compromessi onde ottenere il perseguimento di un rapporto bi-genitoriale nei confronti dei figli;
- nel caso di impegni lavorativi, i giorni di permanenza potranno essere spostati o modificati nel rispetto DEl'alternanza dei genitori e compatibilmente con gli impegni degli stessi e previo accordo telefonico. Allo stesso modo, qualora i bambini fossero ammalati nei giorni di permanenza di un genitore, l'altro potrà recuperare i giorni compatibilmente con le esigenze complessive dei minori e dei genitori;
- nei giorni di permanenza con il padre, i minori saranno prelevati presso l'abitazione materna o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori - nel luogo in cui si trovano con la madre o con i nonni o gli zii o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, nei giorni di permanenza con il padre, i minori potranno essere prelevati dalla madre nel luogo in cui si trovano con il padre o i nonni o gli zii, ovvero terzi di fiducia di entrambi i genitori, previa comunicazione;
- quanto alle ferie estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane anche non consecutive tra giugno e settembre, periodo che verrà definito entro il 15 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e con le rispettive esigenze;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni i bambini trascorreranno la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il/la padre/madre avrà con sé i bambini per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1° gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12. al
01.01) e dal 1° gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il
24/25 dicembre sia 31 dicembre/1° gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì DEl'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza DEla presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- i minori trascorreranno inoltre la “festa DEla mamma” e la “festa DE papà” con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
- i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni e con gli zii/zie;
- i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località extra-provinciali quando hanno con sé i minori;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori e qualora vi fosse disaccordo i genitori si impegnano sin d'ora a seguire un percorso di mediazione per prendere la scelta più adeguata;
- i coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente uno dall'altro;
- il verserà alla la somma mensile di € 1.000,00, oltre alla Parte_1 CP_1
corresponsione diretta alla madre DEl'assegno unico erogato dall'INPS nella misura di € 200,00 circa. La somma così determinata tiene conto DE contributo per il pagamento DEl'affitto DEl'abitazione presso cui la rasferirà la propria CP_1
residenza che il padre versa in favore DEla madre nella misura di € 500,00 e DE contributo al mantenimento dei minori che viene parimenti determinato nella misura di 700,00 (€ 500,00 oltre all'assegno unico per € 200,00), tenuto conto DE fatto che anche la percepisce l'assegno Unico INPS nella misura di € CP_1 200,00. L'assegno di mantenimento dei minori di € 500,00 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT considerato che anche l'assegno unico viene rivalutato. La rivalutazione sul contributo all'affitto di € 500,00 verrà proporzionalmente riconosciuta nella stessa misura e decorrenza previste nel canone di locazione sottoscritto dalla CP_1
- poiché le parti hanno convenuto che il trasferimento dalla abitazione di Via Moretti
49 avverrà entro settembre 2025 o altra data all'occorrenza comunicata dalla l'assegno per il contributo al mantenimento dei minori, verrà versato CP_1
dal alla dopo il trasferimento dalla casa di Via Moretti n. 49 Parte_1 CP_1
di SA TT DE TR, con decorrenza dal 15 di ogni mese o proporzionalmente ai giorni residui laddove il trasferimento avvenisse successivamente a tale data. Quanto al contributo all'affitto esso verrà versato con le medesime cadenze DE contributo al mantenimento, successivamente all'effettiva stipula di un contratto di locazione da parte DEla o dichiarazione DEla CP_1
stessa di trasferimento in autonomo domicilio. Il pagamento DEl'assegno mensile in favore di verrà effettuato con bonifico sul seguente Controparte_1
IBAN: [...] ); CP_2
- quanto alle spese straordinarie le parti intendono recepire il protocollo sottoscritto dai Tribunali appartenenti alla circoscrizione DEla Corte di Appello di ON il
10/07/2024 che deve intendersi qui richiamato e ratificato. I figli verranno iscritti alla scuola pubblica, salvo diverso accordo dei genitori;
- i genitori, in relazione alle attività extra per le quali sussiste impegno al pagamento in ragione DE 50% ciascuno, concordano che i minori effettueranno le seguenti attività sportive ed extra scolastiche: quanto a un corso di calcio da Per_1
seguirsi durante tutto l'anno scolastico. inoltre continuerà a frequentare Per_1
la maestra per una volta ogni due settimane per tutto l'anno. Quanto a _3
, continuerà a frequentare i costi di ginnastica ritmica ed equitazione. Per_2
CENTRI ESTIVI: frequenterà un campo estivo di calcio per 4/5 Per_1
settimane, e un centro estivo di tennis per una settimana a Castel Di SAgro. Per tali ultime spese relative ai soli corsi estivi, la madre verserà al padre entro il 30/06/2025 un contributo fisso di € 400,00 tenuto conto degli acconti già versati dal padre fino a tale data. Per i genitori si accorderanno, allorquando la minore sceglierà il Per_2
centro estivo di preferenza;
- le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo;
- i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 15.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi