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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/08/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1563/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
avv. DUFFINI (c.f. ), rappresentato e difeso in Pt_1 C.F._1 giudizio da sé medesimo, con domicilio eletto presso il proprio studio;
appellante contro
avv. (c.f. ), rappresentata e difesa in CP_1 CP_2 C.F._2 giudizio da sé medesima e dall'avv. Andrea Passini, con domicilio eletto presso il proprio studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 467 emessa il 13/6/24 dal Tribunale di
Rovigo (Giudice: dott.ssa Federica Abiuso), notificata in data 22/7/24.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
Preso atto dell'avversa eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività della notifica dell'atto di appello e ritenuta la stessa fondata alla luce della giurisprudenza espressasi sul punto, lo scrivente RINUNCIA all'appello svolto nei confronti dell'Avv.
Miriam TO per l'impugnazione della sentenza n. 467/2024 del Tribunale di Rovigo e, contestualmente, chiede di dichiararsi l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite, ovvero, contenendo le stesse nel minimo previsto dallo scaglione di riferimento.
Parte appellata:
Dichiararsi inammissibile l'appello per intervenuta decadenza dell'appellante dal termine per l'impugnazione e per essere stato quindi l'appello tardivamente proposto;
in ogni caso, dichiari inammissibile l'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 comma 2 n.1 e 2 cpc;
ed in via subordinata lo rigetti anche nel merito per quanto esposto al punto c, confermando in toto la sentenza impugnata, con vittoria di competenze e spese di lite.
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 21/9/24 all'avv. Miriam TO, l'avv. Controparte_3 proponeva appello avverso la sentenza n. 467, emessa il 13/6/24, dal Tribunale di Rovigo.
Si costituiva l'avv. Miriam TO chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per la sua tardiva proposizione.
Nel corso del giudizio di gravame, in data 3/2/25, l'appellante depositava rinuncia all'appello, mentre TO, con atto depositato in data 18/3/25, dichiarava di non volerla accettare e chiedeva la condanna del DU alla rifusione delle spese processuali.
Vista la mancanza dei presupposti di cui all'art.306 cpc, questa Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 15/7/25, data in vista della quale parte appellata depositava le note scritte con le conclusioni sopra riportate, ferma la rinuncia di parte appellante che non depositava alcunché.
Vista la mancata accettazione alla pur regolare rinuncia all'appello, la Corte deve esaminare il merito del gravame.
A tal riguardo, è preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità per tardiva proposizione del gravame.
L'eccezione è fondata.
Infatti, a fronte della documentata notifica della sentenza avvenuta in data 22/7/24,
l'appello è stato notificato in data 21/9/24, ossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 cpc, senza considerare la sospensione feriale dei termini, dovendosi tenere conto che, in caso di opposizione all'esecuzione come nella specie, vale la disciplina di cui all'art. 3 L. 742/1969. Tale norma espressamente esclude l'applicazione della sospensione feriale dei termini - nel periodo 1-31 agosto di ogni anno disposta dall'art. 1 della medesima legge -nelle materie di cui all'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario R.D. 30/1/1941 n.12, fra le quali sono comprese le cause di opposizione all'esecuzione, in ogni loro fase e grado.
E che la causa in questione rientri tra le opposizioni ex art. 615 cpc, non può essere messo in dubbio sia per il chiaro comportamento dell'opponente e sia per il principio dell'apparenza, secondo cui il regime di computo dei termini per impugnare va individuato in base alla qualificazione che il primo giudice abbia dato all'azione proposta in giudizio ancorché in presenza di domande strettamente connesse (cfr. Cass. 33464/24;
15449/20).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto.
Le spese processuali vanno poste a carico dell'appellante unicamente per le fasi di studio ed introduttiva, anteriori alla rinuncia espressa dall'appellante; le fasi successive, invece, risultano superflue e non rispondenti ad alcuna meritevole esigenza difensiva, posto che, in assenza di un diverso accordo, le spese sostenute erano comunque a carico del rinunciante ex art. 306, ultimo comma, cpc, secondo la liquidazione che questa Corte avrebbe potuto fare.
Detta liquidazione è fatta in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/14, in base al valore della controversia (scaglione € 1.101,00- € 5.200,00), nei limiti delle fasi effettivamente necessarie.
PQM
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. 1563/24, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 467 emessa il 13/6/24 dal Tribunale di Rovigo;
- condanna avv. DU alla rifusione, a favore di Miriam avv. Pt_1
TO, delle spese processuali liquidate in € 1.072,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di avv. DU. Pt_1
Venezia, 22/7/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1563/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
avv. DUFFINI (c.f. ), rappresentato e difeso in Pt_1 C.F._1 giudizio da sé medesimo, con domicilio eletto presso il proprio studio;
appellante contro
avv. (c.f. ), rappresentata e difesa in CP_1 CP_2 C.F._2 giudizio da sé medesima e dall'avv. Andrea Passini, con domicilio eletto presso il proprio studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 467 emessa il 13/6/24 dal Tribunale di
Rovigo (Giudice: dott.ssa Federica Abiuso), notificata in data 22/7/24.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
Preso atto dell'avversa eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività della notifica dell'atto di appello e ritenuta la stessa fondata alla luce della giurisprudenza espressasi sul punto, lo scrivente RINUNCIA all'appello svolto nei confronti dell'Avv.
Miriam TO per l'impugnazione della sentenza n. 467/2024 del Tribunale di Rovigo e, contestualmente, chiede di dichiararsi l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite, ovvero, contenendo le stesse nel minimo previsto dallo scaglione di riferimento.
Parte appellata:
Dichiararsi inammissibile l'appello per intervenuta decadenza dell'appellante dal termine per l'impugnazione e per essere stato quindi l'appello tardivamente proposto;
in ogni caso, dichiari inammissibile l'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 comma 2 n.1 e 2 cpc;
ed in via subordinata lo rigetti anche nel merito per quanto esposto al punto c, confermando in toto la sentenza impugnata, con vittoria di competenze e spese di lite.
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 21/9/24 all'avv. Miriam TO, l'avv. Controparte_3 proponeva appello avverso la sentenza n. 467, emessa il 13/6/24, dal Tribunale di Rovigo.
Si costituiva l'avv. Miriam TO chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per la sua tardiva proposizione.
Nel corso del giudizio di gravame, in data 3/2/25, l'appellante depositava rinuncia all'appello, mentre TO, con atto depositato in data 18/3/25, dichiarava di non volerla accettare e chiedeva la condanna del DU alla rifusione delle spese processuali.
Vista la mancanza dei presupposti di cui all'art.306 cpc, questa Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 15/7/25, data in vista della quale parte appellata depositava le note scritte con le conclusioni sopra riportate, ferma la rinuncia di parte appellante che non depositava alcunché.
Vista la mancata accettazione alla pur regolare rinuncia all'appello, la Corte deve esaminare il merito del gravame.
A tal riguardo, è preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità per tardiva proposizione del gravame.
L'eccezione è fondata.
Infatti, a fronte della documentata notifica della sentenza avvenuta in data 22/7/24,
l'appello è stato notificato in data 21/9/24, ossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 cpc, senza considerare la sospensione feriale dei termini, dovendosi tenere conto che, in caso di opposizione all'esecuzione come nella specie, vale la disciplina di cui all'art. 3 L. 742/1969. Tale norma espressamente esclude l'applicazione della sospensione feriale dei termini - nel periodo 1-31 agosto di ogni anno disposta dall'art. 1 della medesima legge -nelle materie di cui all'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario R.D. 30/1/1941 n.12, fra le quali sono comprese le cause di opposizione all'esecuzione, in ogni loro fase e grado.
E che la causa in questione rientri tra le opposizioni ex art. 615 cpc, non può essere messo in dubbio sia per il chiaro comportamento dell'opponente e sia per il principio dell'apparenza, secondo cui il regime di computo dei termini per impugnare va individuato in base alla qualificazione che il primo giudice abbia dato all'azione proposta in giudizio ancorché in presenza di domande strettamente connesse (cfr. Cass. 33464/24;
15449/20).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto.
Le spese processuali vanno poste a carico dell'appellante unicamente per le fasi di studio ed introduttiva, anteriori alla rinuncia espressa dall'appellante; le fasi successive, invece, risultano superflue e non rispondenti ad alcuna meritevole esigenza difensiva, posto che, in assenza di un diverso accordo, le spese sostenute erano comunque a carico del rinunciante ex art. 306, ultimo comma, cpc, secondo la liquidazione che questa Corte avrebbe potuto fare.
Detta liquidazione è fatta in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/14, in base al valore della controversia (scaglione € 1.101,00- € 5.200,00), nei limiti delle fasi effettivamente necessarie.
PQM
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. 1563/24, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 467 emessa il 13/6/24 dal Tribunale di Rovigo;
- condanna avv. DU alla rifusione, a favore di Miriam avv. Pt_1
TO, delle spese processuali liquidate in € 1.072,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di avv. DU. Pt_1
Venezia, 22/7/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli