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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/05/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLIDORO Parte_1 C.F._1
SIRIO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore,
Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_2
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il CP_3 diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento. Con vittoria di spese.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito: pagina 1 di 5 - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito in via principale:
- rigettare le domande del ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi sopra esplicati;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse . ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 21/03/2023 come sopra rappresentato, conveniva Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal Controparte_1
fine esponendo di essere inserito nelle seconde fasce delle GPS di Belluno, con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 09/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 presso l'Istituto Superiore
“Galilei-Tiziano” di , di aver conseguito il titolo di Laurea oltre 24 CFU e di ambire CP_3 all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Belluno, per le seguenti classi di concorso: A048
(Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).
Proseguiva l'attore esponendo che detto inserimento non era possibile, ad avviso del CP_1
convenuto, in quanto lo stesso non riconosceva il valore abilitante del titolo di Laurea oltre 24 CFU, i quali rappresentavano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D. Lgs n. 59/2017, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, che aveva stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017, che in conformità alla legge delega aveva individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 CFU in specifici SSD.
Il ricorrente riteneva che nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore avesse inteso definire normativamente l'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017, ove aveva richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU, sicché
l'abilitazione era, ad avviso di parte attrice, equivalente al possesso dei 24 CFU per espressa previsione legislativa, sicché l'esclusione dei docenti in possesso dei 24 CFU era illegittima costituzionalmente, riservando diverso trattamento a soggetti nella medesima posizione (abilitati ed in possesso di 24 CFU).
2. La difesa della parte convenuta.
pagina 2 di 5 Si costituivano ritualmente in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
, come sopra rappresentati, che chiedevano preliminarmente Controparte_6
dichiararsi la giurisdizione del G.A, trattandosi di domanda derivante da un atto regolamentare di normazione secondaria (mancato inserimento in graduatoria) e nel merito resistevano al ricorso e ne chiedevano il rigetto in quanto infondato.
La causa – ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati -veniva ritenuta sufficientemente documentata e veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su
PCT unitamente alla presente motivazione.
3. L'eccezione preliminare.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni convenute, per rammentare che, a mente di Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 25836 del 2016, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, sicché se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente chiede accertarsi che lo stesso – in base ad una previsione di legge - è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento il diritto, previa disapplicazione del
Decreto Ministeriale n. 374/2017, sicché la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
4. Il merito della domanda.
Venendo ad esaminare il merito del ricorso, deve rilevarsi che la stessa si fonda su un'argomentazione che non appare condivisibile, alla luce del dettato normativo: l'art. 1, comma 110, della legge n.
107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenti il titolo di accesso per i futuri concorsi, mentre il D. Lgs. 59/2017, che ha disciplinato i requisiti di accesso ai futuri concorsi, ha previsto quale titolo di accesso agli stessi, accanto all'abilitazione, anche il possesso congiunto di
Laurea e 24 Crediti Formativi Universitari, sicché il possesso congiunto di Laurea e 24 Crediti
Formativi Universitari per espressa previsione del legislatore avrebbe valore abilitante e dunque tale da pagina 3 di 5 consentire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di Istituto di II fascia del personale docente.
Va tuttavia considerato che l'art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla prevedere circa gli specifici titoli abilitanti, che si devono ritenere identificabili in quelli già previsti dalla normativa esistente, e l'art. 5 del D. Lgs n. 59/2019 distingue nettamente il possesso dei titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, stabilendone l'equiparazione allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.
Inoltre l'art., comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107 non si applica ai concorsi previsti dal D.
Lgs. n. 59/2017, per espressa disposizione dell'art. 21 del medesimo Decreto e da ciò si desume l'espressa volontà legislativa di non compiere alcuna equiparazione tra le due situazioni, tanto che l'art. 5 del D. Lgs. 59/2017, dopo aver individuato i requisiti di accesso al concorso, prevede che il superamento delle prove concorsuali costituisca abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso, sicché appare chiaro l'intento di distinguere l'abilitazione all'insegnamento dal possesso della Laurea congiunto ai 24 CFU, richiesti come elementi distinti.
Non appare sussistere neppure l'affermata – in ricorso – illegittimità costituzionale della normativa scolastica, atteso che incontestabili appaiono le differenze sostanziali esistenti tra i titoli abilitanti all'insegnamento ed i CFU, in quanto i primi postulano l'avvenuto espletamento di un tirocinio didattico e formativo ovvero il superamento di procedure concorsuali, invece non previste per il conseguimento dei 24 CFU, sicché non sussiste alcuna irragionevolezza legislativa nella previsione di detti crediti formativi solo come efficaci ai fini della partecipazione al concorso e non come autonomo titolo abilitante.
Occorre conseguentemente rigettare il ricorso in quanto del tutto infondato.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c., stante la presenza di decisioni difformi nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 39/2023 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, l Controparte_1 [...]
Controparte_6
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Belluno, in data 28/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLIDORO Parte_1 C.F._1
SIRIO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore,
Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_2
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il CP_3 diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento. Con vittoria di spese.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito: pagina 1 di 5 - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito in via principale:
- rigettare le domande del ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi sopra esplicati;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse . ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 21/03/2023 come sopra rappresentato, conveniva Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal Controparte_1
fine esponendo di essere inserito nelle seconde fasce delle GPS di Belluno, con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 09/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 presso l'Istituto Superiore
“Galilei-Tiziano” di , di aver conseguito il titolo di Laurea oltre 24 CFU e di ambire CP_3 all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Belluno, per le seguenti classi di concorso: A048
(Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).
Proseguiva l'attore esponendo che detto inserimento non era possibile, ad avviso del CP_1
convenuto, in quanto lo stesso non riconosceva il valore abilitante del titolo di Laurea oltre 24 CFU, i quali rappresentavano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D. Lgs n. 59/2017, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, che aveva stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017, che in conformità alla legge delega aveva individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 CFU in specifici SSD.
Il ricorrente riteneva che nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore avesse inteso definire normativamente l'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017, ove aveva richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU, sicché
l'abilitazione era, ad avviso di parte attrice, equivalente al possesso dei 24 CFU per espressa previsione legislativa, sicché l'esclusione dei docenti in possesso dei 24 CFU era illegittima costituzionalmente, riservando diverso trattamento a soggetti nella medesima posizione (abilitati ed in possesso di 24 CFU).
2. La difesa della parte convenuta.
pagina 2 di 5 Si costituivano ritualmente in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
, come sopra rappresentati, che chiedevano preliminarmente Controparte_6
dichiararsi la giurisdizione del G.A, trattandosi di domanda derivante da un atto regolamentare di normazione secondaria (mancato inserimento in graduatoria) e nel merito resistevano al ricorso e ne chiedevano il rigetto in quanto infondato.
La causa – ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati -veniva ritenuta sufficientemente documentata e veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su
PCT unitamente alla presente motivazione.
3. L'eccezione preliminare.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni convenute, per rammentare che, a mente di Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 25836 del 2016, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, sicché se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente chiede accertarsi che lo stesso – in base ad una previsione di legge - è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento il diritto, previa disapplicazione del
Decreto Ministeriale n. 374/2017, sicché la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
4. Il merito della domanda.
Venendo ad esaminare il merito del ricorso, deve rilevarsi che la stessa si fonda su un'argomentazione che non appare condivisibile, alla luce del dettato normativo: l'art. 1, comma 110, della legge n.
107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenti il titolo di accesso per i futuri concorsi, mentre il D. Lgs. 59/2017, che ha disciplinato i requisiti di accesso ai futuri concorsi, ha previsto quale titolo di accesso agli stessi, accanto all'abilitazione, anche il possesso congiunto di
Laurea e 24 Crediti Formativi Universitari, sicché il possesso congiunto di Laurea e 24 Crediti
Formativi Universitari per espressa previsione del legislatore avrebbe valore abilitante e dunque tale da pagina 3 di 5 consentire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di Istituto di II fascia del personale docente.
Va tuttavia considerato che l'art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla prevedere circa gli specifici titoli abilitanti, che si devono ritenere identificabili in quelli già previsti dalla normativa esistente, e l'art. 5 del D. Lgs n. 59/2019 distingue nettamente il possesso dei titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, stabilendone l'equiparazione allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.
Inoltre l'art., comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107 non si applica ai concorsi previsti dal D.
Lgs. n. 59/2017, per espressa disposizione dell'art. 21 del medesimo Decreto e da ciò si desume l'espressa volontà legislativa di non compiere alcuna equiparazione tra le due situazioni, tanto che l'art. 5 del D. Lgs. 59/2017, dopo aver individuato i requisiti di accesso al concorso, prevede che il superamento delle prove concorsuali costituisca abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso, sicché appare chiaro l'intento di distinguere l'abilitazione all'insegnamento dal possesso della Laurea congiunto ai 24 CFU, richiesti come elementi distinti.
Non appare sussistere neppure l'affermata – in ricorso – illegittimità costituzionale della normativa scolastica, atteso che incontestabili appaiono le differenze sostanziali esistenti tra i titoli abilitanti all'insegnamento ed i CFU, in quanto i primi postulano l'avvenuto espletamento di un tirocinio didattico e formativo ovvero il superamento di procedure concorsuali, invece non previste per il conseguimento dei 24 CFU, sicché non sussiste alcuna irragionevolezza legislativa nella previsione di detti crediti formativi solo come efficaci ai fini della partecipazione al concorso e non come autonomo titolo abilitante.
Occorre conseguentemente rigettare il ricorso in quanto del tutto infondato.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c., stante la presenza di decisioni difformi nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 39/2023 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, l Controparte_1 [...]
Controparte_6
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Belluno, in data 28/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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