Articolo 2000 del Codice civile
Articolo 1999Articolo 2001
Versione
19 aprile 1942
Art. 2000.

(Riunione e frazionamento dei titoli).

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in piu' titoli di taglio minore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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