Articolo 2 della Legge 3 marzo 1971, n. 81
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 marzo 1971
Art. 2.
I possessori di banconote in Reichsmark come sopra denunciate, che intendano ottenere il beneficio dell'indennizzo, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero) un certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964.
Ove ritenuto necessario, a giudizio della commissione di cui all'articolo 4 della predetta legge 5 luglio 1964, n. 607 , gli interessati dovranno inoltre presentare:
a) l'originale o la copia debitamente autenticata della denuncia delle banconote in RM, a suo tempo effettuata;
b) un documento atto a comprovare la qualita' di ex prigioniero, ex internato od ex lavoratore non volontario in Germania.
Entrata in vigore il 27 marzo 1971