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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2024, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Eliana ROMEO - Consigliere dr Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.7.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1751/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 171/2022 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Tucci ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Rende (CS), Via C. Alvaro 12; APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva parzialmente accolto il ricorso da lui spiegato e pagina1 di 5 condannato il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in suo favore della differenza tra i due terzi della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento e quella di fatto corrisposta come da buste paga per il periodo da marzo a dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2017 , da luglio a settembre 2018 nonché per il periodo da giugno a settembre 2019 con mansioni di “ spesino, addetto alle pulizie, scrivano “ tutte riconducibile al livello VII del CCNL Alberghi Mense. Il si è costituito chiedendo di respingere il gravame ex Controparte_1 adverso proposto e, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l'Amministrazione alla corresponsione di importi per periodi non richiesti (“a partire dal 1° ottobre 2017, è intervenuto l'adeguamento delle retribuzioni dei detenuti, in linea con i CCNL pro tempore vigenti. Tuttavia, in patente violazione dell'art. 112 c.p.c., il Tribunale ha condannato l'Amministrazione a corrispondere importi anche per periodi non oggetto di richiesta da parte del detenuto”). Con l'atto d'appello principale censura la decisione del Parte_1
Tribunale per A) ”Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e extrapetizione per violazione degli artt.112 e 90 c.p.c.” non tenendo conto di quanto dedotto nel ricorso di primo grado ossia che ” 1) Il ricorrente, collaboratore di giustizia, è stato detenuto dal 2011 al 2017 presso vari carceri tra cui Paliano, Spoleto;
2) presso le predette strutture carcerarie il ricorrente ha prestato e presta attività lavorativa di “scopino”, “cuciniere”, “spesino”;
3) in dettaglio l'attività lavorativa consiste, nelle ore riportate nelle allegate buste paga che variavano a seconda dei giorni, nell'effettuare le pulizie (scopino), nel cucinare e/o aiutare in cucina (cuciniere); portare la spesa ai detenuti (spesino);
4) a fronte dell'attività lavorativa prestata il ricorrente ha percepito la così detta “mercede” anche se in misura inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto per i contratti collettivi di lavoro (art. 22 L.354/75) senza avere mai goduto di ferie o permessi”;
B) “violazione degli artt. 345-346 cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 417 bis cod. proc. civ. – Difetto di jus postulandi in capo ai funzionari che si sono costituiti nel primo grado di giudizio … Si censura l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione ex art. 2948 c.c..”:
C) “Inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. nonché ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.”;
D) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 2697 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale”.
pagina2 di 5 Entrambi gi appelli sono fondati e ciò a prescindere dall'inammissibilità o meno dell'eccezione di prescrizione sollevata in ragione dell'assenza della pure dedotta assenza dello ius postulandi del in primo grado. CP_1
Invero, la pluralità di rapporti di lavoro al di là delle differenti mansioni svolte dal sarebbe data dal fatto che egli avrebbe lavorato in diversi periodi (dal Pt_1
2011 al 2017). Certamente, la prescrizione non può decorrere per il semplice fatto che il lavoratore abbia svolto mansioni diverse nei singoli periodi di lavoro. Inoltre, occorre rammentare che, “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione”, così Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 27340 del 24/10/2019. Appare corretta l'argomentazione del primo giudice che, invero, non collega la decorrenza della prescrizione alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma, piuttosto, al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico in assenza di contratti a temine scritti). Pertanto, i periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa il lavoratore detenuto è stato comunque soggetto al metus datoriale stante, in ogni caso, la possibilità di assegnazioni di diverse o eguali mansioni lavorative a prescindere dal singolo Istituto penitenziario ove il medesimo ha scontato la pena. Peraltro, giova evidenziare che con la recente sentenza n. 2092/2024 del 19 gennaio 2024 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
“… l'art. 417-bis c.p.c. rubricato come riguardante la “difesa delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti”; si tratta di norma che, in senso lato, appartiene all'ambito in cui la legge consente la difesa “personale” delle parti, cioè non a mezzo di “difensore” (art. 82 c.p.c) per tale intendendosi un avvocato abilitato alla difesa tecnica, secondo le norme proprie della relativa professione;
l'art. 417-bis ha quindi palesemente portata derogatoria rispetto ad una diversa regola generale, la quale, come tale, non tollera applicazioni analogiche;
d'altra parte, il tenore letterale della norma è chiaro ed è perimetrato sulle
“controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
pagina3 di 5 amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413”, sicché tutto dipende dal rientrare delle cause riguardanti il lavoro carcerario in tale ambito o meno;
in proposito, tuttavia, questa S.C., seppur pronunciando in tema di competenza territoriale, ha chiarito -con orientamento reiterato nel tempo e da cui non vi è ragione di dissentire- che la regola di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., è da intendersi specificamente riferita ai rapporti di lavoro pubblico, mentre al lavoro carcerario sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte -sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari- nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato (Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 17 agosto 2009, n. 18309); non resta dunque integrata la fattispecie tipica di cui all'art. 417-bis c.p.c. e dunque, pur prendendosi atto delle esigenze di semplificazione addotte dal CP_1 ricorrente, non è possibile, in mancanza di norma esplicita in tal senso, estendere analogicamente una previsione eccezionale e di significato testuale inequivocabile;
…” Questa Corte non ravvede motivi per discostarsi dai riferiti principi di diritto, in quanto affermati dal Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica. Ebbene, nel caso di specie, il si è irritualmente Controparte_1 costituito in primo grado a mezzo di propri funzionari giusta l'art. 417 bis cpc, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione formulata nella memoria ex art. 416 cpc non è stata introdotta in modo valido nel tema del contendere, trattandosi - pacificamente- di eccezione in senso stretto da proporre nei rigidi termini decadenziali previsti dal rito in applicazione. Ne discende, quale inevitabile corollario, che il , lungi Controparte_1 dal devolvere al grado tale eccezione ai sensi dell'art. 434 cpc, la ha piuttosto proposta per la prima volta nel tema impugnatorio, in spregio del divieto dei nova di cui all'art. 437 cpc, con sua connessa inammissibilità. Tuttavia, entrambi gli appelli vanno accolti nel senso che la sentenza è errata anche con riguardo al periodo oggetto di domanda che deve riferirsi agli anni dal 2011 al 2017 con la concessione dell'importo richiesto e non contestato: il tutto anche in accoglimento in parte qua dell'appello incidentale con riguardo al periodo domandato
Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
- in riforma della gravata sentenza, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di € 7.939,27 quale differenza tra i Pt_1 due terzi della retribuzione prevista dai CCNL di settore e quella di fatto corrisposta nonché a titolo di t.f.r, 13° mensilità, indennità per ferie non godute;
pagina4 di 5 - condanna il al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 Pt_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, fermo l'importo indicato in primo grado di € 1.850,00, per il presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e distrazione in favore dell'Avv. Enrico Tucci. Roma, 2.7.2024
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
pagina5 di 5
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Eliana ROMEO - Consigliere dr Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.7.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1751/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 171/2022 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Tucci ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Rende (CS), Via C. Alvaro 12; APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva parzialmente accolto il ricorso da lui spiegato e pagina1 di 5 condannato il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in suo favore della differenza tra i due terzi della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento e quella di fatto corrisposta come da buste paga per il periodo da marzo a dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2017 , da luglio a settembre 2018 nonché per il periodo da giugno a settembre 2019 con mansioni di “ spesino, addetto alle pulizie, scrivano “ tutte riconducibile al livello VII del CCNL Alberghi Mense. Il si è costituito chiedendo di respingere il gravame ex Controparte_1 adverso proposto e, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l'Amministrazione alla corresponsione di importi per periodi non richiesti (“a partire dal 1° ottobre 2017, è intervenuto l'adeguamento delle retribuzioni dei detenuti, in linea con i CCNL pro tempore vigenti. Tuttavia, in patente violazione dell'art. 112 c.p.c., il Tribunale ha condannato l'Amministrazione a corrispondere importi anche per periodi non oggetto di richiesta da parte del detenuto”). Con l'atto d'appello principale censura la decisione del Parte_1
Tribunale per A) ”Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e extrapetizione per violazione degli artt.112 e 90 c.p.c.” non tenendo conto di quanto dedotto nel ricorso di primo grado ossia che ” 1) Il ricorrente, collaboratore di giustizia, è stato detenuto dal 2011 al 2017 presso vari carceri tra cui Paliano, Spoleto;
2) presso le predette strutture carcerarie il ricorrente ha prestato e presta attività lavorativa di “scopino”, “cuciniere”, “spesino”;
3) in dettaglio l'attività lavorativa consiste, nelle ore riportate nelle allegate buste paga che variavano a seconda dei giorni, nell'effettuare le pulizie (scopino), nel cucinare e/o aiutare in cucina (cuciniere); portare la spesa ai detenuti (spesino);
4) a fronte dell'attività lavorativa prestata il ricorrente ha percepito la così detta “mercede” anche se in misura inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto per i contratti collettivi di lavoro (art. 22 L.354/75) senza avere mai goduto di ferie o permessi”;
B) “violazione degli artt. 345-346 cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 417 bis cod. proc. civ. – Difetto di jus postulandi in capo ai funzionari che si sono costituiti nel primo grado di giudizio … Si censura l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione ex art. 2948 c.c..”:
C) “Inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. nonché ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.”;
D) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 2697 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale”.
pagina2 di 5 Entrambi gi appelli sono fondati e ciò a prescindere dall'inammissibilità o meno dell'eccezione di prescrizione sollevata in ragione dell'assenza della pure dedotta assenza dello ius postulandi del in primo grado. CP_1
Invero, la pluralità di rapporti di lavoro al di là delle differenti mansioni svolte dal sarebbe data dal fatto che egli avrebbe lavorato in diversi periodi (dal Pt_1
2011 al 2017). Certamente, la prescrizione non può decorrere per il semplice fatto che il lavoratore abbia svolto mansioni diverse nei singoli periodi di lavoro. Inoltre, occorre rammentare che, “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione”, così Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 27340 del 24/10/2019. Appare corretta l'argomentazione del primo giudice che, invero, non collega la decorrenza della prescrizione alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma, piuttosto, al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico in assenza di contratti a temine scritti). Pertanto, i periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa il lavoratore detenuto è stato comunque soggetto al metus datoriale stante, in ogni caso, la possibilità di assegnazioni di diverse o eguali mansioni lavorative a prescindere dal singolo Istituto penitenziario ove il medesimo ha scontato la pena. Peraltro, giova evidenziare che con la recente sentenza n. 2092/2024 del 19 gennaio 2024 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
“… l'art. 417-bis c.p.c. rubricato come riguardante la “difesa delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti”; si tratta di norma che, in senso lato, appartiene all'ambito in cui la legge consente la difesa “personale” delle parti, cioè non a mezzo di “difensore” (art. 82 c.p.c) per tale intendendosi un avvocato abilitato alla difesa tecnica, secondo le norme proprie della relativa professione;
l'art. 417-bis ha quindi palesemente portata derogatoria rispetto ad una diversa regola generale, la quale, come tale, non tollera applicazioni analogiche;
d'altra parte, il tenore letterale della norma è chiaro ed è perimetrato sulle
“controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
pagina3 di 5 amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413”, sicché tutto dipende dal rientrare delle cause riguardanti il lavoro carcerario in tale ambito o meno;
in proposito, tuttavia, questa S.C., seppur pronunciando in tema di competenza territoriale, ha chiarito -con orientamento reiterato nel tempo e da cui non vi è ragione di dissentire- che la regola di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., è da intendersi specificamente riferita ai rapporti di lavoro pubblico, mentre al lavoro carcerario sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte -sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari- nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato (Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 17 agosto 2009, n. 18309); non resta dunque integrata la fattispecie tipica di cui all'art. 417-bis c.p.c. e dunque, pur prendendosi atto delle esigenze di semplificazione addotte dal CP_1 ricorrente, non è possibile, in mancanza di norma esplicita in tal senso, estendere analogicamente una previsione eccezionale e di significato testuale inequivocabile;
…” Questa Corte non ravvede motivi per discostarsi dai riferiti principi di diritto, in quanto affermati dal Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica. Ebbene, nel caso di specie, il si è irritualmente Controparte_1 costituito in primo grado a mezzo di propri funzionari giusta l'art. 417 bis cpc, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione formulata nella memoria ex art. 416 cpc non è stata introdotta in modo valido nel tema del contendere, trattandosi - pacificamente- di eccezione in senso stretto da proporre nei rigidi termini decadenziali previsti dal rito in applicazione. Ne discende, quale inevitabile corollario, che il , lungi Controparte_1 dal devolvere al grado tale eccezione ai sensi dell'art. 434 cpc, la ha piuttosto proposta per la prima volta nel tema impugnatorio, in spregio del divieto dei nova di cui all'art. 437 cpc, con sua connessa inammissibilità. Tuttavia, entrambi gli appelli vanno accolti nel senso che la sentenza è errata anche con riguardo al periodo oggetto di domanda che deve riferirsi agli anni dal 2011 al 2017 con la concessione dell'importo richiesto e non contestato: il tutto anche in accoglimento in parte qua dell'appello incidentale con riguardo al periodo domandato
Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
- in riforma della gravata sentenza, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di € 7.939,27 quale differenza tra i Pt_1 due terzi della retribuzione prevista dai CCNL di settore e quella di fatto corrisposta nonché a titolo di t.f.r, 13° mensilità, indennità per ferie non godute;
pagina4 di 5 - condanna il al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 Pt_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, fermo l'importo indicato in primo grado di € 1.850,00, per il presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e distrazione in favore dell'Avv. Enrico Tucci. Roma, 2.7.2024
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
pagina5 di 5