Articolo 14 della Legge 11 dicembre 1984, n. 839
Articolo 13
Versione
1 gennaio 1985
Art. 14.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, degli elenchi di cui agli articoli 1 e 3.
Agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.
Le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1985
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