Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 06/06/2025, n. 11100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11100 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12681/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12681 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Energyone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Bonaccorsi, Alessandra Mari e Giorgio Castorina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja n. 18;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. di annullamento d’ufficio prot. n. GSE/P20180063976 del 13.07.2018, nonchè di tutti gli atti del medesimo Ente connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi la comunicazione di avvio del procedimento d’annullamento d’ufficio prot. n.GSE/P20180055429 del 21.06.2018 e la nota prot. n.GSE/P20180059522 del 5.07.2018;
per l’accertamento
del diritto della Società Energyone S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti per la RVC 0364209098317R001;
per la condanna
del Gestore di Servizi Energetici-GSE S.P.A., ai sensi dell’art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ENERGYONE S.R.L. il 14.01.2019:
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. GSE/P201800010 del 30.10.2018 recante "Annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge 241/1990, del provvedimento di accoglimento della Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0364209098314R001, presentata da Energyone S.r.l.- Richiesta di restituzione incentivi";
- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi i provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. già impugnati nel ricorso introduttivo, prot. n. GSE/P20180063976 del 13.07.2018, prot. n. GSE/P20180059522 del 05.07.2018 e prot. n. GSE/P20180055429 del 21.06.2018;
Per l’accertamento del diritto
della società Energyone S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012 con riferimento alla Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0364209098314R001;
per la condanna
del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., ai sensi dell’art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Energyone S.r.l.. il 10/11/2020 :
per l’annullamento
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., prot. n. GSE/P20180063976 del 13.07.2018, ricevuto dalla ricorrente a mezzo PEC in data 14.07.2018, recante “Chiusura del procedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento della Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0364209098314R001, presentata da ENERGYONE SRL”;
- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione riportate nell’Allegato A – Elenco complessivo RVC” presentate da ENERGYONE SRL”, di cui alla nota prot. n. GSE/P20180055429 del 21.06.2018, e la nota prot. GSE/P20180059522 del 5.07.2018, recante “Chiusura del procedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0364209098314R001, presentata da ENERGYONE SRL”;
per l’accertamento del diritto
della società Energyone S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente EEN 9/11 e del D.M. 28.12.2012, con riferimento Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0364209098314R001;
per la condanna
del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell’art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 19 settembre 2014, l’odierna ricorrente Energyone S.r.l. ha presentato al GSE Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi energetici n. 0364209098314R001 (“RVC”) afferente a due tipologie di schede tecniche standard: “36E” (installazione di installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza, cd. UPS) e “9T” (Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza, cd. inverter, in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza inferiore a 22 Kw), al fine di ottenere i relativi Titoli di Efficienza Energetica (“TEE”).
Con il provvedimento n. prot. GSE/P20180055429 il GSE ha comunicato alla ricorrente che la documentazione allegata alla RVC non risultava esaustiva ai fini della corretta individuazione degli interventi realizzati e della quantificazione dei risparmi conseguibili e, quindi, ha richiesto di fornire la seguente documentazione:
« per gli interventi rendicontati tramite le RVC riportate in “Allegato A – Elenco complessivo RVC”: a) l’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti, corredata di un documento di identità in corso di validità del firmatario e documentazione che consenta di verificare il suo ruolo e i poteri di firma, qualora il cliente partecipante sia un soggetto giuridico, contenente le seguenti informazioni: i. dichiarazione dell’effettiva realizzazione dell’intervento; ii. impegno a non richiedere/non aver richiesto ulteriori contributi economici non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; iii. liberatoria esclusiva per la richiesta dei TEE al soggetto proponente;
Si specifica inoltre che, per gli interventi afferenti alla scheda tecnica 36E, deve essere riportata nella dichiarazione l’effettiva realizzazione dell’intervento con indicazione dei codici identificativi degli UPS installati. 2. per gli interventi rendicontati tramite la scheda tecnica 36E nelle RVC riportate nell’ “Allegato A - Elenco complessivo RVC”: a) documentazione comprovante i valori dichiarati di potenza elettrica in uscita dell’UPS installato; b) tutte le fatture inerenti la fornitura e la posa in opera degli UPS impiegati nel progetto oggetto della RVC; c) documentazione che consenta di verificare l’installazione dell’UPS e la data di installazione dello stesso presso ogni cliente partecipante; d) documentazione attestante la realizzazione nel settore civile o industriale; e) documentazione (visure catastali storiche) che consenta di verificare che i clienti partecipanti indicati siano i beneficiari dei risparmi energetici realizzati alla data di realizzazione del progetto; f) considerato che con la trasmissione di ogni RVC, l’operatore ha dichiarato “di avere verificato che il progetto dì efficienza energetica sia realizzato a regola d’arte e nel rispetto delle nonne tecniche di riferimento, rispondendo della corretta preparazione, esecuzione, valutazione e gestione del progetto” e considerato che la vita tecnica del progetto è definita come “il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia”, si richiede di fornire documentazione che consenta di verificare le azioni messe in atto al fine di garantire la corretta gestione del progetto, ovvero che gli UPS installati, funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia per gli anni di vita tecnica definiti dalla scheda 36E a partire dalla data di prima attivazione degli stessi; 3. per gli interventi rendicontati tramite la scheda tecnica 36E nella RVC n.0364209098314R001, documentazione che consenta di verificare la tipologia e le caratteristiche dell’UPS installato (es. line-interactive, on-line a doppia conversione) e il rendimento misurato in modalità on-line a doppia conversione secondo la norma CEI EN 62040-3; 4. per gli interventi rendicontati tramite la scheda tecnica 9T nelle RVC riportate nell’ “Allegato A - Elenco complessivo RVC”: a) tutte le fatture inerenti la fornitura e la posa in opera degli inverter impiegati nel progetti oggetto delle RVC; b) documentazione che consenta di verificare che i sistemi di pompaggio sui quali sono installati gli inverter oggetto della richiesta funzionino con prevalenza statica (% della prevalenza nominale) pari ai valori dichiarati; c) documentazione comprovante le date d’installazione degli inverter oggetto della richiesta; 5. copia dello statuto societario, come previsto dall’art. 13 comma 1 lettera a) dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/2011 ».
Dopo un primo provvedimento di reiezione con cui il Gse comunicava alla ricorrente la decadenza dagli incentivi per mancata presentazione dei documenti richiesti, in ragione dell’invio irrituale tramite PEC della documentazione richiesta, il Gestore integrava come di seguito la precedente decisione, rivalutando la documentazione inviata con provvedimento n. prot. GSE/P20180063976 del 13 luglio 2018:
« dall’analisi della documentazione e delle osservazioni pervenute in data 03/07/2018, la RVC 0364209098314R001 non risulta conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 in quanto:
1. per gli interventi rendicontali tramite la scheda tecnica 36E non è stata fornita:
a) documentazione che consenta di verificare l’installazione dell’UPS e la data di installazione dello stesso presso ogni cliente partecipante;
b) documentazione che consenta di verificare che i clienti partecipanti indicati siano i beneficiari dei risparmi energetici realizzati alla data di realizzazione del progetto;
c) documentazione che consenta di verificare le azioni messe in atto al fine di garantire la corretta gestione del progetto, ovvero che gli UPS installati, funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia per gli anni di vita tecnica definiti dalla scheda 36E a partire dalla data di prima attivazione degli stessi;
2. per gli interventi rendicontati tramite la scheda tecnica 9T non è stata fornita:
a) documentazione che consenta di verificare che i sistemi di pompaggio sui quali sono installati gli inverter oggetto della richiesta funzionino con prevalenza statica (% della prevalenza nominale) pari ai valori dichiarati;
b) per l’intervento effettuato presso Deliboni, documentazione comprovante le date d’installazione degli inverter oggetto della richiesta ».
2. Tale provvedimento di decadenza veniva in questa sede impugnato con ricorso introduttivo al presente giudizio sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1) “ Illegittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio. Violazione dell’art. 21-nonies, l. 241/1990 – violazione dell’art. 42 del d.lgs 28/2011 – violazione del principio di buona fede e proporzionalità procedimentale – violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 – violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 – eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione del D.M. 28 dicembre 2012 ”.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché adottato in totale assenza dei presupposti stabiliti dal legislatore per l’annullamento d’ufficio (art. 21 nonies della l. 241/1990), stante la violazione del limite temporale di 18 mesi e l’assenza della motivazione dell’esercizio dei poteri di autotutela;
2) “ Infondatezza dei rilievi mossi dal GSE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione del D.M. 28 dicembre 2012 – Violazione del principio di legalità, buon andamento e legittimo affidamento (art. 97 Cost.) – violazione del principio di non aggravamento del procedimento (art. 1, l. 241/1990) - violazione del principio di predeterminazione dei criteri per la concessione di vantaggi economici (art. 12 della l.241/1990) – Violazione dell’art. 12 d.m. 28 dicembre 2012 – Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irrazionalità – Violazione del principio di proporzionalità – Violazione delle schede tecniche – Incompetenza del GSE – Illegittimo esercizio di poteri normativi non conferiti all’Ente – Violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 – violazione dell’art. 4.3 delle Linee Guida AEEG 9/11 e dell’art. 12 Decreto CB 2017 ”.
Il GSE avrebbe fondato l’asserita non rispondenza delle RVC presentate e già approvate ai requisiti previsti del D.M. 28.12.2012 sulla base di presunte irregolarità relative a dati e documenti: a) la cui esibizione e/o conservazione non è prevista da alcuna norma di legge; b) per i quali l’obbligo di comunicazione e di trasmissione al GSE era già stato pienamente soddisfatto dalla Società in fase di richiesta dell’incentivo; c) che erano stati trasmessi nel corso del procedimento di annullamento e che l’Ente ha completamente ignorato;
3) Violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 – violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza – violazione dei principi di non retroattività, certezza del diritto, legittimo affidamento – violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza – violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990 – sviamento di potere ”;
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche per violazione dei limiti posti dal legislatore ai poteri di verifica e controllo del GSE di cui alla disciplina stabilita dal d.lgs. 28/2011 (già definito “Decreto Romani”), nel testo modificato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui ha introdotto i commi 3 bis e 3 ter all’art. 42, riferiti ai poteri di controllo e sanzione in materia di CB. Tali commi avevano infatti previsto una serie di limiti, secondo i quali il GSE, ove riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente dispone il rigetto dell’istanza o l’annullamento della RVC secondo modalità ben precise. Ne consegue che il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo nella misura in cui dispone l’annullamento d’ufficio di una RVC con effetto retroattivo, imponendo la restituzione di tutti i CB già percepiti.
3. Con due ulteriori distinti ricorsi per motivi aggiunti parte ricorrente ha, inoltre, ulteriormente chiesto l’annullamento della successiva nota prot. GSE/P20190100010 per il recupero dei « 90 TEE di Tipo I indebitamente percepiti nel periodo 2014-2018, per un importo complessivo pari a euro 19.466,34 […] valorizzando i titoli ai prezzi definiti dall’Autorità per gli anni dal 2014 al 2017 (Deliberazione DMEG/EFR/13/2015 per il 2014, DMEG/EFR/11/16 per il 2015, DMRT/EFC/10/17 per il 2016 e , DMRT/EFC/4/18 per il 2017) e per l’anno 2018, non essendo disponibili i prezzi definiti dall’Autorità, ai prezzi di mercato medi mensili (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative ai mesi di emissione dei TEE oggetto di recupero) », sia per illegittimità derivata, per i motivi dedotti nel ricorso introduttivo, in quanto provvedimento conseguenziale a quello impugnato in via principale, sia per illegittimità autonoma.
In particolare il primo ricorso per motivi aggiunti è così strutturato:
A. Illegittimità derivata del provvedimento prot. GSE/P20180100010 del 30.10.2018 per illegittimità del presupposto provvedimento del GSE, prot. GSE/P20180063976 del 13.07.2018 - Illegittimità derivata dell’atto presupponente rispetto agli atti presupposti – Invalidità cd. caducante – Illegittimità autonoma A1. Illegittimità derivata ed autonoma per: illegittimo esercizio del potere di annullamento d’uffici.
Violazione dell’art. 21-nonies, l. 241/1990 – Violazione del D.M. 28 dicembre 2012, dell’art. 42 del d.lgs 28/2011 e dell’art. 12 del Decreto CB 2017 – Violazione del principio di buona fede e proporzionalità procedimentale – Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
A2. Illegittimità derivata ed autonoma per: infondatezza dei rilievi mossi dal GSE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione del D.M. 28 dicembre 2012, delle Linee Guida EEN 9/11 e delle Schede Tecniche allegate – Violazione del principio di legalità, buon andamento e legittimo affidamento (art. 97 Cost.) – Violazione del principio di non aggravamento del procedimento (art. 1, l. 241/1990) - Violazione del principio di predeterminazione dei criteri per la concessione di vantaggi economici (art. 12 della l.241/1990) – Violazione dell’art. 12 D.M. 11 gennaio 2017 – Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Contraddittorietà tra atti del medesimo Ente – Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irrazionalità – Violazione del principio di proporzionalità – Incompetenza del GSE – Illegittimo esercizio di poteri normativi non conferiti all’Ente – Violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 – violazione dell’art. 4.3 delle Linee Guida AEEG 9/11 e dell’art. 12 Decreto CB 2017.
A3. Illegittimità derivata ed autonoma per: violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza – violazione dei principi di non retroattività, certezza del diritto, legittimo affidamento – violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza – violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990 – sviamento di potere.
B. Illegittimità autonoma per: Violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 e dell’art. 12 del D.M. 11.1.2017 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di legalità e di proporzionalità - Falsa applicazione delle determine DMEG/EFR/13/2015, DMEG/EFR/11/16, DMRT/EFC/10/17 e DMRT/EFC/4/18.
I motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti sono i seguenti:
Violazione di legge.
Violazione dell’art. 21-nonies L. 241/1990 – Violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 – Illegittimità sopravvenuta dei provvedimenti impugnati – Violazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento;
In particolare, assume parte ricorrente
1) in primo luogo l’erroneità del calcolo del quantum dovuto. A tal ultimo riguardo la stessa evidenzia che il GSE le aveva fornito una doppia possibilità, ossia: la restituzione di un numero di TEE pari a quelli percepiti ovvero il pagamento di un importo di Euro 19.466,35.
Entrambe tali modalità di restituzione, tuttavia, risulterebbero illegittime e oltremodo penalizzanti perché imponevano un sacrificio superiore rispetto al beneficio effettivamente conseguito con la percezione dei CB negli anni 2014-2018 non avendo il GSE svolto alcuna verifica in relazione al concreto vantaggio economico effettivamente conseguito, sostenendo che i Certificati Bianchi sarebbero un meccanismo incentivante anomalo in quanto non hanno un valore prestabilito, ma lo acquisiscono mediante la valorizzazione sul mercato: tant’è che dal quadro riassuntivo allegato emergeva che il vantaggio economico effettivamente conseguito dalla vendita dei TEE nel corso degli anni 2014-2018 ammontava in realtà ad euro 16.370,34, ossia una somma di oltre 3.000 Euro inferiore rispetto a quanto richiesto dal GSE;
2) la nota da ultimo impugnata risulterebbe ulteriormente illegittima in via autonoma, sotto il profilo dell’incompetenza, atteso che il GSE non aveva alcun titolo per chiedere la restituzione dei CB a suo avviso indebitamente percepiti, in quanto tecnicamente gli stessi erano stati erogati dal GME, ai sensi della normativa applicabile in materia;
3) il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in medesima data e poi convertito, con modificazioni, dalla legge 11.09.2020, n. 120, avrebbe introdotto, all’art. 56, rilevanti modifiche all’art. 42 del d.lgs. 28/2011. Tali disposizioni, non solo sarebbero “ immediatamente applicabili ai contenziosi in corso” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 4480 del 31.07.2020) ma hanno – in ogni caso – una fondamentale e decisiva valenza interpretativa e, in particolare, consentono di precisare ulteriormente i profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati nel motivo A del ricorso (…) ”.
Dunque, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, il GSE, nel procedere ad annullare un progetto già approvato, potrebbe sancire la decadenza dell’operatore dal beneficio accordato solo ed esclusivamente in presenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies L. 241/1990.
4. Si è costituito in giudizio il GSE, chiedendo l’integrale reiezione dei gravami proposti.
5. All’udienza di smaltimento dell’11 aprile 2025, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso introduttivo deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
A tal fine deve rilevarsi, ai sensi dell’art. 74 c.p.a. – secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – che il giudice amministrativo adito si è già pronunciato nel senso del rigetto della domanda in fattispecie pienamente sovrapponibili.
Nello specifico, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 17 gennaio 2025, n. 1181, secondo cui: “ 5. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato […].
- 6. A tal fine è sufficiente infatti rilevare quanto segue:
- che il principio della libertà delle forme del provvedimento amministrativo consente, alle amministrazioni resistenti, di poter formalmente adottare un unico provvedimento a contenuto plurimo scindibile, purché quest’ultimo sia puntualmente motivato in relazione a ciascuna fattispecie e fatti salvi i profili motivazionali valevoli trasversali (entrambi questi ultimi profili rispettati nella fattispecie);
- che, in base anche alla giurisprudenza citata dalla parte resistente, la non conformità anche di uno solo dei plurimi interventi compresi in RVC, comporta il venir meno dell’intera RVC;
- che anche nella fattispecie deve farsi applicazione dei principi di recente ribaditi dall’intestato TAR in fattispecie sovrapponibili con le sentenze nn. 15992 e 15994 del 29.8.2024, secondo cui “Procedendo con l’analisi del primo e del secondo motivo di ricorso (che possono essere congiuntamente affrontati, vista la loro omogenea direzione verso la contestazione della base normativa del potere esercitato dal resistente), va richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale, in tema di poteri del GSE relativamente al controllo delle RVC, segnatamente con riguardo alle dichiarazioni dei clienti partecipanti (sentenza 31 maggio 2022, n. 7122).
È stato in proposito condivisibilmente affermato che “Il potere di verifica e controllo degli atti di approvazione delle RVC rinviene il proprio fondamento sia nella disciplina di settore (d.lgs. n. 28 del 2011, DM 11 gennaio 2017, Linee Guida EEN 9/11), sia in quella generale in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR 445 del 2000).
L’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 prevede infatti che l’erogazione di incentivi da parte del GSE sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti interessati e che la stessa verifica sia effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, senza che sia precluso un accertamento di più ampio raggio.
Il Gestore deve invero verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della RVC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiamo dato luogo a indebiti cumuli di benefici”. E’ stato parimenti stabilito che “ né le richieste del GSE possono ritenersi ultronee, tenuto conto che questi può richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, tutta la documentazione relativa alle schede tecniche di riferimento o informazioni a queste riferibili, che potrebbero comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza (cfr. Cons. Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 2583/2022) (….) occorre richiamare i principi già affermati da questa Sezione (ex multis, sentenza 3 febbraio 2020, n. 1372, confermata in appello), per cui:
«- il Gestore ha il potere di impostare “un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare”;
- la “complessità documentale e informativa” delle richieste del GSE in fase di verifica non inficia l’accertamento di eventuali violazioni anche nel caso di concessione di termini non particolarmente estesi, posto che “per orientamento consolidato, dalla concessione di provvidenze in materia di incentivazione energetica discende, sulla base del principio di autoresponsabilità, l’obbligo di apprestare un assetto organizzativo adeguato al beneficio ricevuto”;
- ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, “al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea (quindi non tassativamente elencata, bensì riferita ad una categoria aperta, n.d.r.) a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi”;
- in linea generale, l’intervenuta sottoposizione a verifica, nell’ambito del procedimento di ammissione all’incentivo, delle RVC afferenti a progetti standardizzati “non preclude al GSE di porre in essere una istruttoria ulteriore nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo ad esso attribuiti dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e disciplinati, con specifico riferimento ai certificati bianchi, dal DM 28 dicembre 2012 e dalle linee guida […]”;
- non integra una mera irregolarità l’assenza, nell’“autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, inclusa nella scheda tecnica di intervento”, del “documento di identità dei medesimi clienti” […] dell’“indicazione del titolo di disponibilità dell’opera” e dell’impegno “da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi”; la mancanza di tali elementi “determina, infatti, l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC”, non risultando attestata (tra l’altro) l’“effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale” .
- […] ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 11 gennaio 2017 il GSE, nell’esercizio del potere di verifica, è legittimato a “richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse”.
5.2. Nel caso in esame, il GSE ha rappresentato la necessità di acquisire, tra l’altro, la cd. liberatoria.
Tale richiesta, fermamente contestata dalla ricorrente sull’assunto per cui questa sarebbe stata introdotta solo dopo il luglio 2014, trova invece ragion d’essere nell’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012, il quale dispone che «[i] certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali».
Ne deriva che, come correttamente evidenziato dalla difesa del GSE, l’acquisizione di tale documento in fase di verifica è indispensabile per accertare sia l’effettiva riconducibilità dello specifico intervento al singolo “cliente partecipante” indicato dalla società, sia l’effettivo rispetto del divieto di cumulo dei vantaggi derivanti dalla certificazione dei risparmi energetici con altre tipologie di incentivi e/o contributi pubblici per il medesimo intervento.
Invero, come già rilevato per casi analoghi, tale documentazione risulta indispensabile per “verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC” , atteso che, nella specie, la società, per ciascuna RVC, ha espressamente dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 «di essere consapevole che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2012, non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo quanto indicato alle lettere a), b), c) dell’art. 10, comma 1 del medesimo Decreto”.
Alla luce di quanto già chiarito dalla giurisprudenza citata, deriva dunque l’infondatezza della tesi della ricorrente, poiché il Gestore, sulla base della normativa primaria richiamata - e non del DM del 11 gennaio 2017 (di cui la ricorrente ha contestato l’applicabilità ratione temporis) o delle Linee Guida dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas - aveva il potere di chiedere i documenti indicati, consistenti nelle dichiarazioni dei clienti partecipanti. Infatti, oltre ad osservare che, in fase di accesso agli incentivi, la ricorrente dichiarava ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 “di aver informato il cliente partecipante che per gli interventi oggetto del progetto è stata inoltrata richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e di aver ottenuto apposito accordo contrattuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e /o liberatoria…”, si evidenzia che si tratta di documentazione atta ad assicurare, soprattutto, il rispetto del divieto di cumulo degli incentivi e la legittimazione della ESCO ricorrente a interloquire (quale unico interlocutore) con il Gestore per l’ottenimento dei TEE riferibili agli specifici interventi oggetto della RVC rigettata ”.
Con riferimento alla interpretazione del D.L. “semplificazioni” n. 76/2020, secondo parte ricorrente, tale normativa avallerebbe le argomentazioni sollevate in sede di ricorso quanto alla qualificazione del potere di decadenza come autotutela amministrativa ex lege n. 241/1990.
In senso contrario, tuttavia, T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 5335 del 14 marzo 2025, per la quale il “ DL 76/2020 […] è entrato in vigore il 17 luglio 2020; solo da quest’ultima data può decorrere detto termine, essendo al riguardo pacifico che «il termine introdotto dalla novella [i.e. l’art. 56 del DL 76/2020] inizia a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (17 luglio 2020), non potendo invece applicarsi retroattivamente (Tar Lazio, sez. III ter, 15 febbraio 2021, n.1803; 30 agosto 2022, n. 11319; 3 marzo 2022, n. 2526; 3 novembre 2021, n.11278; 3 giugno 2021, n. 6545; 10 novembre 2020, n. 6853; 7 ottobre 2020, n.10147), con la conseguenza che tale termine dovrà essere rispettato con riferimento ai provvedimenti di decadenza adottati successivamente all’introduzione della novella normativa» (ex multis: TAR Lazio, Roma, Sez. V-s, n. 18994/2024; Id. III-s, n. 17273/2024; Id. III-ter, n. 15453/2024; Id. TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, n. 15978/2024); l’applicazione, per effetto del novellato art. 42, comma 3, del termine massimo per l’adozione di provvedimenti di decadenza unicamente a determinazioni adottate dopo l’entrata in vigore della riforma consegue alla natura non retroattiva della novella, che non consente la sua applicazione retroattiva «nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (…), atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa. Si arriverebbe infatti all’irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso, dovendosi pertanto concludere che il termine in questione decorra solo dal 17 luglio 2020, giorno successivo alla data di pubblicazione del citato DL 76/2020 nella GU n. 178 del 16 luglio 2020 (ex multis, questo Tribunale sentenza 3 marzo 2022, n. 2526)» (TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, n. 15193/2024). 2.4.2. Neppure fondate, nella medesima ottica alternativa in esame, appaiono le censure incentrate sulla pretesa violazione degli altri presupposti di cui all’art. 21-nonies L. 241/1990, considerato che: - il provvedimento si fonda su rilevanti ed evidenti aspetti di interesse pubblico essendo legato alla erogazione di risorse pubbliche, la quale non può prescindere da una rigorosa e comprovata sussistenza dei presupposti normativi per la concessione del beneficio economico ”.
In definitiva, atteso l’ampio potere di controllo attribuito nella fattispecie all’amministrazione, il potere esercitato non può essere qualificato come di autotutela, non potendo essere pertanto invocata la disciplina di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990.
7. Viceversa, deve essere accolto il primo ricorso per motivi aggiunti con cui si chiede l’annullamento della nota prot. n. GSEP2018100010 del 30.10.2018, nella parte in cui, in via conseguenziale rispetto alla revoca delle RVC, prevede la restituzione della somma di euro 19.466,53 invece della somma di euro 16.370,34, ossia una somma di oltre 3.000 euro di differenza, atteso che effettivamente il quantum debeatur deve essere calcolato facendo riferimento all’effettivo arricchimento indebito percepito dalla ricorrente.
Parte ricorrente, infatti, ha allegato e provato in giudizio che l’arricchimento dalla stessa conseguito attraverso l’utilizzo dei Certificati bianchi “ritirati” con effetto retroattivo è stato pari a euro 3.096,19, mentre parte resistente nulla ha allegato e provato di contro sul punto, con conseguente non contestazione.
E poiché l’onere della prova della corretta quantificazione della somma da richiedere a titolo di “indebito arricchimento” ricadeva sulla parte resistente, ne consegue che la richiesta contenuta nel provvedimento amministrativo pari a euro 19.466,53 deve essere quindi ridotta a euro 16.370,34, ossia una somma inferiore per differenza di oltre 3.096,19 (id est, sottraendo quest’ultima somma da quella richiesta).
8. In definitiva, in ragione di quanto esposto, il ricorso principale e il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere rigettati perché manifestamente infondati; il primo ricorso per motivi aggiunti deve invece essere accolto, nei sensi esposti, limitandosi la restituzione alla somma di euro 3.096,19.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dispone come segue:
- rigetta il ricorso principale e il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie il primo ricorso per motivi aggiunti, nei sensi esposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO