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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 791/2024 R.G.
La Corte D'Appello di Bari, Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente rel. dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere dott.ssa Isabella Calia Consigliere
all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 791/2024 RG
TRA
, in persona dell'omonimo Parte_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giuseppe Ravotti
Appellante
E in persona Controparte_1
del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del
22.3.2024, rep. n. 37875, a rogito del dr. dagli avv.ti Silvana Parte_2
Mostacchi, Cosimo Nicola Punzi e Domenico Longo
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19.11.2018, dinanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, la Ditta individuale proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 40020180005255237000 con cui l' aveva intimato CP_1 il pagamento dell'importo di €. 69.885,93 a titolo di contributi previdenziali e relative somme aggiuntive, dovuto nella Gestione Agricola Datori di Lavoro, oltre diritti di notifica e compensi di riscossione, per il periodo da febbraio 2013 ad aprile 2015.
Con il primo motivo della proposta opposizione la ditta chiedeva, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, di sospendere il giudizio ex art.295 c.p.c., essendo pendente innanzi al Tribunale di Foggia il giudizio ove erano stati impugnati l'ordinanza ingiunzione avente n. 443/2017 e il verbale unico di accertamento da cui traeva origine anche l'avviso di addebito in questione. In particolare, evidenziava che tra i due giudizi vi era un nesso di consequenzialità, poiché la decisione del primo giudizio era idonea a modificare in tutto o in parte l'esito della causa di cui richiedeva la sospensione.
Con il secondo motivo eccepiva la nullità dell'impugnato avviso di addebito per violazione del comma 2° dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010 facendo rilevare che nel dettaglio degli addebiti, allegato all'impugnato avviso, l' si era limitata a CP_1
riportare un generico riferimento a mancati pagamenti della gestione agricola
(richiamando larvatamente il verbale unico di accertamento) e relativi sanzioni ed interessi per il periodo 02/2013 - 04/2015, laddove, invece, avrebbe dovuto indicare tutti quegli elementi che avrebbero consentito l'esatta identificazione della pretesa creditoria e, in particolare, avrebbe dovuto fare esplicito riferimento alla tipologia dei contributi richiesti per ogni singolo lavoratore, tra l'altro nemmeno menzionati.
Con il terzo motivo deduceva, altresì, la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, non essendo stato lo stesso preceduto dalla notifica dell'avviso bonario e/o dell'atto di accertamento e/o della lettera di diffida, così come previsto dalla circolare n. 168/10. CP_1
Con il quarto motivo eccepiva la prescrizione parziale della pretesa creditoria limitatamente al periodo relativo all'anno 2013, stante il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, per un importo complessivo di € 27053,53.
Con il quinto motivo sosteneva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 della
Legge 689/1981, ossia del principio di ragionevolezza dei tempi della durata pag. 2/13 dell'accertamento ispettivo;
nonché, nella denegata ipotesi in cui fosse stata disattesa l'irragionevole durata di tutto l'iter ispettivo, l'inammissibilità del provvedimento impugnato, poiché il verbale unico in questione doveva essere notificato entro e non oltre il giorno 28.10.2016, considerato che l'ultimo accesso risaliva al 28.07.2016.
Sosteneva, infine, con il sesto motivo che le somme aggiuntive applicate nell'avviso di addebito impugnato erano ingiuste e sperequate nonché in aperto contrasto con la normativa vigente e, di conseguenza, in via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile al fine di accertare l'effettiva entità dell'importo dovuto
L' con memoria del 17.1.2019 si costituiva in giudizio chiedendo, in via CP_1
preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione poiché generica e carente di prova, nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e in ogni caso infondate, con vittoria delle spese di lite.
2. Con sentenza n. 955/2024 del 19.3.2024, il Tribunale di Foggia rigettava l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 400201800052552 della sede di Foggia dell' e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite con distrazione. CP_1
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base dei seguenti punti motivazionali:
1) la doglianza relativa alla nullità dell'avviso di addebito per la violazione dell'art. 30 co. 2 d.l. n. 78/2010, attenendo ad un vizio di natura formale, avrebbe dovuto essere proposta nel termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c, che non era stato rispettato nel caso in esame, poiché il ricorso era stato depositato il 19.11.2018 mentre l'avviso di addebito era stato notificato l'11.10.2018. In ogni caso, tutti gli elementi esplicativi dei contributi richiesti erano contenuti nel verbale di accertamento notificato all'opponente.
2) il motivo sulla mancata notifica dell'avviso bonario doveva essere parimenti disatteso poiché anch'esso, in quanto avente natura formale, avrebbe dovuto essere proposto nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.;
3) la lamentata prescrizione parziale della pretesa creditoria dell' era infondata CP_1
poiché con la notifica del verbale in data 3.1.2017 la prescrizione era stata interrotta;
4) il modus procedendi dell'indagine ispettiva era stato censurato e la relativa doglianza era stata ritenuta fondata nella sentenza n. 5140/2019 del Tribunale di Foggia con la quale era stata annullata l'ordinanza ingiunzione n. 443/2017 ed era stata, di conseguenza, dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la pag. 3/13 violazione contestata, poiché la notifica del verbale unico di accertamento era avvenuta oltre i novanta giorni previsti ex lege. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la sentenza non aveva alcun effetto verso l' , non essendo stato CP_1
l'Ente parte del giudizio, inoltre l'eccessiva durata degli accertamenti ispettivi non aveva alcun rilievo sulla legittimità delle pretese contributive, essendo oggetto del giudizio la sussistenza o meno del rapporto contributivo. La norma di cui all'art. 14 l.n.
689/1981 era, infatti, posta a tutela dei soggetti destinatari della sanzione amministrativa, rappresentata nel caso di specie dall'o.i. n. 443/2017, oggetto dell'opposizione decisa con la sentenza di cui sopra.
Oggetto del presente giudizio era, invece, la sussistenza o meno del rapporto contributivo e non la legittimità o meno del verbale di accertamento, oltretutto per l'aspetto formale della sua notifica.
Spiegava in un caso similare la sentenza della Cassazione sez. lav. 08.01.2024 n.625 che “poiché il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto e non la legittimità o meno del verbale, il suo annullamento reso in altro giudizio è irrilevante in questa sede. … come detto, la sussistenza o meno del rapporto contributivo non dipende dalla legittimità o meno del verbale di accertamento.”.
Tali granitiche asserzioni confutavano anche la tesi dell'irragionevolezza sviluppata a pag. 7 del ricorso, considerato anche che, in effetti, l'opponente pur lamentando la durata eccessiva degli accertamenti, non precisava in quale lesione si sia tradotta la dedotta lungaggine, sì da render la durata irragionevole nell'ottica rappresentata.
5) l'eccezione dell'opponente sulle ingiuste e sperequate somme aggiuntive applicate nell'avviso di addebito era infondata poiché non indicava le norme di cui lamentava la violazione ed era altresì infondata sulle poste e sui lavoratori non indicati, potendo tali elementi essere rilevati dal verbale di accertamento notificato alla parte opponente;
6) parte opponente non aveva neppure contestato in modo espresso e puntuale gli addebiti e i debiti contributivi che avevano originato l'avviso di addebito contestato;
7) l'opposizione, di conseguenza, era infondata, poiché l' aveva chiarito CP_1
dettagliatamente la fonte del debito di controparte, che parimenti non era stata contestata.
pag. 4/13 3. Avverso la decisione, la ha interposto appello Parte_1
con ricorso del 17.9.2024, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, chiedendo, in accoglimento del gravame, la riforma dell'impugnata sentenza n.
955/2024 del Tribunale di Foggia, il rigetto della domanda attorea con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l' con apposita memoria in data 5.3.2025, chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello per infondatezza e, in via subordinata, di dichiarare dovuto il minor importo accertato in corso di causa.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 24 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo e articolato motivo di appello l'appellante censura la pronuncia del giudice di prime cure per asserite contraddizioni e incongruenze logiche che caratterizzerebbero l'iter argomentativo. Nello specifico evidenzia che l'opposizione riguardava tanto motivi formali quanto sostanziali, e che quando con unico atto siano proposte - come è consentito - sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art.24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art.29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi.
Fermo restando detto principio di diritto, a detta dell'appellante depongono per la piena ammissibilità della domanda due ordini di circostanza.
La prima attiene allo specifico motivo dedotto che riguarda la violazione di cui all'art. 30, comma 2 del D.L. n. 78/2010, che rientra nelle ragioni di merito, poiché con tale doglianza si segnala che l'avviso di addebito impugnato riporta un generico riferimento a mancati pagamenti della gestione agricola per il periodo dal febbraio 2013 all'aprile
2015, richiamando a sostegno il verbale unico di accertamento, laddove, invece, avrebbe dovuto indicare tutti quegli elementi finalizzati a consentire l'esatta identificazione della pretesa creditoria e, in particolare, la tipologia dei contributi richiesti per ogni singolo lavoratore.
pag. 5/13 La seconda – ai fini di una eventuale rimessione in termini – concerne la mancata indicazione nell'avviso di addebito opposto del termine breve ex art. 617 c.p.c..
Evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito l'illegittimità dell'atto impugnato che riporta solo in modo generico la somma complessiva dei contributi dovuti per ciascun anno di imposta, senza alcuna specificazione in merito alla quantificazione dei cd contributi minori dovuti e che richiama per relationem il verbale unico di accertamento, come nel caso di specie.
5.Con il secondo motivo di gravame sostiene la sussistenza di un nesso di pregiudizialità o di condizionamento tra il giudizio di impugnazione all'ordinanza ingiunzione e quello di opposizione all'avviso di addebito, in quanto originati dal medesimo accertamento.
Sostiene, in particolare, che la sentenza n. 5140/2019 resa dal Tribunale di Foggia costituisce un giudicato riflesso avente efficacia anche nell'odierno giudizio, considerato che il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale, essendo un atto procedimentale;
sicché la situazione soggettiva del datore di lavoro è incisa solo dall'ordinanza ingiunzione emessa a conclusione del procedimento amministrativo.
Di conseguenza, ritiene che la nullità e/o l'inutilizzabilità del verbale unico di accertamento non consente di provare le pretese di cui all'avviso di addebito in esame poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base del verbale ispettivo deve essere provata CP_1 dall'istituto, non avendo alcuna efficacia probatoria rispetto ai fatti costitutivi.
6. Nel terzo motivo di appello evidenzia, infine, che la decisione di non disporre alcuna ctu sulle pretese contributive in questione rappresenta una ulteriore declinazione della illogicità della sentenza lamentata, poiché tale decisione si fonda sulla mancata indicazione delle norme violate senza tener conto della genericità della pretesa.
Nello specifico evidenzia che nell'addebito non era indicato né l'anno di riferimento delle agevolazioni revocate e né i lavoratori per i quali sarebbero state rilevate le irregolarità, sostenendo, altresì, che l'art. 115 co. 1 c.p.c. non è applicabile al verbale ispettivo, essendo un atto al di fuori del processo.
7. L'appello è infondato dovendosi confermare la impugnata sentenza
pag. 6/13 8. Il primo motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Contrariamente a quanto assume parte appellante, il vizio di motivazione dell'avviso di addebito attiene ad aspetti di carattere formale dell'atto, per cui in parte qua
l'opposizione proposta ha natura di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v., in tema di cartella esattoriale, Cass. n. 21080 del 2015: «In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973»; con riferimento alla riscossione di contributivi previdenziali cfr. in questo senso Cass. n.
15807 del 2020 e Cass. n. 14969 del 2020).
Conseguentemente, nella parte in cui si pronuncia sul lamentato vizio di motivazione la sentenza gravata non è appellabile, ma soltanto ricorribile per cassazione (art. 618, primo comma ultimo periodo, c.p.c.).
Né in senso contrario rileva che la sentenza abbia statuito anche sul merito della pretesa contributiva, posto che tale circostanza non esclude la necessaria diversificazione dei rimedi impugnatori (v. Cass. n. 3166 del 2020: «Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione»).
Nel caso di specie, con il ricorso introduttivo di primo grado sono state contestualmente proposte sia un'opposizione all'esecuzione sia un'opposizione agli atti esecutivi;
ne discende, dunque, che l'impugnazione della sentenza del giudice di prime cure avrebbe dovuto seguire il differente regime previsto per i distinti tipi di opposizione e, quindi, con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi,
l'appellante avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111,
pag. 7/13 comma 7, Cost., in considerazione dell'inappellabilità della sentenza pronunciata sull'opposizione ad atti esecutivi (art. 618 c.p.c.).
Ciò anche a fronte della qualificazione operata dal primo Giudice (che è l'unica rilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile: cfr. Cass.
S.U. 13 aprile 1994 n. 3467 cui adde, ex plurimis, Cass. 2 marzo 2012 n. 3338, Cass.
S.U. 25 febbraio 2011 n. 4617, Cass. 15 febbraio 2011 n. 3712, Cass. 14 agosto 1998 n.
8658, Cass. 17 agosto 1998 n. 8074, Cass. 18 marzo 1998 n. 2901, Cass. S.U. 17 febbraio 1992 n. 1914).
A corroborare ulteriormente quanto appena esposto giova evidenziare che, ai fini dell'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, “essendo escluso, per scolastica nozione, l'appello, è necessario fare riferimento alla qualificazione dell'azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento: potendo subentrare la qualificazione del giudice dell'impugnazione soltanto nel caso - che con evidenza qui non ricorre, visto che anzi la qualificazione è stata fatta ex professo proprio per fondarvi la sanzione della tardività - di qualificazione da parte del primo giudice che sia omessa, soltanto apparente ovvero generica” (ex multis, Cass. 14 maggio 2007, n. 11012; Cass. 21 dicembre 2009, n.
26919; Cass. 29 luglio 2011, n. 16781; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1757; Cass. 20 novembre 2012, n. 20297).
E' peraltro ben vero che in tema di opposizione (ad esempio a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali), è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, tuttavia qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento pag. 8/13 e della notificazione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17 luglio 2015 Cass. Sez. L,
Ordinanza n.4633 del 28 febbraio 2018).
In merito alla lamentata mancata indicazione nell'avviso di addebito del termine breve di impugnazione si osserva che trattasi di doglianza palesemente inammissibile per violazione del divieto di nova in appello ex art. 437 c.p.c. in quanto mai proposta dinanzi al Tribunale.
Invero, nel precedente grado di giudizio l'opponente si era limitato a richiedere la sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., limitandosi poi ad eccepire la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30, co. 2 del d.l. n. 78/2010; la mancata notifica dell'avviso bonario;
la prescrizione parziale della pretesa creditoria dell' , la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 ove era CP_1 codificato il principio di ragionevolezza dei tempi dell'accertamento; il calcolo degli importi.
9. Il secondo motivo è infondato.
Contr Sostiene l'appellante che il fatto che il giudizio instaurato contro la - avente ad oggetto l'Ordinanza Ingiunzione comminata a seguito del verbale ispettivo - si sia concluso con l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione a causa della tardività con la quale sarebbe stato notificato il verbale di accertamento avrebbe determinato, per
“giudicato riflesso” anche la nullità/annullabilità delle pretese contributive dell' . CP_1
Tale argomentazione è stata efficacemente disattesa dal Tribunale che bene ha fatto a ricordare che in un caso similare la Cassazione civile sez. lav., 08/01/2024, (ud.
30/11/2023, dep. 08/01/2024), n.625 ha statuito: “La Corte ha affermato correttamente CP_ la mancanza di efficacia del giudicato ultra partes. Posto che l' non partecipo al giudizio avente ad oggetto l'annullamento del verbale di accertamento, va detto che tale verbale non costituisce antecedente costitutivo necessario dell'avviso bonario su cui verte l'opposizione del presente giudizio. Questo ha ad oggetto il rapporto contributivo, rispetto alla cui esistenza il verbale di accertamento riveste mera valenza probatoria
CP_ (Cass.15208/14) senza alcuna valenza costitutiva del diritto…. Né l' può essere considerato titolare di un diritto ad intervenire in quel processo a titolo di intervento adesivo dipendente ex art.105, co. 2 c.p.c. - tipologia di intervento cui si correla
l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo - poiché, come detto, la sussistenza o
pag. 9/13 meno del rapporto contributivo non dipende dalla legittimità o meno del verbale di accertamento.”.
Correttamente ha pure evidenziato che la norma ex art. 14 l.n.689/1981 cit. è posta a tutela dei soggetti destinatari della sanzione amministrativa, rappresentata nel caso di specie dall'ordinanza ingiunzione n. 443/2017, oggetto dell'opposizione decisa con la sentenza di cui sopra laddove, invece, oggetto del presente giudizio è la sussistenza o meno del rapporto contributivo e non la legittimità o meno del verbale di accertamento, oltretutto per l'aspetto formale della sua tardività.
Spiega testualmente la sentenza della Corte di legittimità citata che “poiché il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto e non la legittimità o meno del verbale, il suo annullamento reso in altro giudizio è irrilevante in questa sede. … come detto, la sussistenza o meno del rapporto contributivo non dipende dalla legittimità o meno del verbale di accertamento.”.
Del resto, non è un caso che avverso l'avviso di addebito e l'ordinanza ingiunzione siano stati proposti due separati giudizi nei confronti di distinti soggetti giuridici, l' CP_1 nel primo caso, l' nel secondo. Controparte_3
Val la pena di riportare il pensiero di migliore giurisprudenza: “Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto
l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata di rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell' e diritti e obblighi inerenti ad un CP_3
rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come 'res inter alios acta' rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto” (Cass n 23045 del
26.9.2018).
Quindi, errata la premessa, errata è anche la conseguenza che ne vorrebbe trarre l'appellante, di modo che, come correttamente deciso dal Tribunale di Foggia non solo pag. 10/13 andava disattesa la richiesta di sospensione del giudizio di primo grado ma è infondata l'eccezione che vuol far derivare l'inutilizzabilità del verbale di accertamento dalla sentenza che ne ha rilevato la tardività della sua notifica ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Inoltre, come pure evidenziato nella impugnata sentenza, l'odierno appellante non ha contestato in alcun modo il merito degli addebiti e dei conseguenti debiti contributivi che hanno dato poi origine all'a.v.a. contestato, e che invece sono stati riportati dettagliatamente nel verbale di accertamento ed esaminati per gruppi nella memoria di costituzione dell' , oltre che indicati nell'a.v.a. stesso sicchè i rilievi e le CP_1
argomentazioni trasfuse nel verbale di accertamento non sono stati oggetto di alcuna contestazione e confutazione da parte opponente.
Al riguardo giova evidenziare che è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale e/o ad avviso di addebito, grava sull'ente previdenziale, che assume la veste di attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva (cfr. solo da ultimo Cass.,
n. 3279/2020).
Tuttavia, poiché l'opposizione è equiparabile alla costituzione del convenuto in un ordinario giudizio di cognizione, se l'opponente non prende posizione specifica sulle ragioni di credito poste a base del titolo, i fatti devono ritenersi provati.
10. Tale ultima considerazione riverbera i suoi effetti anche in ordine al terzo motivo che va pertanto anch'esso disatteso.
L' nel verbale di accertamento ha ben evidenziato i nominativi dei lavoratori per i CP_1
CP_ quali l' ha proceduto all'addebito e nel dettaglio le poste dovute.
L'opposto avviso di addebito indica inoltre il “dettaglio degli addebiti” nei quali è indicata la causale dei crediti scaturenti dal verbale ispettivo, previamente notificato all'opponente, crediti indicati con riferimento analitico ai periodi oggetti di addebito.
L'avviso contiene inoltre l'indicazione del periodo di riferimento dei crediti, la causale degli stessi, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni ed interessi.
L'odierno appellante non ha in alcun modo confutato le contestazioni del verbale, e quanto alla “Richiesta di ricalcolo importi” in primo grado si è limitato ad addurre “ per mero scrupolo difensivo, nel caso in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenga non fondati gli pag. 11/13 assorbenti motivi sopra dedotti, si fa rilevare che le somme aggiuntive applicate nell'avviso di addebito impugnato sono ingiuste e sperequate nonché in aperto contrasto con la normativa vigente, oltre che del tutto apodittiche in ragione della mancata specifica indicazione dei lavoratori e delle poste per essi dovute. Sul punto appare opportuno avanzare istanza di C.T.U. affinché venga verificata la correttezza del calcolo relativo all'avviso di addebito impugnato, epurandolo, altresì, delle sanzioni, delle sorte e degli interessi ingiustamente ed erroneamente applicati e/o duplicati.”
Dunque, correttamente il primo giudice ha rilevato che tale eccezione appariva generica perché non erano indicate le norme di cui si allegava la violazione, nonché infondata con riferimento alle poste e ai lavoratori perché non indicati poiché tali elementi potevano essere rilevati dal verbale di accertamento notificato alla parte opponente.
La richiesta di ctu formulata da parte opponente e reiterata in questo grado di appello non può dunque essere accolta dal momento che essa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze sicchè non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
11.Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della impugnata sentenza.
12. Resta assorbita ogni altra questione.
13.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni
(v. da ultimo d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.
14.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
pag. 12/13 della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 dalla
[...]
, in persona dell'omonimo amministratore e legale rappresentante Parte_1 pro tempore nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Foggia, sezione lavoro, n.955/2024 in data 19 marzo 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado CP_1 di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 24 marzo 2025. Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 13/13
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 791/2024 R.G.
La Corte D'Appello di Bari, Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente rel. dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere dott.ssa Isabella Calia Consigliere
all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 791/2024 RG
TRA
, in persona dell'omonimo Parte_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giuseppe Ravotti
Appellante
E in persona Controparte_1
del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del
22.3.2024, rep. n. 37875, a rogito del dr. dagli avv.ti Silvana Parte_2
Mostacchi, Cosimo Nicola Punzi e Domenico Longo
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19.11.2018, dinanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, la Ditta individuale proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 40020180005255237000 con cui l' aveva intimato CP_1 il pagamento dell'importo di €. 69.885,93 a titolo di contributi previdenziali e relative somme aggiuntive, dovuto nella Gestione Agricola Datori di Lavoro, oltre diritti di notifica e compensi di riscossione, per il periodo da febbraio 2013 ad aprile 2015.
Con il primo motivo della proposta opposizione la ditta chiedeva, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, di sospendere il giudizio ex art.295 c.p.c., essendo pendente innanzi al Tribunale di Foggia il giudizio ove erano stati impugnati l'ordinanza ingiunzione avente n. 443/2017 e il verbale unico di accertamento da cui traeva origine anche l'avviso di addebito in questione. In particolare, evidenziava che tra i due giudizi vi era un nesso di consequenzialità, poiché la decisione del primo giudizio era idonea a modificare in tutto o in parte l'esito della causa di cui richiedeva la sospensione.
Con il secondo motivo eccepiva la nullità dell'impugnato avviso di addebito per violazione del comma 2° dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010 facendo rilevare che nel dettaglio degli addebiti, allegato all'impugnato avviso, l' si era limitata a CP_1
riportare un generico riferimento a mancati pagamenti della gestione agricola
(richiamando larvatamente il verbale unico di accertamento) e relativi sanzioni ed interessi per il periodo 02/2013 - 04/2015, laddove, invece, avrebbe dovuto indicare tutti quegli elementi che avrebbero consentito l'esatta identificazione della pretesa creditoria e, in particolare, avrebbe dovuto fare esplicito riferimento alla tipologia dei contributi richiesti per ogni singolo lavoratore, tra l'altro nemmeno menzionati.
Con il terzo motivo deduceva, altresì, la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, non essendo stato lo stesso preceduto dalla notifica dell'avviso bonario e/o dell'atto di accertamento e/o della lettera di diffida, così come previsto dalla circolare n. 168/10. CP_1
Con il quarto motivo eccepiva la prescrizione parziale della pretesa creditoria limitatamente al periodo relativo all'anno 2013, stante il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, per un importo complessivo di € 27053,53.
Con il quinto motivo sosteneva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 della
Legge 689/1981, ossia del principio di ragionevolezza dei tempi della durata pag. 2/13 dell'accertamento ispettivo;
nonché, nella denegata ipotesi in cui fosse stata disattesa l'irragionevole durata di tutto l'iter ispettivo, l'inammissibilità del provvedimento impugnato, poiché il verbale unico in questione doveva essere notificato entro e non oltre il giorno 28.10.2016, considerato che l'ultimo accesso risaliva al 28.07.2016.
Sosteneva, infine, con il sesto motivo che le somme aggiuntive applicate nell'avviso di addebito impugnato erano ingiuste e sperequate nonché in aperto contrasto con la normativa vigente e, di conseguenza, in via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile al fine di accertare l'effettiva entità dell'importo dovuto
L' con memoria del 17.1.2019 si costituiva in giudizio chiedendo, in via CP_1
preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione poiché generica e carente di prova, nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e in ogni caso infondate, con vittoria delle spese di lite.
2. Con sentenza n. 955/2024 del 19.3.2024, il Tribunale di Foggia rigettava l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 400201800052552 della sede di Foggia dell' e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite con distrazione. CP_1
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base dei seguenti punti motivazionali:
1) la doglianza relativa alla nullità dell'avviso di addebito per la violazione dell'art. 30 co. 2 d.l. n. 78/2010, attenendo ad un vizio di natura formale, avrebbe dovuto essere proposta nel termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c, che non era stato rispettato nel caso in esame, poiché il ricorso era stato depositato il 19.11.2018 mentre l'avviso di addebito era stato notificato l'11.10.2018. In ogni caso, tutti gli elementi esplicativi dei contributi richiesti erano contenuti nel verbale di accertamento notificato all'opponente.
2) il motivo sulla mancata notifica dell'avviso bonario doveva essere parimenti disatteso poiché anch'esso, in quanto avente natura formale, avrebbe dovuto essere proposto nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.;
3) la lamentata prescrizione parziale della pretesa creditoria dell' era infondata CP_1
poiché con la notifica del verbale in data 3.1.2017 la prescrizione era stata interrotta;
4) il modus procedendi dell'indagine ispettiva era stato censurato e la relativa doglianza era stata ritenuta fondata nella sentenza n. 5140/2019 del Tribunale di Foggia con la quale era stata annullata l'ordinanza ingiunzione n. 443/2017 ed era stata, di conseguenza, dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la pag. 3/13 violazione contestata, poiché la notifica del verbale unico di accertamento era avvenuta oltre i novanta giorni previsti ex lege. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la sentenza non aveva alcun effetto verso l' , non essendo stato CP_1
l'Ente parte del giudizio, inoltre l'eccessiva durata degli accertamenti ispettivi non aveva alcun rilievo sulla legittimità delle pretese contributive, essendo oggetto del giudizio la sussistenza o meno del rapporto contributivo. La norma di cui all'art. 14 l.n.
689/1981 era, infatti, posta a tutela dei soggetti destinatari della sanzione amministrativa, rappresentata nel caso di specie dall'o.i. n. 443/2017, oggetto dell'opposizione decisa con la sentenza di cui sopra.
Oggetto del presente giudizio era, invece, la sussistenza o meno del rapporto contributivo e non la legittimità o meno del verbale di accertamento, oltretutto per l'aspetto formale della sua notifica.
Spiegava in un caso similare la sentenza della Cassazione sez. lav. 08.01.2024 n.625 che “poiché il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto e non la legittimità o meno del verbale, il suo annullamento reso in altro giudizio è irrilevante in questa sede. … come detto, la sussistenza o meno del rapporto contributivo non dipende dalla legittimità o meno del verbale di accertamento.”.
Tali granitiche asserzioni confutavano anche la tesi dell'irragionevolezza sviluppata a pag. 7 del ricorso, considerato anche che, in effetti, l'opponente pur lamentando la durata eccessiva degli accertamenti, non precisava in quale lesione si sia tradotta la dedotta lungaggine, sì da render la durata irragionevole nell'ottica rappresentata.
5) l'eccezione dell'opponente sulle ingiuste e sperequate somme aggiuntive applicate nell'avviso di addebito era infondata poiché non indicava le norme di cui lamentava la violazione ed era altresì infondata sulle poste e sui lavoratori non indicati, potendo tali elementi essere rilevati dal verbale di accertamento notificato alla parte opponente;
6) parte opponente non aveva neppure contestato in modo espresso e puntuale gli addebiti e i debiti contributivi che avevano originato l'avviso di addebito contestato;
7) l'opposizione, di conseguenza, era infondata, poiché l' aveva chiarito CP_1
dettagliatamente la fonte del debito di controparte, che parimenti non era stata contestata.
pag. 4/13 3. Avverso la decisione, la ha interposto appello Parte_1
con ricorso del 17.9.2024, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, chiedendo, in accoglimento del gravame, la riforma dell'impugnata sentenza n.
955/2024 del Tribunale di Foggia, il rigetto della domanda attorea con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l' con apposita memoria in data 5.3.2025, chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello per infondatezza e, in via subordinata, di dichiarare dovuto il minor importo accertato in corso di causa.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 24 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo e articolato motivo di appello l'appellante censura la pronuncia del giudice di prime cure per asserite contraddizioni e incongruenze logiche che caratterizzerebbero l'iter argomentativo. Nello specifico evidenzia che l'opposizione riguardava tanto motivi formali quanto sostanziali, e che quando con unico atto siano proposte - come è consentito - sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art.24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art.29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi.
Fermo restando detto principio di diritto, a detta dell'appellante depongono per la piena ammissibilità della domanda due ordini di circostanza.
La prima attiene allo specifico motivo dedotto che riguarda la violazione di cui all'art. 30, comma 2 del D.L. n. 78/2010, che rientra nelle ragioni di merito, poiché con tale doglianza si segnala che l'avviso di addebito impugnato riporta un generico riferimento a mancati pagamenti della gestione agricola per il periodo dal febbraio 2013 all'aprile
2015, richiamando a sostegno il verbale unico di accertamento, laddove, invece, avrebbe dovuto indicare tutti quegli elementi finalizzati a consentire l'esatta identificazione della pretesa creditoria e, in particolare, la tipologia dei contributi richiesti per ogni singolo lavoratore.
pag. 5/13 La seconda – ai fini di una eventuale rimessione in termini – concerne la mancata indicazione nell'avviso di addebito opposto del termine breve ex art. 617 c.p.c..
Evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito l'illegittimità dell'atto impugnato che riporta solo in modo generico la somma complessiva dei contributi dovuti per ciascun anno di imposta, senza alcuna specificazione in merito alla quantificazione dei cd contributi minori dovuti e che richiama per relationem il verbale unico di accertamento, come nel caso di specie.
5.Con il secondo motivo di gravame sostiene la sussistenza di un nesso di pregiudizialità o di condizionamento tra il giudizio di impugnazione all'ordinanza ingiunzione e quello di opposizione all'avviso di addebito, in quanto originati dal medesimo accertamento.
Sostiene, in particolare, che la sentenza n. 5140/2019 resa dal Tribunale di Foggia costituisce un giudicato riflesso avente efficacia anche nell'odierno giudizio, considerato che il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale, essendo un atto procedimentale;
sicché la situazione soggettiva del datore di lavoro è incisa solo dall'ordinanza ingiunzione emessa a conclusione del procedimento amministrativo.
Di conseguenza, ritiene che la nullità e/o l'inutilizzabilità del verbale unico di accertamento non consente di provare le pretese di cui all'avviso di addebito in esame poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base del verbale ispettivo deve essere provata CP_1 dall'istituto, non avendo alcuna efficacia probatoria rispetto ai fatti costitutivi.
6. Nel terzo motivo di appello evidenzia, infine, che la decisione di non disporre alcuna ctu sulle pretese contributive in questione rappresenta una ulteriore declinazione della illogicità della sentenza lamentata, poiché tale decisione si fonda sulla mancata indicazione delle norme violate senza tener conto della genericità della pretesa.
Nello specifico evidenzia che nell'addebito non era indicato né l'anno di riferimento delle agevolazioni revocate e né i lavoratori per i quali sarebbero state rilevate le irregolarità, sostenendo, altresì, che l'art. 115 co. 1 c.p.c. non è applicabile al verbale ispettivo, essendo un atto al di fuori del processo.
7. L'appello è infondato dovendosi confermare la impugnata sentenza
pag. 6/13 8. Il primo motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Contrariamente a quanto assume parte appellante, il vizio di motivazione dell'avviso di addebito attiene ad aspetti di carattere formale dell'atto, per cui in parte qua
l'opposizione proposta ha natura di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v., in tema di cartella esattoriale, Cass. n. 21080 del 2015: «In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973»; con riferimento alla riscossione di contributivi previdenziali cfr. in questo senso Cass. n.
15807 del 2020 e Cass. n. 14969 del 2020).
Conseguentemente, nella parte in cui si pronuncia sul lamentato vizio di motivazione la sentenza gravata non è appellabile, ma soltanto ricorribile per cassazione (art. 618, primo comma ultimo periodo, c.p.c.).
Né in senso contrario rileva che la sentenza abbia statuito anche sul merito della pretesa contributiva, posto che tale circostanza non esclude la necessaria diversificazione dei rimedi impugnatori (v. Cass. n. 3166 del 2020: «Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione»).
Nel caso di specie, con il ricorso introduttivo di primo grado sono state contestualmente proposte sia un'opposizione all'esecuzione sia un'opposizione agli atti esecutivi;
ne discende, dunque, che l'impugnazione della sentenza del giudice di prime cure avrebbe dovuto seguire il differente regime previsto per i distinti tipi di opposizione e, quindi, con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi,
l'appellante avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111,
pag. 7/13 comma 7, Cost., in considerazione dell'inappellabilità della sentenza pronunciata sull'opposizione ad atti esecutivi (art. 618 c.p.c.).
Ciò anche a fronte della qualificazione operata dal primo Giudice (che è l'unica rilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile: cfr. Cass.
S.U. 13 aprile 1994 n. 3467 cui adde, ex plurimis, Cass. 2 marzo 2012 n. 3338, Cass.
S.U. 25 febbraio 2011 n. 4617, Cass. 15 febbraio 2011 n. 3712, Cass. 14 agosto 1998 n.
8658, Cass. 17 agosto 1998 n. 8074, Cass. 18 marzo 1998 n. 2901, Cass. S.U. 17 febbraio 1992 n. 1914).
A corroborare ulteriormente quanto appena esposto giova evidenziare che, ai fini dell'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, “essendo escluso, per scolastica nozione, l'appello, è necessario fare riferimento alla qualificazione dell'azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento: potendo subentrare la qualificazione del giudice dell'impugnazione soltanto nel caso - che con evidenza qui non ricorre, visto che anzi la qualificazione è stata fatta ex professo proprio per fondarvi la sanzione della tardività - di qualificazione da parte del primo giudice che sia omessa, soltanto apparente ovvero generica” (ex multis, Cass. 14 maggio 2007, n. 11012; Cass. 21 dicembre 2009, n.
26919; Cass. 29 luglio 2011, n. 16781; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1757; Cass. 20 novembre 2012, n. 20297).
E' peraltro ben vero che in tema di opposizione (ad esempio a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali), è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, tuttavia qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento pag. 8/13 e della notificazione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17 luglio 2015 Cass. Sez. L,
Ordinanza n.4633 del 28 febbraio 2018).
In merito alla lamentata mancata indicazione nell'avviso di addebito del termine breve di impugnazione si osserva che trattasi di doglianza palesemente inammissibile per violazione del divieto di nova in appello ex art. 437 c.p.c. in quanto mai proposta dinanzi al Tribunale.
Invero, nel precedente grado di giudizio l'opponente si era limitato a richiedere la sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., limitandosi poi ad eccepire la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30, co. 2 del d.l. n. 78/2010; la mancata notifica dell'avviso bonario;
la prescrizione parziale della pretesa creditoria dell' , la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 ove era CP_1 codificato il principio di ragionevolezza dei tempi dell'accertamento; il calcolo degli importi.
9. Il secondo motivo è infondato.
Contr Sostiene l'appellante che il fatto che il giudizio instaurato contro la - avente ad oggetto l'Ordinanza Ingiunzione comminata a seguito del verbale ispettivo - si sia concluso con l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione a causa della tardività con la quale sarebbe stato notificato il verbale di accertamento avrebbe determinato, per
“giudicato riflesso” anche la nullità/annullabilità delle pretese contributive dell' . CP_1
Tale argomentazione è stata efficacemente disattesa dal Tribunale che bene ha fatto a ricordare che in un caso similare la Cassazione civile sez. lav., 08/01/2024, (ud.
30/11/2023, dep. 08/01/2024), n.625 ha statuito: “La Corte ha affermato correttamente CP_ la mancanza di efficacia del giudicato ultra partes. Posto che l' non partecipo al giudizio avente ad oggetto l'annullamento del verbale di accertamento, va detto che tale verbale non costituisce antecedente costitutivo necessario dell'avviso bonario su cui verte l'opposizione del presente giudizio. Questo ha ad oggetto il rapporto contributivo, rispetto alla cui esistenza il verbale di accertamento riveste mera valenza probatoria
CP_ (Cass.15208/14) senza alcuna valenza costitutiva del diritto…. Né l' può essere considerato titolare di un diritto ad intervenire in quel processo a titolo di intervento adesivo dipendente ex art.105, co. 2 c.p.c. - tipologia di intervento cui si correla
l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo - poiché, come detto, la sussistenza o
pag. 9/13 meno del rapporto contributivo non dipende dalla legittimità o meno del verbale di accertamento.”.
Correttamente ha pure evidenziato che la norma ex art. 14 l.n.689/1981 cit. è posta a tutela dei soggetti destinatari della sanzione amministrativa, rappresentata nel caso di specie dall'ordinanza ingiunzione n. 443/2017, oggetto dell'opposizione decisa con la sentenza di cui sopra laddove, invece, oggetto del presente giudizio è la sussistenza o meno del rapporto contributivo e non la legittimità o meno del verbale di accertamento, oltretutto per l'aspetto formale della sua tardività.
Spiega testualmente la sentenza della Corte di legittimità citata che “poiché il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto e non la legittimità o meno del verbale, il suo annullamento reso in altro giudizio è irrilevante in questa sede. … come detto, la sussistenza o meno del rapporto contributivo non dipende dalla legittimità o meno del verbale di accertamento.”.
Del resto, non è un caso che avverso l'avviso di addebito e l'ordinanza ingiunzione siano stati proposti due separati giudizi nei confronti di distinti soggetti giuridici, l' CP_1 nel primo caso, l' nel secondo. Controparte_3
Val la pena di riportare il pensiero di migliore giurisprudenza: “Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto
l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata di rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell' e diritti e obblighi inerenti ad un CP_3
rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come 'res inter alios acta' rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto” (Cass n 23045 del
26.9.2018).
Quindi, errata la premessa, errata è anche la conseguenza che ne vorrebbe trarre l'appellante, di modo che, come correttamente deciso dal Tribunale di Foggia non solo pag. 10/13 andava disattesa la richiesta di sospensione del giudizio di primo grado ma è infondata l'eccezione che vuol far derivare l'inutilizzabilità del verbale di accertamento dalla sentenza che ne ha rilevato la tardività della sua notifica ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Inoltre, come pure evidenziato nella impugnata sentenza, l'odierno appellante non ha contestato in alcun modo il merito degli addebiti e dei conseguenti debiti contributivi che hanno dato poi origine all'a.v.a. contestato, e che invece sono stati riportati dettagliatamente nel verbale di accertamento ed esaminati per gruppi nella memoria di costituzione dell' , oltre che indicati nell'a.v.a. stesso sicchè i rilievi e le CP_1
argomentazioni trasfuse nel verbale di accertamento non sono stati oggetto di alcuna contestazione e confutazione da parte opponente.
Al riguardo giova evidenziare che è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale e/o ad avviso di addebito, grava sull'ente previdenziale, che assume la veste di attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva (cfr. solo da ultimo Cass.,
n. 3279/2020).
Tuttavia, poiché l'opposizione è equiparabile alla costituzione del convenuto in un ordinario giudizio di cognizione, se l'opponente non prende posizione specifica sulle ragioni di credito poste a base del titolo, i fatti devono ritenersi provati.
10. Tale ultima considerazione riverbera i suoi effetti anche in ordine al terzo motivo che va pertanto anch'esso disatteso.
L' nel verbale di accertamento ha ben evidenziato i nominativi dei lavoratori per i CP_1
CP_ quali l' ha proceduto all'addebito e nel dettaglio le poste dovute.
L'opposto avviso di addebito indica inoltre il “dettaglio degli addebiti” nei quali è indicata la causale dei crediti scaturenti dal verbale ispettivo, previamente notificato all'opponente, crediti indicati con riferimento analitico ai periodi oggetti di addebito.
L'avviso contiene inoltre l'indicazione del periodo di riferimento dei crediti, la causale degli stessi, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni ed interessi.
L'odierno appellante non ha in alcun modo confutato le contestazioni del verbale, e quanto alla “Richiesta di ricalcolo importi” in primo grado si è limitato ad addurre “ per mero scrupolo difensivo, nel caso in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenga non fondati gli pag. 11/13 assorbenti motivi sopra dedotti, si fa rilevare che le somme aggiuntive applicate nell'avviso di addebito impugnato sono ingiuste e sperequate nonché in aperto contrasto con la normativa vigente, oltre che del tutto apodittiche in ragione della mancata specifica indicazione dei lavoratori e delle poste per essi dovute. Sul punto appare opportuno avanzare istanza di C.T.U. affinché venga verificata la correttezza del calcolo relativo all'avviso di addebito impugnato, epurandolo, altresì, delle sanzioni, delle sorte e degli interessi ingiustamente ed erroneamente applicati e/o duplicati.”
Dunque, correttamente il primo giudice ha rilevato che tale eccezione appariva generica perché non erano indicate le norme di cui si allegava la violazione, nonché infondata con riferimento alle poste e ai lavoratori perché non indicati poiché tali elementi potevano essere rilevati dal verbale di accertamento notificato alla parte opponente.
La richiesta di ctu formulata da parte opponente e reiterata in questo grado di appello non può dunque essere accolta dal momento che essa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze sicchè non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
11.Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della impugnata sentenza.
12. Resta assorbita ogni altra questione.
13.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni
(v. da ultimo d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.
14.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
pag. 12/13 della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 dalla
[...]
, in persona dell'omonimo amministratore e legale rappresentante Parte_1 pro tempore nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Foggia, sezione lavoro, n.955/2024 in data 19 marzo 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado CP_1 di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 24 marzo 2025. Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
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