TRIB
Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/03/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
n. 1241/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice Acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 19/10/2023, da 1) , nata nella FEDERAZIONE RUSSA il Parte_1
06/07/1972 (Cod. Fisc. , parte C.F._1 rappresentata, assistita e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. VILLAROEL GIOVANNI (Cod. Fisc.
ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del suo difensore 2) , nato ad [...] il [...], (Cod. Parte_2
Fisc. , parte rappresentata, assistita e C.F._3 difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. VILLAROEL GIOVANNI (Cod. Fisc. C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
2 FATTO Con ricorso in data 19/10/2023, i sig.ri e Parte_1
3 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi Parte_2 dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 20/04/2001, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis.13, terzo comma. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni della separazione personale
4 consensualmente intervenuta alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 08/03/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi
5
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 19/10/2023, da 1) , nata nella FEDERAZIONE RUSSA il Parte_1
06/07/1972 (Cod. Fisc. , parte C.F._1 rappresentata, assistita e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. VILLAROEL GIOVANNI (Cod. Fisc.
ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del suo difensore 2) , nato ad [...] il [...], (Cod. Parte_2
Fisc. , parte rappresentata, assistita e C.F._3 difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. VILLAROEL GIOVANNI (Cod. Fisc. C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
2 FATTO Con ricorso in data 19/10/2023, i sig.ri e Parte_1
3 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi Parte_2 dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 20/04/2001, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis.13, terzo comma. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni della separazione personale
4 consensualmente intervenuta alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 08/03/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi
5