Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA.0434 8 /02 IN NOME DEL POPO TALE NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 15103/99 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 10131 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RR RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6 presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, che lo ! rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO | NESPOR, VIRGILIO ALLEVA, giusta delega in atti;
ricorrente contro ·Srl. ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che2001 lo rappresenta e difende 4896 unitamente all'avvocato PIETRO ICHINO, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3928/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/04/99 R.G.N. 796/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito 1'Avvocato BOSCHI per delega CARAVITA DI TORITTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 luglio 1998 il Pretore del lavoro di Milano rigettava la domanda proposta dal dott. NC OR nei confronti della srl Istituto Europeo di Oncologia, per impugnare il licenziamento per giusta causa che gli era stato intimato il 25 marzo 1997 e per ottenere la tutela reale di cui all'art. 18 legge 300/70, in subordine per la condanna al pagamento della somma di lire 390.098.108 come indennità supplementare e indennità sostitutiva del preavviso, nonché lire 303.409.750 per danno da dequalificazione professionale, lire 32.865.000 a titolo di emolumento integrativo al 7%; affermava il primo giudice che costituiva giusta causa di licenziamento il fatto che il ricorrente, direttore del reparto di anestesia e rianimazione, avesse rifiutato di ottemperare all'ordine della direzione sanitaria di rendere immediatamente disponibile al reparto di terapia intensiva un aiuto ed un assistente;
il Pretore negava altresì l'esistenza della dedotta dequalificazione professionale, per avere la società smembrato l'originario servizio affidato al dr. OR, creando una nuova divisione per alcuni tipi di interventi chirurgici. La statuizione veniva confermata dal locale Tribunale, il quale, con sentenza del 27 maggio 1999, affermava in primo luogo che l'atto organizzativo di competenza della direzione sanitaria consistente nello sdoppiamento del " reparto di anestesia e rianimazione, non aveva leso i diritti dell'appellante in relazione all'art. 2103 cod. civ., poiché lo stesso aveva continuato a svolgere un'attività parimenti qualificata, sia con riguardo alla complessità sia con riguardo al numero degli interventi chirurgici, che erano stati distribuiti tra i due reparti secondo criteri precostituiti, come dichiarato dal medesimo ricorrente in sede di libero interrogatorio. Il Tribunale osservava altresì che la disposizione di cui all'art. 2103 cod. civ. garantisce solo la professionalità statica e dinamica delle mansioni, non già la diminuzione di prestigio che può derivare dal non essere più responsabile dell'unica divisione di anestesia. 1 La legittimità dello sdoppiamento delle divisioni sottraeva ogni giustificazione all'atto di insubordinazione posto in essere, tale essendo il rifiuto opposto alla direzione sanitaria a cui competeva, per legge, per contratto collettivo e per regolamento interno, il potere organizzativo, a cui è sottoposto il responsabile del singolo reparto;
nella specie l'appellante avrebbe potuto disattendere l'ordine imposto dalla direzione sanitaria di mettere provvisoriamente a disposizione dell'altro reparto un aiuto ed un assistente solo in caso di ' improcrastinabili esigenze di urgenza nel reparto da lui diretto, il che pacificamente non era stato;
di talché il suo rifiuto aveva inciso sul potere organizzativo con conseguenze imprevedibili nel momento in cui era stato posto in essere, perché la direzione sanitaria era la sola ad avere contezza della W complessiva situazione della struttura ospedaliera. Rilevava da ultimo il Tribunale che, come risultante dalla corrispondenza prodotta, l'appellante non aveva in realtà accettato lo sdoppiamento del reparto di anestesia e si era posto in una situazione di contestazione che si era risolta nell'atto che aveva spezzato il rapporto fiduciario con la società, integrando così la giusta causa di licenziamento. Avverso detta sentenza il dr. OR propone ricorso affidato a quattro motivi. Resiste l'Istituto Europeo di Oncologia con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente respinta l'eccezione sollevata in controricorso di inammissibilità dei primi tre motivi di impugnazione per carenza di interesse deducendo che, anche ove venisse affermata la illegittimità del licenziamento, il dr. OR, essendo dirigente, non avrebbe diritto alla reintegra nel posto di lavoro, né ad alcun altro tipo di tutela. 2 Si tratta infatti di questione che, pur attenendo non all'interesse relativo al presente ricorso per cassazione, ma a quello relativo già alla domanda spiegata con il ricorso introduttivo, non è stata però oggetto di contestazione, né di esame da parte dei giudici di merito, che non l' hanno trattata avendo escluso la illegittimità del licenziamento, onde non può essere fatta valere per la prima volta in questa sede, perché si introdurrebbe una modificazione dei termini della controversia anche in ordine ad elementi di fatto come l'esistenza o meno, in caso di licenziamento illegittimo, di una disciplina sanzionatoria di fonte contrattuale. Con il primo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta legittimità del licenziamento, si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme statali e regionali che regolano i poteri del direttore sanitario ed i rapporti tra questi ed il primario di reparto, nonché per difetto di motivazione. Avrebbero errato i Giudici di merito nel configurare il rifiuto da lui opposto alla direzione sanitaria come atto di insubordinazione, giacché tra il direttore sanitario titolare del potere organizzativo, ed il primario vi è solo un meccanismo orizzontale di collaborazione e coordinamento e non un rapporto di gerarchia, essendo entrambe qualifiche apicali;
il che sarebbe comprovato dal DPR 128 del 1969 (richiamato dal contratto collettivo e dal regolamento) che attribuisce al direttore sanitario, da cui dipendono vice direttori ed ispettori, la cura dell'organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon andamento igienico dei servizi ospedalieri;
ed anche dalla legge della regione Lombardia n. 7 del 1990, che prevede titoli del tutto analoghi per l'accesso alla qualifica di primario e di direttore sanitario;
di talché quest'ultimo non potrebbe sindacare le valutazioni e le scelte compiute dal primario del reparto di rianimazione;
ne discenderebbe l'impossibilità per il direttore sanitario di ordinare la cessione di due medici ad altra divisione senza neppure indicare ragioni di assoluta urgenza;
analogamente nel contratto collettivo si esclude ogni riferimento al primario come destinatario degli ordini dell'amministrazione e del direttore sanitario. 3 Con il secondo motivo si denunzia contraddittorietà di motivazione in ordine all'esistenza di un comportamento rilevante sul piano disciplinare, considerato erroneamente come ingiustificata reazione alla convinzione del ricorrente di avere subito una dequalificazione;
al contrario, la nota del 21 febbraio 1997 del direttore sanitario non conteneva in realtà nessuna richiesta nei confronti di esso ricorrente, ma una semplice comunicazione di avere esercitato il proprio potere organizzativo, il quale però era manifestamente illegittimo perché incideva sulla organizzazione della divisione che è riservata alla autonomia e responsabilità del primario in assenza di situazioni di emergenza, che nella specie non erano state affatto indicate. La sua risposta, inoltre non esprimeva un rifiuto di obbedienza, ma la semplice segnalazione che il richiesto spostamento di medici J avrebbe compromesso l'efficienza del reparto, perché il programma delle sale operatorie nella settimana non consentiva di fare a meno di dette due unità. Inoltre nella lettera di licenziamento quello che prima era stato considerato come “non avere dato esecuzione ad una disposizione” diventava “esplicito rifiuto di dare esecuzione", per cui, attraverso un completo rovesciamento del meccanismo del procedimento disciplinare, ciò che egli aveva scritto in sede di giustificazioni era divenuto il fulcro della giustificazione del licenziamento. Con il terzo motivo, dedotto in via subordinata, si denunzia violazione dell'art. 24 Costituzione e difetto di motivazione, per avere il Tribunale stravolto l'istituto della insubordinazione, dal momento che, anche a considerare il suo comportamento come infrazione disciplinare, il licenziamento non era sanzione proporzionata, anche in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari. Né il Tribunale aveva individuato la volontà di persistere nell'assenza di collaborazione, elemento introdotto per la prima volta nella lettera di licenziamento. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell'art. 2103 cod. civ. e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della dequalificazione professionale, a cui il Tribunale era pervenuto senza istruttoria e sulla base delle 4 sole dichiarazioni di esso ricorrente;
infatti sotto il profilo quantitativo il mero fatto degli incrementi degli interventi chirurgici nel 1996/1997 non era significativo, non essendo stato chiarito, attraverso le prove testimoniali, se nel passato il numero degli interventi fosse sottodimensionato;
né era stato chiarito se l'aumento degli interventi rendeva effettivamente necessario lo sdoppiamento della divisione di anestesia e rianimazione, oppure si poteva ricorrere al potenziamento della divisione già esistente. Il Tribunale non aveva valutato che dal punto di vista qualitativo esso ricorrente aveva perso il settore della terapia intensiva e che la maggiore complessità dell'intervento chirurgico, se non incide direttamente sulla qualità delle prestazioni dell'anestesista, ne comporta però un incremento di professionalità. Il ricorso non merita accoglimento. Con i quattro motivi di ricorso non si sollevano infatti decisive censure alle argomentazioni dei giudici di merito ma, sia pure attraverso puntuali e " specifiche contrapposizioni, si sollecita sostanzialmente un nuovo apprezzamento dei fatti che è inammissibile in questa sede. Ed infatti, come è stato più volte affermato (cfr. tra le tante Cass. 15.4.94 n. 3547), il vizio logico di motivazione come causa di annullamento della sentenza puo' consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o nell'attribuzione, a taluno degli elementi emersi in corso di causa, di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto, o nell'assoluta incompatibilita' razionale dei vari elementi di causa. Ne consegue che non puo' essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, od un miglior coordinamento dei dati od un loro collegamento piu' opportuno e piu' appagante, in quanto tutto cio' rimane all'interno della possibilita' di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalita', appartiene al 5 convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art.360 n. 5 cod. proc. civ.. In relazione al primo motivo, è irrilevante la dedotta mancanza di un vincolo gerarchico tra primario e direttore sanitario, poiché i Giudici di merito, hanno fondato il giudizio di legittimità del licenziamento ravvisando non già la violazione del vincolo di subordinazione gerarchica, ma la compromissione sia di quel potere organizzativo di cui il direttore sanitario è titolare, sia dell'obbligo di collaborazione funzionale evidenziato dallo stesso ricorrente, avendo il Tribunale osservato che solo la direzione sanitaria ha contezza della complessiva situazione della struttura di cui ha la responsabilità. Non merita accoglimento neppure la prima parte del secondo motivo che è volta ad inficiare la ravvisata esistenza del rifiuto ad inviare all'altro reparto un medico ed un assistente;
si tratta infatti di una valutazione in fatto sul contenuto della richiesta fatta dal direttore sanitario e sull'obbligo che da essa nasceva nei confronti dell'attuale ricorrente, che essendo priva di vizi logici e giuridici, resta all'interno del libero convincimento riservato ai giudici di merito. Quanto alla restante parte del secondo motivo ed al terzo motivo, il Tribunale ha ritenuto la proporzionalità della sanzione sia per la gravità delle conseguenze che avrebbero potuto insorgere a causa dell'inottemperanza all'ordine di mettere “provvisoriamente" a disposizione dell'altro reparto il medico ed il l'assistense sanitario, senza allegare che ciò fosse impedito da esigenze improcrastinabili, sia per la volontà espressa dal ricorrente di persistere nella mancanza di collaborazione, che ha desunto non solo dalla lettera di giustificazione, ma anche dalla corrispondenza pregressa, che stava a dimostrare come il dr. OR non avesse di fatto accettato lo sdoppiamento dei reparti. Nel ragionamento del Tribunale non si individuano errori logici, né giuridici, e neppure contraddizioni tali da giustificare l'annullamento della statuizione, onde anche questo motivo va rigettato. 6 Le medesime considerazioni valgono a determinare il rigetto del quarto ed ultimo motivo, giacché le censure ivi contenute non sono tali da inficiare la motivazione del Tribunale, che è pervenuto ad escludere l'esistenza della lamentata dequalificazione sul rilievo che, come emerso dalle stesse dichiarazioni del ricorrente in sede di libero interrogatorio, il carico di lavoro era rimasto immutato come qualità e quantità; questa valutazione di merito non può essere efficacemente contraddetta dai numerosi rilievi svolti nel motivo di censura, che non evidenziano difetti della sentenza impugnata, ma costituiscono solo degli spunti argomentativi per indurre ad una diversa valutazione delle medesime circostanze tale essendo il rilievo del presumibile " sottodimensionamento del numero degli interventi chirurgici negli anni precedenti, la mancanza di prova sulla effettiva necessità dello sdoppiamento dei reparti di rianimazione e la presumibile perdita di incremento professionale a seguito dell'abbandono del settore della terapia intensiva. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mours forum Anghelul Dhill- E D , O 3 L IL CANCELLIERE 3 L 0 5 O 1 B . . A I T Depositato in Cancelleria S N D S R A A 3 A ' oggi, 26 MAR. 2002 T T , 7 L - S L A 8 O E S - P E D 1 P 1 I M S I IL CANCELLIERE S I N E A N E D G G S G O E I E T A A L N R D E O O S E T A C E , T L I O L R R I E T D D S I O G E R 7