Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3216 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti NT Spadaro e Attilio vasta, con i quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Napoli I° trav., n. 8
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Massimo Autieri e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso l'agenzia provinciale CP_1
Resistent e
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/10/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di operaia agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola “GI NT” con sede in San Luca
(RC), nell'anno 2015, dal 22/07/2015 al 30/09/2015 e nell'anno 2016, dal
22/04/2016 al 30/06/2016, rispettivamente per 51 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia dei terreni adibiti ad uliveto;
pulizia dei terreni confinanti con il Parco dell'Aspromonte; raccolta della legna;
- che ha ricevuto una retribuzione giornaliera pari a circa € 44,58, lavorando per otto ore al giorno;
- che, in conseguenza di ciò, ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che, con provvedimenti del 16/02/2022, l' le ha comunicato il CP_1
disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2015 e 2016;
- che, avverso la cancellazione, ha proposto ricorso amministrativo alla
Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che i provvedimenti emessi dall sono illegittimi in quanto privi CP_2
di motivazione;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di San Luca (RC).
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale adito, contrariis rejectis:
1)accertare e dichiarare nulli, inesistenti e, illegittimi i provvedimenti di variazione degli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di San Luca (RC) per gli anni 2015 e 2016; 2) per l'effetto riattribuire alla stessa le 51 giornate 3
lavorative annue cancellate per gli anni oggetto di contestazione, ripristinando gli elenchi originari;
3) in conseguenza condannare l' CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore. 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
5) con sentenza esecutiva come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo l'infondatezza della domanda proposta, essendo stato cancellato il rapporto di lavoro della ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni 4
previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio,
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che anche la documentazione prodotta
(contratti buste paga denuncia trimestrale DMAG) non è idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro 5
può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n.
9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2015 e 2016 è stata comunicata alla ricorrente attraverso raccomandate a.r. ricevute in data
16/02/2022, che richiamano accertamenti ispettivi eseguiti dall P_
, nel costituirsi in giudizio, richiama un verbale ispettivo relativo
[...]
all'azienda datrice di lavoro.
Tuttavia, parte ricorrente, dinanzi alla contestazione della non genuinità dei rapporti di lavoro, che ha determinato il disconoscimento delle giornate agricole denunciate per gli anni 2015 e 2016, avrebbe avuto l'onere di provare la sussistenza di un vincolo di subordinazione e di tutti gli elementi che connotano la subordinazione per i periodi dedotti in ricorso, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, lo svolgimento dell'attività descritta, dietro il corrispettivo di una retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro.
Tuttavia, nessuno degli elementi della subordinazione è emerso dall'istruttoria processuale, atteso che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso sono vaghe, contraddittorie e in contrasto con quanto reclamato dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo.
Infatti, il teste ha dichiarato di aver lavorato con la Testimone_1
ricorrente alle dipendenze di GI NT “mi sembra” negli anni 2019 e
2020, mentre la ricorrente ha dedotto di aver lavorato negli anni 2015 e 2016.
Tra l'altro il teste, in maniera generica, ha riferito che: “lavoravo dal lunedì al venerdì; non ricordo i giorni di lavoro della signora;
Parte_1
di mattina si partiva alle 7:00 fino alle 13:00 e alle 13:00 rientravamo;
mi sembra che anche la signora osservasse lo stesso orario di lavoro;
è Pt_1
capitato che siamo andate via insieme con la stessa gip;
per il lavoro che svolgevo per l'azienda GI NT ero pagata ma non ricordo con esattezza quanto;
non ricordo ogni quanto tempo venivo pagata;
ero pagata 6
sia in contanti che in assegno e avevo la busta paga;
mi pagava il sig. GI
NT; non so quanto venisse pagata la signora né ogni Parte_1
quanto tempo;
non ho mai visto il sig. GI NT pagare la signora
”. Parte_1
Inoltre, il teste, le cui dichiarazioni sono state abbastanza vaghe con riferimento alla ricorrente, ha riferito che: “Mi sembra che mi siano state cancellate le giornate lavorative denunciate per l'azienda GI NT”.
Orbene, dalle dichiarazioni dall'unico teste escusso, avendo parte ricorrente rinunciato al secondo teste indicato e ammesso, non è emerso che la ricorrente abbia lavorato, in virtù di un vincolo di subordinazione, alle dipendenze di GI NT negli anni 2015 e 2016 per i periodi dedotti in ricorso.
Infatti, il teste ha riferito di aver lavorato con la ricorrente in un periodo diverso rispetto a quello dichiarato in ricorso, ossia negli anni 2019 2020 (“mi sembra”).
Nondimeno, il quadro probatorio incerto ed insufficiente è ulteriormente inficiato dalla posizione del teste escusso, che ha dichiarato di aver subito la cancellazione delle giornate dichiarate per l'azienda GI NT.
Pertanto, la prova testi espletata non ha fatto emergere elementi tali da confutare la contestazione della non genuinità dei rapporti di lavoro che ha condotto al disconoscimento delle giornate dichiarate.
Infatti, non sono stati provati gli elementi fondanti dei rapporti di lavoro cancellati, per i periodi dedotti in ricorso, quali la sussistenza del vincolo di subordinazione e lo svolgimento delle giornate lavorative dedotte seguendo le direttive impartite da GI NT negli anni 2015 e 2016.
Pertanto, parte ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha ottemperato a tale onere, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per i periodi dedotti in ricorso, elemento fondante ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli. 7
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile,
Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
3216/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 4638,00, oltre accessori, come per legge. Locri, 23/01/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci