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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2024 promossa da:
(CF ), difesa dall'Avv. MOCCHETTI ILIO Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
(CF ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, contumace
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa 1) Accertato e dichiarato che la – ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in 21053 CASTELLANZA (VA) VIALE DON GIOVANNI MINZONI 39 - già è Controparte_2 debitrice nei confronti del sig. della residua somma di € 37090.52 per e Parte_1 nelle premesse più sopra riportate;
2) Accertato e dichiarato che la – ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in 21053 CASTELLANZA (VA) VIALE DON GIOVANNI MINZONI 39 - già è Controparte_2 debitrice nei confronti del sig. della somma di € 1024.80 per prestazione del CTU intervenute in Parte_1 sede di Accertamento tecnico che ha determinato l'importo riconosciuto dalla società debitrice;
3) Accertato e dichiarato che la – ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in 21053 CASTELLANZA (VA) VIALE DON GIOVANNI MINZONI 39 - già è Controparte_2 debitrice nei confronti del sig. della somma di € 4544.80 per le competenze ed onorari maturati nel Parte_1 giudizio già incardinato contro la società;
condannare la – ( ) con sede in 21053 Controparte_1 P.IVA_1
CASTELLANZA (VA) VIALE DON GIOVANNI MINZONI 39 al Controparte_3 pagamento a favore del sig. della complessiva somma di € 42660.12 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione da agosto 2022 o a quella maggior o minor somma che emergerà in corso di causa.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. in data 11.3.2024 esponeva di Parte_1
pagina 1 di 3 avere acquistato dalla società oggi Controparte_2 Controparte_1 l'immobile sito in Marnate, via Cislago 651/F e che, a seguito del manifestarsi di vizi e difetti dell'immobile, aveva esperito ricorso ex art. 669 bis volto ad ottenere l'accertamento tecnico preventivo dei vizi medesimi.
Il ricorrente invocava le risultanze peritali della relazione di c.t.u. depositata nel relativo procedimento, da cui emergeva un costo di eliminazione dei vizi accertati pari a € 57.451,25 oltre iva e rilevava come, all'esito del deposito della predetta relazione, la società resistente aveva sottoscritto una scrittura transattiva con il ricorrente impegnandosi al pagamento della somma di € 45.000,00 in rate mensili di € 3.000,00, provvedendo – tuttavia – al pagamento della minore somma di € 33.000,00.
Il ricorrente allegava che, in base alle condizioni della raggiunta transazione, il credito verso la società resistente avrebbe ripreso la propria intera estensione e chiedeva, pertanto, la condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti, pari al costo di eliminazione dei vizi maggiorato delle spese di c.t.u. e degli onorari spettanti al legale nella fase di istruzione preventiva, per un ammontare complessivo di € 42.660,12, già al netto dei pagamenti intervenuti, oltre interessi e rivalutazione.
La società resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa giungeva in decisione sulla scorta delle produzioni documentali del ricorrente.
***
Il ricorrente, acquirente dell'immobile realizzato dalla stessa società venditrice, propone domanda di risarcimento dei danni derivanti dai vizi e difetti di costruzione, sia ai sensi dell'art. 1490 c.c. (azionando la garanzia per i vizi nella vendita) sia ai sensi dell'art. 1669 c.c. (facendo valere la responsabilità per gravi difetti del venditore-costruttore dell'immobile).
Esaminata la domanda di garanzia per i vizi nella vendita, la stessa risulta fondata.
L'espletata c.t.u. ha accertato i difetti costruttivi dell'immobile (il cedimento della scala di accesso e del muretto del sottoscala, le infiltrazioni nel terrazzo e in altri locali, le fessurazioni della facciata esterna) imputandone le cause ad errori di esecuzione delle opere e quantificandone i costi di eliminazione in €
57.451,25 oltre iva.
Detti vizi e difetti sono stati oggetto di scrittura transattiva, non novativa, con la quale l'odierno ricorrente si dichiarava soddisfatto della minor somma (€ 45.000,00) riconosciuta dalla controparte, odierna resistente, solo a condizione dell'esatto e integrale adempimento dei pagamenti previsti, circostanza che non si verificava a causa dell'omesso pagamento di parte delle rate stabilite.
Va, dunque, riconosciuto il danno nella misura integrale sopra indicata, come da risultanze di c.t.u., da cui detrarre la somma di € 33.000,00 versata dalla resistente in parziale adempimento della transazione.
Quanto alle spese di c.t.u. e legali della fase di a.t.p. queste saranno oggetto di liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della resistente soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 24.451,35 oltre iva di legge e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì del deposito della relazione di c.t.u. ad oggi e interessi legali sulle somme liquidate ad oggi, fino al saldo;
condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate, per la fase di istruzione preventiva, in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica) e, per il presente giudizio di merito, in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese pagina 2 di 3 di notifica); pone definitivamente ad integrale carico della società resistente le spese di c.t.u., già liquidate.
Busto Arsizio, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2024 promossa da:
(CF ), difesa dall'Avv. MOCCHETTI ILIO Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
(CF ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, contumace
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa 1) Accertato e dichiarato che la – ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in 21053 CASTELLANZA (VA) VIALE DON GIOVANNI MINZONI 39 - già è Controparte_2 debitrice nei confronti del sig. della residua somma di € 37090.52 per e Parte_1 nelle premesse più sopra riportate;
2) Accertato e dichiarato che la – ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in 21053 CASTELLANZA (VA) VIALE DON GIOVANNI MINZONI 39 - già è Controparte_2 debitrice nei confronti del sig. della somma di € 1024.80 per prestazione del CTU intervenute in Parte_1 sede di Accertamento tecnico che ha determinato l'importo riconosciuto dalla società debitrice;
3) Accertato e dichiarato che la – ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in 21053 CASTELLANZA (VA) VIALE DON GIOVANNI MINZONI 39 - già è Controparte_2 debitrice nei confronti del sig. della somma di € 4544.80 per le competenze ed onorari maturati nel Parte_1 giudizio già incardinato contro la società;
condannare la – ( ) con sede in 21053 Controparte_1 P.IVA_1
CASTELLANZA (VA) VIALE DON GIOVANNI MINZONI 39 al Controparte_3 pagamento a favore del sig. della complessiva somma di € 42660.12 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione da agosto 2022 o a quella maggior o minor somma che emergerà in corso di causa.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. in data 11.3.2024 esponeva di Parte_1
pagina 1 di 3 avere acquistato dalla società oggi Controparte_2 Controparte_1 l'immobile sito in Marnate, via Cislago 651/F e che, a seguito del manifestarsi di vizi e difetti dell'immobile, aveva esperito ricorso ex art. 669 bis volto ad ottenere l'accertamento tecnico preventivo dei vizi medesimi.
Il ricorrente invocava le risultanze peritali della relazione di c.t.u. depositata nel relativo procedimento, da cui emergeva un costo di eliminazione dei vizi accertati pari a € 57.451,25 oltre iva e rilevava come, all'esito del deposito della predetta relazione, la società resistente aveva sottoscritto una scrittura transattiva con il ricorrente impegnandosi al pagamento della somma di € 45.000,00 in rate mensili di € 3.000,00, provvedendo – tuttavia – al pagamento della minore somma di € 33.000,00.
Il ricorrente allegava che, in base alle condizioni della raggiunta transazione, il credito verso la società resistente avrebbe ripreso la propria intera estensione e chiedeva, pertanto, la condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti, pari al costo di eliminazione dei vizi maggiorato delle spese di c.t.u. e degli onorari spettanti al legale nella fase di istruzione preventiva, per un ammontare complessivo di € 42.660,12, già al netto dei pagamenti intervenuti, oltre interessi e rivalutazione.
La società resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa giungeva in decisione sulla scorta delle produzioni documentali del ricorrente.
***
Il ricorrente, acquirente dell'immobile realizzato dalla stessa società venditrice, propone domanda di risarcimento dei danni derivanti dai vizi e difetti di costruzione, sia ai sensi dell'art. 1490 c.c. (azionando la garanzia per i vizi nella vendita) sia ai sensi dell'art. 1669 c.c. (facendo valere la responsabilità per gravi difetti del venditore-costruttore dell'immobile).
Esaminata la domanda di garanzia per i vizi nella vendita, la stessa risulta fondata.
L'espletata c.t.u. ha accertato i difetti costruttivi dell'immobile (il cedimento della scala di accesso e del muretto del sottoscala, le infiltrazioni nel terrazzo e in altri locali, le fessurazioni della facciata esterna) imputandone le cause ad errori di esecuzione delle opere e quantificandone i costi di eliminazione in €
57.451,25 oltre iva.
Detti vizi e difetti sono stati oggetto di scrittura transattiva, non novativa, con la quale l'odierno ricorrente si dichiarava soddisfatto della minor somma (€ 45.000,00) riconosciuta dalla controparte, odierna resistente, solo a condizione dell'esatto e integrale adempimento dei pagamenti previsti, circostanza che non si verificava a causa dell'omesso pagamento di parte delle rate stabilite.
Va, dunque, riconosciuto il danno nella misura integrale sopra indicata, come da risultanze di c.t.u., da cui detrarre la somma di € 33.000,00 versata dalla resistente in parziale adempimento della transazione.
Quanto alle spese di c.t.u. e legali della fase di a.t.p. queste saranno oggetto di liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della resistente soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 24.451,35 oltre iva di legge e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì del deposito della relazione di c.t.u. ad oggi e interessi legali sulle somme liquidate ad oggi, fino al saldo;
condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate, per la fase di istruzione preventiva, in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica) e, per il presente giudizio di merito, in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese pagina 2 di 3 di notifica); pone definitivamente ad integrale carico della società resistente le spese di c.t.u., già liquidate.
Busto Arsizio, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3