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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice ,
rilevato che l'intimata all'udienza del 9.1.2025 ha chiesto termine ai sensi dell'art.55 della legge 27.7.1978
n. 392 per il pagamento dei canoni scaduti;
rilevato, altresì, che con ordinanza emessa in pari data questo giudice concedeva all'intimata termine sino al 20.03.2025 per sanare la morosità, comprensiva degli interessi legali e delle spese relative al presente procedimento;
considerato che il difensore dell'intimante è comparso all'udienza di verifica del 27.03.2025 ed ha attestato, mediante dichiarazione resa a verbale, la persistenza della morosità, nonostante la concessione del suddetto termine;
considerato che, alla stregua dei consolidati insegnamenti della Suprema Corte in materia, la voluntas solvendi desumibile dalla richiesta di concessione del termine di grazia è, da un lato, incompatibile con qualsivoglia opposizione all'assunto attoreo (nella specie, peraltro, assente) e, dall'altro, prevalente su ogni altra questione sollevata dalla parte intimata per cui il Giudice non può che concedere il detto termine e, all'esito dello spirare dello stesso, nel caso in cui la morosità non venga sanata, deve limitarsi alla convalida dell'intimato sfratto, senza procedere al alcun mutamento del rito (Cass 24764/2008, Cass. 7289/1996,
Cass. 270/1996, Cass. 4646/1990);
ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di legge per pronunciare la convalida richiesta dal procuratore dell'istante;
rilevato che a mente dell'art. 56 della L. 392/1978, 'Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento';
letti gli artt. 633 cpc, 55 e 56 L. 392/1978;
P.Q.M.
Convalida lo sfratto per morosità intimato da nei confronti di Parte_1 CP_1 ordinando il rilascio dell'immobile sito in Altamura alla via Caduti delle Foibe n. 65 in atti meglio identificato, libero e sgombro da persone e cose e fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 12.05.2025.
Spese liquidate contestualmente al decreto ingiuntivo richiesto dall'intimante con la intimazione di sfratto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 6.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano
Pagina 1
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice ,
rilevato che l'intimata all'udienza del 9.1.2025 ha chiesto termine ai sensi dell'art.55 della legge 27.7.1978
n. 392 per il pagamento dei canoni scaduti;
rilevato, altresì, che con ordinanza emessa in pari data questo giudice concedeva all'intimata termine sino al 20.03.2025 per sanare la morosità, comprensiva degli interessi legali e delle spese relative al presente procedimento;
considerato che il difensore dell'intimante è comparso all'udienza di verifica del 27.03.2025 ed ha attestato, mediante dichiarazione resa a verbale, la persistenza della morosità, nonostante la concessione del suddetto termine;
considerato che, alla stregua dei consolidati insegnamenti della Suprema Corte in materia, la voluntas solvendi desumibile dalla richiesta di concessione del termine di grazia è, da un lato, incompatibile con qualsivoglia opposizione all'assunto attoreo (nella specie, peraltro, assente) e, dall'altro, prevalente su ogni altra questione sollevata dalla parte intimata per cui il Giudice non può che concedere il detto termine e, all'esito dello spirare dello stesso, nel caso in cui la morosità non venga sanata, deve limitarsi alla convalida dell'intimato sfratto, senza procedere al alcun mutamento del rito (Cass 24764/2008, Cass. 7289/1996,
Cass. 270/1996, Cass. 4646/1990);
ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di legge per pronunciare la convalida richiesta dal procuratore dell'istante;
rilevato che a mente dell'art. 56 della L. 392/1978, 'Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento';
letti gli artt. 633 cpc, 55 e 56 L. 392/1978;
P.Q.M.
Convalida lo sfratto per morosità intimato da nei confronti di Parte_1 CP_1 ordinando il rilascio dell'immobile sito in Altamura alla via Caduti delle Foibe n. 65 in atti meglio identificato, libero e sgombro da persone e cose e fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 12.05.2025.
Spese liquidate contestualmente al decreto ingiuntivo richiesto dall'intimante con la intimazione di sfratto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 6.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano
Pagina 1