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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/11/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2534/2024 V.G.
promossa da
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Collegno (TO), via Bussoleno n. 5, cittadino italiano, elettivamente domiciliato in Torino,
Via Luigi Cibrario n. 62, presso lo studio dell'Avv. Domenico Eugenio Sansalone
avverso
(C.F. ) nata a [...], il [...], e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
( ), nata a [...], il [...], entrambi residenti in [...]
[...] C.F._3
(TO), rappresentate e difese dall'avv. Paola Ripa con studio in Torino, via Aurelio Saffi n.
28, con domiciliazione presso lo studio della stessa per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ciriè il 05.05.1996 con la
signora (atto n. 15, parte 2, serie A, anno 1996); Controparte_1
-Le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. a far data dal novembre 2025 Parte_1
verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia alla madre entro il giorno 5 di Pt_2
ogni mese, la somma di € 250,00 fino ad ottobre 2026 compreso;
-Le parti concordano che l'ordine di pagamento diretto all' sarà modificato fino al minore CP_2
importo di € 250,00 mensili per il periodo dal novembre 2025 al mese di ottobre 2026 compreso;
qualora l' non dovesse immediatamente recepire la riduzione come concordata, se ne terrà CP_2
conto per le mensilità successive (eventualmente attraverso conguagli/restituzioni concordati tra
le parti qualora l' non dovesse adeguarsi tempestivamente). Le spese straordinarie saranno CP_2
ripartite al 50% tra i genitori in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo di Ivrea del
24.6.2016; tale obbligo cesserà nel mese di ottobre 2026.
-Le parti concordano che non viene riconosciuto alcun assegno divorzile alla moglie.
-Spese compensate tra tutte le parti”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla ha fatto pervenire
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 1/10/2024, Parte_1
evocava in giudizio la moglie e la figlia premettendo che:
[...]
- i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in IÉ (To) il 5 maggio 1996,
atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di IÉ (TO) al n. 15, parte 2,
serie A, anno 1996 (doc.1);
- dalla loro unione nasceva la figlia , a Torino, il 26.06.1999; Pt_2
- i coniugi si erano separati in virtù di sentenza del Tribunale di Torino n. 632/2008 del 17
dicembre 2008, passata in giudicato come da attestazione del 25 luglio 2022;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non poteva essere mantenuta e ricostituita.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, la revoca/riduzione del contributo al mantenimento della figlia previsto in sede di separazione.
Le convenute hanno contestato tutto quanto allegato dalla controparte chiedendo, previa estromissione della figlia ancora convivente con la madre e quindi asseritamente priva di legittimazione passiva, un contributo al mantenimento della figlia di € 500,00 e, in via riconvenzionale, un assegno divorzile di € 200,00.
All'udienza del giorno 21 ottobre 2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55 e quindi dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché per concorde affermazione delle parti i coniugi vivono separati dal 2003, anno in cui la ha introdotto il ricorso per la CP_1
separazione giudiziale, procedura nell'ambito della quale le parti sono state autorizzate a vivere separate.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 5 Alla medesima udienza del 21.10.2025, dopo ampia discussione le parti – raggiunto l'accordo per il mantenimento della figlia (maggiorenne ma non Pt_2
economicamente autosufficiente) e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro – previa rinuncia alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.,
hanno rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente).
Le parti hanno concordato di mantenere l'ordine di pagamento diretto all per il CP_2
versamento del contributo al mantenimento della figlia , pur modificandolo con Pt_2
riferimento alla minor somma concordata e al periodo da loro previsto. Tuttavia, il
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto l'abrogazione del comma 6 dell'art. 156 c.c.,
cosicché il giudice non può più ordinare la corresponsione diretta da parte dell'Ente di quanto concordato tra le parti. Di conseguenza saranno le parti medesime ad attivarsi affinché tale ordine di pagamento diretto venga modificato come da accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
IÉ (To) il 5 maggio 1996, atto trascritto il 6.5.1996 nel Registro dello Stato Civile del
Comune di IÉ (TO) al n. 15, parte 2, serie A, anno 1996, - ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
pagina 4 di 5 2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. a far Parte_1
data dal novembre 2025 verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 fino ad ottobre Pt_2
2026 compreso;
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'ordine di pagamento diretto all' sarà modificato fino al minore importo di € 250,00 mensili per il periodo dal CP_2
novembre 2025 al mese di ottobre 2026 compreso;
qualora l' non dovesse CP_2
immediatamente recepire la riduzione come concordata, se ne terrà conto per le mensilità
successive (eventualmente attraverso conguagli/restituzioni concordati tra le parti qualora l' non dovesse adeguarsi tempestivamente). CP_2
4) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo di
Ivrea del 24.6.2016; tale obbligo cesserà nel mese di ottobre 2026.
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che confermano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento o divorzile;
6) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2534/2024 V.G.
promossa da
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Collegno (TO), via Bussoleno n. 5, cittadino italiano, elettivamente domiciliato in Torino,
Via Luigi Cibrario n. 62, presso lo studio dell'Avv. Domenico Eugenio Sansalone
avverso
(C.F. ) nata a [...], il [...], e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
( ), nata a [...], il [...], entrambi residenti in [...]
[...] C.F._3
(TO), rappresentate e difese dall'avv. Paola Ripa con studio in Torino, via Aurelio Saffi n.
28, con domiciliazione presso lo studio della stessa per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ciriè il 05.05.1996 con la
signora (atto n. 15, parte 2, serie A, anno 1996); Controparte_1
-Le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. a far data dal novembre 2025 Parte_1
verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia alla madre entro il giorno 5 di Pt_2
ogni mese, la somma di € 250,00 fino ad ottobre 2026 compreso;
-Le parti concordano che l'ordine di pagamento diretto all' sarà modificato fino al minore CP_2
importo di € 250,00 mensili per il periodo dal novembre 2025 al mese di ottobre 2026 compreso;
qualora l' non dovesse immediatamente recepire la riduzione come concordata, se ne terrà CP_2
conto per le mensilità successive (eventualmente attraverso conguagli/restituzioni concordati tra
le parti qualora l' non dovesse adeguarsi tempestivamente). Le spese straordinarie saranno CP_2
ripartite al 50% tra i genitori in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo di Ivrea del
24.6.2016; tale obbligo cesserà nel mese di ottobre 2026.
-Le parti concordano che non viene riconosciuto alcun assegno divorzile alla moglie.
-Spese compensate tra tutte le parti”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla ha fatto pervenire
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 1/10/2024, Parte_1
evocava in giudizio la moglie e la figlia premettendo che:
[...]
- i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in IÉ (To) il 5 maggio 1996,
atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di IÉ (TO) al n. 15, parte 2,
serie A, anno 1996 (doc.1);
- dalla loro unione nasceva la figlia , a Torino, il 26.06.1999; Pt_2
- i coniugi si erano separati in virtù di sentenza del Tribunale di Torino n. 632/2008 del 17
dicembre 2008, passata in giudicato come da attestazione del 25 luglio 2022;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non poteva essere mantenuta e ricostituita.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, la revoca/riduzione del contributo al mantenimento della figlia previsto in sede di separazione.
Le convenute hanno contestato tutto quanto allegato dalla controparte chiedendo, previa estromissione della figlia ancora convivente con la madre e quindi asseritamente priva di legittimazione passiva, un contributo al mantenimento della figlia di € 500,00 e, in via riconvenzionale, un assegno divorzile di € 200,00.
All'udienza del giorno 21 ottobre 2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55 e quindi dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché per concorde affermazione delle parti i coniugi vivono separati dal 2003, anno in cui la ha introdotto il ricorso per la CP_1
separazione giudiziale, procedura nell'ambito della quale le parti sono state autorizzate a vivere separate.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 5 Alla medesima udienza del 21.10.2025, dopo ampia discussione le parti – raggiunto l'accordo per il mantenimento della figlia (maggiorenne ma non Pt_2
economicamente autosufficiente) e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro – previa rinuncia alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.,
hanno rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente).
Le parti hanno concordato di mantenere l'ordine di pagamento diretto all per il CP_2
versamento del contributo al mantenimento della figlia , pur modificandolo con Pt_2
riferimento alla minor somma concordata e al periodo da loro previsto. Tuttavia, il
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto l'abrogazione del comma 6 dell'art. 156 c.c.,
cosicché il giudice non può più ordinare la corresponsione diretta da parte dell'Ente di quanto concordato tra le parti. Di conseguenza saranno le parti medesime ad attivarsi affinché tale ordine di pagamento diretto venga modificato come da accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
IÉ (To) il 5 maggio 1996, atto trascritto il 6.5.1996 nel Registro dello Stato Civile del
Comune di IÉ (TO) al n. 15, parte 2, serie A, anno 1996, - ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
pagina 4 di 5 2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. a far Parte_1
data dal novembre 2025 verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 fino ad ottobre Pt_2
2026 compreso;
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'ordine di pagamento diretto all' sarà modificato fino al minore importo di € 250,00 mensili per il periodo dal CP_2
novembre 2025 al mese di ottobre 2026 compreso;
qualora l' non dovesse CP_2
immediatamente recepire la riduzione come concordata, se ne terrà conto per le mensilità
successive (eventualmente attraverso conguagli/restituzioni concordati tra le parti qualora l' non dovesse adeguarsi tempestivamente). CP_2
4) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo di
Ivrea del 24.6.2016; tale obbligo cesserà nel mese di ottobre 2026.
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che confermano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento o divorzile;
6) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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