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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/08/2025, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2144 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14. 1. 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Noal, in via Ennio n. 55, Latina, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello;
email: ; pec: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
Fallimento n. Controparte_1 CP_2
del Tribunale di Latina, P.IVA N. , rapp.to e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Fevola (C.F.: il quale dichiara di voler ricevere C.F._2
le comunicazioni da parte della cancelleria al fax 0773.403228 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ed elett.te Email_3
domiciliata presso il loro studio in Latina, Piazza della Libertà n. 21, giusta autorizzazione rilasciata in data 30.04.2019, dal Giudice Delegato, Dott.ssa
Linda Vaccarella al Curatore Dott. a costituirsi in giudizio e Persona_1
nominare quale legale della procedura l'Avv. Giuseppe Fevola, nonchè giusta procura conferita su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto,
r.g. n. 1 anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Latina n. 2270/2018 del 17. 9. 2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 14. 1. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Latina così decideva:
Rigetta la proposta opposizione;
Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in Parte_2
complessivi € 5.635,00 (di cui € 1.215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per la fse di trattazione ed € 2.025,00 per la fase decisoria) oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta come per legge;
Nulla sulle spese tra l'opponente ed i terzi Parte_1 [...]
e . CP_3 Controparte_4
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattese, accogliere l'appello avverso la sentenza n.
2270/2018 del Tribunale di Latina, resa il 17. 9. 2018, non notificata ed in sua totale riforma, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto r.g. n. 2 appello e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dal sig. e ad oggi riproposte, da intendersi riportate e Parte_1
trascritte; con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Si costituiva la Curatela per rassegnare le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare i motivi di appello in quanto infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata con vittoria di spese competenze ed onorari di rito.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 14. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo è stata lamentata la violazione degli artt. 115 e 116 cpc,
la motivazione insufficiente ed errata, nonché l'impropria valutazione dei
dati emersi nel corso del giudizio e delle argomentazioni difensive, e la
mancata valutazione di una prova decisiva.
L'appellante ha impugnato la parte della sentenza che ha testualmente affermato: "la scrittura privata in esame è invece certamente idonea a dar conto di un rapporto obbligatorio tra le odierne parti litiganti, in quanto nella medesima è contenuto un inequivocabile riconoscimento di debito del r.g. n. 3 Massaccesi in favore della Curatela, laddove, in particolare, si stabilisce che:
…il debito vantato dalla società nei confronti dei fratelli Controparte_1
e di lire 277 milioni i suddetti fratelli si Parte_1 Controparte_5
impegnano a far fronte di tutto debito con pagamento rateale a firma di n. 50
pagherò da lire 5 milioni a partire dal 31 gennaio 2001”.
E continua la sentenza: “non risultano per contro dimostrate le ulteriori allegazioni della parte opponente secondo cui:…la scrittura in discorso predisposta dai Centri Tecnoagri, rappresentava semplicemente una proposta di rientro cui avrebbe partecipato l'attore, da completarsi, come si legge nel testo, con la predisposizione e firma di 50 pagherò cambiari di 5 milioni l'uno, ma che non ebbe mai perfezionamento;
parte opponente non ha dedotto mezzi istruttori al riguardo e l'efficacia della scrittura non appare subordinata all'emissione delle cambiali, le quali rappresentano unicamente una modalità
di pagamento del debito. Del tutto irrilevante è, infine, la mancata apposizione di una data alla scrittura, essendo sufficiente la sua anteriorità
all'atto di intervento”.
In realtà, l'assenza di data sulla scrittura non sarebbe irrilevante a fronte di un'eccezione di prescrizione del credito avanzata dall'attore in giudizio.
Sarebbe stato onere di chi intendeva servirsi della scrittura dimostrare non già l'anteriorità di essa all'intervento, ma la persistenza della non intervenuta prescrizione degli importi indicati;
nel caso di specie ciò non è
accaduto e la sentenza avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione,
r.g. n. 4 con ogni conseguenza di legge.
Peraltro, l'incoerenza delle copie di cambiali allegate da controparte rispetto alla scrittura avrebbe dovuto comportare l'accoglimento delle ulteriori eccezioni avanzate dalla difesa attorea circa la stessa in punto di sua inesistenza giuridica quale prova del credito.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la parte della
sentenza in cui il Tribunale ha affermato che: “Con un secondo motivo di impugnazione il si lamenta che controparte ha…ottenuto dalle Parte_1
vendite delle successive assegnazioni (…) somme delle quali l'atto di intervento non dà atto nel riscontro ad ulteriore dimostrazione della illiceità
della condotta dei La circostanza non appare dimostrata in Controparte_1
quanto parte opponente, sulla quale grava il relativo onus probandi, non ha dedotto alcun mezzo istruttorio al riguardo, né ha depositato documentazione atta a dimostrare l'effettiva percezione da parte della curatela, nell'ambito di altre distinte procedure esecutive, di somme di denaro a soddisfacimento,
totale o parziale, del credito oggetto di opposizione”.
Tali affermazioni non troverebbero alcun riscontro in atti, e costituirebbero il frutto di una svista del Tribunale, dal momento che ritualmente, in data 2. 4. 2013, in sede di note istruttorie del 2 ° termine di cui all'art. 183 c. p. c., la difesa dell'appellante non solo aveva articolato prova per testi e chiesto l'interrogatorio formale del ma aveva Parte_1
depositato la prova documentale dell'assegnazione ai Centri di CP_1
r.g. n. 5 somme estremamente rilevanti in esito all'esecuzione mobiliare 652/95 del
Tribunale di Latina, allegando in atti la copia del verbale di vendita e dell'ordinanza di assegnazione nel medesimo procedimento.
L'atto di precetto prodotto in atti elencava quali titoli esecutivi gli stessi che in copia erano stati allegati all'atto di intervento immobiliare dal fallimento dei e quindi la loro utilizzazione in Controparte_1
un'esecuzione mobiliare nel 1995 ed il suo esito non potevano essere trascurati dal primo giudice.
La suddetta circostanza avrebbe dovuto portare all'accoglimento della domanda attorea volta a far accertare e dichiarare che il credito vantato dal fallimento dei Centri non era sussistente nella misura da esso CP_1
indicata, ma in una misura diversa e minore.
La sentenza impugnata non ha affermato nulla rispetto all'eccezione di prescrizione del credito, che si fondava sul fatto che la scrittura privata a firma di utilizzata quale prova del credito da parte del Parte_1
fallimento dei era assolutamente priva di data;
tale Controparte_1
eccezione non è stata presa in considerazione in sentenza anche se discendeva da un dato documentale.
Una volta proposta l'eccezione di prescrizione del credito sarebbe stato onere della convenuta superarla alla luce del regime delle eccezioni vigente nel nostro ordinamento. L'appellante ha quindi chiesto di apportare alla sentenza impugnata le modifiche volte ad affermare che la scrittura privata r.g. n. 6 non costituiva riconoscimento di debito da parte del o nel caso in Parte_1
cui non fosse stata accolta tale richiesta, di ritenerla prescritta;
in via subordinata, di considerarla esistente ma non nella misura richiesta dalla curatela in virtù dell'assegnazione di somme nel procedimento esecutivo.
Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati
congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono
essere respinti.
La Corte osserva che secondo il l'intervento della curatela Parte_1
era illegittimo in ragione della ritenuta insussistenza di alcuna ragione di credito, ma sul punto deve essere condivisa la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto che l'intervento era fondato sulla scrittura privata di ricognizione del debito e non su titoli esecutivi.
Nello specifico, la scrittura privata conteneva il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'esecutato nei confronti della
[...]
e l'assunzione dell'obbligazione dell'emissione di n. 50 titoli Controparte_1
cambiari di 5.000,00 cadauno;
conseguentemente, la posizione della curatela deve essere ricondotta, come indicato dal Tribunale, alla figura del creditore non titolato, il cui intervento è possibile secondo le disposizioni vigenti prima della riforma, ex art 499 c.p.c.
Inoltre, l'efficacia della scrittura privata, ed il riconoscimento del debito,
quale prova del debito, prescindono dall'emissione o meno dei titoli promessi, rilevando ciò solo ai fini dell'effettivo adempimento del r.g. n. 7 rispetto all'obbligo assunto. Parte_1
La scrittura privata conteneva la dichiarazione di ricognizione di debito che il debitore si era impegnato a pagare, a partire dal 31 Gennaio 1997…
fino al 31 marzo 2001, attraverso la dazione di n. 50 effetti cambiari in tutto,
emessi da soggetti diversi, ma dettagliatamente descritti nella stessa scrittura.
Il Curatore fallimentare, dott. ha confermato in giudizio la Persona_1
dazione di tali effetti cambiari, e quindi il riconoscimento del debito si era perfezionato ed era divenuto valido ed efficace, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante.
I titoli poi, non pagati e protestati, hanno avuto una funzione probatoria dell'omesso pagamento del debito, provato dall'atto di ricognizione del debitore opponente che avevano legittimato l'intervento della curatela.
Come evidenziato da quest'ultima, nel corso dell'intero giudizio di opposizione mai nessuna contestazione sulla scrittura privata era stata sollevata, né la stessa era stata mai disconosciuta, o era stata sollevata alcuna eccezione da un punto di vista sostanziale o sull'esistenza o meno del rapporto obbligatorio.
Rispetto all'eccezione di prescrizione la Corte rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità l'eccezione di prescrizione deve essere specifica e l'onere probatorio grava sulla parte che sollevi la relativa eccezione;
infatti,
“l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che,
r.g. n. 8 permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (v. Cass. ordinanza 10. 3.
2020, n. 6760)”.
Nel caso di specie l'onere di specificità dell'eccezione di prescrizione formulata dal deve ritenersi non adempiuto, essendosi Parte_1
l'opponente limitato esclusivamente ad allegare a fondamento dell'eccezione la generica assenza di data certa della scrittura privata, senza nulla dedurre o provare circa la sottoscrizione della scrittura privata in una precisa data, tale da poter rilevare l'asserita fondatezza dell'eccezione.
In realtà, poiché l'intervento della curatela è avvenuto in data 28
novembre 2000, mentre la scrittura privata prevedeva la decorrenza della scadenza delle singole rate (titoli cambiari) a partire dal 31.03.1997 al
31.01.2001, deve ritenersi che la data di scadenza del debito oggetto di ricognizione era necessariamente quella convenuta fra le parti e che al momento della formalizzazione dell'intervento non era certamente prescritto.
Rispetto alla doglianza dell'appellante secondo cui nel giudizio di prime cure aveva prodotto, in sede di note istruttorie ex art. 183 c.p.c., “la prova
documentale dell'assegnazione ai di somme Controparte_1
estremamente rilevanti in esito all'esecuzione immobiliare n. 652/95 del
Tribunale di Latina, allegando in atti la copia del verbale di vendita e della
ordinanza di assegnazione nel medesimo procedimento, e che l'atto di r.g. n. 9 precetto prodotto in atti elencava quali titoli esecutivi gli stessi che in copia
venivano allegati all'atto di intervento immobiliare, sicchè la loro
utilizzazione in una esecuzione mobiliare nel 1995, e l'esito della medesima,
non poteva essere trascurato dal primo giudice, come invece è stato”, deve rilevarsi che l'intervento della Curatela è avvenuto esclusivamente in forza di una scrittura privata contenente una dichiarazione di ricognizione di debito che il debitore si era impegnato a pagare “a partire dal 31 Gennaio 1997…
fino al 31 marzo 2001, attraverso la dazione di n. 50 effetti cambiari in tutto,
emessi da soggetti diversi”, circostanza confermata dal Curatore fallimentare,
dott. che aveva dato atto in giudizio della dazione di tali effetti Persona_1
cambiari, e quindi il riconoscimento del debito si era perfezionato ed era divenuto valido ed efficace, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
L'appellante in concreto non ha provato nulla in ordine alla corrispondenza fra l'obbligazione assunta con la scrittura privata ed i crediti asseritamente soddisfatti attraverso l'intervento in altra procedura esecutiva;
deve comunque rilevarsi che la scrittura privata aveva determinato una vera e propria novazione del rapporto obbligatorio e costituisce una prova autonoma, essendo un titolo nuovo da cui è scaturito un rapporto nuovo,
avulso rispetto a qualsiasi precedente rapporto obbligatorio intercorrente fra le parti.
Alla luce di quanto sinora esposto il primo ed il secondo motivo di
r.g. n. 10 gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività
professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2270/2018 Parte_1
del 17. 9. 2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna a pagare in favore della Curatela Parte_1
appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 20.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 agosto 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
r.g. n. 11 Dott. Biagio Roberto Cimini
r.g. n.
Dott. Cecilia De Santis
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