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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12817 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 13/12/2024 e vertente
TRA
C.F. e P. Iva ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CARIDI VINCENZO e dall'Avv. CARIDI
MATTEO, domiciliata come in indirizzo telematico, giusta delega depositata unitamente alla Costituzione di nuovo procuratore;
Attore
E
P.I. ), in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SCONOCCHIA BRUNO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via GREGORIO VII nr. 108, per procura alle liti;
Convenuto
Oggetto: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI All'udienza del 13/12/2024 le Parti hanno concluso, riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società ha convenuto in Pt_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la chiedendo accertarsi come CP_2
dovuta la somma di € 56.529,00, a titolo di refusione del costo del proprio personale dipendente distaccato in favore della convenuta, in forza delle condizioni stabilite nel contratto di sub-appalto. A sostegno della propria domanda ha dedotto: i) la
[...]
(quale impresa mandataria in A.T.I.) ha sottoscritto -in data 25.10.2005- con il CP_1
Comune di Villagrande Strisali un contratto di appalto avente ad oggetto la sistemazione delle aree esterne con scavo archeologico, manutenzione e consolidamento nei comuni di Villagrande Strisali (“S'Arcu 'Es Forros” e “sa
Carcaredda”), di TO (“S'Ortali 'E Su Monte” e “San Salvatore”) e di AN
(“Gennacili” e “Selene”); ii) la ha subappaltato una quota dei suddetti lavori CP_1
all' per un importo complessivo di Euro 220.000,00.; iii) oltre a tali Parte_1
lavorazioni, la ha distaccato presso il cantiere di Villagrande Strisali, nr. Parte_1
13 unità operative, per il periodo risultante dalla documentazione depositata (buste paga, comunicazioni distacco inter partes e comunicazioni INAIL); iv) di aver inutilmente chiesto il pagamento di quanto dovuto in ragione del distacco del personale. Ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, allegazione ed eccezione, accertare e dichiarare che l'attrice è creditrice Parte_1
nei confronti della convenuta del complessivo importo, in linea capitale, di € CP_3
56.529,00 a titolo di refusione del costo del proprio personale dipendente distaccato dalla prima verso la seconda, nei modi e nei termini e analiticamente indicati in narrativa, e – per
l'effetto – condannare la stessa convenuta società con attuale sede in Roma, via CP_3
Ettore Rolli n. 15, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della attrice del predetto importo di € 56.529,00 e/o di quella diversa somma, Parte_1
maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
oltre agli interessi, computati a termini del disposto del d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., dalle singole date di decorrenza al saldo e/o per gli eventuali diversi tassi e decorrenze ritenute dal Tribunale medesimo. Con vittoria di spese di lite”.
Regolarmente costituita la convenuta, ha contestato integralmente quanto dedotto ed eccepito, chiedendone l'integrale rigetto. Preliminarmente, per conto del l.r.p.t. della ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di sub-appalto, CP_1
deducendone la falsità in ordine alla data (indicata dall'attrice il 10.09.2009). Ha negato che presso il cantiere di Villagrande Strisali, fosse stato distaccato personale, che tutte le lavorazioni erano state eseguite con personale proprio e, quand'anche la deducente avesse effettivamente eseguito delle opere, queste erano in ogni caso ricomprese nel contratto e interamente pagate dalla società convenuta, avendo corrisposto -in forza del contratto di sub-appalto- all' la somma Parte_1
complessiva di Euro 653.636,80. Ha, ulteriormente dedotto l'intervenuta prescrizione del credito, ritenuta l'assenza di qualsivoglia atto interruttivo precedente alla notifica dell'atto di citazione (lavori 2009-notifica del 21.11.2020). Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, rigettare le domande proposte dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio. In via istruttoria, la convenuta disconosce formalmente il documento depositato dalla controparte sub allegato 2 (“contratto di subappalto in data10 settembre 2009, tra ed ) per i motivi di cui in narrativa (punto 6), e CP_1 Parte_1
richiede sin da ora l'esibizione dell'originale”
***
Alla prima udienza di comparizione, rilevata la mancata notifica dell'atto introduttivo alla convenuta, sono stati assegnati termini per il rinnovo.
Assegnati i termini istruttori, fatta proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ammessa la Consulenza Tecnica c.a l'accertamento dell'autenticità del documento disconosciuto, all'udienza del 12.05.2022, il CTU, Dr. ha prestato Persona_1
il giuramento di rito e gli è stato assegnato il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché sentite le parti ed i loro consulenti, il ctu: 1) verifichi , accerti e riferisca sulla autenticità della sottoscrizione sul contratto di subappalto del 10 settembre
2009, tra ed a firma della dott.ssa 2) dispone CP_1 Parte_1 Persona_2 quali scritture di comparazione quelle indicate nel provvedimento del 24.01.2022 nonché tutte le scritture riconosciute o accertate per autenticazione pubblica ovvero acquisite preso Pubblici
Uffici o Istituti bancari o che le parti concordano di porre ad esame ovvero sulla base di saggio grafico che la dott.ssa è invitata sin d'ora a rendere nel Persona_2
contraddittorio tecnico avanti al Consulente;
3) autorizza il CTU ad acquisire immagini presso i Pubblici Uffici , anche attraverso documentazione digitali , e se del caso , ad avvalersi di persone di sua fiducia per tale acquisizione”.
Preso atto dell'impossibilità per il Consulente nominato di acquisire il documento in originale, atteso che sia presso il Comune, che presso la deducente era stata rinvenuta unicamente una copia fotostatica, sulla scorta della quale il Consulente ha rappresentato l'impossibilità di esprimere un giudizio definitivo c.a. l'autenticità dello stesso, il precedente Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha revocato l'espletanda CTU e rinviato per la discussione all'udienza del 19.04.2024. Sostituito il
Giudice con la sottoscritta la causa ha subito alcuni rinvii sino alla data del 13.12.2024, celebrata in modalità scritta, in cui è stata riservata alla decisione, con concessione dei termini ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si richiamano tutti gli atti, i verbali di causa e i provvedimenti emessi dal precedente giudicante, con particolare rilievo alla dedotta ininfluenza -ai fini del decidere- del mancato accertamento c.a. la validità del contratto di sub-appalto depositato quale doc. 2 del Fascicolo di Parte Attrice.
Come correttamente evidenziato dal precedente giudice, la domanda avanzata dalla società attrice attiene esclusivamente il pagamento delle somme anticipate ai propri lavoratori distaccati presso la società convenuta, in due diversi periodi, da giugno a luglio del 2009 (relativamente ai lavoratori Controparte_4 Persona_3
e ; e dal
[...] Persona_4 Parte_2 Persona_5
20.09.2010 al 5.11.2010 -poi anticipato al 25.10.2010- (relativamente ai lavoratori
Parte_2 Persona_4 Persona_3
Parte_3 Persona_5 Parte_4 Per_6 ,
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
, . Per_10 Parte_5
Dalla documentazione versata agli atti, infatti, è emerso che effettivamente -per i periodi indicati- i lavoratori in elenco siano stati effettivamente distaccati ex art. 30, co. 3 D.Lgs. 276/2003, come da dichiarazione inoltrata all' (All.
4-6 Fascicolo CP_5
Attore).
Ciò premesso, va evidenziato che, contrariamente a quanto richiesto, per il periodo dal 09.06.2009 al 31.07.2009, si è trovato riscontro unicamente del pagamento di soli quattro lavoratori ( , e per il CP_4 Per_4 Per_11 Per_12
solo mese di giugno 2009, per la complessiva somma di € 6.108,00.
Relativamente al periodo dal 20.09.2010 al 25.10.2010 (come anticipato rispetto a quanto indicato del 05.11.2010), si è trovato riscontro solo unicamente del pagamento di 11 lavoratori ( Per_11 CP_6 Controparte_7 Per_12
MICHELA S., CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
per la complessiva somma di € 18.611,00.
[...]
Per entrambi i periodi sono state prodotte le buste paga dei lavoratori (All. 11 e 12
Fascicolo Attrice).
Giova evidenziare che la convenuta avrebbe -a fronte del documentato distacco dei lavoratori- dovuto provare di aver corrisposto la relativa retribuzione;
al contrario, si
è limitata ad elencare una serie di pagamenti effettuati in ragione del sub- appalto e per complessivi € 653.636,80 (in luogo degli iniziali € 220.000,00 convenuti), senza dare prova dell'imputazione di tali pagamenti (nello specifico senza dare prova di aver corrisposto anche le somme per i lavoratori in distacco).
Benché sia stato effettivamente accertato il credito -nella misura sopra indicata- il relativo diritto risulta prescritto.
Agli atti non vi è prova dell'effettivo inoltro e della successiva ricezione della diffida stragiudiziale del 15.08.2015 (All. 13 Fascicolo Attore), asseritamente inoltrata per e per Mail/Pec, ma priva del deposito tanto della , quanto Parte_6 Parte_7
dei file telematici delle Mail/Pec. Si ricorda, infatti, che una diffida idonea ad interrompere la prescrizione, dovendo consistere in una manifestazione di volontà del creditore volta a portare a conoscenza del debitore la sua intenzione di far valere il proprio diritto, deve essere un atto necessariamente recettizio (giurisprudenza pacifica: ex multis Cass. sez. 5, n. 14301 del 19/06/2009; sez. L. n. 25861 del
21/12/2010 e n. 1159 del 18/01/2018; sez. 2, n. 26424 del 16/12/2014; sez. 6, n.
12658 del 23/05/2018).
In diritto, si osserva che ai sensi degli artt. 2943 co. 4 e 1219 cc, il termine di prescrizione può essere interrotto dal titolare del credito con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ed il debitore è costituito in mora, mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto contenente la quantificazione del preteso credito da parte del creditore: “Presupposto indispensabile per la legittima costituzione in mora del debitore
è che il debito pecuniario del quale si invochi l'adempimento risulti, oltre che già quantificato, anche fornito di una scadenza certa conosciuta o conoscibile dall'obbligato” (Cass. civ. sez. 1
n. 1124 del 4.02.1998).
Ferme le eccezioni sopra evidenziate di mancata prova della spedizione e relativa ricezione, la missiva è priva anche del quantum preteso, né il debitore viene messo nella condizione di poterlo ricavare autonomamente, nessun riferimento viene fatto al periodo, o ai nominativi degli operai distaccati.
Di conseguenza, il primo idoneo atto di interruzione del termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione è intervenuto con la notificazione dell'atto di citazione della presente causa e, quindi, in data 21.11.2020, quando il credito era oramai prescritto (distacco giugno 2009 e ottobre 2010).
Da ciò discende che l'eccezione della Convenuta di estinzione del credito dedotto in giudizio dalla è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Le spese, in ragione seguono la soccombenza e vengono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri minimi per il valore della controversia come indicati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata dalla nei confronti della Parte_8
Parte_9
2) condanna la Società n persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese Parte_8
di lite che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma li 11.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni