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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CC AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6281/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Di Parte_1 C.F._1
IO
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EN AR
RESISTENTE
e nei confronti di
, con la Curatrice Speciale Avv. Roberta Petrillo CP_2
INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 2.10.2004 (atto annotato presso i registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Roma – atto 00233, parte 1, serie 09, anno
2004).
Dall'unione sono nate due figlie: il 29/12/2004 e il 19/6/2017. Per_1 CP_2
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, ha chiesto, previa adozione dei Parte_1 provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., la pronuncia di separazione dei coniugi con assegno di mantenimento per sè a carico del marito nonché la disciplina della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , quantificando in euro 700,00 mensili il contributo a carico del resistente per il CP_2 mantenimento di entrambe le figlie, non essendo ancora economicamente indipendente. Per_1
Il Tribunale ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. – disponendo la immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti - confermandoli con provvedimento emesso all'esito udienza del 8.1.2024 con cui ha nominato, altresì, quale curatrice speciale della minore l'avv. Roberta Petrillo. CP_2
Con provvedimento del 15.1.2024 emesso nel sub-procedimento R.G. 6281-1/2023, sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473 bis 69 c.p.c., con ordine al resistente di cessazione della condotta pregiudizievole, di allontanamento dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento alla ricorrente e alla figlia per la durata di mesi 6. CP_2
Con comparsa depositata il 27.1.2024, contenente domanda riconvenzionale, si è costituito in giudizio il resistente;
la curatrice speciale della minore si è costituita con comparsa depositata il 23.1.2024.
Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 4.3.2024, il Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, pronunciandosi, altresì, sulle richieste istruttorie, e concedendo i termini per il prosieguo del giudizio.
In corso di causa, con istanza depositata il 30.10.2025, parte resistente ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai fini della sola sentenza parziale di separazione.
Precisate le conclusioni sullo status, il Giudice ha riservato di riferire la causa al Collegio.
Richiamati integralmente il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti di causa, la domanda di pronuncia della separazione merita accoglimento atteso che l'irreversibile situazione di crisi coniugale allegata in atti e la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione sono elementi che consentono di ritenere accertata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va disposto con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando nella causa n. 6281/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 CP_3 matrimonio civile in Roma il 2.10.2004 (atto annotato presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Roma – atto n. 00233, parte 1, serie 09, anno 2004);
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- riserva di provvedere sulle spese all'esito del giudizio;
- rimette la causa innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA UN CC AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CC AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6281/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Di Parte_1 C.F._1
IO
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EN AR
RESISTENTE
e nei confronti di
, con la Curatrice Speciale Avv. Roberta Petrillo CP_2
INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 2.10.2004 (atto annotato presso i registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Roma – atto 00233, parte 1, serie 09, anno
2004).
Dall'unione sono nate due figlie: il 29/12/2004 e il 19/6/2017. Per_1 CP_2
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, ha chiesto, previa adozione dei Parte_1 provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., la pronuncia di separazione dei coniugi con assegno di mantenimento per sè a carico del marito nonché la disciplina della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , quantificando in euro 700,00 mensili il contributo a carico del resistente per il CP_2 mantenimento di entrambe le figlie, non essendo ancora economicamente indipendente. Per_1
Il Tribunale ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. – disponendo la immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti - confermandoli con provvedimento emesso all'esito udienza del 8.1.2024 con cui ha nominato, altresì, quale curatrice speciale della minore l'avv. Roberta Petrillo. CP_2
Con provvedimento del 15.1.2024 emesso nel sub-procedimento R.G. 6281-1/2023, sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473 bis 69 c.p.c., con ordine al resistente di cessazione della condotta pregiudizievole, di allontanamento dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento alla ricorrente e alla figlia per la durata di mesi 6. CP_2
Con comparsa depositata il 27.1.2024, contenente domanda riconvenzionale, si è costituito in giudizio il resistente;
la curatrice speciale della minore si è costituita con comparsa depositata il 23.1.2024.
Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 4.3.2024, il Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, pronunciandosi, altresì, sulle richieste istruttorie, e concedendo i termini per il prosieguo del giudizio.
In corso di causa, con istanza depositata il 30.10.2025, parte resistente ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai fini della sola sentenza parziale di separazione.
Precisate le conclusioni sullo status, il Giudice ha riservato di riferire la causa al Collegio.
Richiamati integralmente il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti di causa, la domanda di pronuncia della separazione merita accoglimento atteso che l'irreversibile situazione di crisi coniugale allegata in atti e la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione sono elementi che consentono di ritenere accertata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va disposto con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando nella causa n. 6281/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 CP_3 matrimonio civile in Roma il 2.10.2004 (atto annotato presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Roma – atto n. 00233, parte 1, serie 09, anno 2004);
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- riserva di provvedere sulle spese all'esito del giudizio;
- rimette la causa innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA UN CC AS