Art. 2.
La presente legge avra' effetto dalla data che sara' fissata con ulteriore scambio di note tra i due Governi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Grandi - Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La presente legge avra' effetto dalla data che sara' fissata con ulteriore scambio di note tra i due Governi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Grandi - Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.