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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente rel.
Lorena Casiraghi Giudice
Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15665/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante,
con il patrocinio dell'avv. ANTONANGELI LUIGI, elettivamente domiciliato in
C.SO V. EMANUELE, 310 65122 PESCARA presso il difensore avv.
ANTONANGELI LUIGI, giusta procura in atti contro
C.F. , in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TONELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in viale REGINA MARGHERITA 43 MILANO presso il difensore avv. TONELLI
GIOVANNI, giusta procura in atti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, secondo quanto ai motivi che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto,
pagina 1 di 10 previa dichiarazione d'inefficacia, nullità o risoluzione del contratto posto a base della avversa richiesta monitoria con vittoria di spese e competenze di lite”.
*
Per CP_1 in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione ex artt. 642, comma II, e 648 cod. proc. civ., del decreto ingiuntivo n. 3620/2024, R.G. n. 8012/2024, pubblicato in data
12.03.2024 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice, dottor Marco
Carbonaro, per tutti gli ampi motivi esposti in narrativa;
in via principale:
- rigettare integralmente l'opposizione proposta da per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
3620/2024, R.G. n. 8012/2024, pubblicato in data 12.03.2024 dal Tribunale di
Milano, in persona del Giudice, dottor Marco Carbonaro;
- condannare, in ogni caso, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
CP_
dell'importo di €97.600,00= quale sorte capitale, oltre interessi moratori a decorrere dalla data di scadenza prevista nelle due fatture azionate in giudizio sino all'effettivo saldo, spese e competenze legali liquidate nel D.I. n. 3620/2024; in via istruttoria:
- la scrivente difesa chiede l'ammissione della prova orale sui seguenti circostanziati capitoli di prova:
1) “Vero che sono il legale rappresentante della società Business Line s.r.l. che svolge attività di intermediazione e consulenza”;
2) “Vero che nel corso del secondo semestre dell'anno 2022, sono stato contattato dalla società nonché dai sigg.ri e i Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali intendevano effettuare investimenti nell'ambito della profumeria e cercavano un marchio con il quale realizzare e pubblicizzare futuri prodotti”;
3) “Vero che in ragione del capitolo che precede, nel corso dei primi mesi del 2023 ho presentato a e ai sigg.ri e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Co società proprietaria e detentrice del marchio SUOMY”;
pagina 2 di 10 4) “Vero che in ragione dei capitoli che precedono, all'esito della messa in contatto tra le suddette parti, sono scaturite trattative tra e i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Co
e e il dottor e l'avvocato Emanuela Malberti”; Parte_3 Persona_1
5) “Vero che le trattive, di cui al capitolo che precede, riguardavano la possibilità per
[...]
e i sigg.ri e di impiegare il marchio SUOMY per Parte_1 Parte_2 Parte_3 attività di produzione e commercializzazione di prodotti di profumeria utilizzando i testimonial Suomy del settore equitazione” (sul punto, si rammostra al teste il documento n. 5);
6) “Vero che, nel corso della seconda decade di luglio 2023, tra le parti di cui ai capitoli che precedono, sono intercorse trattative finali all'esito delle quali si è addivenuto all'accordo tra le parti e alla sottoscrizione del contratto definitivo di licenza del marchio
Suomy” (sul punto, si rammostrano al teste i documenti n. 1 e n. 5);
7) “Vero che, in data 20.07.2023, prima di addivenire alla firma del contratto di cui al capitolo che precede, richiedeva una modifica all'art. 4 del contratto, Parte_1 Co poi successivamente accolta da ” (sul punto si rammostra il doc. 5);
8) “Vero che l'immissione sul mercato dei profumi brandizzati Suomy prodotti da Pt_1
doveva tenersi in occasione della giornata di San Valentino, 14 febbraio 2024”;
[...]
9) “Vero che in data 24.07.2024, i sigg.ri e si sono Persona_1 Parte_2 scambiati comunicazioni a mezzo e-mail (doc. 6) relative ai dati fiscali di Parte_1 Co
al fine dell'emissione, da parte di , delle fatture previste dal contratto di cui al
[...] doc. 1” (sul punto, si rammostra al teste il doc. 6);
10) “Vero che in data 10.01.2024 ha scritto a la seguente Persona_1 Parte_2 comunicazione via e-mail (doc. 7) senza mai averne risposta: Co
2.2 Oltre ai capitoli sopra indicati, chiede l'ammissione della prova orale per interpello anche sui seguenti circostanziati capitoli di prova:
11) “Vero che in data 21.07.2023 ha scritto ai sigg.ri , Parte_3 Persona_1
e a Business Line srl la mail che si rammostra (cfr doc. 5) avente il seguente tenore:
12) “Vero che in data 16.01.2024 ha inviato all'avvocato Malberti in risposta al messaggio whatsapp il seguente messaggio whatsapp che si rammostra (cfr doc. 3):
13) “Vero che in data 05.02.2024 ha inviato all'avvocato Malberti il seguente messaggio whatsapp che si rammostra (cfr doc. 3):
14) “Vero che in data 24.07.2023 ha scritto ai sigg.ri , Parte_3 Persona_1
e Business line s.r.l. la mail con allegato (cfr doc. 1 e doc. 5) che si rammostrano, avente il seguente tenore:
pagina 3 di 10 15) “Vero che in data 24.07.2023 ha ricevuto dal sig. la mail con allegato (cfr Parte_2 doc. 1 e doc. 5) che si rammostrano avente il seguente tenore:
16) “Vero che in data 10.01.2024 ha ricevuto dal dottor la seguente Persona_1 comunicazione via e-mail (doc. 7):
- Rigettare le istanze istruttorie eventualmente formulate da Parte_1 in ogni caso:
- con integrale vittoria di spese e compensi professionale del presente giudizio, oltre alle spese forfettaria del 15%, CPA e IVA come per legge;
- con condanna di Controparte ai sensi dell'art. 96, comma III, cod. proc. civ., per palese insussistenza dei motivi di opposizione;
- con maggiorazione delle spese di lite prevista ex art. 4, comma I bis, del D.M. n.
55/2014 così come modificato ex D.M. n. 147/2022”.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19 aprile 2024, (di Parte_1 seguito ”) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3620/2024, Pt_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 marzo 2024 e pubblicato in data 12 marzo 2024, su ricorso della che ha ingiunto all'opponente il CP_1 pagamento della somma di € 97.600,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo minimo garantito per il 1° anno (2024) di uso del marchio fissato Parte_4 nel contratto stipulato dalle parti il 24.7.23, per i seguenti motivi:
- Inefficacia del contratto per sua ineseguibilità;
- Turbativa sull'effettiva utilizzabilità del marchio e sua abnorme sopravvalutazione.
L'opponente ha invocato l'art. 4 del contratto di licenza, affermando che esso, quale fonte dell'obbligazione di pagamento, prevedesse una serie di condizioni circa la realizzazione e commercializzazione dei prodotti (profumi) che avrebbero dovuto “esporre” il marchio , disciplinando una collaborazione tra Parte_4 la licenziante e la licenziataria. Secondo la ricostruzione dell'opponente, il licenziante avrebbe posto in essere, una condotta “ostracistica”, impedendo il pagina 4 di 10 lancio del prodotto, affermando che: “benchè l'opponente si fosse attivata già all'indomani della sottoscrizione del contratto, sottoponendo alla licenziante il proprio “progetto profumi”, onde poter iniziare la commercializzazione dei prodotti già ad inizio anno 2024, ha dovuto registrare, dapprima, una mancanza di interlocuzione, poi un vero e proprio ostracismo, realizzato attraverso un sistematico rifiuto a concordare su ciò che la licenziataria proponeva di realizzare, sia in ordine alle fragranze, sia con riguardo al “packaging”, sia ai prezzi ed alla campagna “creativa/pubblicitaria” per il lancio dei prodotti stessi.
La condotta della licenziante avrebbe determinato “un notevole e non sostenibile ritardo nel detto lancio", nonché il mancato sfruttamento del marchio a causa di
"veti che non consentivano l'avvio delle produzioni col detto marchio, così divenuto non sfruttabile".
Con riguardo al motivo concernente la turbativa sull'effettiva utilizzabilità del marchio, l'opponente si è limitata ad affermare che dal web risultavano domini “in Co favore di soggetti diversi dalla ”, “sicché è lecito dubitare anche della legittimazione (della licenziante) a concedere l'uso del marchio”, aggiungendo altresì che la concedente avrebbe abnormemente sopravvalutato il marchio.
Ciò dedotto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa dichiarazione d'inefficacia, nullità o risoluzione del contratto.
2. Si è costituita la convenuta opposta, nella sua qualità di licenziante, affermando che:
- , dopo aver acquisito la licenza d'uso del marchio SUOMY per articoli di Pt_1 profumeria e cosmetica a far data dal luglio 2023 e con scadenza al 31.12.2028, non si era adoperata per averne un effettivo ritorno economico;
- l'inerzia nell'uso del marchio SUOMY non era stata causata da un ostracismo di Co
, ma unicamente dall'immobilità di;
Pt_1
Co
-nonostante i reiterati solleciti da parte di nei confronti di , a partire Pt_1 dal 14.11.2023 (doc. 2 monitorio) e poi in data 12.02.2024 (cfr doc. 8 monitorio),
l'opponente nulla aveva contestato;
pagina 5 di 10 -a mezzo whatsapp, il signor , titolare di , il 16/01/2024 aveva Parte_2 Pt_1
Co dichiarato alla titolare di , quanto segue: “tra fine gennaio/inizio di febbraio, le paghiamo tutto e dopo il 17 febbraio possiamo riprendere i lavori”. Tale volontà di eseguire il pagamento era stata confermata il 5/02/2024, con la seguente dichiarazione: “in settimana verrà eseguito. Appena fatto, le invio contabile”.
3. Alla prima udienza del 5 novembre 2024, entrambe le parti hanno chiesto, in via principale, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (recte, la rimessione della causa in decisione), ritenendo la causa matura per la decisione.
4. Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuto di non provvedere sull'istanza di provvisoria esecuzione formulata dall'opponente, essendo l'opposizione di pronta soluzione, ha fissato l'udienza del 22 gennaio
2025, disponendone la sostituzione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie conclusionali.
***
Valutazione del tribunale
5. L'opposizione non è fondata.
Co Le società e , quest'ultima in qualità di licenziante e titolare del Pt_1 marchio SUOMY e la prima, in qualità di licenziataria, hanno stipulato in data
24.7.2023 un contratto di licenza in esclusiva d'uso del marchio “Suomy horse”, per la fabbricazione e la commercializzazione di articoli di profumeria.
Il contratto prevede che la licenziataria fosse tenuta a realizzare prodotti di alta qualità, sviluppando a sue spese prototipi dei prodotti con il marchio fino allo sviluppo dei campioni definitivi subordinati all'approvazione scritta della licenziante. Oltre alle royalty da calcolare sul fatturato annuo il contratto prevedeva, come corrispettivo del diritto di utilizzo del marchio, un minimo garantito annuo di euro 80.000 per il primo anno.
pagina 6 di 10 E'pacifico l'inadempimento dell'opponente per mancato pagamento da parte sua del corrispettivo minimo garantito previsto per il primo anno di uso del marchio
Parte_4
L'opponente ha riconosciuto il debito prima dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione, senza avere mai contestato alcun inadempimento in capo al creditore, eccepito genericamente solo proponendo l'opposizione al decreto ingiuntivo.
A fronte dei documentati e pacifici fatti costitutivi, l'opponente ha eccepito l'inadempimento della opposta ex art. 1460 c.c. senza individuare e specificare i fatti eccepiti.
Inoltre, i documenti smentiscono la, pur generica, eccezione sollevata dall'opponente con l'atto di citazione: il medesimo, a fronte della richiesta del corrispettivo dovuto, ha riconosciuto il debito senza contestarlo, essendo piuttosto la convenuta opposta a contestare all'opponente, prima dell'instaurazione del giudizio, la condotta inerte tenuta, interrompendo addirittura, in data 10 gennaio
2024, ogni rapporto (cfr., sub doc. 7 convenuta opposta, email del seguente tenore:
“sono reamente sconcertato per il fatto che non mi rispondi al telefono. Al di là del pagamento fatture che anche se importante non è prioritario mi chiedo se il progetto prosegue o no”).
Come noto, le Sezioni Unite, con sentenza n.13533/2001, hanno chiarito la regola di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, affermando che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
I fatti integranti inadempimento devono essere tuttavia specificamente individuati.
Nel caso di specie, la parte opponente nella memoria 171 ter n 2 c.p.c. ha affermato che i fatti che avrebbero giustificato la condotta in autotutela ex art. 1460
pagina 7 di 10 c.c. sono quelli articolati nei capitoli di prova sub
6-9 e, in particolare, quelli sub 7
e 8 sottoriportati.
Senonché, anche a prescindere dalla tardività dell'individuazione dei fatti impeditivi alla base dell'eccezione genericamente sollevata, dall'esame dei richiamati capitoli dedotti, emerge che:
-il capitolo di prova orale 6) non individua condotte inadempienti, ma è volto alla Con prova di un fatto incontroverso, id est il riconoscimento del debito (“intanto continuava a sollecitare i pagamenti (neppure entrambi scaduti!) che, effettivamente in data 5.2.24, il Dr prometteva di effettuare Controparte_2 nella settimana, per poi riprendere i lavori”);
- il capitolo di prova 7 inerisce a una circostanza che non è di per sé prova di alcun inadempimento da parte del licenziante, considerato che il contratto di licenza, all'art. 4, prevede che i prodotti da realizzare sono “di alta qualità” (“nei giorni successivi al 5.2.24 si teneva l'ulteriore incontro col sig. che in quella sede Per_1 precisava che i profumi a marchio avrebbero dovuto esser Parte_4 collocati nella fascia di prezzo più alta del mercato, ciò che dagli studi fatti fare da emergeva del tutto sconveniente per le future vendite”); Pt_1
- il capitolo di prova 8 è inammissibile per la genericità del fatto dedotto, riferendosi a “una turbativa” non individuata, posta in essere da una società non identificata (“inoltre, qualche giorno dopo l'incontro di cui sopra, il Dr Parte_2 apprendeva di una turbativa circa il marchio “ che nel web veniva Parte_4 rivendicato da una società statunitense e da altra società che aveva pubblicato un avviso circa la “confusione” sulla titolarità del marchio stesso”);
- il capitolo di prova sub 9 è del tutto superfluo (“le circostanze di cui sopra, specialmente sub 7 e 8, inducevano il Dr ad omettere il pagamento, Parte_2 benché già promesso, e ad offrire la immediata risoluzione consensuale del Con contratto, onde consentire alla la “ripresa” del marchio che in ogni caso la
non avrebbe potuto utilizzare per il proprio progetto profumi, offerta però Pt_1
Con non accettata e neppure riscontrata da ”).
pagina 8 di 10 Pertanto, i generici fatti dedotti nell'atto di citazione, a fondamento dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., non sono stati specificati nei termini per la cristallizzazione del thema decidendum e neppure in sede di determinazione del thema probandum.
Ne consegue che l'opponente non ha allegato specifiche condotte poste in essere dal licenziante che giustificassero la reazione di cui all'art. 1460 c.c. e tantomeno una condotta in violazione dei canoni di buona fede che, all'evidenza, non può essere ravvisata, come affermato dall'opponente in conclusionale (cfr. p. 8), nella mancata adesione da parte della licenziante alla proposta di “riprendersi il marchio”.
Dal canto suo, la convenuta opposta ha affermato che l'opponente non si fosse attivata nella commercializzazione del marchio oggetto della licenza. A tale fine ha documentato il riconoscimento del debito da parte dell'opponente, senza contestazione da parte sua di alcuna condotta inadempiente, l'inerzia dell'opponente nel compimento delle attività previste dal contratto per la commercializzazione dei prodotti con il marchio oggetto di licenza.
L'eccezione sollevata dall'opponente è, dunque, inammissibile ed, altresì, infondata.
In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto (Cass. 36295/2023).
7. L'opposizione proposta da è quindi rigettata e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto, è confermato il decreto ingiuntivo opposto.
8. Alla soccombenza dell'opponente segue la sua condanna alla rifusione integrale delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che si liquidano, in favore della convenuta opposta, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al DM n 55/2014 e modifiche successive, tenendo conto del valore della causa (da pagina 9 di 10 52.000 a 260000), della non complessità della controversia e dell'assenza della fase istruttoria orale.
9. La domanda proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo è del tutto priva di fondamento e ha manifesta funzione dilatoria. Pertanto, l'opponente è condannato per lite temeraria ex art. 96 comma III c.p.c. al pagamento, in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata in euro 1000,00 e al pagamento, ex art
96 IV comma c.p.c., in favore della cassa ammende, della somma di euro 1000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
• rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano n.
3620/2024, pubblicato in data 12.03.2024;
• Condanna la parte opponente alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano in € 7.966,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
• Condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., al pagamento, in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata in euro 1000,00;
• Condanna l'opponente, ex art 96 IV comma c.p.c., al pagamento, in favore della cassa ammende, della somma di euro 1000,00.
Milano, così deliberato il 30 gennaio 2025
Il Presidente rel. dott. Silvia Giani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente rel.
Lorena Casiraghi Giudice
Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15665/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante,
con il patrocinio dell'avv. ANTONANGELI LUIGI, elettivamente domiciliato in
C.SO V. EMANUELE, 310 65122 PESCARA presso il difensore avv.
ANTONANGELI LUIGI, giusta procura in atti contro
C.F. , in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TONELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in viale REGINA MARGHERITA 43 MILANO presso il difensore avv. TONELLI
GIOVANNI, giusta procura in atti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, secondo quanto ai motivi che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto,
pagina 1 di 10 previa dichiarazione d'inefficacia, nullità o risoluzione del contratto posto a base della avversa richiesta monitoria con vittoria di spese e competenze di lite”.
*
Per CP_1 in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione ex artt. 642, comma II, e 648 cod. proc. civ., del decreto ingiuntivo n. 3620/2024, R.G. n. 8012/2024, pubblicato in data
12.03.2024 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice, dottor Marco
Carbonaro, per tutti gli ampi motivi esposti in narrativa;
in via principale:
- rigettare integralmente l'opposizione proposta da per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
3620/2024, R.G. n. 8012/2024, pubblicato in data 12.03.2024 dal Tribunale di
Milano, in persona del Giudice, dottor Marco Carbonaro;
- condannare, in ogni caso, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
CP_
dell'importo di €97.600,00= quale sorte capitale, oltre interessi moratori a decorrere dalla data di scadenza prevista nelle due fatture azionate in giudizio sino all'effettivo saldo, spese e competenze legali liquidate nel D.I. n. 3620/2024; in via istruttoria:
- la scrivente difesa chiede l'ammissione della prova orale sui seguenti circostanziati capitoli di prova:
1) “Vero che sono il legale rappresentante della società Business Line s.r.l. che svolge attività di intermediazione e consulenza”;
2) “Vero che nel corso del secondo semestre dell'anno 2022, sono stato contattato dalla società nonché dai sigg.ri e i Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali intendevano effettuare investimenti nell'ambito della profumeria e cercavano un marchio con il quale realizzare e pubblicizzare futuri prodotti”;
3) “Vero che in ragione del capitolo che precede, nel corso dei primi mesi del 2023 ho presentato a e ai sigg.ri e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Co società proprietaria e detentrice del marchio SUOMY”;
pagina 2 di 10 4) “Vero che in ragione dei capitoli che precedono, all'esito della messa in contatto tra le suddette parti, sono scaturite trattative tra e i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Co
e e il dottor e l'avvocato Emanuela Malberti”; Parte_3 Persona_1
5) “Vero che le trattive, di cui al capitolo che precede, riguardavano la possibilità per
[...]
e i sigg.ri e di impiegare il marchio SUOMY per Parte_1 Parte_2 Parte_3 attività di produzione e commercializzazione di prodotti di profumeria utilizzando i testimonial Suomy del settore equitazione” (sul punto, si rammostra al teste il documento n. 5);
6) “Vero che, nel corso della seconda decade di luglio 2023, tra le parti di cui ai capitoli che precedono, sono intercorse trattative finali all'esito delle quali si è addivenuto all'accordo tra le parti e alla sottoscrizione del contratto definitivo di licenza del marchio
Suomy” (sul punto, si rammostrano al teste i documenti n. 1 e n. 5);
7) “Vero che, in data 20.07.2023, prima di addivenire alla firma del contratto di cui al capitolo che precede, richiedeva una modifica all'art. 4 del contratto, Parte_1 Co poi successivamente accolta da ” (sul punto si rammostra il doc. 5);
8) “Vero che l'immissione sul mercato dei profumi brandizzati Suomy prodotti da Pt_1
doveva tenersi in occasione della giornata di San Valentino, 14 febbraio 2024”;
[...]
9) “Vero che in data 24.07.2024, i sigg.ri e si sono Persona_1 Parte_2 scambiati comunicazioni a mezzo e-mail (doc. 6) relative ai dati fiscali di Parte_1 Co
al fine dell'emissione, da parte di , delle fatture previste dal contratto di cui al
[...] doc. 1” (sul punto, si rammostra al teste il doc. 6);
10) “Vero che in data 10.01.2024 ha scritto a la seguente Persona_1 Parte_2 comunicazione via e-mail (doc. 7) senza mai averne risposta: Co
2.2 Oltre ai capitoli sopra indicati, chiede l'ammissione della prova orale per interpello anche sui seguenti circostanziati capitoli di prova:
11) “Vero che in data 21.07.2023 ha scritto ai sigg.ri , Parte_3 Persona_1
e a Business Line srl la mail che si rammostra (cfr doc. 5) avente il seguente tenore:
12) “Vero che in data 16.01.2024 ha inviato all'avvocato Malberti in risposta al messaggio whatsapp il seguente messaggio whatsapp che si rammostra (cfr doc. 3):
13) “Vero che in data 05.02.2024 ha inviato all'avvocato Malberti il seguente messaggio whatsapp che si rammostra (cfr doc. 3):
14) “Vero che in data 24.07.2023 ha scritto ai sigg.ri , Parte_3 Persona_1
e Business line s.r.l. la mail con allegato (cfr doc. 1 e doc. 5) che si rammostrano, avente il seguente tenore:
pagina 3 di 10 15) “Vero che in data 24.07.2023 ha ricevuto dal sig. la mail con allegato (cfr Parte_2 doc. 1 e doc. 5) che si rammostrano avente il seguente tenore:
16) “Vero che in data 10.01.2024 ha ricevuto dal dottor la seguente Persona_1 comunicazione via e-mail (doc. 7):
- Rigettare le istanze istruttorie eventualmente formulate da Parte_1 in ogni caso:
- con integrale vittoria di spese e compensi professionale del presente giudizio, oltre alle spese forfettaria del 15%, CPA e IVA come per legge;
- con condanna di Controparte ai sensi dell'art. 96, comma III, cod. proc. civ., per palese insussistenza dei motivi di opposizione;
- con maggiorazione delle spese di lite prevista ex art. 4, comma I bis, del D.M. n.
55/2014 così come modificato ex D.M. n. 147/2022”.
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MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19 aprile 2024, (di Parte_1 seguito ”) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3620/2024, Pt_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 marzo 2024 e pubblicato in data 12 marzo 2024, su ricorso della che ha ingiunto all'opponente il CP_1 pagamento della somma di € 97.600,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo minimo garantito per il 1° anno (2024) di uso del marchio fissato Parte_4 nel contratto stipulato dalle parti il 24.7.23, per i seguenti motivi:
- Inefficacia del contratto per sua ineseguibilità;
- Turbativa sull'effettiva utilizzabilità del marchio e sua abnorme sopravvalutazione.
L'opponente ha invocato l'art. 4 del contratto di licenza, affermando che esso, quale fonte dell'obbligazione di pagamento, prevedesse una serie di condizioni circa la realizzazione e commercializzazione dei prodotti (profumi) che avrebbero dovuto “esporre” il marchio , disciplinando una collaborazione tra Parte_4 la licenziante e la licenziataria. Secondo la ricostruzione dell'opponente, il licenziante avrebbe posto in essere, una condotta “ostracistica”, impedendo il pagina 4 di 10 lancio del prodotto, affermando che: “benchè l'opponente si fosse attivata già all'indomani della sottoscrizione del contratto, sottoponendo alla licenziante il proprio “progetto profumi”, onde poter iniziare la commercializzazione dei prodotti già ad inizio anno 2024, ha dovuto registrare, dapprima, una mancanza di interlocuzione, poi un vero e proprio ostracismo, realizzato attraverso un sistematico rifiuto a concordare su ciò che la licenziataria proponeva di realizzare, sia in ordine alle fragranze, sia con riguardo al “packaging”, sia ai prezzi ed alla campagna “creativa/pubblicitaria” per il lancio dei prodotti stessi.
La condotta della licenziante avrebbe determinato “un notevole e non sostenibile ritardo nel detto lancio", nonché il mancato sfruttamento del marchio a causa di
"veti che non consentivano l'avvio delle produzioni col detto marchio, così divenuto non sfruttabile".
Con riguardo al motivo concernente la turbativa sull'effettiva utilizzabilità del marchio, l'opponente si è limitata ad affermare che dal web risultavano domini “in Co favore di soggetti diversi dalla ”, “sicché è lecito dubitare anche della legittimazione (della licenziante) a concedere l'uso del marchio”, aggiungendo altresì che la concedente avrebbe abnormemente sopravvalutato il marchio.
Ciò dedotto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa dichiarazione d'inefficacia, nullità o risoluzione del contratto.
2. Si è costituita la convenuta opposta, nella sua qualità di licenziante, affermando che:
- , dopo aver acquisito la licenza d'uso del marchio SUOMY per articoli di Pt_1 profumeria e cosmetica a far data dal luglio 2023 e con scadenza al 31.12.2028, non si era adoperata per averne un effettivo ritorno economico;
- l'inerzia nell'uso del marchio SUOMY non era stata causata da un ostracismo di Co
, ma unicamente dall'immobilità di;
Pt_1
Co
-nonostante i reiterati solleciti da parte di nei confronti di , a partire Pt_1 dal 14.11.2023 (doc. 2 monitorio) e poi in data 12.02.2024 (cfr doc. 8 monitorio),
l'opponente nulla aveva contestato;
pagina 5 di 10 -a mezzo whatsapp, il signor , titolare di , il 16/01/2024 aveva Parte_2 Pt_1
Co dichiarato alla titolare di , quanto segue: “tra fine gennaio/inizio di febbraio, le paghiamo tutto e dopo il 17 febbraio possiamo riprendere i lavori”. Tale volontà di eseguire il pagamento era stata confermata il 5/02/2024, con la seguente dichiarazione: “in settimana verrà eseguito. Appena fatto, le invio contabile”.
3. Alla prima udienza del 5 novembre 2024, entrambe le parti hanno chiesto, in via principale, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (recte, la rimessione della causa in decisione), ritenendo la causa matura per la decisione.
4. Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuto di non provvedere sull'istanza di provvisoria esecuzione formulata dall'opponente, essendo l'opposizione di pronta soluzione, ha fissato l'udienza del 22 gennaio
2025, disponendone la sostituzione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie conclusionali.
***
Valutazione del tribunale
5. L'opposizione non è fondata.
Co Le società e , quest'ultima in qualità di licenziante e titolare del Pt_1 marchio SUOMY e la prima, in qualità di licenziataria, hanno stipulato in data
24.7.2023 un contratto di licenza in esclusiva d'uso del marchio “Suomy horse”, per la fabbricazione e la commercializzazione di articoli di profumeria.
Il contratto prevede che la licenziataria fosse tenuta a realizzare prodotti di alta qualità, sviluppando a sue spese prototipi dei prodotti con il marchio fino allo sviluppo dei campioni definitivi subordinati all'approvazione scritta della licenziante. Oltre alle royalty da calcolare sul fatturato annuo il contratto prevedeva, come corrispettivo del diritto di utilizzo del marchio, un minimo garantito annuo di euro 80.000 per il primo anno.
pagina 6 di 10 E'pacifico l'inadempimento dell'opponente per mancato pagamento da parte sua del corrispettivo minimo garantito previsto per il primo anno di uso del marchio
Parte_4
L'opponente ha riconosciuto il debito prima dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione, senza avere mai contestato alcun inadempimento in capo al creditore, eccepito genericamente solo proponendo l'opposizione al decreto ingiuntivo.
A fronte dei documentati e pacifici fatti costitutivi, l'opponente ha eccepito l'inadempimento della opposta ex art. 1460 c.c. senza individuare e specificare i fatti eccepiti.
Inoltre, i documenti smentiscono la, pur generica, eccezione sollevata dall'opponente con l'atto di citazione: il medesimo, a fronte della richiesta del corrispettivo dovuto, ha riconosciuto il debito senza contestarlo, essendo piuttosto la convenuta opposta a contestare all'opponente, prima dell'instaurazione del giudizio, la condotta inerte tenuta, interrompendo addirittura, in data 10 gennaio
2024, ogni rapporto (cfr., sub doc. 7 convenuta opposta, email del seguente tenore:
“sono reamente sconcertato per il fatto che non mi rispondi al telefono. Al di là del pagamento fatture che anche se importante non è prioritario mi chiedo se il progetto prosegue o no”).
Come noto, le Sezioni Unite, con sentenza n.13533/2001, hanno chiarito la regola di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, affermando che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
I fatti integranti inadempimento devono essere tuttavia specificamente individuati.
Nel caso di specie, la parte opponente nella memoria 171 ter n 2 c.p.c. ha affermato che i fatti che avrebbero giustificato la condotta in autotutela ex art. 1460
pagina 7 di 10 c.c. sono quelli articolati nei capitoli di prova sub
6-9 e, in particolare, quelli sub 7
e 8 sottoriportati.
Senonché, anche a prescindere dalla tardività dell'individuazione dei fatti impeditivi alla base dell'eccezione genericamente sollevata, dall'esame dei richiamati capitoli dedotti, emerge che:
-il capitolo di prova orale 6) non individua condotte inadempienti, ma è volto alla Con prova di un fatto incontroverso, id est il riconoscimento del debito (“intanto continuava a sollecitare i pagamenti (neppure entrambi scaduti!) che, effettivamente in data 5.2.24, il Dr prometteva di effettuare Controparte_2 nella settimana, per poi riprendere i lavori”);
- il capitolo di prova 7 inerisce a una circostanza che non è di per sé prova di alcun inadempimento da parte del licenziante, considerato che il contratto di licenza, all'art. 4, prevede che i prodotti da realizzare sono “di alta qualità” (“nei giorni successivi al 5.2.24 si teneva l'ulteriore incontro col sig. che in quella sede Per_1 precisava che i profumi a marchio avrebbero dovuto esser Parte_4 collocati nella fascia di prezzo più alta del mercato, ciò che dagli studi fatti fare da emergeva del tutto sconveniente per le future vendite”); Pt_1
- il capitolo di prova 8 è inammissibile per la genericità del fatto dedotto, riferendosi a “una turbativa” non individuata, posta in essere da una società non identificata (“inoltre, qualche giorno dopo l'incontro di cui sopra, il Dr Parte_2 apprendeva di una turbativa circa il marchio “ che nel web veniva Parte_4 rivendicato da una società statunitense e da altra società che aveva pubblicato un avviso circa la “confusione” sulla titolarità del marchio stesso”);
- il capitolo di prova sub 9 è del tutto superfluo (“le circostanze di cui sopra, specialmente sub 7 e 8, inducevano il Dr ad omettere il pagamento, Parte_2 benché già promesso, e ad offrire la immediata risoluzione consensuale del Con contratto, onde consentire alla la “ripresa” del marchio che in ogni caso la
non avrebbe potuto utilizzare per il proprio progetto profumi, offerta però Pt_1
Con non accettata e neppure riscontrata da ”).
pagina 8 di 10 Pertanto, i generici fatti dedotti nell'atto di citazione, a fondamento dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., non sono stati specificati nei termini per la cristallizzazione del thema decidendum e neppure in sede di determinazione del thema probandum.
Ne consegue che l'opponente non ha allegato specifiche condotte poste in essere dal licenziante che giustificassero la reazione di cui all'art. 1460 c.c. e tantomeno una condotta in violazione dei canoni di buona fede che, all'evidenza, non può essere ravvisata, come affermato dall'opponente in conclusionale (cfr. p. 8), nella mancata adesione da parte della licenziante alla proposta di “riprendersi il marchio”.
Dal canto suo, la convenuta opposta ha affermato che l'opponente non si fosse attivata nella commercializzazione del marchio oggetto della licenza. A tale fine ha documentato il riconoscimento del debito da parte dell'opponente, senza contestazione da parte sua di alcuna condotta inadempiente, l'inerzia dell'opponente nel compimento delle attività previste dal contratto per la commercializzazione dei prodotti con il marchio oggetto di licenza.
L'eccezione sollevata dall'opponente è, dunque, inammissibile ed, altresì, infondata.
In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto (Cass. 36295/2023).
7. L'opposizione proposta da è quindi rigettata e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto, è confermato il decreto ingiuntivo opposto.
8. Alla soccombenza dell'opponente segue la sua condanna alla rifusione integrale delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che si liquidano, in favore della convenuta opposta, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al DM n 55/2014 e modifiche successive, tenendo conto del valore della causa (da pagina 9 di 10 52.000 a 260000), della non complessità della controversia e dell'assenza della fase istruttoria orale.
9. La domanda proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo è del tutto priva di fondamento e ha manifesta funzione dilatoria. Pertanto, l'opponente è condannato per lite temeraria ex art. 96 comma III c.p.c. al pagamento, in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata in euro 1000,00 e al pagamento, ex art
96 IV comma c.p.c., in favore della cassa ammende, della somma di euro 1000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
• rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano n.
3620/2024, pubblicato in data 12.03.2024;
• Condanna la parte opponente alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano in € 7.966,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
• Condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., al pagamento, in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata in euro 1000,00;
• Condanna l'opponente, ex art 96 IV comma c.p.c., al pagamento, in favore della cassa ammende, della somma di euro 1000,00.
Milano, così deliberato il 30 gennaio 2025
Il Presidente rel. dott. Silvia Giani
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