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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2098/2022 promossa da
- (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. MAZZEI
FEDERICO e dall'avv. POLONIOLI LAURA, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, Via della Mendola n. 24;
- parte attrice -
contro
- C.F. , in persona E_ P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano, Via Cesare Battisti n. 12,
rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. DI PIERRO
MARIA LUCIA, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Bolzano, Via Orazio
n. 6;
- parte convenuta -
e
1 - (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano, Via P.IVA_2
Maso della Pieve n. 60/A, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. PISANI ELISABETTA, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Trento, Piazza Vicenza n. 6;
- parte terza chiamata -
con oggetto: usucapione del diritto di proprietà; rilascio di immobile e risarcimento del danno da occupazione dello stesso;
risarcimento danni da evizione.
***
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte attrice:
come da note scritte d.d. 09.10.2024
“contrariis rejectis, piaccia all'On. Tribunale Civile di Bolzano adìto: in via principale: 1) previo rigetto dell'eccezione in punto sollevata dalla società
convenuta perché infondata sia in fatto che in diritto, e senza accettare il contraddittorio in
punto con la società terza chiamata, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto in mala
fede da parte della società convenuta in persona E_
del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore del fondo CP_1
oggetto della presente domanda di usucapione contraddistinto al Tavolare come p.f.
1031/4 in P.T. 4419/II C.C. avvenuto con contratto di compravendita dd. 18.5.2022 CP_3
da essa stipulato con la società in persona del Controparte_2
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore perché CP_2
conosceva o doveva conoscere usando l'ordinaria diligenza l'esistenza del diritto di proprietà dell'attore sul fondo stesso per intervenuta usucapione in favore di quest'ultimo,
per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto, e conseguentemente
2 2) previo rigetto delle eccezioni, deduzioni e difese tutte svolte dalla società convenuta e
della società terza chiamata, perché infondate sia in fatto che in diritto, accertare e
dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta
Co usucapione, della proprietà del terreno sito in Pineta contraddistinto al Tavolare CP_3
come p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II C.C. come meglio individuato nell'allegata CP_3
planimetria del geom. sub doc. 18) a favore dell'attore signor Controparte_4 Pt_1
per avere egli mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e
[...]
non interrotto da oltre venti anni, in ogni caso anche unendo al possesso dal medesimo
mantenuto quello del suo dante causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146, 2 Parte_2
comma c.p.c. e conseguentemente
3) accertare e dichiarare che l'intervenuta usucapione della proprietà del terreno sito in
Pineta di Laives contraddistinto al Tavolare come p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II C.C. CP_3
come meglio individuato nell'allegata planimetria del geom. sub doc. 18) Controparte_4
a favore dell'attore signor è opponibile alla società convenuta Parte_1 [...]
in persona del socio e legale rappresentante pro tempore E_
, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto e conseguentemente CP_1
4) ordinare al competente Giudice Tavolare di provvedere alla intavolazione in suo favore
del diritto di proprietà del terreno sito in Pineta di Laives contraddistinto al tavolare come
p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II C.C. come meglio individuato nell'allegata planimetria CP_3
del geom. sub doc. 18) come dal medesimo usucapito. Controparte_4
5) In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari in caso di opposizione, anche nei
confronti della terza chiamata e con condanna della società convenuta e terza chiamata ai
sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”
del procuratore di parte convenuta:
3 come da note scritte d.d. 09.10.2024
“in nome e per conto della si chiede che il E_
Tribunale di Bolzano voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via principale: rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attore poiché
sprovviste di fondamento giuridico e di fatto;
2. in via riconvenzionale: condannare l'attore a rilasciare e consegnare l'immobile di cui
alla p.f. 1031/4 Laives in favore della CP_1 E_
quale legittima proprietaria dello stesso;
3. in via riconvenzionale concorrente: condannare l'attore a corrispondere alla società
convenuta l'importo di Euro 100,00 al giorno – o altro diverso importo ritenuto di giustizia
eventualmente anche a seguito di determinazione assunta secondo equità – a titolo di
indennizzo spettante quale risarcimento per il mancato utilizzo della p.f. 1031/4 CP_1
dal giorno 29.06.2022 e fino al conseguimento della disponibilità effettiva della CP_3
medesima da parte della legittima proprietaria E_
4. in via subordinata;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle
domande formulate dall'attore, dichiarare la società terza chiamata in casa
[...]
, tenuta a risarcire alla Controparte_5 [...]
tutti i danni subiti per avere la medesima confidato nel buon fine E_
dell'affare nonché a restituire il prezzo di Euro 10.000,00 già corrisposto dalla società convenuta alla società terza chiamata per l'acquisto immobiliare della p.f. 1031/4 C.C.
Laives avvenuto con contratto di compravendita di data 18.05.2022 e, conseguentemente,
condannare la a Controparte_5
corrispondere alla l'importo di Euro 5.000,00 a E_
titolo di risarcimento danni (importo comprensivo degli oneri notarili e d'imposta sostenuti
per l'acquisto immobiliare avvenuto in data 18.05.2022) nonché a restituire alla società
4 convenuta l'ulteriore importo di Euro 10.000,00 (oltre interessi decorrenti dal 18.05.2022) versato dall'acquirente alla venditrice quale prezzo di acquisto della p.f. 1031/4 C.C.
CP_3
in ogni caso con vittoria integrale delle spese e competenze del presente giudizio oltre
CPA, IVA. e rimborso forfetario come per legge”
del procuratore di parte terza chiamata:
come da note scritte d.d. 09.10.2024
“voglia
il Tribunale di Bolzano accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via principale: rigettare le domande così come proposte dall'attore nei confronti della
convenuta con atto di citazione di data 30 giugno 2022 nonchè quelle proposte in via
subordinata dalla convenuta nei confronti della società terza chiamata con comparsa di
costituzione di data 26 ottobre 2022 e con atto di citazione per chiamata in causa di terzo
di pari data, in quanto irrituali ed infondate nel merito e nel rito;
2. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nei confronti dell'attore e della convenuta.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30.06.2022 l'attore ha evocato in Parte_1
giudizio la convenuta al fine di ottenere E_
l'accertamento in suo favore dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno in Pineta di Laives contraddistinto tavolarmente come p.f. 1031/4 in
P.T. 4419/II, C.C. CP_3
L'attore ha esposto quanto segue:
- con contratto di compravendita d.d. 19.12.1990 avrebbe acquistato da Parte_1 Pt_2
5 la p.ed. 74 in P.T. 2912/II, C.C. Laives, consistente in una casa di abitazione Pt_1
unifamiliare a due piani;
- dagli anni '90 il predetto immobile avrebbe costituito la casa di abitazione dell'attore e della sua famiglia;
- al compendio immobiliare apparterrebbe da sempre, precisamente dal 1979, un'area antistante la casa di abitazione, destinata a parco-giardino con alberi ad alto fusto e piante ornamentali, sulla quale insisterebbe altresì una zona lastricata in porfido di accesso all'abitazione;
- tale area sarebbe identificata tavolarmente come p.ed. 74 in P.T. 2912/II, C.C. e CP_3
come p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. CP_3
- il descritto compendio immobiliare, comprensivo anche dell'area oggetto della domanda di usucapione, sarebbe stato venduto al signor con contratto di compravendita Parte_2
d.d. 19.06.1979, nel quale tuttavia l'intavolazione dell'area di mq 170 di terreno sarebbe stata rinviata al rilascio, da parte della competente Commissione per i masi chiusi, della necessaria autorizzazione all'escorporazione;
- sarebbe stata quindi formata e svincolata dal maso chiuso la p.f. 1031/4, oggetto di causa,
che tuttavia sarebbe rimasta intestata alla società agricola CP_5 Controparte_6
oggi
[...] Controparte_5
- sin dagli anni '90 l'attore sarebbe stato immesso nel possesso dei beni in tutta la loro consistenza, compresa l'area per cui è causa, recintata per intero lungo il suo confine;
- l'attore e la sua famiglia avrebbero goduto pacificamente dell'area in considerazione sino al mese di maggio 2022, quando la avrebbe Controparte_5
venduto la p.f. 1031/4 alla E_
- il predetto acquisto sarebbe avvenuto in malafede, essendo la convenuta senz'altro a conoscenza della maturata usucapione.
6 Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 28.10.2022, la convenuta
(breviter ha contestato tutte le E_ CP_1
deduzioni e domande attoree, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della
(breviter , il Controparte_5 CP_5
rigetto delle domande dell'attore e, in via riconvenzionale, la condanna dello stesso al rilascio dell'immobile per cui è causa e al risarcimento del danno o, in subordine, la condanna della terza chiamata al risarcimento del danno da evizione.
Parte convenuta ha eccepito, innanzitutto, l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'asserito acquisto extratavolare del diritto di proprietà della p.f. 1031/4, posto che, ai sensi dell'art. 5
del R.D. n. 499/1929, sarebbero salvi i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente all'iscrizione dell'acquisto per usucapione ovvero all'annotazione della relativa domanda giudiziale. A detta della convenuta, in ogni caso, difetterebbero i presupposti per l'usucapione dell'immobile de quo, dovendosi considerare, tra l'altro, che l'attore non risiederebbe più nel comune di e che il vincolo di pertinenzialità dallo CP_3
stesso assunto sarebbe contraddetto dalla destinazione agricola, e non già a verde privato,
del terreno. Destituita di fondamento sarebbe poi la deduzione attorea relativa alla delimitazione del fondo mediante recinzioni o confini naturali, risultando invece che,
nell'anno 2011, nella zona di confine tra la p.f. 1031/4 e la p.ed. 74 era presente una siepe che separava le due proprietà e che la p.f. 1031/4, tra il 2011 e il 2017, consisteva in un boschetto, accessibile unicamente dalla p.ed. 75, C.C. CP_3
Costituitasi con comparsa depositata in data 21.03.2023, la chiamata in causa,
[...]
ha contestato le allegazioni dell'attore e chiesto Controparte_2
la reiezione delle domande attoree e di quelle formulate in via subordinata nei suoi confronti dalla convenuta, deducendo, tra l'altro, quanto segue:
- difetterebbe il dedotto possesso continuato per un ventennio della realità in oggetto, posto
7 che, nel 2008, l'attore si sarebbe trasferito nel comune di Carano;
- la p.f. 1031/4 mai avrebbe costituito una pertinenza delle p.ed. 74 e, nel periodo dal 1999
al 2008, sarebbe stata nella disponibilità materiale della Provincia Autonoma di Bolzano,
nell'ambito delle opere di realizzazione della variante alla SS 12;
- la particella per cui è causa, fino all'anno 2008, sarebbe stata completamente aperta su tre lati;
- solo nel 2008, al termine della realizzazione della variante della SS 12, sarebbe stata posizionata una barriera antirumore, venendo a definire così un confine;
- nel 2017 l'attore avrebbe inoltre spostato la siepe che delimitava il confine tra la p.f.
1031/4 e la p.ed. 74;
- alcun risarcimento sarebbe dovuto dalla chiamata alla convenuta, atteso che, in caso di sua buona fede, dovrebbero essere rigettate le domande attoree, mentre, in caso di sua mala fede, nulla potrebbe pretendere per danni derivanti da una condotta propria.
Con variazione tabellare d.d. 02.03.2023 la causa è stata assegnata a questo Giudice, che ha provveduto ad istruirla attraverso l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti.
Successivamente, con note scritte depositate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del
10.10.2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Con ordinanza d.d. 11.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 30.12.2024.
2. La domanda attorea di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà della p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. Laives, è fondata e deve essere dunque accolta.
2.1. Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione sollevata da ai sensi CP_1
dell'art. 5 del R.D. n. 499/1929. La società convenuta deduce di aver acquistato la particella per cui è causa “sulla fede del libro fondiario”, onde non le sarebbe opponibile l'asserito acquisto per usucapione fatto valere dall'attore.
8 L'eccezione deve essere disattesa.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza, la tutela derivante dal principio della pubblica fede incontra un limite insuperabile nella mala fede dell'acquirente. Giova in proposito richiamare il seguente consolidato principio di diritto, statuito dalla Suprema
Corte con sentenza n. 6019 del 17.06.1999: “L'art.5 del R.D. 28/3/1929 n. 499 recante il
nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, regola il conflitto tra un diritto extra
tavolare acquistato per usucapione indipendentemente dall'iscrizione tavolare e un diritto
tavolare acquistato per atto tra vivi con il concorso di dette iscrizioni, dando la prevalenza
a quest'ultimo se acquistato sulla fede del libro fondiario ossia ivi trascritto anteriormente
all'iscrizione del diritto acquistato per usucapione giudizialmente accertata. Ma la tutela
derivante dal principio della pubblica fede cui è informato il sistema tavolare non può
estendersi a chi abbia intavolato il suo acquisto versando in mala fede, nel senso che
conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'esistenza di un altro diritto reale prima acquistato
da altri, poiché in tal caso la conoscenza che si ha o che si dovrebbe avere sulla situazione
reale esclude che si sia acquistato sulla fede del libro fondiario.” (Cass. civ., Sez. II,
17.06.1999, n. 6019; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 07.02.2003, n. 1839).
Nel caso di specie deve escludersi che la convenuta abbia acquistato sulla fede del libro fondiario. Deve invero ritenersi che la stessa avesse o, con una condotta diligente, avrebbe dovuto avere conoscenza di un acquisto extratavolare da parte di terzi.
In tale ambito assume innanzitutto rilievo la qualità della società convenuta, che ha come oggetto sociale “l'acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, gestione di
immobili in genere” (cfr. doc. 16 fasc. attoreo). Si è quindi in presenza di un operatore professionale, che in quanto tale è o dovrebbe essere edotto della necessità di compiere verifiche documentali e in loco prima di un acquisto immobiliare.
Posto quanto precede, la stessa convenuta, nell'allegare una mancata corrispondenza tra lo
9 stato di fatto storico e quello attuale, riconosce che al momento del suo acquisto era presente, a nord, una siepe che separava la p.f. 1031/4 dalla p.ed. 75, di proprietà di
[...]
nonché, a ovest, la barriera antirumore della SS12, che delimitava ulteriormente il CP_5
confine della p.f. 1031/4. Stante la presenza di segni di confine a nord ed a ovest,
unitamente all'assenza di recinzioni rispetto alla p.ed. 74 di proprietà del signor sita a Pt_1
sud ed a est, la convenuta avrebbe dovuto dare seguito ad approfondimenti in ordine allo stato giuridico dell'immobile in oggetto.
Ne discende la mala fede della convenuta, la quale non può pertanto invocare la tutela dettata dall'art. 5 del R.D. n. 499/1929.
2.2. Tanto premesso, dal contratto di compravendita stipulato in data 19.06.1979 tra i signori e si evince come il primo abbia venduto al secondo la Persona_1 Parte_2
p.ed. 74 e la p.f. 1016/14 in P.T. 2114/II, C.C. unitamente ad “un'area di circa mq. CP_3
170 da escorporare dalla . 1031/1 C.C. così come individuata nell'allegato Pt_3 CP_3
schizzo (tratteggio) planimetrico” (cfr. doc. 5 fasc. attoreo). Nel menzionato schizzo planimetrico la predetta area è individuata in una porzione di terreno che confina, a nord e a ovest, con la p.f. 1031/3 e, ad est e a sud, con la p.ed. 74 e la p.f. 1016/14. Si tratta dunque del fondo oggetto della presente causa ed attualmente identificato come p.f. 1031/4. Benché
la menzionata area non sia stata intavolata a favore di nel contratto di Parte_2
compravendita d.d. 19.12.1990 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo), con cui lo stesso ha alienato a la p.ed. 74, le parti hanno fatto espresso richiamo alle previsioni del Parte_1
precedente contratto di compravendita d.d. 19.06.1979 (“10) La parte acquirente dichiara
di essere a conoscenza dei rapporti originari di cui all'atto di compravendita Rep.Nr.
67998 dd. 19.6.1979 Dott. Notaio in Bolzano.”). In forza del predetto Persona_2
negozio l'attore è stato immesso nel possesso del fondo de quo, al quale è da unire ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c. il possesso esercitato dal 1979 dal suo dante causa Parte_2
10 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'istituto dell'accessione del possesso è
infatti compatibile con il sistema tavolare (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07.02.2003, n. 1839).
2.3. All'esito dell'istruttoria orale risulta provato che il possesso vantato dall'attore presenta i requisiti dettati dall'art. 1158 c.c. per l'usucapione del diritto di proprietà. Deve
in particolare considerarsi provato l'esercizio, da parte del dante causa dell'attore e, successivamente, da parte dell'attore stesso, di un possesso ininterrotto, pacifico e palese della p.f. 1031/4 perdurante dal 1983.
La testimone ha affermato di aver convissuto, a partire dal 1983 e fino al 1998, Tes_1
con l'attore ed il primogenito nella casa di abitazione sita sulla p.ed. 74, e che, Persona_3
nel 1984, alla famiglia si è unita la figlia Ha poi aggiunto di essersi recata Persona_4
anche dopo il 1998 presso l'immobile in oggetto per andare a trovare il figlio, rimasto ad abitare con il padre, e per accompagnare la figlia dal padre e dal fratello. Ha quindi precisato che, nel 1982, lei e l'attore si sono occupati personalmente della ristrutturazione dell'immobile e che la p.f. 1031/4 faceva parte del più ampio giardino della p.ed. 74, non essendovi segni di confine tra la p.f. 1031/4 e la p.ed. 74. Ha quindi confermato, quanto ai confini, che: i) l'attore, quando ha iniziato ad abitare nella predetta casa, ha posto al confine nord della p.f. 1031/4, rispetto alla proprietà della un muretto con rete CP_5
metallica e pianta di edera soprastante, rendendola inaccessibile;
ii) al confine ovest, fino all'installazione della barriera antirumore della SS 12, la p.f. 1031/4 era separata dalla campagna confinante di proprietà della famiglia (p.f. 1031/3) da un dislivello e Per_5
da un filare di rose, da lei stessa piantate;
iii) a sud il giardino della p.ed. 74 era recintato con uno steccato in legno;
iv) sul restante lato est si trovava la struttura in muratura, con balconcino, muro di parapetto, marciapiede e deposito di legna, della casa di abitazione. La
teste ha quindi esposto che l'attore ha curato e mantenuto personalmente il giardino realizzato sulla p.f. 1031/4, utilizzato come luogo di ritrovo per feste, grigliate e
11 celebrazione di ricorrenze e dai figli ed per giocare. Per_3 Per_4
La testimone collaboratrice domestica dell'attore dal 2009, ha confermato Tes_2
che: i) la p.f. 1031/4 faceva parte del giardino della casa di abitazione del signor Pt_1
ii) sul confine nord della p.f. 1031/4 era posta una rete metallica, che non presentava
[...]
aperture e sulla quale, nel 2022, è stato aperto da ignoti un varco, prontamente fatto richiudere dall'attore; iii) sulla p.f. 1031/4 si trovava la struttura in muratura con balconcino, muro di parapetto, marciapiede e deposito di legna della casa dell'attore e che dal balconcino era possibile accedere al giardino;
iv) il giardino era accessibile unicamente dal cancello e dalla scalinata posti sulla p.ed. 74; v) il giardino era curato e utilizzato dall'attore e dalla sua famiglia;
vi) nel 2016 l'attore ha celebrato nel giardino in oggetto il suo settantesimo compleanno.
Il teste figlio dell'attore, ha esposto: i) di aver abitato nella casa sulla p.ed. Persona_3
74, dalla sua nascita e sino al 2003/2004, insieme al padre, alla madre e alla Tes_1
sorella ii) di aver frequentato regolarmente la casa paterna dopo il 2003/2004; Persona_4
iii) che la p.f. 1031/4 faceva parte del più ampio giardino della predetta casa, non presentando segni di confine rispetto alla p.ed. 74; iv) di aver ricordo della presenza, sin dalla sua nascita, di un muretto a delimitazione del confine nord della p.f. 1031/4, di uno steccato sul lato sud del giardino della p.ed. 74, di una discesa con un filare di rose sul lato ovest, della struttura con balconcino sull'ulteriore lato, utilizzata per accedere al giardino dalla casa;
v) che il giardino veniva curato e utilizzato da e dalla sua famiglia Parte_1
ed era dotato di un unico impianto di irrigazione ed illuminazione.
Il teste ing. ha invece riferito dell'incontro cui ha partecipato insieme Testimone_3
all'attore e al legale rappresentante della società chiamata, nell'estate del CP_2
2020. In tale occasione il legale rappresentante della chiamata riconosceva la p.f. 1031/4
come parte integrante del giardino dell'attore.
12 In relazione al teste è stata sollevata da parte attrice, prima della sua Tes_4
escussione e al termine della stessa, eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. L'eccezione è
stata quindi reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. A detta dell'attore il signor avrebbe un interesse concreto ed attuale all'esito della presente causa, sia Tes_4
come socio accomandante della sia come firmatario della delibera del CP_5
consiglio di amministrazione con cui è stata autorizzata la vendita della p.f. 1031/4 alla
CP_1
L'eccezione è meritevole di accoglimento.
In ordine all'incapacità a testimoniare dell'amministratore di una società la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di prova per testimoni,
l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui
rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione
di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe
legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello
relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società.” (Cass. civ., Sez. II,
07.09.2012, n. 14987; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 11.11.1996, n. 9826).
Dai documenti in atti risulta, in capo al testimone in considerazione, l'attuale qualità di socio accomandante della società chiamata (cfr. doc. 85 fasc. attoreo), nonché la sua qualità, all'epoca della vendita della p.f. 1031/4 dalla alla in data CP_5 CP_1
18.05.2022, di presidente del consiglio di amministrazione della Ava S.r.l.s., allora socia accomandataria della In tale veste ha firmato la delibera con cui il consiglio CP_5
d'amministrazione di Ava S.r.l.s. ha approvato la predetta vendita (cfr. doc. 9 fasc. attoreo).
Per quanto attualmente il signor non risulti munito di poteri di rappresentanza Tes_4
della lo stesso, alla luce del risarcimento domandato da risulta CP_5 CP_1
esposto a possibili azioni di responsabilità da parte della società chiamata e della Ava
13 S.r.l.s. Deve dunque riconoscersi un suo interesse attuale e concreto all'esito della presente vertenza, con conseguente nullità della deposizione resa.
Il tenore chiaro, preciso e coerente delle testimonianze rese dai signori , Tes_1 [...]
e impone, in ogni caso, di considerare le stesse Tes_2 Persona_3 Testimone_3
prevalenti rispetto a quella del signor il quale, per contro, si è espresso in Tes_4
termini generici ed imprecisi, dichiarando di non ricordare diverse circostanze capitolate.
Non può pertanto considerarsi dimostrato: i) che la p.f. 1031/4, prima della realizzazione della variante alla SS 12, fosse aperta su tre fronti (nord-sud-ovest); ii) che fosse separata dalla p.ed. 74 mediante una siepe, poi spostata dall'attore; iii) che consistesse in un bosco non recintato.
Tali ultime circostanze non trovano conforto neppure nelle immagini tratte dalla cartografia della Provincia Autonoma di Bolzano, c.d. “GeoBrowser”, come depositate dalla convenuta e dalla chiamata. Si tratta invero di immagini di scarsa intelligibilità, per lo più sgranate o sfocate, che non consentono di avere esatta contezza della situazione di fatto.
2.4. In definitiva, il possesso della p.f. 1031/4 è stato esercitato, dal 1983 al 1990, dal signor per mezzo del signor e, in seguito, dal signor Parte_2 Parte_1 Pt_1
direttamente.
[...]
2.5. In ordine al trasferimento di residenza dell'attore da Pineta di Laives, ove sono siti gli immobili de quibus, a Carano, asseritamente avvenuto nel 2008, deve escludersi che lo stesso incida sul predetto possesso. Il trasferimento della residenza anagrafica rappresenta invero una circostanza in sé priva di rilievo in relazione ad una situazione di fatto quale il possesso ad usucapionem. La teste ha inoltre chiarito in proposito che “Il sig. Tes_2
lavorava ad Ora e utilizzava la casa ed il giardino durante la settimana, mentre Pt_1
trascorreva il fine settimana a Solaiolo. Il figlio e la moglie utilizzavano la casa e il
giardino tutta la settimana, anche se qualche volte durante il fine settimana andavano a
14 Solaiolo.” Ne consegue che, a seguito del trasferimento della residenza anagrafica, l'attore ha continuato ad esercitare il possesso in esame.
2.6. Detto possesso non può considerarsi perduto per effetto dell'apertura, nel 2022, di un varco nella recinzione sul lato nord della p.f. 1031/4, posto che, in base a quanto riferito dalla medesima teste il varco è stato prontamente richiuso. Non risulta dunque Tes_2
provato che l'apertura si sia protratta per un periodo superiore ad un anno, necessario per interrompere l'usucapione ai sensi dell'art. 1167 c.c. L'evento risulta inoltre intervenuto in epoca in cui era ampiamente maturato il possesso ventennale necessario per l'usucapione.
2.7. Un'interruzione deve altresì escludersi in relazione all'allegata occupazione della p.f.
1031/4 da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, nell'ambito dei lavori di realizzazione della variante alla SS 12.
Sul punto si rileva, innanzitutto, come non risulti provato che l'occupazione in considerazione abbia interessato l'intera p.f. 1031/4, atteso che il verbale delle “operazioni
di accertamento tendenti a stabilire la consistenza delle porzioni di immobile da
assoggettarsi ad occupazione” d.d. 30.03.1999, prodotto dalla chiamata, risulta mancante di alcune pagine (cfr. doc. 6 fasc. parte chiamata). Per le considerazioni testé svolte non può del resto darsi rilievo a quanto riferito dal teste La deposizione dello Tes_4
stesso, inoltre, risulta al riguardo generica e contraddittoria (“Preciso che era stata messa a
disposizione tutta la p.f. 1031/4 in quanto la Provincia non conosceva ancora l'estensione delle aree da espropriare. Mi ricordo anche che un'area era stata occupata per il cantiere, ma non so dire se si trattasse della p.f. 1031/4.”).
L'occupazione d'urgenza non dà comunque luogo ad una situazione di possesso, ma è
piuttosto riconducibile ad una forma di detenzione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 27.04.2018,
n. 10289).
Inconferente risulta altresì l'avvenuto pagamento dell'indennità per l'area effettivamente
15 espropriata in favore della La circostanza che l'ente pubblico abbia CP_5
corrisposto l'indennità in favore del proprietario risultante dal libro fondiario e che quest'ultimo l'abbia incassata integra una res inter alios acta, inidonea ad interrompere il possesso rilevante ai fini dell'usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 25.09.2024, n. 25643:
“Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare
l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del
proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore, non esercita alcuna
incidenza sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al
possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul
bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo.”; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, ord. 05.02.2018, n. 2752). In forza del richiamo di cui all'art. 1165 c.c., integrano infatti atti interruttivi solo quelli tassativamente elencati dall'art. 2943 c.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, ord. 28.02.2019, n. 6029: “In tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio fatto
dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi,
sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla
norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto,
giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto efficacia
interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, all'inserimento del bene
controverso nella denuncia di successione).”).
2.8. Priva di rilievo risulta poi la dedotta destinazione urbanistica della p.f. 1031/4 a verde agricolo, anziché a verde privato, trattandosi di profilo che interessa i rapporti con la pubblica amministrazione e non già quelli tra privati.
2.9. Non è dato infine riconnettere alcun significato alla circostanza che l'attore si sia attivato giudizialmente a distanza di tempo dalla maturazione dei presupposti per
16 l'usucapione.
2.10. Si deve pertanto accertare l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore dell'attore,
del diritto di proprietà sulla p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. Laives, attualmente intavolata in favore di Per l'effetto deve ordinarsi al competente Conservatore tavolare di CP_1
procedere, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza, all'intavolazione del diritto di proprietà della p.f. 1031/4 in favore dell'attore, con contestuale cancellazione dell'annotazione di lite sub G.N. 4487/2022 (Ufficio del libro fondiario di Bolzano).
3. L'accertamento che precede implica l'infondatezza delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta nei confronti dall'attore, aventi ad oggetto la condanna dello stesso al rilascio della p.f. 1031/4 e al pagamento di un risarcimento o indennizzo.
4. La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata deve essere invece accolta nei termini di seguito precisati.
Parte convenuta ha chiesto, per l'ipotesi di evizione totale o parziale, la condanna della terza chiamata al risarcimento di tutti i danni subiti per aver quest'ultima celato l'esistenza di fatti ostativi al buon fine dell'acquisto convenuto con contratto d.d. 18.05.2022. Il prezzo e le spese pagati per l'acquisto immobiliare, sono stati quantificati dalla convenuta in €
15.000,00.
Parte chiamata ha contrastato la domanda che precede sostenendo che la buona fede del compratore impedirebbe, ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 499/1929, qualsivoglia usucapione,
mentre una mala fede del medesimo renderebbe inoperante la garanzia per evizione di cui all'art. 1483 c.c.
Nella presente vertenza si è accertato che la convenuta, con una condotta diligente, avrebbe potuto acquisire contezza delle pretese vantate dall'odierno attore. Ciononostante, secondo giurisprudenza consolidata, lo stato di mala fede del compratore non lo priva della tutela riconosciuta dall'art. 1483 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato quanto
17 segue: “In tema di compravendita la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è
esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura
evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.” (Cass. civ., Sez. VI, ord. 10.10.2011, n.
20877; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 19.03.2015, n. 5561).
La chiamata deve essere pertanto condannata al risarcimento, in favore della convenuta, del danno subito per effetto dell'evizione totale dell'immobile in oggetto.
In base all'art. 1483 c.c. il danno deve essere risarcito a norma dell'art. 1479 c.c.,
comprendendo dunque il prezzo pagato per la cosa, le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Il venditore deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatto per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
Il prezzo e le spese pagati sono stati indicati dalla convenuta in € 15.000,00, mediante quantificazione non contestata dalla terza chiamata.
La terza chiamata deve essere quindi condannata a pagare alla convenuta la somma di €
15.000,00, a titolo di risarcimento del danno, cui deve aggiungersi la rifusione delle spese di lite dovute dalla convenuta nei confronti dell'attore.
5. La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da parte attrice deve essere rigettata.
Non è invero dato ravvisare nella condotta della convenuta e della terza chiamata i profili di mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96, comma 1, c.p.c. Neppure si riscontra una condotta radicalmente pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo in base all'art. 96, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15.02.2021, n. 3830;
Cass. civ., Sez. VI, ord. 24.09.2020, n. 20018; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.11.2019, n.
29812).
18 6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Parte convenuta va pertanto condannata alla rifusione in favore dell'attore delle spese del giudizio, da quantificarsi, in base al D.M. n. 55/2014 (tab. n.
2 - valore indeterminabile), in considerazione del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed €
3.579,00 per la fase decisionale, e dunque in complessivi € 10.860,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie.
Parte chiamata va per contro condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio, da quantificarsi, in base al D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 – scaglione di valore: da
€ 26.000,01 a € 52.000,00), in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, e dunque in complessivi € 7.616,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 518,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) accerta che l'attore nato a [...] il [...], ha acquistato per Parte_1
usucapione il diritto di proprietà della p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. Laives, attualmente intavolata in favore di E_
2) ordina, per l'effetto, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza,
l'intavolazione in favore dell'attore della piena proprietà della p.f. Parte_1
1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. con contestuale cancellazione dell'annotazione di lite CP_3
sub G.N. 4487/2022 (Ufficio del libro fondiario di Bolzano);
3) rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta Controparte_7
[...] ei confronti dell'attore
[...] Parte_1
4) condanna la terza chiamata Controparte_2
a pagare in favore della convenuta
[...] E_
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 15.000,00;
[...]
5) rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
formulata da parte attrice;
6) condanna la convenuta a E_
rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
10.860,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie;
7) condanna la terza chiamata Controparte_2
rifondere alla convenuta
[...] E_
e spese del presente giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre 15% per spese forfettarie,
[...]
CPA e IVA come per legge, € 518,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie;
8) condanna la terza chiamata Controparte_2
rifondere alla convenuta
[...] E_
e spese di lite da quest'ultima dovute in favore dell'attore, come liquidate al punto 6)
[...]
del presente dispositivo.
Bolzano, 24.01.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2098/2022 promossa da
- (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. MAZZEI
FEDERICO e dall'avv. POLONIOLI LAURA, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, Via della Mendola n. 24;
- parte attrice -
contro
- C.F. , in persona E_ P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano, Via Cesare Battisti n. 12,
rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. DI PIERRO
MARIA LUCIA, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Bolzano, Via Orazio
n. 6;
- parte convenuta -
e
1 - (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano, Via P.IVA_2
Maso della Pieve n. 60/A, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. PISANI ELISABETTA, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Trento, Piazza Vicenza n. 6;
- parte terza chiamata -
con oggetto: usucapione del diritto di proprietà; rilascio di immobile e risarcimento del danno da occupazione dello stesso;
risarcimento danni da evizione.
***
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte attrice:
come da note scritte d.d. 09.10.2024
“contrariis rejectis, piaccia all'On. Tribunale Civile di Bolzano adìto: in via principale: 1) previo rigetto dell'eccezione in punto sollevata dalla società
convenuta perché infondata sia in fatto che in diritto, e senza accettare il contraddittorio in
punto con la società terza chiamata, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto in mala
fede da parte della società convenuta in persona E_
del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore del fondo CP_1
oggetto della presente domanda di usucapione contraddistinto al Tavolare come p.f.
1031/4 in P.T. 4419/II C.C. avvenuto con contratto di compravendita dd. 18.5.2022 CP_3
da essa stipulato con la società in persona del Controparte_2
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore perché CP_2
conosceva o doveva conoscere usando l'ordinaria diligenza l'esistenza del diritto di proprietà dell'attore sul fondo stesso per intervenuta usucapione in favore di quest'ultimo,
per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto, e conseguentemente
2 2) previo rigetto delle eccezioni, deduzioni e difese tutte svolte dalla società convenuta e
della società terza chiamata, perché infondate sia in fatto che in diritto, accertare e
dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta
Co usucapione, della proprietà del terreno sito in Pineta contraddistinto al Tavolare CP_3
come p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II C.C. come meglio individuato nell'allegata CP_3
planimetria del geom. sub doc. 18) a favore dell'attore signor Controparte_4 Pt_1
per avere egli mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e
[...]
non interrotto da oltre venti anni, in ogni caso anche unendo al possesso dal medesimo
mantenuto quello del suo dante causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146, 2 Parte_2
comma c.p.c. e conseguentemente
3) accertare e dichiarare che l'intervenuta usucapione della proprietà del terreno sito in
Pineta di Laives contraddistinto al Tavolare come p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II C.C. CP_3
come meglio individuato nell'allegata planimetria del geom. sub doc. 18) Controparte_4
a favore dell'attore signor è opponibile alla società convenuta Parte_1 [...]
in persona del socio e legale rappresentante pro tempore E_
, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto e conseguentemente CP_1
4) ordinare al competente Giudice Tavolare di provvedere alla intavolazione in suo favore
del diritto di proprietà del terreno sito in Pineta di Laives contraddistinto al tavolare come
p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II C.C. come meglio individuato nell'allegata planimetria CP_3
del geom. sub doc. 18) come dal medesimo usucapito. Controparte_4
5) In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari in caso di opposizione, anche nei
confronti della terza chiamata e con condanna della società convenuta e terza chiamata ai
sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”
del procuratore di parte convenuta:
3 come da note scritte d.d. 09.10.2024
“in nome e per conto della si chiede che il E_
Tribunale di Bolzano voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via principale: rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attore poiché
sprovviste di fondamento giuridico e di fatto;
2. in via riconvenzionale: condannare l'attore a rilasciare e consegnare l'immobile di cui
alla p.f. 1031/4 Laives in favore della CP_1 E_
quale legittima proprietaria dello stesso;
3. in via riconvenzionale concorrente: condannare l'attore a corrispondere alla società
convenuta l'importo di Euro 100,00 al giorno – o altro diverso importo ritenuto di giustizia
eventualmente anche a seguito di determinazione assunta secondo equità – a titolo di
indennizzo spettante quale risarcimento per il mancato utilizzo della p.f. 1031/4 CP_1
dal giorno 29.06.2022 e fino al conseguimento della disponibilità effettiva della CP_3
medesima da parte della legittima proprietaria E_
4. in via subordinata;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle
domande formulate dall'attore, dichiarare la società terza chiamata in casa
[...]
, tenuta a risarcire alla Controparte_5 [...]
tutti i danni subiti per avere la medesima confidato nel buon fine E_
dell'affare nonché a restituire il prezzo di Euro 10.000,00 già corrisposto dalla società convenuta alla società terza chiamata per l'acquisto immobiliare della p.f. 1031/4 C.C.
Laives avvenuto con contratto di compravendita di data 18.05.2022 e, conseguentemente,
condannare la a Controparte_5
corrispondere alla l'importo di Euro 5.000,00 a E_
titolo di risarcimento danni (importo comprensivo degli oneri notarili e d'imposta sostenuti
per l'acquisto immobiliare avvenuto in data 18.05.2022) nonché a restituire alla società
4 convenuta l'ulteriore importo di Euro 10.000,00 (oltre interessi decorrenti dal 18.05.2022) versato dall'acquirente alla venditrice quale prezzo di acquisto della p.f. 1031/4 C.C.
CP_3
in ogni caso con vittoria integrale delle spese e competenze del presente giudizio oltre
CPA, IVA. e rimborso forfetario come per legge”
del procuratore di parte terza chiamata:
come da note scritte d.d. 09.10.2024
“voglia
il Tribunale di Bolzano accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via principale: rigettare le domande così come proposte dall'attore nei confronti della
convenuta con atto di citazione di data 30 giugno 2022 nonchè quelle proposte in via
subordinata dalla convenuta nei confronti della società terza chiamata con comparsa di
costituzione di data 26 ottobre 2022 e con atto di citazione per chiamata in causa di terzo
di pari data, in quanto irrituali ed infondate nel merito e nel rito;
2. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nei confronti dell'attore e della convenuta.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30.06.2022 l'attore ha evocato in Parte_1
giudizio la convenuta al fine di ottenere E_
l'accertamento in suo favore dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno in Pineta di Laives contraddistinto tavolarmente come p.f. 1031/4 in
P.T. 4419/II, C.C. CP_3
L'attore ha esposto quanto segue:
- con contratto di compravendita d.d. 19.12.1990 avrebbe acquistato da Parte_1 Pt_2
5 la p.ed. 74 in P.T. 2912/II, C.C. Laives, consistente in una casa di abitazione Pt_1
unifamiliare a due piani;
- dagli anni '90 il predetto immobile avrebbe costituito la casa di abitazione dell'attore e della sua famiglia;
- al compendio immobiliare apparterrebbe da sempre, precisamente dal 1979, un'area antistante la casa di abitazione, destinata a parco-giardino con alberi ad alto fusto e piante ornamentali, sulla quale insisterebbe altresì una zona lastricata in porfido di accesso all'abitazione;
- tale area sarebbe identificata tavolarmente come p.ed. 74 in P.T. 2912/II, C.C. e CP_3
come p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. CP_3
- il descritto compendio immobiliare, comprensivo anche dell'area oggetto della domanda di usucapione, sarebbe stato venduto al signor con contratto di compravendita Parte_2
d.d. 19.06.1979, nel quale tuttavia l'intavolazione dell'area di mq 170 di terreno sarebbe stata rinviata al rilascio, da parte della competente Commissione per i masi chiusi, della necessaria autorizzazione all'escorporazione;
- sarebbe stata quindi formata e svincolata dal maso chiuso la p.f. 1031/4, oggetto di causa,
che tuttavia sarebbe rimasta intestata alla società agricola CP_5 Controparte_6
oggi
[...] Controparte_5
- sin dagli anni '90 l'attore sarebbe stato immesso nel possesso dei beni in tutta la loro consistenza, compresa l'area per cui è causa, recintata per intero lungo il suo confine;
- l'attore e la sua famiglia avrebbero goduto pacificamente dell'area in considerazione sino al mese di maggio 2022, quando la avrebbe Controparte_5
venduto la p.f. 1031/4 alla E_
- il predetto acquisto sarebbe avvenuto in malafede, essendo la convenuta senz'altro a conoscenza della maturata usucapione.
6 Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 28.10.2022, la convenuta
(breviter ha contestato tutte le E_ CP_1
deduzioni e domande attoree, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della
(breviter , il Controparte_5 CP_5
rigetto delle domande dell'attore e, in via riconvenzionale, la condanna dello stesso al rilascio dell'immobile per cui è causa e al risarcimento del danno o, in subordine, la condanna della terza chiamata al risarcimento del danno da evizione.
Parte convenuta ha eccepito, innanzitutto, l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'asserito acquisto extratavolare del diritto di proprietà della p.f. 1031/4, posto che, ai sensi dell'art. 5
del R.D. n. 499/1929, sarebbero salvi i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente all'iscrizione dell'acquisto per usucapione ovvero all'annotazione della relativa domanda giudiziale. A detta della convenuta, in ogni caso, difetterebbero i presupposti per l'usucapione dell'immobile de quo, dovendosi considerare, tra l'altro, che l'attore non risiederebbe più nel comune di e che il vincolo di pertinenzialità dallo CP_3
stesso assunto sarebbe contraddetto dalla destinazione agricola, e non già a verde privato,
del terreno. Destituita di fondamento sarebbe poi la deduzione attorea relativa alla delimitazione del fondo mediante recinzioni o confini naturali, risultando invece che,
nell'anno 2011, nella zona di confine tra la p.f. 1031/4 e la p.ed. 74 era presente una siepe che separava le due proprietà e che la p.f. 1031/4, tra il 2011 e il 2017, consisteva in un boschetto, accessibile unicamente dalla p.ed. 75, C.C. CP_3
Costituitasi con comparsa depositata in data 21.03.2023, la chiamata in causa,
[...]
ha contestato le allegazioni dell'attore e chiesto Controparte_2
la reiezione delle domande attoree e di quelle formulate in via subordinata nei suoi confronti dalla convenuta, deducendo, tra l'altro, quanto segue:
- difetterebbe il dedotto possesso continuato per un ventennio della realità in oggetto, posto
7 che, nel 2008, l'attore si sarebbe trasferito nel comune di Carano;
- la p.f. 1031/4 mai avrebbe costituito una pertinenza delle p.ed. 74 e, nel periodo dal 1999
al 2008, sarebbe stata nella disponibilità materiale della Provincia Autonoma di Bolzano,
nell'ambito delle opere di realizzazione della variante alla SS 12;
- la particella per cui è causa, fino all'anno 2008, sarebbe stata completamente aperta su tre lati;
- solo nel 2008, al termine della realizzazione della variante della SS 12, sarebbe stata posizionata una barriera antirumore, venendo a definire così un confine;
- nel 2017 l'attore avrebbe inoltre spostato la siepe che delimitava il confine tra la p.f.
1031/4 e la p.ed. 74;
- alcun risarcimento sarebbe dovuto dalla chiamata alla convenuta, atteso che, in caso di sua buona fede, dovrebbero essere rigettate le domande attoree, mentre, in caso di sua mala fede, nulla potrebbe pretendere per danni derivanti da una condotta propria.
Con variazione tabellare d.d. 02.03.2023 la causa è stata assegnata a questo Giudice, che ha provveduto ad istruirla attraverso l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti.
Successivamente, con note scritte depositate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del
10.10.2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Con ordinanza d.d. 11.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 30.12.2024.
2. La domanda attorea di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà della p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. Laives, è fondata e deve essere dunque accolta.
2.1. Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione sollevata da ai sensi CP_1
dell'art. 5 del R.D. n. 499/1929. La società convenuta deduce di aver acquistato la particella per cui è causa “sulla fede del libro fondiario”, onde non le sarebbe opponibile l'asserito acquisto per usucapione fatto valere dall'attore.
8 L'eccezione deve essere disattesa.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza, la tutela derivante dal principio della pubblica fede incontra un limite insuperabile nella mala fede dell'acquirente. Giova in proposito richiamare il seguente consolidato principio di diritto, statuito dalla Suprema
Corte con sentenza n. 6019 del 17.06.1999: “L'art.5 del R.D. 28/3/1929 n. 499 recante il
nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, regola il conflitto tra un diritto extra
tavolare acquistato per usucapione indipendentemente dall'iscrizione tavolare e un diritto
tavolare acquistato per atto tra vivi con il concorso di dette iscrizioni, dando la prevalenza
a quest'ultimo se acquistato sulla fede del libro fondiario ossia ivi trascritto anteriormente
all'iscrizione del diritto acquistato per usucapione giudizialmente accertata. Ma la tutela
derivante dal principio della pubblica fede cui è informato il sistema tavolare non può
estendersi a chi abbia intavolato il suo acquisto versando in mala fede, nel senso che
conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'esistenza di un altro diritto reale prima acquistato
da altri, poiché in tal caso la conoscenza che si ha o che si dovrebbe avere sulla situazione
reale esclude che si sia acquistato sulla fede del libro fondiario.” (Cass. civ., Sez. II,
17.06.1999, n. 6019; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 07.02.2003, n. 1839).
Nel caso di specie deve escludersi che la convenuta abbia acquistato sulla fede del libro fondiario. Deve invero ritenersi che la stessa avesse o, con una condotta diligente, avrebbe dovuto avere conoscenza di un acquisto extratavolare da parte di terzi.
In tale ambito assume innanzitutto rilievo la qualità della società convenuta, che ha come oggetto sociale “l'acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, gestione di
immobili in genere” (cfr. doc. 16 fasc. attoreo). Si è quindi in presenza di un operatore professionale, che in quanto tale è o dovrebbe essere edotto della necessità di compiere verifiche documentali e in loco prima di un acquisto immobiliare.
Posto quanto precede, la stessa convenuta, nell'allegare una mancata corrispondenza tra lo
9 stato di fatto storico e quello attuale, riconosce che al momento del suo acquisto era presente, a nord, una siepe che separava la p.f. 1031/4 dalla p.ed. 75, di proprietà di
[...]
nonché, a ovest, la barriera antirumore della SS12, che delimitava ulteriormente il CP_5
confine della p.f. 1031/4. Stante la presenza di segni di confine a nord ed a ovest,
unitamente all'assenza di recinzioni rispetto alla p.ed. 74 di proprietà del signor sita a Pt_1
sud ed a est, la convenuta avrebbe dovuto dare seguito ad approfondimenti in ordine allo stato giuridico dell'immobile in oggetto.
Ne discende la mala fede della convenuta, la quale non può pertanto invocare la tutela dettata dall'art. 5 del R.D. n. 499/1929.
2.2. Tanto premesso, dal contratto di compravendita stipulato in data 19.06.1979 tra i signori e si evince come il primo abbia venduto al secondo la Persona_1 Parte_2
p.ed. 74 e la p.f. 1016/14 in P.T. 2114/II, C.C. unitamente ad “un'area di circa mq. CP_3
170 da escorporare dalla . 1031/1 C.C. così come individuata nell'allegato Pt_3 CP_3
schizzo (tratteggio) planimetrico” (cfr. doc. 5 fasc. attoreo). Nel menzionato schizzo planimetrico la predetta area è individuata in una porzione di terreno che confina, a nord e a ovest, con la p.f. 1031/3 e, ad est e a sud, con la p.ed. 74 e la p.f. 1016/14. Si tratta dunque del fondo oggetto della presente causa ed attualmente identificato come p.f. 1031/4. Benché
la menzionata area non sia stata intavolata a favore di nel contratto di Parte_2
compravendita d.d. 19.12.1990 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo), con cui lo stesso ha alienato a la p.ed. 74, le parti hanno fatto espresso richiamo alle previsioni del Parte_1
precedente contratto di compravendita d.d. 19.06.1979 (“10) La parte acquirente dichiara
di essere a conoscenza dei rapporti originari di cui all'atto di compravendita Rep.Nr.
67998 dd. 19.6.1979 Dott. Notaio in Bolzano.”). In forza del predetto Persona_2
negozio l'attore è stato immesso nel possesso del fondo de quo, al quale è da unire ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c. il possesso esercitato dal 1979 dal suo dante causa Parte_2
10 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'istituto dell'accessione del possesso è
infatti compatibile con il sistema tavolare (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07.02.2003, n. 1839).
2.3. All'esito dell'istruttoria orale risulta provato che il possesso vantato dall'attore presenta i requisiti dettati dall'art. 1158 c.c. per l'usucapione del diritto di proprietà. Deve
in particolare considerarsi provato l'esercizio, da parte del dante causa dell'attore e, successivamente, da parte dell'attore stesso, di un possesso ininterrotto, pacifico e palese della p.f. 1031/4 perdurante dal 1983.
La testimone ha affermato di aver convissuto, a partire dal 1983 e fino al 1998, Tes_1
con l'attore ed il primogenito nella casa di abitazione sita sulla p.ed. 74, e che, Persona_3
nel 1984, alla famiglia si è unita la figlia Ha poi aggiunto di essersi recata Persona_4
anche dopo il 1998 presso l'immobile in oggetto per andare a trovare il figlio, rimasto ad abitare con il padre, e per accompagnare la figlia dal padre e dal fratello. Ha quindi precisato che, nel 1982, lei e l'attore si sono occupati personalmente della ristrutturazione dell'immobile e che la p.f. 1031/4 faceva parte del più ampio giardino della p.ed. 74, non essendovi segni di confine tra la p.f. 1031/4 e la p.ed. 74. Ha quindi confermato, quanto ai confini, che: i) l'attore, quando ha iniziato ad abitare nella predetta casa, ha posto al confine nord della p.f. 1031/4, rispetto alla proprietà della un muretto con rete CP_5
metallica e pianta di edera soprastante, rendendola inaccessibile;
ii) al confine ovest, fino all'installazione della barriera antirumore della SS 12, la p.f. 1031/4 era separata dalla campagna confinante di proprietà della famiglia (p.f. 1031/3) da un dislivello e Per_5
da un filare di rose, da lei stessa piantate;
iii) a sud il giardino della p.ed. 74 era recintato con uno steccato in legno;
iv) sul restante lato est si trovava la struttura in muratura, con balconcino, muro di parapetto, marciapiede e deposito di legna, della casa di abitazione. La
teste ha quindi esposto che l'attore ha curato e mantenuto personalmente il giardino realizzato sulla p.f. 1031/4, utilizzato come luogo di ritrovo per feste, grigliate e
11 celebrazione di ricorrenze e dai figli ed per giocare. Per_3 Per_4
La testimone collaboratrice domestica dell'attore dal 2009, ha confermato Tes_2
che: i) la p.f. 1031/4 faceva parte del giardino della casa di abitazione del signor Pt_1
ii) sul confine nord della p.f. 1031/4 era posta una rete metallica, che non presentava
[...]
aperture e sulla quale, nel 2022, è stato aperto da ignoti un varco, prontamente fatto richiudere dall'attore; iii) sulla p.f. 1031/4 si trovava la struttura in muratura con balconcino, muro di parapetto, marciapiede e deposito di legna della casa dell'attore e che dal balconcino era possibile accedere al giardino;
iv) il giardino era accessibile unicamente dal cancello e dalla scalinata posti sulla p.ed. 74; v) il giardino era curato e utilizzato dall'attore e dalla sua famiglia;
vi) nel 2016 l'attore ha celebrato nel giardino in oggetto il suo settantesimo compleanno.
Il teste figlio dell'attore, ha esposto: i) di aver abitato nella casa sulla p.ed. Persona_3
74, dalla sua nascita e sino al 2003/2004, insieme al padre, alla madre e alla Tes_1
sorella ii) di aver frequentato regolarmente la casa paterna dopo il 2003/2004; Persona_4
iii) che la p.f. 1031/4 faceva parte del più ampio giardino della predetta casa, non presentando segni di confine rispetto alla p.ed. 74; iv) di aver ricordo della presenza, sin dalla sua nascita, di un muretto a delimitazione del confine nord della p.f. 1031/4, di uno steccato sul lato sud del giardino della p.ed. 74, di una discesa con un filare di rose sul lato ovest, della struttura con balconcino sull'ulteriore lato, utilizzata per accedere al giardino dalla casa;
v) che il giardino veniva curato e utilizzato da e dalla sua famiglia Parte_1
ed era dotato di un unico impianto di irrigazione ed illuminazione.
Il teste ing. ha invece riferito dell'incontro cui ha partecipato insieme Testimone_3
all'attore e al legale rappresentante della società chiamata, nell'estate del CP_2
2020. In tale occasione il legale rappresentante della chiamata riconosceva la p.f. 1031/4
come parte integrante del giardino dell'attore.
12 In relazione al teste è stata sollevata da parte attrice, prima della sua Tes_4
escussione e al termine della stessa, eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. L'eccezione è
stata quindi reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. A detta dell'attore il signor avrebbe un interesse concreto ed attuale all'esito della presente causa, sia Tes_4
come socio accomandante della sia come firmatario della delibera del CP_5
consiglio di amministrazione con cui è stata autorizzata la vendita della p.f. 1031/4 alla
CP_1
L'eccezione è meritevole di accoglimento.
In ordine all'incapacità a testimoniare dell'amministratore di una società la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di prova per testimoni,
l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui
rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione
di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe
legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello
relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società.” (Cass. civ., Sez. II,
07.09.2012, n. 14987; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 11.11.1996, n. 9826).
Dai documenti in atti risulta, in capo al testimone in considerazione, l'attuale qualità di socio accomandante della società chiamata (cfr. doc. 85 fasc. attoreo), nonché la sua qualità, all'epoca della vendita della p.f. 1031/4 dalla alla in data CP_5 CP_1
18.05.2022, di presidente del consiglio di amministrazione della Ava S.r.l.s., allora socia accomandataria della In tale veste ha firmato la delibera con cui il consiglio CP_5
d'amministrazione di Ava S.r.l.s. ha approvato la predetta vendita (cfr. doc. 9 fasc. attoreo).
Per quanto attualmente il signor non risulti munito di poteri di rappresentanza Tes_4
della lo stesso, alla luce del risarcimento domandato da risulta CP_5 CP_1
esposto a possibili azioni di responsabilità da parte della società chiamata e della Ava
13 S.r.l.s. Deve dunque riconoscersi un suo interesse attuale e concreto all'esito della presente vertenza, con conseguente nullità della deposizione resa.
Il tenore chiaro, preciso e coerente delle testimonianze rese dai signori , Tes_1 [...]
e impone, in ogni caso, di considerare le stesse Tes_2 Persona_3 Testimone_3
prevalenti rispetto a quella del signor il quale, per contro, si è espresso in Tes_4
termini generici ed imprecisi, dichiarando di non ricordare diverse circostanze capitolate.
Non può pertanto considerarsi dimostrato: i) che la p.f. 1031/4, prima della realizzazione della variante alla SS 12, fosse aperta su tre fronti (nord-sud-ovest); ii) che fosse separata dalla p.ed. 74 mediante una siepe, poi spostata dall'attore; iii) che consistesse in un bosco non recintato.
Tali ultime circostanze non trovano conforto neppure nelle immagini tratte dalla cartografia della Provincia Autonoma di Bolzano, c.d. “GeoBrowser”, come depositate dalla convenuta e dalla chiamata. Si tratta invero di immagini di scarsa intelligibilità, per lo più sgranate o sfocate, che non consentono di avere esatta contezza della situazione di fatto.
2.4. In definitiva, il possesso della p.f. 1031/4 è stato esercitato, dal 1983 al 1990, dal signor per mezzo del signor e, in seguito, dal signor Parte_2 Parte_1 Pt_1
direttamente.
[...]
2.5. In ordine al trasferimento di residenza dell'attore da Pineta di Laives, ove sono siti gli immobili de quibus, a Carano, asseritamente avvenuto nel 2008, deve escludersi che lo stesso incida sul predetto possesso. Il trasferimento della residenza anagrafica rappresenta invero una circostanza in sé priva di rilievo in relazione ad una situazione di fatto quale il possesso ad usucapionem. La teste ha inoltre chiarito in proposito che “Il sig. Tes_2
lavorava ad Ora e utilizzava la casa ed il giardino durante la settimana, mentre Pt_1
trascorreva il fine settimana a Solaiolo. Il figlio e la moglie utilizzavano la casa e il
giardino tutta la settimana, anche se qualche volte durante il fine settimana andavano a
14 Solaiolo.” Ne consegue che, a seguito del trasferimento della residenza anagrafica, l'attore ha continuato ad esercitare il possesso in esame.
2.6. Detto possesso non può considerarsi perduto per effetto dell'apertura, nel 2022, di un varco nella recinzione sul lato nord della p.f. 1031/4, posto che, in base a quanto riferito dalla medesima teste il varco è stato prontamente richiuso. Non risulta dunque Tes_2
provato che l'apertura si sia protratta per un periodo superiore ad un anno, necessario per interrompere l'usucapione ai sensi dell'art. 1167 c.c. L'evento risulta inoltre intervenuto in epoca in cui era ampiamente maturato il possesso ventennale necessario per l'usucapione.
2.7. Un'interruzione deve altresì escludersi in relazione all'allegata occupazione della p.f.
1031/4 da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, nell'ambito dei lavori di realizzazione della variante alla SS 12.
Sul punto si rileva, innanzitutto, come non risulti provato che l'occupazione in considerazione abbia interessato l'intera p.f. 1031/4, atteso che il verbale delle “operazioni
di accertamento tendenti a stabilire la consistenza delle porzioni di immobile da
assoggettarsi ad occupazione” d.d. 30.03.1999, prodotto dalla chiamata, risulta mancante di alcune pagine (cfr. doc. 6 fasc. parte chiamata). Per le considerazioni testé svolte non può del resto darsi rilievo a quanto riferito dal teste La deposizione dello Tes_4
stesso, inoltre, risulta al riguardo generica e contraddittoria (“Preciso che era stata messa a
disposizione tutta la p.f. 1031/4 in quanto la Provincia non conosceva ancora l'estensione delle aree da espropriare. Mi ricordo anche che un'area era stata occupata per il cantiere, ma non so dire se si trattasse della p.f. 1031/4.”).
L'occupazione d'urgenza non dà comunque luogo ad una situazione di possesso, ma è
piuttosto riconducibile ad una forma di detenzione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 27.04.2018,
n. 10289).
Inconferente risulta altresì l'avvenuto pagamento dell'indennità per l'area effettivamente
15 espropriata in favore della La circostanza che l'ente pubblico abbia CP_5
corrisposto l'indennità in favore del proprietario risultante dal libro fondiario e che quest'ultimo l'abbia incassata integra una res inter alios acta, inidonea ad interrompere il possesso rilevante ai fini dell'usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 25.09.2024, n. 25643:
“Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare
l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del
proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore, non esercita alcuna
incidenza sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al
possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul
bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo.”; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, ord. 05.02.2018, n. 2752). In forza del richiamo di cui all'art. 1165 c.c., integrano infatti atti interruttivi solo quelli tassativamente elencati dall'art. 2943 c.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, ord. 28.02.2019, n. 6029: “In tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio fatto
dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi,
sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla
norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto,
giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto efficacia
interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, all'inserimento del bene
controverso nella denuncia di successione).”).
2.8. Priva di rilievo risulta poi la dedotta destinazione urbanistica della p.f. 1031/4 a verde agricolo, anziché a verde privato, trattandosi di profilo che interessa i rapporti con la pubblica amministrazione e non già quelli tra privati.
2.9. Non è dato infine riconnettere alcun significato alla circostanza che l'attore si sia attivato giudizialmente a distanza di tempo dalla maturazione dei presupposti per
16 l'usucapione.
2.10. Si deve pertanto accertare l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore dell'attore,
del diritto di proprietà sulla p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. Laives, attualmente intavolata in favore di Per l'effetto deve ordinarsi al competente Conservatore tavolare di CP_1
procedere, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza, all'intavolazione del diritto di proprietà della p.f. 1031/4 in favore dell'attore, con contestuale cancellazione dell'annotazione di lite sub G.N. 4487/2022 (Ufficio del libro fondiario di Bolzano).
3. L'accertamento che precede implica l'infondatezza delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta nei confronti dall'attore, aventi ad oggetto la condanna dello stesso al rilascio della p.f. 1031/4 e al pagamento di un risarcimento o indennizzo.
4. La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata deve essere invece accolta nei termini di seguito precisati.
Parte convenuta ha chiesto, per l'ipotesi di evizione totale o parziale, la condanna della terza chiamata al risarcimento di tutti i danni subiti per aver quest'ultima celato l'esistenza di fatti ostativi al buon fine dell'acquisto convenuto con contratto d.d. 18.05.2022. Il prezzo e le spese pagati per l'acquisto immobiliare, sono stati quantificati dalla convenuta in €
15.000,00.
Parte chiamata ha contrastato la domanda che precede sostenendo che la buona fede del compratore impedirebbe, ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 499/1929, qualsivoglia usucapione,
mentre una mala fede del medesimo renderebbe inoperante la garanzia per evizione di cui all'art. 1483 c.c.
Nella presente vertenza si è accertato che la convenuta, con una condotta diligente, avrebbe potuto acquisire contezza delle pretese vantate dall'odierno attore. Ciononostante, secondo giurisprudenza consolidata, lo stato di mala fede del compratore non lo priva della tutela riconosciuta dall'art. 1483 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato quanto
17 segue: “In tema di compravendita la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è
esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura
evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.” (Cass. civ., Sez. VI, ord. 10.10.2011, n.
20877; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 19.03.2015, n. 5561).
La chiamata deve essere pertanto condannata al risarcimento, in favore della convenuta, del danno subito per effetto dell'evizione totale dell'immobile in oggetto.
In base all'art. 1483 c.c. il danno deve essere risarcito a norma dell'art. 1479 c.c.,
comprendendo dunque il prezzo pagato per la cosa, le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Il venditore deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatto per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
Il prezzo e le spese pagati sono stati indicati dalla convenuta in € 15.000,00, mediante quantificazione non contestata dalla terza chiamata.
La terza chiamata deve essere quindi condannata a pagare alla convenuta la somma di €
15.000,00, a titolo di risarcimento del danno, cui deve aggiungersi la rifusione delle spese di lite dovute dalla convenuta nei confronti dell'attore.
5. La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da parte attrice deve essere rigettata.
Non è invero dato ravvisare nella condotta della convenuta e della terza chiamata i profili di mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96, comma 1, c.p.c. Neppure si riscontra una condotta radicalmente pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo in base all'art. 96, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15.02.2021, n. 3830;
Cass. civ., Sez. VI, ord. 24.09.2020, n. 20018; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.11.2019, n.
29812).
18 6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Parte convenuta va pertanto condannata alla rifusione in favore dell'attore delle spese del giudizio, da quantificarsi, in base al D.M. n. 55/2014 (tab. n.
2 - valore indeterminabile), in considerazione del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed €
3.579,00 per la fase decisionale, e dunque in complessivi € 10.860,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie.
Parte chiamata va per contro condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio, da quantificarsi, in base al D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 – scaglione di valore: da
€ 26.000,01 a € 52.000,00), in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, e dunque in complessivi € 7.616,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 518,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) accerta che l'attore nato a [...] il [...], ha acquistato per Parte_1
usucapione il diritto di proprietà della p.f. 1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. Laives, attualmente intavolata in favore di E_
2) ordina, per l'effetto, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza,
l'intavolazione in favore dell'attore della piena proprietà della p.f. Parte_1
1031/4 in P.T. 4419/II, C.C. con contestuale cancellazione dell'annotazione di lite CP_3
sub G.N. 4487/2022 (Ufficio del libro fondiario di Bolzano);
3) rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta Controparte_7
[...] ei confronti dell'attore
[...] Parte_1
4) condanna la terza chiamata Controparte_2
a pagare in favore della convenuta
[...] E_
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 15.000,00;
[...]
5) rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
formulata da parte attrice;
6) condanna la convenuta a E_
rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
10.860,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie;
7) condanna la terza chiamata Controparte_2
rifondere alla convenuta
[...] E_
e spese del presente giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre 15% per spese forfettarie,
[...]
CPA e IVA come per legge, € 518,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie;
8) condanna la terza chiamata Controparte_2
rifondere alla convenuta
[...] E_
e spese di lite da quest'ultima dovute in favore dell'attore, come liquidate al punto 6)
[...]
del presente dispositivo.
Bolzano, 24.01.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
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