Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 320-1/2024 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 320-1/2024 P.U. da
POS S.R.L. (C.F. 10619040966, con l'avv. Adiutrice Barretta ricorrente nei confronti di
I MOTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F.
03892680244), con sede legale in Malo (VI), via Loggia n. 5, non costituita resistente
Visto il ricorso ex art. 37 CCII depositato da parte ricorrente in data 7.11.2024, per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore resistente;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito;
esaminati i documenti allegati e le informative trasmesse da Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e Registro delle
Imprese ex art. 367 CCII, nonché dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 41 comma 6 CCII;
il Tribunale osserva quanto segue: sussiste la legittimazione attiva in capo all'istante ex art. 37 comma 2 CCII, trattandosi di creditore della somma di € 138.904,17 in forza di titolo giudiziale definitivo;
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
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sussiste altresì il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, trattandosi di impresa commerciale che, pur ritualmente convocata, non è comparsa per sollevare, come era suo onere,
l'eccezione di cui all'art. 121 CCII, e considerato che, in ogni caso, dalle informazioni acquisite da parte degli Enti di cui sopra, risulta il superamento delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. Info dell'Agenzia delle Entrate
– Riscossione del 6.12.2024 da cui emerge un debito erariale di oltre 790.000,00 euro); il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta integrato alla luce dei seguenti elementi:
- un ingente debito erariale, pari a € 793.925,26, senza che risultino rateazioni;
- il mancato deposito dei bilanci d'esercizio successivi a quello del 2018;
- la risalenza del debito al 2019 senza che sia stato pagato neppure in parte.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi ex art. 2 comma 1 lett. a) CCII, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice i sensi dell'art. 49 CCII.
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di I MOTION SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede legale in Malo (VI), via Loggia
n. 5, C.F. 03892680244; nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Silvia Saltarelli;
nomina Curatore la dott.ssa Chiara Bertoldo;
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 5.6.2025 ad ore 10:15, dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, il termine di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
2 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 D.L. 78/2010;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ordina al debitore di presentare entro trenta giorni il bilancio dell'ultimo esercizio;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore a provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
- comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
- depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
3 - se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
- apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
- depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di
60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
- trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
- depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
- istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
- predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213
CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
dispone che le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII;
dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 20/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli dott. Giuseppe Limitone
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