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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2181/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA GA Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. Ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2181/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NOVELLA FRANCO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DELLE MILIZIE C/O AVV ANGELOZZI 38 00192
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Cortelli e Controparte_1 domiciliata in via Prenestina n. 45, Roma
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1299/2022 del 10/02/2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto Con ricorso al tribunale di Roma depositato il 7.7.2020 conveniva in Parte_1 giudizio lamentando come l'azienda datoriale gli avesse ingiustamente rifiutato, dal 2018 , CP_1 la possibilità di effettuare un cambio turno con i colleghi e gli avesse altresì irrogato illegittimamente tre sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata dal servizio , mentre egli era stato assente per motivi di salute , giustificati con documentazione medica. Deduceva la illegittimità delle sanzioni disciplinari e l'insussistenza degli addebiti contestati e comunque la sproporzione delle sanzioni applicate;
chiedeva il risarcimento del danno da lui subito per l'illegittimo comportamento della datrice di lavoro. Erano in particolare impugnate due sanzioni disciplinari per multe di 2 e 4 ore di retribuzione per assenza ingiustificata il 19 febbraio e il 28 luglio 2018 e una sanzione disciplinare della sospensione di un giorno per essersi assentato nelle giornate del 28 e 29 maggio 2019 dopo che gli era stato rifiutato il cambio turno richiesto.
L si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo l'integrale rigetto del CP_1 ricorso avversario .
Il tribunale rigettava il ricorso integralmente ritenendo legittimamente comminate le sanzioni disciplinari contestate.
Avverso detta sentenza proponeva appello parziale il censurando soltanto i capi ed i Pt_1 punti della sentenza di primo grado riferiti alla terza sanzione e più precisamente “Sanzione disciplinare pari ad un (1) giorno di sospensione, ai sensi dell'art. 42 n.1,7 e 10 del Regolamento
Allegato A) al r.d. 8 Gennaio 1931 n.148, comminata con Prot. Disciplina n.782-2019 ricevuto in data 16.10.19”per assenze ingiustificate nelle giornate del 28 e 29 maggio 2019, dopo che gli era stato rifiutato il cambio turno. Deduceva in fatto di aver avuto problemi di salute nel primo pomeriggio del giorno 28 Maggio 2019, di aver comunicato la circostanza per le vie brevi nella stessa giornata,
e di aver concordato uno scambio delle turnazioni di lavoro con il collega er evitare disservizi. CP_2
Lamentava che aveva rigettato ingiustificatamente la richiesta di sostituzione ,costringendolo CP_1
a chiedere un giorno di malattia in quanto impossibilitato a svolgere le proprie mansioni.
Con il primo motivo di appello denunciava l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, errata ricostruzione dei fatti e violazione e/o errata applicazione dell'art. 7 legge 300/1970.
Nello specifico argomentava che non poteva essere considerato ammissione dell'addebito il fatto che egli non avesse inviato giustificazioni entro i cinque giorni dalla ricezione della raccomandata del 01.08.2019 . Con il secondo motivo di appello lamentava violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare. Con il terzo motivo lamentava l'errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali , non avendo avuto il teste diretta cognizione dei fatti Tes_1 di causa , e rendendo , egli, peraltro , dichiarazioni in contrasto con le allegazioni defensionali di
. CP_1
si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
Alla prima udienza di discussione parte appellante ha omesso di comparire, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa con avviso ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; all'udienza odierna parte appellante è comparsa e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione, avendo raggiunto un accordo con parte appellata (che non è comparsa , né alla prima , né alla seconda udienza), con compensazione delle spese di causa. Il venir meno dell'interesse all'impugnazione, stante la dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione nel procedimento in appello determina ben donde l'estinzione del giudizio per sostanziale rinuncia al gravame. Invero, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata parte ed estingue l'azione (cfr., Cass. 23749/2011; Cass.
18255/2004), fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale: cfr., tra le altre, Cass. n. 271/06, n. 21244/06). Di conseguenza l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese sono compensate avendo parte appellata omesso di comparire alle due udienze di trattazione, non avendo quindi insistito per il pagamento delle spese di lite e avendo raggiunto un accordo transattivo con compensazione delle spese di lite, per quanto rappresentato dalla parte appellante in udienza. La natura della pronuncia esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, prevista unicamente per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese compensate
Così deciso in Roma, il 15.7.25
La Presidente
IA IA GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA GA Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. Ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2181/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NOVELLA FRANCO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DELLE MILIZIE C/O AVV ANGELOZZI 38 00192
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Cortelli e Controparte_1 domiciliata in via Prenestina n. 45, Roma
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1299/2022 del 10/02/2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto Con ricorso al tribunale di Roma depositato il 7.7.2020 conveniva in Parte_1 giudizio lamentando come l'azienda datoriale gli avesse ingiustamente rifiutato, dal 2018 , CP_1 la possibilità di effettuare un cambio turno con i colleghi e gli avesse altresì irrogato illegittimamente tre sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata dal servizio , mentre egli era stato assente per motivi di salute , giustificati con documentazione medica. Deduceva la illegittimità delle sanzioni disciplinari e l'insussistenza degli addebiti contestati e comunque la sproporzione delle sanzioni applicate;
chiedeva il risarcimento del danno da lui subito per l'illegittimo comportamento della datrice di lavoro. Erano in particolare impugnate due sanzioni disciplinari per multe di 2 e 4 ore di retribuzione per assenza ingiustificata il 19 febbraio e il 28 luglio 2018 e una sanzione disciplinare della sospensione di un giorno per essersi assentato nelle giornate del 28 e 29 maggio 2019 dopo che gli era stato rifiutato il cambio turno richiesto.
L si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo l'integrale rigetto del CP_1 ricorso avversario .
Il tribunale rigettava il ricorso integralmente ritenendo legittimamente comminate le sanzioni disciplinari contestate.
Avverso detta sentenza proponeva appello parziale il censurando soltanto i capi ed i Pt_1 punti della sentenza di primo grado riferiti alla terza sanzione e più precisamente “Sanzione disciplinare pari ad un (1) giorno di sospensione, ai sensi dell'art. 42 n.1,7 e 10 del Regolamento
Allegato A) al r.d. 8 Gennaio 1931 n.148, comminata con Prot. Disciplina n.782-2019 ricevuto in data 16.10.19”per assenze ingiustificate nelle giornate del 28 e 29 maggio 2019, dopo che gli era stato rifiutato il cambio turno. Deduceva in fatto di aver avuto problemi di salute nel primo pomeriggio del giorno 28 Maggio 2019, di aver comunicato la circostanza per le vie brevi nella stessa giornata,
e di aver concordato uno scambio delle turnazioni di lavoro con il collega er evitare disservizi. CP_2
Lamentava che aveva rigettato ingiustificatamente la richiesta di sostituzione ,costringendolo CP_1
a chiedere un giorno di malattia in quanto impossibilitato a svolgere le proprie mansioni.
Con il primo motivo di appello denunciava l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, errata ricostruzione dei fatti e violazione e/o errata applicazione dell'art. 7 legge 300/1970.
Nello specifico argomentava che non poteva essere considerato ammissione dell'addebito il fatto che egli non avesse inviato giustificazioni entro i cinque giorni dalla ricezione della raccomandata del 01.08.2019 . Con il secondo motivo di appello lamentava violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare. Con il terzo motivo lamentava l'errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali , non avendo avuto il teste diretta cognizione dei fatti Tes_1 di causa , e rendendo , egli, peraltro , dichiarazioni in contrasto con le allegazioni defensionali di
. CP_1
si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
Alla prima udienza di discussione parte appellante ha omesso di comparire, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa con avviso ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; all'udienza odierna parte appellante è comparsa e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione, avendo raggiunto un accordo con parte appellata (che non è comparsa , né alla prima , né alla seconda udienza), con compensazione delle spese di causa. Il venir meno dell'interesse all'impugnazione, stante la dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione nel procedimento in appello determina ben donde l'estinzione del giudizio per sostanziale rinuncia al gravame. Invero, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata parte ed estingue l'azione (cfr., Cass. 23749/2011; Cass.
18255/2004), fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale: cfr., tra le altre, Cass. n. 271/06, n. 21244/06). Di conseguenza l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese sono compensate avendo parte appellata omesso di comparire alle due udienze di trattazione, non avendo quindi insistito per il pagamento delle spese di lite e avendo raggiunto un accordo transattivo con compensazione delle spese di lite, per quanto rappresentato dalla parte appellante in udienza. La natura della pronuncia esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, prevista unicamente per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese compensate
Così deciso in Roma, il 15.7.25
La Presidente
IA IA GA