Art. 18.
Per le elezioni del Parlamento europeo dell'anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei rendiconti, a ciascun comune le spese per il trattamento economico dei componenti i seggi, nonche' tutte le altre spese per l'attuazione delle elezioni stesse nel limite massimo rimborsato per le elezioni politiche del 1983 maggiorato del dieci per cento.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 310 miliardi, si provvede, quanto a lire 270 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15 , recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonche' proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.
La spesa di cui al comma precedente e' iscritta per lire 278 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lire 12 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 10 miliardi ciascuno negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per le successive consultazioni per la elezione del Parlamento europeo la relativa spesa e' autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio che provvede anche a determinare il volume di spesa da rimborsare ai comuni.
Per le elezioni del Parlamento europeo dell'anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei rendiconti, a ciascun comune le spese per il trattamento economico dei componenti i seggi, nonche' tutte le altre spese per l'attuazione delle elezioni stesse nel limite massimo rimborsato per le elezioni politiche del 1983 maggiorato del dieci per cento.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 310 miliardi, si provvede, quanto a lire 270 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15 , recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonche' proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.
La spesa di cui al comma precedente e' iscritta per lire 278 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lire 12 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 10 miliardi ciascuno negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per le successive consultazioni per la elezione del Parlamento europeo la relativa spesa e' autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio che provvede anche a determinare il volume di spesa da rimborsare ai comuni.