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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 194/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Piacenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2184 8525 INPS
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2184 8525 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2184 8525 BONIFICA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
SI CHIEDE CHE SIA PRONUNCIATA LA NULLITA' DELL'ISCRIZIONE D'IPOTECA E LA CONSEGUENTE
CANCELLAZIONE DELLA MEDESIMA E NEL CONTEMPO SI CHIEDE CHE NON SIA DATO ATTO AD
ALCUNA AZIONE ESECUTIVA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.
SI EVIDENZIA CHE QUALORA IL RICORSO FOSSE ACCOLTO ANCHE SOLO PARZIALMENTE ED IL
DEBITO SI RIDUCESSE, L'IPOTECA ATTUALMENTE ISCRITTA SAREBBE ILLEGITTIMA IN QUANTO
SAREBBE SUPERIORE AL DOPPIO CONSENTITO DALLA LEGGE 77 DEL
D.P.R. 602/1973 E PER TANTO SE NE CHIEDE LA SUA NULLITA' E LA CANCELLAZIONE.
CON VITTORIA DI SPESE .
Resistente:
CHIEDE
A codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, di voler così provvedere:
- Rigettare il ricorso presentato dalla parte istante, in quanto del tutto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra precisati;
- Condannare, in ogni caso, Parte Attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ricorre, nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione di Piacenza, avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata in data 9.9.2025, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 085520050007075690000 notificata il 24.6.2005 per tassa occupazione aree pubbliche per euro 63,93, oltre a crediti non tributari,
n. 08520070000202047000 per euro 41.799,63 notificata il 09.02.2007
n. 08520080001211076000 per euro 178.784,93 notificata il 07.03.2008
n. 08520140015747876000 per euro 50,55 notificata il 06.09.2014
n. 0852015000258442000 per euro 50,55 notificata il 28.6.2015
Il ricorrente lamenta: la cartella 085520050007075690000 non è stata fornita dall'Agenzia entrate - riscossione, a seguito di richiesta del contribuente che contesta la sua notifica;
la cartella
08520080001211076000 è stata notificata al solo curatore fallimentare della procedura a cui all'epoca era sottoposto il ricorrente;
la cartella 08520070000202047000 è stata notificata per raccomandata AR al fratello dal ricorrente, residente ad un diverso numero civico rispetto al contribuente;
della cartella
0852015000258442000 non risulta documentata la regolarità della notifica.
Inoltre, i beni colpiti dall'ipoteca sono stati ereditati dal ricorrente con accettazione in data 9.2.2011 e contestualmente costituiti in fondo patrimoniale;
poichè i debiti oggetto di riscossione sono derivati dall'attività della ditta individuale del ricorrente, dichiarata fallita il 27.10.2005, con insinuazione dell'Amministrazione nel relativo passivo, non sono collegabili ai bisogni della famiglia, i beni del fondo patrimoniale non sono aggredibili per quei debiti.
Si costituiva Agenzia delle entrate-Riscossione rilevando:
inammissibilità dell'opposizione per regolare notifica delle cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria;
inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle per essere stati notificati, dopo le cartelle, intimazione di pagamento, in data 24.1.2020 e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria in data 27.7.2015 e
23.8.2022;
legittimità della iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale in mancanza delle condizioni di cui all'art. 170 cc, che devono essere provate dal debitore, e perchè l'iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione e non ha effetto spoliativo;
carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in ordine alle eccezioni riferite alla pretesa creditoria, di competenza dell'Ente impositore.
OSSERVA
Quanto alla rilevanza della intimazione di pagamento, relativa a tutte le cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria, notificata il 24.1.2020 mediante deposito alla casa comunale di Rivergaro, dopo due accessi infruttuosi all'indirizzo di destinazione, con invio della raccomandata di avviso di deposito, si ricorda quanto confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6436 del 11 marzo 2025: "3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d. lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)."
In difetto della impugnazione della predetta intimazione di pagamento, gli eventuali vizi di notifica delle predette cartelle sono superati dal consolidamento dei relativi crediti.
Quanto alla illegittimità della iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, si richiama quanto confermato ancora nell'ordinanza 29111 del 4.11.2025 dalla Corte di Cassazione: "3.2 Orbene, s'intende dare continuità al saldo indirizzo di legittimità, ribadito anche di recente (tra varie, Cass. n. 10166/2020;
Cass. n. 26496/2024), in forza del quale l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973 n. 602.
Ne consegue che l'agente per la riscossione può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'agente per la riscossione procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'agente per la riscossione non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.
Nella giurisprudenza di questa Corte è altresì consolidato l'orientamento che tende a restringere l'ambito delle obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia;
si è infatti ripetutamente affermato che è irrilevante il solo fatto che le obbligazioni siano connesse all'esercizio dell'attività di impresa o professionale di uno dei coniugi (Cass. n. 21396/2015; Cass. n. 23328/2015) e che possono ritenersi relative ai bisogni della famiglia anche quelle derivanti da illecito (Cass. n. 8991/2003; Cass. n. 11230/2003; Cass. n. 18248/2014). In altri termini, tali bisogni non possono essere limitati agli obblighi alimentari di cui all'art. 438 c.c., ma devono comprendere le varie esigenze morali e materiali che possono essere soddisfatte in relazione alla condizione economica e sociale di ciascuna famiglia (da ultimo, nel senso che l'inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti, cfr. Cass. n.
16909/2025).
OMISSIS
È stato poi affermato che è onere del debitore che si oppone alle iniziative esecutive dare prova del fatto che i debiti per i quali siVintende procedere non sono stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia
(Cass. n. 5684/2006; Cass. n. 12730/2007; Cass. n. 2970/2013; Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 31575/2023;
Cass. n.14463/2025)."
Nel caso di specie, i crediti risultanti dalle cartelle di pagamento sottese alla iscrizione ipotecaria sono relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e, per consorzio di bonifica, 2013 e 2014. Non risultano comprovate in giudizio le circostanze relative alla fruizione di altri redditi per i bisogni della famiglia, oltre quelli derivanti dalla ditta individuale Nominativo_1 dichiarata fallita, alla quale sarebbero riconducibili le iscrizioni a ruolo relative agli anni fino al 2005, secondo quanto indicato in ricorso. Il riferimento alla società
Nominativo_2 non trova riscontro ad alcun documento prodotto, nè vi sono riscontri sulla entità dei redditi diversi da quelli derivati dalla ditta poi fallita che giustifichino l'affermazione che la famiglia era in grado di sostenersi senza i proventi della predetta ditta. Ininfluente appare poi la circostanza che i beni costituiti in fondo patrimoniale siano stati acquisiti dopo la cessazione dell'attività da cui sono derivati i debiti oggetto della iscrizione ipotecaria, poichè il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 CC).
L'iscrizione ipotecaria è pertanto legittima.
Il ricorso deve essere respinto;
le spese di lite. liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che liquida in € 4.700 oltre 15% per spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 194/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Piacenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2184 8525 INPS
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2184 8525 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2184 8525 BONIFICA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
SI CHIEDE CHE SIA PRONUNCIATA LA NULLITA' DELL'ISCRIZIONE D'IPOTECA E LA CONSEGUENTE
CANCELLAZIONE DELLA MEDESIMA E NEL CONTEMPO SI CHIEDE CHE NON SIA DATO ATTO AD
ALCUNA AZIONE ESECUTIVA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.
SI EVIDENZIA CHE QUALORA IL RICORSO FOSSE ACCOLTO ANCHE SOLO PARZIALMENTE ED IL
DEBITO SI RIDUCESSE, L'IPOTECA ATTUALMENTE ISCRITTA SAREBBE ILLEGITTIMA IN QUANTO
SAREBBE SUPERIORE AL DOPPIO CONSENTITO DALLA LEGGE 77 DEL
D.P.R. 602/1973 E PER TANTO SE NE CHIEDE LA SUA NULLITA' E LA CANCELLAZIONE.
CON VITTORIA DI SPESE .
Resistente:
CHIEDE
A codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, di voler così provvedere:
- Rigettare il ricorso presentato dalla parte istante, in quanto del tutto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra precisati;
- Condannare, in ogni caso, Parte Attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ricorre, nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione di Piacenza, avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata in data 9.9.2025, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 085520050007075690000 notificata il 24.6.2005 per tassa occupazione aree pubbliche per euro 63,93, oltre a crediti non tributari,
n. 08520070000202047000 per euro 41.799,63 notificata il 09.02.2007
n. 08520080001211076000 per euro 178.784,93 notificata il 07.03.2008
n. 08520140015747876000 per euro 50,55 notificata il 06.09.2014
n. 0852015000258442000 per euro 50,55 notificata il 28.6.2015
Il ricorrente lamenta: la cartella 085520050007075690000 non è stata fornita dall'Agenzia entrate - riscossione, a seguito di richiesta del contribuente che contesta la sua notifica;
la cartella
08520080001211076000 è stata notificata al solo curatore fallimentare della procedura a cui all'epoca era sottoposto il ricorrente;
la cartella 08520070000202047000 è stata notificata per raccomandata AR al fratello dal ricorrente, residente ad un diverso numero civico rispetto al contribuente;
della cartella
0852015000258442000 non risulta documentata la regolarità della notifica.
Inoltre, i beni colpiti dall'ipoteca sono stati ereditati dal ricorrente con accettazione in data 9.2.2011 e contestualmente costituiti in fondo patrimoniale;
poichè i debiti oggetto di riscossione sono derivati dall'attività della ditta individuale del ricorrente, dichiarata fallita il 27.10.2005, con insinuazione dell'Amministrazione nel relativo passivo, non sono collegabili ai bisogni della famiglia, i beni del fondo patrimoniale non sono aggredibili per quei debiti.
Si costituiva Agenzia delle entrate-Riscossione rilevando:
inammissibilità dell'opposizione per regolare notifica delle cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria;
inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle per essere stati notificati, dopo le cartelle, intimazione di pagamento, in data 24.1.2020 e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria in data 27.7.2015 e
23.8.2022;
legittimità della iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale in mancanza delle condizioni di cui all'art. 170 cc, che devono essere provate dal debitore, e perchè l'iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione e non ha effetto spoliativo;
carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in ordine alle eccezioni riferite alla pretesa creditoria, di competenza dell'Ente impositore.
OSSERVA
Quanto alla rilevanza della intimazione di pagamento, relativa a tutte le cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria, notificata il 24.1.2020 mediante deposito alla casa comunale di Rivergaro, dopo due accessi infruttuosi all'indirizzo di destinazione, con invio della raccomandata di avviso di deposito, si ricorda quanto confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6436 del 11 marzo 2025: "3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d. lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)."
In difetto della impugnazione della predetta intimazione di pagamento, gli eventuali vizi di notifica delle predette cartelle sono superati dal consolidamento dei relativi crediti.
Quanto alla illegittimità della iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, si richiama quanto confermato ancora nell'ordinanza 29111 del 4.11.2025 dalla Corte di Cassazione: "3.2 Orbene, s'intende dare continuità al saldo indirizzo di legittimità, ribadito anche di recente (tra varie, Cass. n. 10166/2020;
Cass. n. 26496/2024), in forza del quale l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973 n. 602.
Ne consegue che l'agente per la riscossione può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'agente per la riscossione procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'agente per la riscossione non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.
Nella giurisprudenza di questa Corte è altresì consolidato l'orientamento che tende a restringere l'ambito delle obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia;
si è infatti ripetutamente affermato che è irrilevante il solo fatto che le obbligazioni siano connesse all'esercizio dell'attività di impresa o professionale di uno dei coniugi (Cass. n. 21396/2015; Cass. n. 23328/2015) e che possono ritenersi relative ai bisogni della famiglia anche quelle derivanti da illecito (Cass. n. 8991/2003; Cass. n. 11230/2003; Cass. n. 18248/2014). In altri termini, tali bisogni non possono essere limitati agli obblighi alimentari di cui all'art. 438 c.c., ma devono comprendere le varie esigenze morali e materiali che possono essere soddisfatte in relazione alla condizione economica e sociale di ciascuna famiglia (da ultimo, nel senso che l'inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti, cfr. Cass. n.
16909/2025).
OMISSIS
È stato poi affermato che è onere del debitore che si oppone alle iniziative esecutive dare prova del fatto che i debiti per i quali siVintende procedere non sono stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia
(Cass. n. 5684/2006; Cass. n. 12730/2007; Cass. n. 2970/2013; Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 31575/2023;
Cass. n.14463/2025)."
Nel caso di specie, i crediti risultanti dalle cartelle di pagamento sottese alla iscrizione ipotecaria sono relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e, per consorzio di bonifica, 2013 e 2014. Non risultano comprovate in giudizio le circostanze relative alla fruizione di altri redditi per i bisogni della famiglia, oltre quelli derivanti dalla ditta individuale Nominativo_1 dichiarata fallita, alla quale sarebbero riconducibili le iscrizioni a ruolo relative agli anni fino al 2005, secondo quanto indicato in ricorso. Il riferimento alla società
Nominativo_2 non trova riscontro ad alcun documento prodotto, nè vi sono riscontri sulla entità dei redditi diversi da quelli derivati dalla ditta poi fallita che giustifichino l'affermazione che la famiglia era in grado di sostenersi senza i proventi della predetta ditta. Ininfluente appare poi la circostanza che i beni costituiti in fondo patrimoniale siano stati acquisiti dopo la cessazione dell'attività da cui sono derivati i debiti oggetto della iscrizione ipotecaria, poichè il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 CC).
L'iscrizione ipotecaria è pertanto legittima.
Il ricorso deve essere respinto;
le spese di lite. liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che liquida in € 4.700 oltre 15% per spese.