Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1880/2024
VERBALE DI UDIENZA del 03/04/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. Angelica Borgese per delega dell'avv. LOPREVITE VINCENZO che si riporta all'istanza di rinnovazione della CTU già depositata, per i motivi ivi espressi richiamando le osservazioni alla bozza di relazione. Per l'avv. Monica Minì per delega dell'avv. CIANCI PATRIZIA PAOLA, CP_1 che si riporta alle proprie difese e chiede la decisione della causa in base alle risultanze della CTU in atti.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N. 1880 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1
Loprevite, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
-, in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Paola Cianci e A. Manuela
Nucera, giusta procura generale alle liti per notar da , Persona_1 Per_2
1
All'udienza del 3 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 115,35, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 luglio 2024 il sig. , lavoratore nel Parte_1 settore dell'edilizia dal 1.8.1983, premessa la descrizione delle mansioni e delle modalità di esecuzione dell'attività lavoro, esponeva che, a causa del lavoro, aveva contratto malattie professionali denunciate all e riconosciute con l'apertura CP_1
delle posizioni: 1) Malattia professionale n. 514335848 del 2.12.2021, esiti di epicondilite bilaterale 3%; 2) Malattia professionale n. 514335847 del 2.12.2021, spondilodiscopatie del tratto lombare 4%; 3) Malattia professionale n. 514335860 del
4.12.2021, esiti di tendinopatia degenerativa bilaterale 4%, rappresentando che, in fase di opposizione, per l'ultima patologia veniva riconosciuto un ulteriore 4%, poi elevato di un ulteriore 5 % a seguito di aggravamento accertato dall'Istituto.
Pertanto, il grado complessivo di menomazione della integrità psico-fisica liquidato dall' ammontava al 14%. CP_1
Reputata riduttiva la suddetta valutazione alla stregua della relazione medica espletata dal consulente di fiducia che, invece, determinava l'incidenza delle patologie sofferte nella misura del 25%, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di
Giudice del Lavoro e della previdenza al fine di sentire:
1. accertare e dichiarare che le malattie professionali, determinano una menomazione dell'integrità psicofisica utile per il riconoscimento della rendita, ed in subordine un danno biologico con diritto ad un ulteriore indennizzo;
2. all'esito riconoscere e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla rendita nella misura di legge. In subordine riconoscimento del danno biologico con relativo indennizzo;
3. condannare controparte alla liquidazione ed al pagamento della rendita ovvero dell'indennizzo, con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
, costituitasi tempestivamente in giudizio, ribadiva la correttezza della CP_2
valutazione delle menomazioni concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.
2 All'udienza odierna la causa istruita con l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e CTU è decisa.
Com'è noto, la malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita, non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè, per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 15400/2011).
Nel caso di specie non è in contestazione l'eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, ma la relativa quantificazione.
A tal fine è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente d'ufficio, dott. dopo aver illustrato quanto riscontrato a Persona_3
seguito di esame obiettivo del periziato, ha proceduto alla valutazione dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti, concludendo che il Sig. è affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
Spondilodiscopatia del tratto lombare - codice 213 (6%); Tendinopatia bilaterale della spalla – codici 227 (3%) e 224 (3%); Epicondilite bilaterale – codice 232
(4%);Esiti frattura composta V° metacarpo mano sinistra – codice 260 (2%).
Per ciascuna patologia accertata ha evidenziato l'esistenza di nesso eziologico con la lavorazione espletata dall'assicurato, configurabile in un rapporto causale, diretto ed efficiente con lo specifico rischio lavorativo, ribadendo l'eziologia professionale delle patologie da cui è affetto il ricorrente, in quanto ritiene sussistenti i criteri relativi al nesso di causalità, vale a dire quali-quantitativo, modale, cronologico, topografico, nonché statistico-epidemiologico, per come emersi dai dati disponibili.
Quanto alla valutazione dell'incidenza delle menomazioni, facendo espresso riferimento alle tabelle allegate al D.M. 38/2000, ha valutato adeguata la complessiva
3 percentuale di danno biologico pari al 15% (quindici per cento), a decorrere dalla data della visita peritale, 19.12.2024.
Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente che ha lamentato una valutazione sottostimata dell'incidenza delle patologie.
Il CTU ha puntualmente riscontrato le osservazioni pervenute confermando le conclusioni cui è pervenuto sia quanto alla diagnosi sia con riferimento all'incidenza percentuale delle patologie commisurata ai codici specifici individuati.
Quanto alla decorrenza della percentuale attribuita, il CTU ha specificato che il quadro emerso dall'esame obiettivo e, quindi, in sede di visita peritale, risulta essere peggiorato rispetto alla precedente valutazione da parte dell'Istituto.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili perché coerenti con la documentazione medica prodotta e con i parametri medico legali di riferimento.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che per le patologie: Spondilodiscopatia del tratto lombare - Tendinopatia bilaterale della spalla - Epicondilite bilaterale -Esiti frattura composta V° metacarpo mano sinistra, da cui è affetto il ricorrente sono qualificabili quali malattie professionali in rapporto ad un danno biologico nella misura del 15% tenuto conto delle loro caratteristiche e incidenza funzionale come descritte e valutate dal CTU.
Alla luce di quanto sopra, può essere accolta e solo in minima parte, la domanda subordinata.
Le spese di giudizio, atteso il riconoscimento parziale, vanno compensate tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste in solido a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda subordinata;
2) condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente la prestazione di indennizzo in CP_1
capitale nella maggiore misura del 15% con decorrenza dalla visita peritale del
19.12.2024, detratto quanto già eventualmente erogato per la percentuale riconosciuta in via amministrativa.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
4) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
4 Palmi, lì 3 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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