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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/11/2024, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 6187/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/10/2024 dai coniugi
, (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. MOSCHETTA LORIS
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
con l'avv. LIVOTTO GIULIANA
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/09/1990 a
Moriago della Battaglia (TV). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 07/11/2024 e 08/11/2024,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/09/1990 da Pt_1
(n. a RR Di SO (TV) il 03/05/1965) e (n. a ON (CE) il
[...] CP_1
23/12/1968) e trascritto al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1990 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV) alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Moriago della
Battaglia in data 22.9.1990, trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune dell'Anno
1990 al n. 12, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Moriago della Battaglia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) i ricorrenti sono economicamente autosufficienti: nulla pertanto avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
3) il IG. continuerà a permanere nella casa familiare, utilizzandola in via esclusiva, Parte_1
fino a quando essa non sarà compravenduta. La IG.ra continuerà a vivere in altro CP_1
immobile, condotto in locazione;
4) finché la casa familiare non verrà alienata, il IG. in ragione dell'utilizzo della stessa in Pt_1
via esclusiva, corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00) CP_1
a titolo di concorso nelle spese di locazione dell'immobile ove ella si è trasferita. Detto importo verrà versato anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, mediante versamento con bonifico bancario nel conto corrente intestato alla IG.ra (IBAN CP_1
CP_ [...]). Qualora la IG.ra sia tenuta alla corresponsione dell'aggiornamento ISTAT del canone di locazione dell'immobile ove risiede e/o risiederà, anche la somma mensile di € 300,00 versatale dal IG. verrà sottoposta alla corrispondente variazione Pt_1
ISTAT. Allorché la casa familiare verrà alienata, il IG. cesserà il versamento della somma Pt_1
mensile indicata al presente punto. Gli importi corrisposti al titolo sopra detto non verranno conguagliati con il prezzo ricavato dalla futura vendita del bene in forza delle presenti intese;
5) i ricorrenti rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
6) dichiarare compensate le spese legali.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera