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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/08/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
RGVG 200/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente Rel. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 08.11.2023 al n. 200/2023 R.G. promossa con citazione d.d. 27.10.2023
DA
Parte_1
(C.F. – P.I. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, dott.ssa Francesca Parolari (C.F.:
) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Casari (C.F. C.F._1
– indirizzo PEC: – FAX C.F._2 Email_1
n. 0461/221021) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Trento (TN), via S. Francesco d'Assisi n. 10, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._3
Nicola Canestrini (C.F. – indirizzo PEC: C.F._4
– FAX n. 0464/436648) del Foro di Email_2
Rovereto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 46, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Servitù
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE DI PARTE APPELLANTE E DI PARTE APPELLATA Dichiararsi che è cessata la materia del contendere per intervenuta transazione, dandosi atto che il punto della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovereto N° 273/2023 nel procedimento sub R.G. 779/2021, pubblicata il 27/9/2023, in ordine all'accertata interclusione del fondo dell'attrice sui terreni della convenuta, con conseguente costituzione di una servitù coattiva a seguito di richiesta, è passata in cosa giudicata e suscettibile di intavolazione, che verrà quanto prima effettuata presso l' di Rovereto. Controparte_2
Nulla sulle spese poiché le parti hanno provveduto nella transazione a tale regolamentazione.
*
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto di citazione del 27.10.2023 Parte_1 alla persona, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] legale ha depositato appello avverso la sentenza n. 273/2023, sub. R.G. 779/2021, pubblicata il 27.09.20231, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate nella nota sottostante2, lamentando un'erronea 1 Con la quale il Tribunale di Rovereto si è pronunciato come segue:
“
1. COSTITUISCE servitù di passo e ripasso, a piedi e con mezzi meccanici anche agricoli, a favore delle pp.ff. 795/1, 795/2, 1004/1 e della p.ed. 245 e a carico delle p.f. 1005/2 e 1005/1 in C.C. CP_3 secondo il percorso identificato nella planimetria di cui all'allegato 5 alla relazione peritale a CP_3 firma del geom. d.d. 11.07.2022, che costituisce parte integrante della presente sentenza;
Persona_1
2. Condanna a pagare a l'indennità determinata nella predetta Controparte_4 Parte_2 relazione peritale e pari ad € 2.920,00;
3. ACCERTA che il confine fra le p.f. 795/1 e le pp.ff. 796/1 e 1005/1 tutte in C.C. coincide con la CP_3 linea che congiunge i vertici A, B, C, D, ed E della planimetria allegato 2 alla relazione peritale a firma del geom. d.d. 11.07.2023; Persona_1
4. INCARICA il C.T.U. di procedere all'apposizione dei termini in corrispondenza dei punti A, B, C, D ed E di cui alla planimetria allegato 2 alla relazione peritale dell'11.07.2023 a firma del geom. Per_1
[...]
5. COMPENSA le spese del giudizio;
6. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, definitivamente a carico delle parti in via solidale fra loro.” 2 “In via pregiudiziale: disporsi la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. all'esito del giudizio relativo alla domanda per rivendica di proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 cc proposta dall'appellante su parte della p.f. 1005/1 C.C. e su parte della p.f. 797/1 con atto di citazione di data 4/7/2024 CP_3 avanti al Tribunale di Rovereto rubricato sub R.G. 488/2024 Dott.ssa Paoli riservandosi ogni conclusione all'esito dell'auspicato accoglimento della domanda di usucapione;
Nel merito ed in ogni caso: respinta ogni domanda ed eccezione avversaria, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto N° 273/2023 pubblicata il 27/9/2023, notificata il 2/10/2023, oggi in parte impugnata che stabiliva ai punti 3 e 4 il confine fra le p.f. 795/1 e le p.f. 796/1 e 1005/1 tutte in C.C. on la linea che congiunge i vertici A B C e D della planimetria allegato 2 alla relazione peritale a CP_3 firma geom. dd. 11/07/2023, accertarsi che il confine fra la p.f. 795/1 C.C. la vicina Persona_1 CP_3 p.f. 796/1 e 1005/1 deve essere ai sensi dell'art. 950 cc determinato sulla base dei titolo d'acquisto, dei piani frazionamento e soprattutto della situazione di fatto consolidata e riconosciuta ed in presenza di pag. 2/4 individuazione del confine con eterogeneità dei criteri utilizzati dal C.T.U. nell'individuazione del confine nord rispetto a quelli utilizzati per il confine ovest e illegittimità dei criteri utilizzati per l'identificazione del confine ovest.
Con ordinanza d.d. 16.11.2023, il Consigliere Istruttore ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e ha indicato la data del 04.04.2024 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con atto d.d.20.02.2024 si è costituita in appello per chiedere il CP_1 rigetto dell'appello proposto, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva, Cpa, rimborso forfetario e accessori di legge;
con salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto. A tal fine ha eccepito, in via preliminare, un difetto avversario di legittimazione passiva, per poi replicare puntualmente a tutte le doglianze di controparte.
Acquisite le note scritte delle parti, regolarmente depositate, con ordinanza del 04.04.2024 il Consigliere Istruttore ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, da svolgersi sempre nella forma della trattazione scritta, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con i successivi scritti difensivi, le parti hanno contestato e replicato alle difese avversarie, insistendo e precisando le proprie rispettive argomentazioni e conclusioni.
Con ordinanza di data 23.10.2024, il Presidente istruttore, viste le istanze delle parti e in ottemperanza al disposto di cui all'art. 352 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione dinanzi al collegio, composto come tabellarmente stabilito.
Con ordinanza del 30.12.2024 la Corte ha rimesso la causa in istruttoria a fini transattivi, fissando l'udienza del 02.10.2025 per la comparizione delle parti.
Con istanza congiunta d.d. 22.07.2025, le parti hanno chiesto il dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avvenuto raggiungimento di un accordo e di avvenuta regolamentazione in altra sede della questione in oggetto. In particolare, le parti hanno dato atto del passaggio in giudicato (con conseguente suscettibile intavolazione) della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovereto N° 273/2023 nel procedimento sub R.G. 779/2021,
Per elementi reali, individuandola con i punti F, B, C, D ed E della planimetria del geom. per le motivazioni di cui in narrativa ed ai sensi dell' art. 950 c.c.; ordinarsi la posizione dei cippi a spese comuni. Con vittoria delle spese di giudizio, Iva e cnpa e spese generali come per legge”.
pag. 3/4 pubblicata il 27/9/2023, in ordine all'accertata interclusione del fondo dell'attrice sui terreni della convenuta, con conseguente costituzione di una servitù coattiva a seguito di richiesta, riferendo, infine, dell'avvenuta transazione anche in punto di spese di lite.
Il Collegio prende atto che è stato raggiunto un accordo sull'oggetto della lite e ritiene che la richiesta congiunta delle parti comporti, implicitamente, la rinuncia ai termini per le memorie conclusionali. La causa, pertanto, può essere rimessa in decisione.
Ciò premesso, atteso che l'accordo delle parti ha fatto venire meno l'oggetto della contesa, possono essere accolte le conclusioni congiunte.
Nulla per le spese, essendovi accordo anche su questo punto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 200/2023, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Trento, 1.08.2025 Il Presidente Istruttore
Demarchi Albengo
pag. 4/4
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente Rel. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 08.11.2023 al n. 200/2023 R.G. promossa con citazione d.d. 27.10.2023
DA
Parte_1
(C.F. – P.I. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, dott.ssa Francesca Parolari (C.F.:
) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Casari (C.F. C.F._1
– indirizzo PEC: – FAX C.F._2 Email_1
n. 0461/221021) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Trento (TN), via S. Francesco d'Assisi n. 10, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._3
Nicola Canestrini (C.F. – indirizzo PEC: C.F._4
– FAX n. 0464/436648) del Foro di Email_2
Rovereto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 46, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Servitù
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE DI PARTE APPELLANTE E DI PARTE APPELLATA Dichiararsi che è cessata la materia del contendere per intervenuta transazione, dandosi atto che il punto della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovereto N° 273/2023 nel procedimento sub R.G. 779/2021, pubblicata il 27/9/2023, in ordine all'accertata interclusione del fondo dell'attrice sui terreni della convenuta, con conseguente costituzione di una servitù coattiva a seguito di richiesta, è passata in cosa giudicata e suscettibile di intavolazione, che verrà quanto prima effettuata presso l' di Rovereto. Controparte_2
Nulla sulle spese poiché le parti hanno provveduto nella transazione a tale regolamentazione.
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FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto di citazione del 27.10.2023 Parte_1 alla persona, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] legale ha depositato appello avverso la sentenza n. 273/2023, sub. R.G. 779/2021, pubblicata il 27.09.20231, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate nella nota sottostante2, lamentando un'erronea 1 Con la quale il Tribunale di Rovereto si è pronunciato come segue:
“
1. COSTITUISCE servitù di passo e ripasso, a piedi e con mezzi meccanici anche agricoli, a favore delle pp.ff. 795/1, 795/2, 1004/1 e della p.ed. 245 e a carico delle p.f. 1005/2 e 1005/1 in C.C. CP_3 secondo il percorso identificato nella planimetria di cui all'allegato 5 alla relazione peritale a CP_3 firma del geom. d.d. 11.07.2022, che costituisce parte integrante della presente sentenza;
Persona_1
2. Condanna a pagare a l'indennità determinata nella predetta Controparte_4 Parte_2 relazione peritale e pari ad € 2.920,00;
3. ACCERTA che il confine fra le p.f. 795/1 e le pp.ff. 796/1 e 1005/1 tutte in C.C. coincide con la CP_3 linea che congiunge i vertici A, B, C, D, ed E della planimetria allegato 2 alla relazione peritale a firma del geom. d.d. 11.07.2023; Persona_1
4. INCARICA il C.T.U. di procedere all'apposizione dei termini in corrispondenza dei punti A, B, C, D ed E di cui alla planimetria allegato 2 alla relazione peritale dell'11.07.2023 a firma del geom. Per_1
[...]
5. COMPENSA le spese del giudizio;
6. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, definitivamente a carico delle parti in via solidale fra loro.” 2 “In via pregiudiziale: disporsi la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. all'esito del giudizio relativo alla domanda per rivendica di proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 cc proposta dall'appellante su parte della p.f. 1005/1 C.C. e su parte della p.f. 797/1 con atto di citazione di data 4/7/2024 CP_3 avanti al Tribunale di Rovereto rubricato sub R.G. 488/2024 Dott.ssa Paoli riservandosi ogni conclusione all'esito dell'auspicato accoglimento della domanda di usucapione;
Nel merito ed in ogni caso: respinta ogni domanda ed eccezione avversaria, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto N° 273/2023 pubblicata il 27/9/2023, notificata il 2/10/2023, oggi in parte impugnata che stabiliva ai punti 3 e 4 il confine fra le p.f. 795/1 e le p.f. 796/1 e 1005/1 tutte in C.C. on la linea che congiunge i vertici A B C e D della planimetria allegato 2 alla relazione peritale a CP_3 firma geom. dd. 11/07/2023, accertarsi che il confine fra la p.f. 795/1 C.C. la vicina Persona_1 CP_3 p.f. 796/1 e 1005/1 deve essere ai sensi dell'art. 950 cc determinato sulla base dei titolo d'acquisto, dei piani frazionamento e soprattutto della situazione di fatto consolidata e riconosciuta ed in presenza di pag. 2/4 individuazione del confine con eterogeneità dei criteri utilizzati dal C.T.U. nell'individuazione del confine nord rispetto a quelli utilizzati per il confine ovest e illegittimità dei criteri utilizzati per l'identificazione del confine ovest.
Con ordinanza d.d. 16.11.2023, il Consigliere Istruttore ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e ha indicato la data del 04.04.2024 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con atto d.d.20.02.2024 si è costituita in appello per chiedere il CP_1 rigetto dell'appello proposto, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva, Cpa, rimborso forfetario e accessori di legge;
con salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto. A tal fine ha eccepito, in via preliminare, un difetto avversario di legittimazione passiva, per poi replicare puntualmente a tutte le doglianze di controparte.
Acquisite le note scritte delle parti, regolarmente depositate, con ordinanza del 04.04.2024 il Consigliere Istruttore ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, da svolgersi sempre nella forma della trattazione scritta, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con i successivi scritti difensivi, le parti hanno contestato e replicato alle difese avversarie, insistendo e precisando le proprie rispettive argomentazioni e conclusioni.
Con ordinanza di data 23.10.2024, il Presidente istruttore, viste le istanze delle parti e in ottemperanza al disposto di cui all'art. 352 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione dinanzi al collegio, composto come tabellarmente stabilito.
Con ordinanza del 30.12.2024 la Corte ha rimesso la causa in istruttoria a fini transattivi, fissando l'udienza del 02.10.2025 per la comparizione delle parti.
Con istanza congiunta d.d. 22.07.2025, le parti hanno chiesto il dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avvenuto raggiungimento di un accordo e di avvenuta regolamentazione in altra sede della questione in oggetto. In particolare, le parti hanno dato atto del passaggio in giudicato (con conseguente suscettibile intavolazione) della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovereto N° 273/2023 nel procedimento sub R.G. 779/2021,
Per elementi reali, individuandola con i punti F, B, C, D ed E della planimetria del geom. per le motivazioni di cui in narrativa ed ai sensi dell' art. 950 c.c.; ordinarsi la posizione dei cippi a spese comuni. Con vittoria delle spese di giudizio, Iva e cnpa e spese generali come per legge”.
pag. 3/4 pubblicata il 27/9/2023, in ordine all'accertata interclusione del fondo dell'attrice sui terreni della convenuta, con conseguente costituzione di una servitù coattiva a seguito di richiesta, riferendo, infine, dell'avvenuta transazione anche in punto di spese di lite.
Il Collegio prende atto che è stato raggiunto un accordo sull'oggetto della lite e ritiene che la richiesta congiunta delle parti comporti, implicitamente, la rinuncia ai termini per le memorie conclusionali. La causa, pertanto, può essere rimessa in decisione.
Ciò premesso, atteso che l'accordo delle parti ha fatto venire meno l'oggetto della contesa, possono essere accolte le conclusioni congiunte.
Nulla per le spese, essendovi accordo anche su questo punto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 200/2023, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Trento, 1.08.2025 Il Presidente Istruttore
Demarchi Albengo
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