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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Dott.ssa Adele Pipitone
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2072 dell'anno 2023 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
, nato a [...] il giorno 27.3.1938 ed ivi residente in [...]
n. 100, (cod. fisc. ), rappresentato assistito e difeso in forza di CodiceFiscale_1 procura rilasciata in foglio separato allegato al presente atto congiuntamente e disgiuntamente, dai difensori avv.ti Massimiliano Augugliaro e Walter Augugliaro
Opponente
Contro
(C.F. - P.Iva , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma nella Via Giuseppe Grezar n. 14, con l'avv. Vito Buffa Opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 1°comma c.p.c..
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 299 202390092800 79 emessa dall' Controparte_2
, ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, notificato a mezzo
[...] racc a/r del 26.10.2023, deducendo la nullità dell'avviso, per mancata notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'avviso stesso;
deduceva, altresì,
l'avvenuta prescrizione del diritto a procedere in via esecutiva, considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento - 26.10.2023 – avvenuta a distanza di oltre 10 anni dall'asserita notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore della Corte di
Giustizia tributaria territorialmente competente;
contestava l'eccezione di nullità proposta nonché l'eccezione di prescrizione, allegando, a tal fine e nei termini di rito, prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.
Fissato termine ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti depositavano note conclusive per la precisazione delle conclusioni.
In via logicamente preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, a vantaggio della Corte di Giustizia tributaria.
1 L'eccezione è infondata.
E' sufficiente ricordare che, nell'ipotesi in cui si contesti il diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del Controparte_1 diritto di credito, maturata prima della notifica della cartella di pagamento, competente a pronunciarsi sulla prescrizione è il giudice tributario, ma nelle ipotesi in cui si contesti il diritto dell' di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata per prescrizione del diritto di credito, che si assume essere intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento - come nella fattispecie concreta - competente è il giudice ordinario.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 del 31.05.2018, dichiarando la parziale incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lettera a, D.P.R. 602/73 ha, in merito, statuito che: “con la nuova disciplina del contenzioso tributario (D. Lgs. n. 546 del 1992) e con quella della riscossione mediante ruolo (D. Lgs. n. 46 del 1999), estesa a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, il quadro normativo muta radicalmente, in termini di maggior tutela per il contribuente assoggettato ad esecuzione coattiva.
Innanzitutto viene fissato, quanto alla riscossione coattiva, uno specifico criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice (ordinario) dell'esecuzione.
Infatti, l'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 prevede che: “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R.”
La Corte ha precisato, altresì, come “viene così tracciata una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione. È questo un criterio di riparto della giurisdizione.”
Emerge, pertanto, che l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92 fissa il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria alla notificazione della cartella di pagamento o, comunque, alla notificazione del titolo esecutivo. Per quanto riguarda l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in ambito di riscossione tributaria, la
Corte Costituzionale, individuando nell'art. 57, comma 1, lettera a) D.P.R. 602/73 una duplice norma, ha stabilito che: “da una parte essa esclude che sia ammissibile l'opposizione all'esecuzione per il solo fatto che il contribuente opponente formuli un petitum con cui contesti il diritto dell'amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, come sarebbe invece possibile secondo il canone ordinario dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. In questa parte l'art. 57, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/73 va raccordato con l'art. 2 del D. Lgs.
n. 546/92 che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del
2 titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale. Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso “il ruolo e la cartella di pagamento”, e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”.
La censurata disposizione dell'art. 57, comma 1, lettera a), esprime anche un'altra norma: l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'aerea di quest'ultima. In tutte queste ipotesi, in cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario – perché la controversia si colloca a valle della giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del D.
Lgs. n. 546 del 1992 – e l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva, c'è una carenza di tutela giurisdizionale perché il censurato art. 57 non ammette siffatta opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione e non sarebbe possibile il ricorso al giudice tributario perché carente di giurisdizione.”
Orbene, nelle ipotesi di opposizioni proposte dal contribuente al fine di contestare il diritto dell'Amministrazione Finanziaria o il diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata, fondate su contestazioni attinenti
[...] all'esercizio del potere impositivo, alla formazione del titolo esecutivo e al titolo esecutivo stesso su cui si fonda l'esecuzione esattoriale, la competenza appartiene al giudice tributario e le stesse opposizioni dovranno proporsi con ricorso ex art. 19
D. Lgs. n. 546/92. Invece, nelle ipotesi di opposizioni proposte dal contribuente al fine di contestare il diritto di di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata, fondate su contestazioni attinenti a cause di estinzione della pretesa tributaria sopravvenute successivamente alla notifica del titolo esecutivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario perché la controversia si colloca a valle della notifica della cartella di pagamento e per tale ragione è esclusa dalla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, confermandosi, così, nella fattispecie concreta, la giurisdizione del giudice adito atteso che l'esecuzione non è ancora iniziata ma la notifica dell'atto impositivo, come la cartella di pagamento, fa sorgere per il contribuente un interesse concreto ed attuale ad agire ex art. 100 c.p.c. (ex multis Cass. Civ., sentenza del 12.11.2019 n. 28294, Cass. Civ.,
Sez. VI, ordinanza del 09.09.2019 n. 22507; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del
22.09.2017, n. 22184; Cass. Civ., Sez. V, sentenza del 20.03.2013, n. 6906; Cass. Civ. sentenza del 15.03.2013 n. 6610).
3 Affermata la giurisdizione ordinaria per la decisione in esame, occorre, a questo punto, valutare il fondamento delle eccezioni proposte da parte opponente.
Rilevato, in via di premessa, all'avvenuta produzione della prova documentale afferente l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali – cosicché parte opponente non ha reiterato, all'atto della precisazione delle conclusioni l'eccezione di nullità per mancata prova del procedimento di notificazione – residua l'eccezione di prescrizione, con cui si è contestato il diritto ad agire in via esecutiva, da parte del soggetto incaricato, in ragione della ritenuta sussistenza della prescrizione del diritto ad agire in executivis.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
In via generale si osserva che l'opposizione ex art. 615 1°comma c.p.c. è lo strumento che consente al debitore l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, funzionalizzato, in estrema sintesi, ad accertare l'illegittimità e/o inesistenza formale o sostanziale del diritto azionato in executivis.
Può avere ad oggetto, altresì, sia la contestazione del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, ricomprendendovi anche la contestazione totale o parziale del quantum del credito intimato (art. 615 c.p.c.) ovvero soltanto la regolarità formale del titolo e del precetto (art. 617 c.p.c.).
Allorquando, come nel caso di specie, si contesti il diritto a procedere in via esecutiva, si è, pacificamente, in presenza di opposizione all'esecuzione ex art. 615
1°comma c.p.c., non essendo ancora stata iniziata l'esecuzione.
Delineata la tipologia della domanda proposta, occorre verificare il fondamento dell'eccezione di prescrizione, come dedotta;
si tratta di accertare, in sintesi, se, in tema di crediti erariali, e dell'azione esecutiva conseguente, operi il termine di prescrizione decennale ordinaria, ex art.2947 c.c. ovvero il termine di prescrizione c.d. “breve” di cui all'art. 2948 c.c.
Al riguardo, appare condivisibile la ricostruzione giurisprudenziale secondo cui la cartella esattoriale, una volta notificata al contribuente, è soggetta ad un termine di prescrizione e, quindi, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata il concessionario perde il diritto di riscuotere le somme dell'Ente Creditore (si legga
Comm.Trib. Piemonte 198/3/2020).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016, hanno chiarito che la cartella esattoriale, anche se notificata e non impugnata, non può mai essere paragonata ad un provvedimento giudiziale e non acquista quindi, al pari di quest'ultimo, la cosiddetta efficacia di giudicato. Di conseguenza, per il calcolo del termine di prescrizione di una cartella esattoriale, occorre sempre fare riferimento al tributo/credito che ne è oggetto, non potendosi automaticamente trasformare in termine lungo di prescrizione (decennale) un termine più breve, valido per ogni tipo di credito/tributario.
Considerato, quindi, l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento – equiparabile alla cartella esattoriale – in data 26.10.2023, oltre 10 anni dopo la notifica delle cartelle esattoriali –, risulta essere decorso il termine di prescrizione quinquennale.
4 Appare opportuno rilevare, inoltre, che, a mente dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, intendendosi, come tale la possibilità giuridica, e non già fattuale, nell'esercizio del diritto, quale dovrà intendersi, nella fattispecie in esame, l'avvio dell'azione esecutiva.
Ne discende che l'opposizione va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre rimborso for. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Trapani, all'esito della camera di consiglio del 30 maggio 2025
la Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
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